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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/07/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
543/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela M. Carbonelli - Giudice - dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 543/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GUENDALINA ROMITO, giusta Parte_1 procura in atti, elettivamente domiciliata in AN SE (FG) alla C.so L. Mucci, n.154
RICORRENTE contro
(C.F. CP_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: All'udienza del 16.6.2025 la causa è stata rimessa al Collegio previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. Il Pubblico Ministero in data 19.6.2025 ha espresso parere favorevole.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso per separazione personale dei coniugi depositato in data 03.02.2024, Parte_1 conveniva in giudizio deducendo: di aver contratto matrimonio con
[...] CP_1 quest'ultimo in AN SE in data 06.5.2011 e che da tale unione sono nati due figli: (n.ta Per_1 in AN SE il 23.4.2007) e (n.to in AN SE il 23.01.2012); che, secondo la Persona_2 sua tesi, il matrimonio è entrato in crisi a causa “del comportamento autoritario e prevaricatore del
” che avrebbe imposto “in famiglia ogni sua decisione”, a volte anche in maniera CP_1 aggressiva;
che i coniugi sono separati di fatto da almeno 10 anni;
che il resistente non contribuirebbe alle spese riguardanti la famiglia;
che i figli sono entrambi studenti;
che lui lavora presso Poste
Italiane, mentre lei svolge saltuari lavori di assistenza anziani nelle ore pomeridiane;
che la casa familiare è di proprietà esclusiva del resistente;
che non vi è alcuna possibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso dei figli e Per_1 Persona_2
l'assegnazione della casa coniugale, un assegno di mantenimento in suo favore di € 150,00 mensili e un assegno di mantenimento in favore dei figli di complessivi € 500,00 (€ 250,00 ciascuno), oltre al
50% dell'A.U.U.
Il resistente, benché regolarmente citato, non ha inteso costituirsi.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso davanti al precedente
Giudice le parti all'udienza del 06.5.2024, all'esito della quale, su istanza della ricorrente di rimessione in termini al fine di correttamente notificare il ricorso al resistente, ha rinviato all'udienza del 09.9.2024.
All'udienza del 09.9.2024, il precedente Giudice emessi i provvedimenti urgenti, dichiarata la contumacia del resistente, ha rinviato all'udienza del 10.6.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c., successivamente rinviata fino all'udienza del 16.6.2025.
In tale udienza, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
1) Sulla contumacia del resistente.
Il ricorso, il decreto e l'ordinanza di rimessione in termini sono stati correttamente notificati a mani del resistente (cfr. relata di notificazione). Il benché avuto conoscenza del presente CP_1 procedimento, non ha inteso costituirsi.
Pertanto, va ribadita la dichiarazione di contumacia del già dichiarata all'udienza del CP_1
09.9.2024.
2) Sulla domanda di separazione.
Preliminarmente bisogna affermare che il Giudice ha il potere/dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti (cfr. ex multis
Cass. civ. ord. n.5153/2019). Pertanto, la domanda di “scioglimento del matrimonio” (cfr. punto 1) delle conclusioni) deve essere più correttamente qualificata come “domanda di separazione”, in considerazione del fatto che presupposto per il divorzio è proprio la pronuncia di separazione e che dalla lettura complessiva del ricorso introduttivo (denominato “Ricorso per Separazione personale dei coniugi”) emerge la chiara volontà di separarsi dal coniuge. La domanda di separazione proposta è fondata e merita pertanto accoglimento.
Infatti, l'art. 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta insopportabile risulta pacificamente dalle circostanze allegate dalla ricorrente, anche nel corso del giudizio, e dalla contumacia del resistente. Inoltre, è pacifico che i coniugi hanno interrotto già da tempo la convivenza e non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione e la mancata costituzione del resistente evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince pacificamente che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili diverge tra le parti.
Pertanto, la domanda di separazione può trovare accoglimento.
