Art. 18.
Nei comuni indicati dall' articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 , la spesa per la fornitura dell'energia elettrica per gli usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche e' posta a carico dello Stato.
La disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dalla prima fatturazione successiva all'entrata in vigore della presente legge, fino a quando permanga la sistemazione delle famiglie beneficiarie nelle baracche, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1980.(3)(5) ((6)) Ai relativi pagamenti in favore dell'ENEL provvedono i sindaci dei comuni interessati, a valere sui fondi a tal fine somministrati dal Ministero dell'interno.
Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977, di lire 1.300 milioni per l'anno 1978, di lire 800 milioni per l'anno 1979 e di lire 400 milioni per l'anno 1980, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i corrispondenti esercizi finanziari.
----------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 7 marzo 1981, n.64 ha disposto (con l'art.5, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1980, indicato nel secondo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1976, n. 178 , e' prorogato al 31 dicembre 1983." ------------ AGGIORNAMENTO (5) La L. 13 agosto 1984, n. 462 ha disposto (con l'art.22 comma 1) che le disposizioni previst dal comma 2 del presente articolo sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1986. ------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.L. 26 gennaio 1987, n.8 convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1987, n.120 ha disposto (con l'art.13-bis, comma 9) che "Le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1976, n. 178 , prorogate sino al 31 dicembre 1983 dall' articolo 5 della legge 7 marzo 1981, n. 64 e sino al 31 dicembre 1986 dall' articolo 22 della legge 13 agosto 1984, n. 462 , sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1990."
Nei comuni indicati dall' articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 , la spesa per la fornitura dell'energia elettrica per gli usi domestici alle famiglie alloggiate nelle baracche e' posta a carico dello Stato.
La disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dalla prima fatturazione successiva all'entrata in vigore della presente legge, fino a quando permanga la sistemazione delle famiglie beneficiarie nelle baracche, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1980.(3)(5) ((6)) Ai relativi pagamenti in favore dell'ENEL provvedono i sindaci dei comuni interessati, a valere sui fondi a tal fine somministrati dal Ministero dell'interno.
Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1976 e 1977, di lire 1.300 milioni per l'anno 1978, di lire 800 milioni per l'anno 1979 e di lire 400 milioni per l'anno 1980, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i corrispondenti esercizi finanziari.
----------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 7 marzo 1981, n.64 ha disposto (con l'art.5, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1980, indicato nel secondo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1976, n. 178 , e' prorogato al 31 dicembre 1983." ------------ AGGIORNAMENTO (5) La L. 13 agosto 1984, n. 462 ha disposto (con l'art.22 comma 1) che le disposizioni previst dal comma 2 del presente articolo sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1986. ------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.L. 26 gennaio 1987, n.8 convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1987, n.120 ha disposto (con l'art.13-bis, comma 9) che "Le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1976, n. 178 , prorogate sino al 31 dicembre 1983 dall' articolo 5 della legge 7 marzo 1981, n. 64 e sino al 31 dicembre 1986 dall' articolo 22 della legge 13 agosto 1984, n. 462 , sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1990."