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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 29/04/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 842 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro TT.SA Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 29/04/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promoSA da:
(codice fiscale: ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
25/05/1965, residente in CA (TE) alla Contrada San Savino n. 2, elettivamente domiciliato in Guardiagrele (CH), alla Via A. Gramsci n. 1/D, presso e nello Studio dell'Avv.
Ettorino DI PRINZIO (cod. fiscale: – telefax 087185884 – PEC: C.F._2
del Foro di Chieti, che lo rappresenta e Email_1
difende giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2
alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
FAX. ) e (cf. Email_2 P.IVA_2 Parte_2
– – fax 0862/666470) elettivamente C.F._4 Email_3 domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
1 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Nel merito: a) ritenere e dichiarare che l'odierno ricorrente è affetto da “epicondilite bilaterale di gomiti e tendinopatia bilaterale delle spalle” – di origine professionale – quantificabile, quanto a danno biologico, nella complessiva misura del 6%; conseguentemente, previa unificazione dei postumi invalidanti da riconoscersi in sede giudiziale con quelli già precedentemente riconosciuti in via amministrativa e valutati nella misura complessiva del 2% quanto a danno biologico, ritenere e dichiarare sussistenti in capo all'odierno ricorrente i requisiti utili alla ammissione al trattamento indennitario per malattia professionale, essendo esso ricorrente gravato da menomazioni – di origine professionale – quantificabili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 5 del D. Lgs. 38/2000 e s.m.i., nella complessiva misura dell'8%; conseguentemente, in via principale: b) condannare l' Controparte_1
a corrispondere in favore di esso ricorrente il trattamento economico
[...]
(liquidazione in capitale) stabilito dal citato D. Lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i., con decorrenza
a far data dalla data di presentazione della domanda di malattia professionale, ovvero dalla data diversa che dovesse risultare di giustizia, per l'ammontare previsto dalla legge oltre interessi legali e rivalutazione, se dovuta;
in via subordinata: c) condannare l' Controparte_1
a corrispondere in favore di esso ricorrente il trattamento economico stabilito dal
[...]
D. Lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i., corrispondente al grado di menomazione riscontrato in sede di espletanda consulenza tecnica di ufficio, tenendo conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., anche dell'eventuale aggravamento della malattia denunciata, nonché di tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario;
con maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione, se dovuta, sugli arretrati.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del Procuratore antistatario”.
Parte resistente: “Nel merito: rigettare la domanda proposta dal ricorrente perché infondata per le suesposte ragioni. Spese vinte.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, con Parte_1 ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 19/04/2024, ha convenuto in giudizio l' CP_1
al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute per due diverse malattie professionali (“Epicondilite bilaterale dei gomiti e Tendinopatia bilaterale delle spalle”) presentate in via amministrativa in data 24/07/2023 e non accolte dall'Istituto.
A sostegno della domanda ha deTTo di aver prestato attività lavorativa dipendente dall'anno 1985 all'anno 2012, come operaio tessile, e autonoma come agricoltore dall'anno
2017 all'attualità.
Più in particolare, ha riferito di aver lavorato, dal maggio 1985 all'agosto 2008, alle dipendenze della , nello stabilimento di CA (TE), come operaio Controparte_3
2 addetto alla realizzazione di tessuti e filati, osservando turni lavorativi di 8 ore al giorno, e di aver sollevato, per lo svolgimento della mansione, bobine di filo del peso di circa 4 chilogrammi ciascuna, da terra e fino ad un'altezza di 110 centimetri al fine di posizionarle nella macchina filatrice con conseguente movimentazione manuale del carrello porta bobine del peso di oltre 100 chilogrammi.
Ha deTTo di avere poi lavorato, dal settembre all'ottobre 2008, alle dipendenze della ditta di Montefino (TE), con qualifica di operaio addetto al tornio meccanico, Parte_3
occupandosi della produzione di circa 80 pezzi al giorno, aventi un peso di qualche chilogrammo, prendendoli da terra e posizionandoli sul tornio per poi riposizionarli nell'apposito cassone.
Ha riferito di avere lavorato, dall'agosto 2010 al gennaio 2012, alle dipendenze della ditta
Savini SRL di CA (TE), come operaio somministrato addetto alla realizzazione di mobili per arredobagno, assemblando circa 30 mobili al giorno, mediante utilizzo di avvitatori elettrici, trapani e martelli manuali e movimentando i pezzi finiti manualmente.