3) Sulla domanda di assegno di mantenimento formulato dalla ricorrente.
La ricorrente ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento in suo favore da versare da parte del di € 150,00 mensili. La ricorrente ha affermato di effettuare lavori occasionali e saltuari, CP_1
“non contrattualizzati”.
L'art. 156 c.c. prevede che “il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto a ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Pertanto, gli elementi costitutivi dell'assegno di mantenimento sono rappresentanti “dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti”
(Cass. civ. Sez. 1 sent. 1162/2017).
In tema di assegno di mantenimento è stato anche affermato che la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, pertanto “i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art.
156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. civ. sez. 1 ord. n.8254/2023; si veda anche Cass. civ. sez. 1 n.29770/2008 secondo cui ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, “il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei rediti posseduti attraverso
l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”; vedi anche Cass.
Cass. Civ. Sez. 1 n.13592/2006).
Per quanto riguarda il tenore di vita goduto dai coniugi, si può affermare quanto segue.
La ricorrente, di anni 43, ha dichiarato di svolgere saltuariamente alcuni lavori, quale quello di assistenza agli anziani, sebbene “non contrattualizzati” (cfr. ricorso).
La ricorrente ha affermato che , di anni 52, è impiegato presso Poste Italiane, sebbene CP_1 non conosca i suoi redditi (cfr. ricorso). ha, anche, affermato che il è proprietario Pt_1 CP_1 della casa coniugale e di un'autovettura.
Pertanto, in considerazione della durata del matrimonio, delle condizioni economiche delle parti, della circostanza che la ricorrente ha dichiarato di svolgere lavori non contrattualizzati (e dunque, rispetto al resistente, non risulta completamente inserita nel mondo del lavoro e non dispone allo stato di mezzi adeguati per provvedere autonomamente al proprio mantenimento), nonché tenuto conto, dall'altra parte, della disponibilità della casa coniugale da parte della ricorrente e del fatto che la stessa sia ancora in età lavorativa e possa progressivamente raggiungere una stabilità economica, il
Tribunale ritiene opportuno che versi in favore della la CP_1 Parte_1 somma di € 100,00 mensili entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT.
4) Sulla domanda di affidamento di e Per_1 Persona_2
La ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso dei figli e con Per_1 Persona_2 collocamento presso di sé.
Si ribadisce che la coppia ha avuto due figli: , da poco maggiorenne, e Per_1 Persona_2 di anni 13. Pertanto, in tale sede, vanno assunti provvedimenti solo nei confronti di Persona_2 in considerazione della maggiore età di . Per_1 L'art. 337 ter c.c. prevede che il figlio minorenne ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi. Il Tribunale, a tal fine, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando “prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori”.
Invece, secondo l'art. 337 quater c.c. il Giudice può disporre l'affidamento ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
In base a tali principi la regola dell'affidamento condiviso è la scelta tendenzialmente preferibile e regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, al fine di garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, essendo possibile derogare a tale regime solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dello stesso (cfr. Cass. civ. sez. I Ord. n.21425/2022, Cass. civ. n.6535/2019, Cass. civ. 977/2017,
Cass. civ. n.5108/2012, Cass. civ. n.1777/2012).
Il Tribunale, pertanto, al fine di adottare i provvedimenti relativi alla prole, deve farsi “guidare” dall'esclusivo interesse morale e materiale dei minori, il quale “imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante
l'apprezzamento della personalità del genitore” (Cass. civ. sez. I ord. n.21425/2022).
Nel caso di specie non sono emersi profili di inidoneità genitoriale di nessuno dei due genitori.
Seppure il regolarmente citato, non si è costituito, la ricorrente non ha addotto profili di CP_1 inidoneità genitoriale dello stesso, tanto da chiedere anche lei l'affidamento condiviso di
[...]
Infatti, è rimasta indimostrata la circostanza secondo cui il non abbia contribuito Per_2 CP_1 ai bisogni dei figli.
