Articolo 108 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 107Articolo 109
Versione
13 luglio 1980
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Versione
9 agosto 1981
Art. 108. (Titoli di studio)

Per le assunzioni mediante pubblici concorsi sono richiesti i seguenti titoli di studio:
I, II e III qualifica: licenza della scuola elementare e assolvimento dell'obbligo;
((IV e V qualifica)) diploma di istituto di istruzione secondaria di 10 grado o titolo equipollente;
((VI qualifica: diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;
VII qualifica: diploma di laurea;
VIII qualifica: diploma di laurea e abilitazione o specializzazione da individuare con decreto del Ministro delle finanze seguendo la procedura prevista dal successivo art. 111))
Salvo quanto previsto alla lettera b), terzultimo comma, del precedente articolo 107 per i concorsi interni e per le prove pratiche, i titoli di studio necessari saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione, all'atto della definizione dei singoli profili professionali di cui all'ultimo comma dell'articolo 98 della presente legge.
Entrata in vigore il 9 agosto 1981
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