Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 03/03/2026, n. 4008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4008 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04008/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12238/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12238 del 2024, proposto da LO UL, rappresentata e difesa dagli avvocati Annalisa Certano e Marco Grea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Via Fabio Massimo 72, presso lo studio dell'Avv. Grea;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Paolo Alaimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale numero repertorio QI/1990/2024 del 14/08/2024, numero protocollo QI/165048/2024 del 14/08/2024 emessa dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Ufficio Condono Edilizio, notificata il 30.08.2024, con la quale è stata respinta l’istanza di sanatoria prot. n. 0/529454 sot. 0 presentata in data 27.07.2004 dalla sig.ra IA Ciavarella, e di ogni atto presupposto e/o consequenziale;
- della Determinazione Dirigenziale numero repertorio QI/1989/2024 del 14/08/2024, numero protocollo QI/165047/2024 del 14/08/2024 emessa dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Ufficio Condono Edilizio, notificata il 22.08.2024, con la quale è stata respinta l’istanza di sanatoria prot. n. 0/529456 sot. 0 presentata in data 27.07.2004 dal sig. EO FU, e di ogni atto presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2026 il dott. VA EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato i due dinieghi di condono, dagli estremi indicati in epigrafe, concernenti ciascuno la realizzazione sine titulo di un locale deposito/magazzino avente una superficie utile di 100 mq.
1.1. Entrambi i provvedimenti specificano che le due istanze sono collegate e che la preesistenza urbanistica, per entrambe le opere, risalirebbe, secondo quanto esposto nell’istanza, ad una tettoia realizzata nel 1979 (come da pratica di condono del 1° marzo 2002) a copertura di un campo da bocce e di due manufatti adibiti a servizi igienici, successivamente tamponata con la realizzazione dei due magazzini. Tuttavia, dalle foto aeree in possesso dell’amministrazione del luglio 1985 e dell’agosto 1994 emergerebbe che sul lotto non è presente alcun manufatto, sicché, mancando la preesistenza urbanistica della tettoia, le opere oggetto delle domande di condono si configurerebbero come nuova costruzione (tipologia 1), non sanabili a norma del terzo condono (d.l. n. 269/03), ammesso solo per le nuove costruzioni a destinazione residenziale.
2. I motivi di ricorso sono i seguenti:
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente evidenzia di essere in possesso della concessione edilizia in sanatoria n. 255025 del 2002 per la tettoia, le cui dimensioni ed il cui posizionamento corrisponderebbero in gran parte a quanto oggetto delle istanze. Pertanto, i manufatti di cui si chiede la sanatoria sarebbero la risultante di un mero cambio di destinazione d’uso, collegati funzionalmente all’immobile principale avente natura residenziale, in forza di un rapporto pertinenziale, e, come tali, condonabili a norma del d.l. n. 269/03, anche perché ascrivibili alla categoria C/2.
2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che l’amministrazione sarebbe incorsa in un difetto di motivazione e in una violazione dell’art. 10 bis , l. n. 241/90, non avendo preso puntuale posizione sulle osservazioni presentate nel corso del procedimento.
3. Si è costituita in giudizio Roma Capitale, insistendo per il rigetto del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 12 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il primo motivo è infondato, giacché è “ onere del privato fornire la prova dello status quo ante, atteso che l'Amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all'interno del suo territorio. Detto in altri termini, chi realizza interventi, ritenuti abusivi, su immobili esistenti, è tenuto a dimostrare rigorosamente, se intende evitare le misure repressive di legge, lo stato della preesistenza, proprio in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., nonché dell'art. 64 comma 1, c.p.a. ” (T.A.R. Napoli, sez. VII, n. 5155/17).
La ricorrente ha soltanto allegato la preesistenza della tettoia, che tuttavia è esclusa dalle emergenze risultanti dalle foto aeree e dall’istruttoria condotta dall’amministrazione, non contestando efficacemente l’assenza dello stato legittimo dell’immobile.
Mancando la prova della preesistenza, opera il principio in forza del quale “ Le opere per le quali viene presentata istanza di condono, qualora risultino prive di destinazione residenziale e consistenti in interventi a completamento e a servizio del confinante complesso immobiliare, sono qualificate nei termini di nuova costruzione e, non avendo destinazione residenziale, non sono condonabili .” (T.A.R. Salerno, sez. II, n. 656/24).
6. Anche il secondo motivo è infondato, posto che l’amministrazione, specie in materia di provvedimenti vincolati, non ha l’onere di confutare qualsivoglia argomentazione del privato. Peraltro, i provvedimenti risultano diffusamente motivati in relazione a ciascun elemento focale della controversia.
7. Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere respinto, con spese a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente, che liquida in €1.500,00 (millecinquecento) per compensi, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT CA, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
VA EL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA EL | IT CA |
IL SEGRETARIO