Per tutte tali ragioni, il Tribunale ritiene meglio rispondente all'interesse di che lo Persona_2 stesso venga affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori e collocato prevalentemente presso la madre.
Per quanto riguarda il diritto di visita, viene così regolamentato: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le Persona_3 parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlio vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto.
5) Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli.
La ricorrente chiede disporsi un assegno di mantenimento di complessivi € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio). Con note di precisazione delle conclusioni, la ricorrente ha aderito alla proposta conciliativa di cui all'ordinanza presidenziale, che aveva disposto in favore dei figli un assegno di mantenimento complessivo di € 400,00 mensili.
La coppia ha avuto due figli: , attualmente di anni 18, e di anni 13. Per_1 Persona_2
Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento da corrispondere in favore dei figli, si può distinguere tra la disciplina prevista per i minori di età e quella per i figli maggiorenni.
L'art. 337 ter c.c. partendo dal presupposto che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi, stabilisce che per realizzare tali finalità, il Giudice, avendo presente esclusivamente “l'interesse morale e materiale” della prole, stabilisce, tra l'altro, “la misura
e il modo” con cui ciascun genitore “deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione” dei figli, in misura proporzionale ai propri redditi.
Per quanto riguarda, invece, i figli maggiorenni l'art. 337 septies c.c. prevede che possono richiedere l'assegno di mantenimento in maniera concorrente sia il figlio maggiorenne e non economicamente indipendente, sia il genitore presso cui il figlio è collocato prevalentemente, anche quando il figlio non economicamente autosufficiente, allontanandosi dalla casa familiare (es. per motivi di studio) continui a vedere quest'ultima come un punto di riferimento stabile presso cui fare sistematico ritorno.
Assume, inoltre, importanza l'età del figlio richiedente, nel senso di una proporzionalità inversa, secondo la quale all'età via via più elevata dell'avente diritto, corrisponde il venir meno del diritto al conseguimento dell'assegno. Infine, per quanto riguarda l'onere della prova, questo è a carico del richiedente l'assegno, che deve dimostrare i requisiti che giustificano l'assegno o il loro permanere.
Secondo Cass. Civ. sez. 1 sent. n.26875/2023, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli si fonda da un lato sulla c.d. funzione educativa dell'assegno di mantenimento, dall'altro sul c.d. principio di autoresponsabilità. “Per la prima, la raggiunta età matura del figlio assume rilievo in sé, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da una parte, e obbligo di mantenimento, dall'altra parte, i primi non potendo che cessare a un dato punto dell'evoluzione umana: all'età maggiore, pertanto, quando è matura – perché sia stata ormai raggiunta quella in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana – consegue l'insussistenza al diritto di mantenimento”. Pertanto, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento in società”.
Il secondo profilo riguarda il principio di responsabilità del figlio oramai maggiorenne. In tale prospettiva, se il percorso di formazione prescelto dal figlio, deve essere auspicabilmente rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve, però, essere compatibile anche con le condizioni economiche dei genitori. Infatti, “a un dato momento, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, nelle more dell'attesa per il reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni, attesa che non si giustifica più resti inerte ed improduttiva;
non potendo egli, di converso pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore, anche per offrirgli il mantenimento sine die”. Quindi, “non sussiste per sempre, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca, ad una data età, dell'autosufficienza economica, secondo il principio di autoresponsabilità nel saper contemperare le proprie aspirazioni in direzione di un determinato lavoro con il concreto mercato che il lavoro offre”.
Orbene, nel caso di specie, in base ai principi sopra esposti, deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento in favore dei figli, e in quanto ancora impegnati nel loro Per_1 Persona_2 percorso formativo scolastico, in considerazione anche della circostanza che è Per_1 neomaggiorenne.
Per quanto riguarda il quantum di tale assegno, in considerazione della situazione economica delle parti, il Tribunale ritiene opportuno che il corrisponda in favore dei figli la somma CP_1 complessiva di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) da versare alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT e concorrendo, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016 tra il Tribunale di Foggia
e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
Per quanto riguarda l'Assegno Unico Universale, istituito con D.Lgs. n.230 del 2021, entrambi i genitori, ricorrendone i presupposti previsti dal menzionato decreto legislativo, possono farne richiesta, con la corresponsione di tale assegno ad entrambi nella misura del 50%.
6) Sull'assegnazione della casa coniugale. La ricorrente ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale.
Si ribadisce che la coppia ha avuto due figli: , attualmente di anni 18, e Per_1 Persona_2 di anni 13.
L'art. 337 sexies c.c. prevede che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
Il Tribunale rileva come l'assegnazione della casa familiare sia strettamente connessa con la necessità di mantenere un idoneo habitat per i figli delle parti. In applicazione dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'assegnazione della casa familiare è diretta, in via esclusiva,
a tutelare l'esigenza della prole a non veder turbato l'habitat domestico, e che pertanto, in caso di mancanza di figli minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti conviventi con il genitore non è ammissibile un provvedimento di assegnazione a favore del coniuge, anche se più debole, quale componente in natura dell'assegno di mantenimento (si veda ex multis Cass. n.
18603 del 2021; Cass. n. 32231 del 2018; Cass. 18 settembre 2013 n.21334).
Ciò sulla base del principio, affermato dalla Cassazione, secondo cui “la casa familiare, ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona, deve continuare ad essere il luogo in cui egli trova sicurezza e riparo, anche se i genitori non vivono più insieme, perché la casa è la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale” (Cass. civ. sez 1 ord. n.23501/2023; si veda anche Cass. 18 settembre 2013 n. 21334 secondo cui “il previgente art.155 c.c. ed il vigente art. 155 quater c.c. (introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n.54) facendo riferimento all'interesse dei figli, subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione”).
Nel caso di specie, essendo stato collocato presso la madre ed essendo l'altra figlia, Persona_2 maggiorenne e non economicamente indipendente, convivente con la la casa coniugale deve Pt_1 essere assegnata alla ricorrente.
7) Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito del giudizio e la contumacia di parte resistente, le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., devono porsi a carico di e si liquidano in base al D.M. n.55/2014 così CP_1 come modificato dal D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (da €
5.201,00 a € 26.000,00). Poiché la ricorrente risulta ammessa in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite vengono liquidate già ridotte del 50% ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n.115/2002, disponendosi il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. citato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale tra i coniugi nata in [...] Parte_1
(POLONIA) il 18.11.1982 e , nato a [...] il [...], unitisi in CP_1 matrimonio celebrato in AN SE (FG) il 06.5.2011 (Atto n.20 – Parte II – Serie A – Ufficio
1 – Anno 2011);
• Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
• Pone a carico del l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in CP_1 favore di di € 100,00 mensili, da versarsi entro il 5 di ogni mese, da Parte_1 rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT;
• Affida in maniera condivisa a e Persona_3 Parte_1 CP_1
, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita così disciplinato: il
[...] padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore previa intesa Persona_3 con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre- figlio vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
• Pone a carico del l'obbligo di corrispondere in favore dei figli e CP_1 Per_1 un assegno di mantenimento di complessivi € 400,00 (€ 200,00 per ciascun Persona_2 figlio) da versarsi alla entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi Parte_1 annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT e concorrendo, inoltre, nella misura del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli;
l'A.U.U. spetterà al 50% ad entrambi i coniugi;
• Assegna la casa coniugale alla ricorrente, per viverci con i figli, così come da parte motiva;
• Condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida CP_1 per complessivi € 1.698,50 (già ridotti al 50% ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n.115/2002) per compensi professionali, oltre accessori di legge, disponendo che, in forza dell'art. 133 D.P.R.
n.115/2002, il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 5 luglio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. Antonio Buccaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela M. Carbonelli - Giudice - dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 543/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GUENDALINA ROMITO, giusta Parte_1 procura in atti, elettivamente domiciliata in AN SE (FG) alla C.so L. Mucci, n.154
RICORRENTE contro
(C.F. CP_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: All'udienza del 16.6.2025 la causa è stata rimessa al Collegio previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. Il Pubblico Ministero in data 19.6.2025 ha espresso parere favorevole.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso per separazione personale dei coniugi depositato in data 03.02.2024, Parte_1 conveniva in giudizio deducendo: di aver contratto matrimonio con
[...] CP_1 quest'ultimo in AN SE in data 06.5.2011 e che da tale unione sono nati due figli: (n.ta Per_1 in AN SE il 23.4.2007) e (n.to in AN SE il 23.01.2012); che, secondo la Persona_2 sua tesi, il matrimonio è entrato in crisi a causa “del comportamento autoritario e prevaricatore del
” che avrebbe imposto “in famiglia ogni sua decisione”, a volte anche in maniera CP_1 aggressiva;
che i coniugi sono separati di fatto da almeno 10 anni;
che il resistente non contribuirebbe alle spese riguardanti la famiglia;
che i figli sono entrambi studenti;
che lui lavora presso Poste
Italiane, mentre lei svolge saltuari lavori di assistenza anziani nelle ore pomeridiane;
che la casa familiare è di proprietà esclusiva del resistente;
che non vi è alcuna possibilità di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso dei figli e Per_1 Persona_2
l'assegnazione della casa coniugale, un assegno di mantenimento in suo favore di € 150,00 mensili e un assegno di mantenimento in favore dei figli di complessivi € 500,00 (€ 250,00 ciascuno), oltre al
50% dell'A.U.U.
Il resistente, benché regolarmente citato, non ha inteso costituirsi.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso davanti al precedente
Giudice le parti all'udienza del 06.5.2024, all'esito della quale, su istanza della ricorrente di rimessione in termini al fine di correttamente notificare il ricorso al resistente, ha rinviato all'udienza del 09.9.2024.
All'udienza del 09.9.2024, il precedente Giudice emessi i provvedimenti urgenti, dichiarata la contumacia del resistente, ha rinviato all'udienza del 10.6.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c., successivamente rinviata fino all'udienza del 16.6.2025.
In tale udienza, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
1) Sulla contumacia del resistente.
Il ricorso, il decreto e l'ordinanza di rimessione in termini sono stati correttamente notificati a mani del resistente (cfr. relata di notificazione). Il benché avuto conoscenza del presente CP_1 procedimento, non ha inteso costituirsi.
Pertanto, va ribadita la dichiarazione di contumacia del già dichiarata all'udienza del CP_1
09.9.2024.
2) Sulla domanda di separazione.
Preliminarmente bisogna affermare che il Giudice ha il potere/dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti (cfr. ex multis
Cass. civ. ord. n.5153/2019). Pertanto, la domanda di “scioglimento del matrimonio” (cfr. punto 1) delle conclusioni) deve essere più correttamente qualificata come “domanda di separazione”, in considerazione del fatto che presupposto per il divorzio è proprio la pronuncia di separazione e che dalla lettura complessiva del ricorso introduttivo (denominato “Ricorso per Separazione personale dei coniugi”) emerge la chiara volontà di separarsi dal coniuge. La domanda di separazione proposta è fondata e merita pertanto accoglimento.
Infatti, l'art. 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta insopportabile risulta pacificamente dalle circostanze allegate dalla ricorrente, anche nel corso del giudizio, e dalla contumacia del resistente. Inoltre, è pacifico che i coniugi hanno interrotto già da tempo la convivenza e non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione e la mancata costituzione del resistente evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince pacificamente che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili diverge tra le parti.
Pertanto, la domanda di separazione può trovare accoglimento.
3) Sulla domanda di assegno di mantenimento formulato dalla ricorrente.
La ricorrente ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento in suo favore da versare da parte del di € 150,00 mensili. La ricorrente ha affermato di effettuare lavori occasionali e saltuari, CP_1
“non contrattualizzati”.
L'art. 156 c.c. prevede che “il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto a ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Pertanto, gli elementi costitutivi dell'assegno di mantenimento sono rappresentanti “dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti”
(Cass. civ. Sez. 1 sent. 1162/2017).
In tema di assegno di mantenimento è stato anche affermato che la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, pertanto “i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art.
156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. civ. sez. 1 ord. n.8254/2023; si veda anche Cass. civ. sez. 1 n.29770/2008 secondo cui ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, “il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei rediti posseduti attraverso
l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”; vedi anche Cass.
Cass. Civ. Sez. 1 n.13592/2006).
Per quanto riguarda il tenore di vita goduto dai coniugi, si può affermare quanto segue.
La ricorrente, di anni 43, ha dichiarato di svolgere saltuariamente alcuni lavori, quale quello di assistenza agli anziani, sebbene “non contrattualizzati” (cfr. ricorso).
La ricorrente ha affermato che , di anni 52, è impiegato presso Poste Italiane, sebbene CP_1 non conosca i suoi redditi (cfr. ricorso). ha, anche, affermato che il è proprietario Pt_1 CP_1 della casa coniugale e di un'autovettura.
Pertanto, in considerazione della durata del matrimonio, delle condizioni economiche delle parti, della circostanza che la ricorrente ha dichiarato di svolgere lavori non contrattualizzati (e dunque, rispetto al resistente, non risulta completamente inserita nel mondo del lavoro e non dispone allo stato di mezzi adeguati per provvedere autonomamente al proprio mantenimento), nonché tenuto conto, dall'altra parte, della disponibilità della casa coniugale da parte della ricorrente e del fatto che la stessa sia ancora in età lavorativa e possa progressivamente raggiungere una stabilità economica, il
Tribunale ritiene opportuno che versi in favore della la CP_1 Parte_1 somma di € 100,00 mensili entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT.
4) Sulla domanda di affidamento di e Per_1 Persona_2
La ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso dei figli e con Per_1 Persona_2 collocamento presso di sé.
Si ribadisce che la coppia ha avuto due figli: , da poco maggiorenne, e Per_1 Persona_2 di anni 13. Pertanto, in tale sede, vanno assunti provvedimenti solo nei confronti di Persona_2 in considerazione della maggiore età di . Per_1 L'art. 337 ter c.c. prevede che il figlio minorenne ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi. Il Tribunale, a tal fine, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando “prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori”.
Invece, secondo l'art. 337 quater c.c. il Giudice può disporre l'affidamento ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
In base a tali principi la regola dell'affidamento condiviso è la scelta tendenzialmente preferibile e regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, al fine di garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, essendo possibile derogare a tale regime solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dello stesso (cfr. Cass. civ. sez. I Ord. n.21425/2022, Cass. civ. n.6535/2019, Cass. civ. 977/2017,
Cass. civ. n.5108/2012, Cass. civ. n.1777/2012).
Il Tribunale, pertanto, al fine di adottare i provvedimenti relativi alla prole, deve farsi “guidare” dall'esclusivo interesse morale e materiale dei minori, il quale “imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante
l'apprezzamento della personalità del genitore” (Cass. civ. sez. I ord. n.21425/2022).
Nel caso di specie non sono emersi profili di inidoneità genitoriale di nessuno dei due genitori.
Seppure il regolarmente citato, non si è costituito, la ricorrente non ha addotto profili di CP_1 inidoneità genitoriale dello stesso, tanto da chiedere anche lei l'affidamento condiviso di
[...]
Infatti, è rimasta indimostrata la circostanza secondo cui il non abbia contribuito Per_2 CP_1 ai bisogni dei figli.
Per tutte tali ragioni, il Tribunale ritiene meglio rispondente all'interesse di che lo Persona_2 stesso venga affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori e collocato prevalentemente presso la madre.
Per quanto riguarda il diritto di visita, viene così regolamentato: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le Persona_3 parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlio vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto.
5) Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli.
La ricorrente chiede disporsi un assegno di mantenimento di complessivi € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio). Con note di precisazione delle conclusioni, la ricorrente ha aderito alla proposta conciliativa di cui all'ordinanza presidenziale, che aveva disposto in favore dei figli un assegno di mantenimento complessivo di € 400,00 mensili.
La coppia ha avuto due figli: , attualmente di anni 18, e di anni 13. Per_1 Persona_2
Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento da corrispondere in favore dei figli, si può distinguere tra la disciplina prevista per i minori di età e quella per i figli maggiorenni.
L'art. 337 ter c.c. partendo dal presupposto che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi, stabilisce che per realizzare tali finalità, il Giudice, avendo presente esclusivamente “l'interesse morale e materiale” della prole, stabilisce, tra l'altro, “la misura
e il modo” con cui ciascun genitore “deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione” dei figli, in misura proporzionale ai propri redditi.
Per quanto riguarda, invece, i figli maggiorenni l'art. 337 septies c.c. prevede che possono richiedere l'assegno di mantenimento in maniera concorrente sia il figlio maggiorenne e non economicamente indipendente, sia il genitore presso cui il figlio è collocato prevalentemente, anche quando il figlio non economicamente autosufficiente, allontanandosi dalla casa familiare (es. per motivi di studio) continui a vedere quest'ultima come un punto di riferimento stabile presso cui fare sistematico ritorno.
Assume, inoltre, importanza l'età del figlio richiedente, nel senso di una proporzionalità inversa, secondo la quale all'età via via più elevata dell'avente diritto, corrisponde il venir meno del diritto al conseguimento dell'assegno. Infine, per quanto riguarda l'onere della prova, questo è a carico del richiedente l'assegno, che deve dimostrare i requisiti che giustificano l'assegno o il loro permanere.
Secondo Cass. Civ. sez. 1 sent. n.26875/2023, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli si fonda da un lato sulla c.d. funzione educativa dell'assegno di mantenimento, dall'altro sul c.d. principio di autoresponsabilità. “Per la prima, la raggiunta età matura del figlio assume rilievo in sé, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da una parte, e obbligo di mantenimento, dall'altra parte, i primi non potendo che cessare a un dato punto dell'evoluzione umana: all'età maggiore, pertanto, quando è matura – perché sia stata ormai raggiunta quella in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana – consegue l'insussistenza al diritto di mantenimento”. Pertanto, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo relativo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento in società”.
Il secondo profilo riguarda il principio di responsabilità del figlio oramai maggiorenne. In tale prospettiva, se il percorso di formazione prescelto dal figlio, deve essere auspicabilmente rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve, però, essere compatibile anche con le condizioni economiche dei genitori. Infatti, “a un dato momento, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, nelle more dell'attesa per il reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni, attesa che non si giustifica più resti inerte ed improduttiva;
non potendo egli, di converso pretendere che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore, anche per offrirgli il mantenimento sine die”. Quindi, “non sussiste per sempre, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca, ad una data età, dell'autosufficienza economica, secondo il principio di autoresponsabilità nel saper contemperare le proprie aspirazioni in direzione di un determinato lavoro con il concreto mercato che il lavoro offre”.
Orbene, nel caso di specie, in base ai principi sopra esposti, deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento in favore dei figli, e in quanto ancora impegnati nel loro Per_1 Persona_2 percorso formativo scolastico, in considerazione anche della circostanza che è Per_1 neomaggiorenne.
Per quanto riguarda il quantum di tale assegno, in considerazione della situazione economica delle parti, il Tribunale ritiene opportuno che il corrisponda in favore dei figli la somma CP_1 complessiva di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) da versare alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT e concorrendo, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016 tra il Tribunale di Foggia
e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.
Per quanto riguarda l'Assegno Unico Universale, istituito con D.Lgs. n.230 del 2021, entrambi i genitori, ricorrendone i presupposti previsti dal menzionato decreto legislativo, possono farne richiesta, con la corresponsione di tale assegno ad entrambi nella misura del 50%.
6) Sull'assegnazione della casa coniugale. La ricorrente ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale.
Si ribadisce che la coppia ha avuto due figli: , attualmente di anni 18, e Per_1 Persona_2 di anni 13.
L'art. 337 sexies c.c. prevede che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
Il Tribunale rileva come l'assegnazione della casa familiare sia strettamente connessa con la necessità di mantenere un idoneo habitat per i figli delle parti. In applicazione dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'assegnazione della casa familiare è diretta, in via esclusiva,
a tutelare l'esigenza della prole a non veder turbato l'habitat domestico, e che pertanto, in caso di mancanza di figli minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti conviventi con il genitore non è ammissibile un provvedimento di assegnazione a favore del coniuge, anche se più debole, quale componente in natura dell'assegno di mantenimento (si veda ex multis Cass. n.
18603 del 2021; Cass. n. 32231 del 2018; Cass. 18 settembre 2013 n.21334).
Ciò sulla base del principio, affermato dalla Cassazione, secondo cui “la casa familiare, ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona, deve continuare ad essere il luogo in cui egli trova sicurezza e riparo, anche se i genitori non vivono più insieme, perché la casa è la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale” (Cass. civ. sez 1 ord. n.23501/2023; si veda anche Cass. 18 settembre 2013 n. 21334 secondo cui “il previgente art.155 c.c. ed il vigente art. 155 quater c.c. (introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n.54) facendo riferimento all'interesse dei figli, subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione”).
Nel caso di specie, essendo stato collocato presso la madre ed essendo l'altra figlia, Persona_2 maggiorenne e non economicamente indipendente, convivente con la la casa coniugale deve Pt_1 essere assegnata alla ricorrente.
7) Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito del giudizio e la contumacia di parte resistente, le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., devono porsi a carico di e si liquidano in base al D.M. n.55/2014 così CP_1 come modificato dal D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (da €
5.201,00 a € 26.000,00). Poiché la ricorrente risulta ammessa in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite vengono liquidate già ridotte del 50% ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n.115/2002, disponendosi il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. citato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale tra i coniugi nata in [...] Parte_1
(POLONIA) il 18.11.1982 e , nato a [...] il [...], unitisi in CP_1 matrimonio celebrato in AN SE (FG) il 06.5.2011 (Atto n.20 – Parte II – Serie A – Ufficio
1 – Anno 2011);
• Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
• Pone a carico del l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in CP_1 favore di di € 100,00 mensili, da versarsi entro il 5 di ogni mese, da Parte_1 rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT;
• Affida in maniera condivisa a e Persona_3 Parte_1 CP_1
, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita così disciplinato: il
[...] padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore previa intesa Persona_3 con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre- figlio vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
• Pone a carico del l'obbligo di corrispondere in favore dei figli e CP_1 Per_1 un assegno di mantenimento di complessivi € 400,00 (€ 200,00 per ciascun Persona_2 figlio) da versarsi alla entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi Parte_1 annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT e concorrendo, inoltre, nella misura del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli;
l'A.U.U. spetterà al 50% ad entrambi i coniugi;
• Assegna la casa coniugale alla ricorrente, per viverci con i figli, così come da parte motiva;
• Condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che liquida CP_1 per complessivi € 1.698,50 (già ridotti al 50% ai sensi dell'art. 130 D.P.R. n.115/2002) per compensi professionali, oltre accessori di legge, disponendo che, in forza dell'art. 133 D.P.R.
n.115/2002, il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 5 luglio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. Antonio Buccaro