Ha deTTo, infine, di lavorare attualmente come coltivatore diretto autonomo e di occuparsi della conduzione di un'azienda agricola estesa per circa 11 ettari, di cui circa 5 ettari tenuti a coltivazioni di graminacee, foraggere, uliveto, frutteto e vigneto e circa 6 ettari tenuti a bosco ceduo.
Ha precisato di occuparsi di tutte le attività neceSArie alla conduzione aziendale, quali la pulizia dei terreni e la potatura degli olivi (circa 250 piante), con utilizzo di decespugliatori a motore, motoseghe e forbici manuali, la raccolta delle olive, con abbacchiatore ad aria compreSA, nonché la pulizia del bosco mediante l'impiego di decespugliatore manuale e motosega.
Ha riferito di avere, nel corso di quasi quarant'anni di attività lavorativa svolta, operato ripetuti e continui sollevamenti di pesi, movimenti con le braccia, gomiti e spalle, subendo le vibrazioni degli attrezzi da lavoro adoperati, con contestuale assunzione di posture incongrue.
Ha deTTo che il rischio lavorativo comportava la comparsa di una grave affezione morbosa a carico degli arti superiori e, in particolare, a carico di entrambe le spalle e dei gomiti, ledendo in modo permanente l'integrità psicofisica del medesimo, come accertata dalle indagini diagnostiche ecografiche e dagli esami clinici in atti.
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto, per mancanza dell'effettiva
[...] esposizione a rischio professionale e del conseguente nesso causale tra l'attività lavorativa
3 svolta e le patologie denunciate, anche in considerazione della diversificazione delle mansioni svolte.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale e, all'esito della CT, è stata rinviata all'udienza del
29/04/2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, solo la parte ricorrente ha depositato le proprie note richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate e insistendo nell'accoglimento della domanda alla luce delle risultanze favorevoli della consulenza espletata. L' non ha, invece, depositato note di CP_1 udienza e quindi non è dato sapere nulla circa la posizione dell'istituto rispetto alle risultanze della CT.
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità derivante da due diverse malattie di origine professionale - “Epicondilite bilaterale dei gomiti e
Tendinopatia bilaterale alle spalle” - nella misura complessiva del 6%, presentate in via amministrativa in data 24/07/2023 e non accolte dall' , deducendo di aver lavorato, CP_1 dall'anno 1985 all'anno 2012, dapprima come operaio addetto alla realizzazione di tessuti e filati e successivamente come operaio addetto al tornio meccanico ovvero come operaio addetto alla realizzazione di mobili e di lavorare, dall'anno 2017 all'attualità, come coltivatore diretto autonomo di un'azienda agricola, svolgendo attività la cui esecuzione implicava il quotidiano sollevamento manuale di pesi al di sopra del piano delle spalle, la movimentazione manuale di carichi e l'assunzione di posture incongrue.
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1
specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
4 (Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che eSA abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
CaSAzione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, lo svolgimento delle mansioni così come indicate in ricorso risulta adeguatamente e sufficientemente dimostrato dall'escussione testimoniale espletata (cfr. testi e x colleghi di lavoro del ricorrente), da Testimone_1 Testimone_2
cui è emerso che il lavoratore, per la realizzazione di tessuti e flati, si occupava quotidianamente di sollevare manualmente le bobine di filo, del peso di circa 4 chilogrammi ciascuna, da terra e fino ad un'altezza di 110 centimetri, per posizionarle nella macchina filatrice e di spingere manualmente il carrello porta bobine, avente un perso fino ad oltre 100 chilogrammi, oltre ad avere svolto attività lavorativa in qualità di operaio addetto al tornio meccanico presso la società di Montefino (TE), ovvero di operaio addetto Parte_3
alla realizzazione di mobili presso la ditta Savini S.r.l. di CA (TE).
Dall'istruttoria orale è altresì emerso che il ricorrente attualmente lavora come coltivatore autonomo presso l'azienda agricola di proprietà che gestisce prevalentemente in via esclusiva, occupandosi di tutte le attività inerenti la predetta gestione, dalla coltivazione e pulizia dei terreni alla raccolta delle olive, con impiego quotidiano di attrezzi da lavoro vibranti quali decespugliatori a motore, motoseghe, abbacchiatore ad aria compreSA.
I testi escussi hanno, altresì, confermato le modalità di espletamento dell'attività inerente la realizzazione di tessuti e filati e il relativo orario di lavoro osservato (8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana), sottolineando che si trattava di movimentazioni eseguite manualmente con sollevamento di pesi al di sopra del piano delle spalle e che si ripetevano innumerevoli volte durante il turno di lavoro, mentre, non hanno saputo riferire in merito alle attività espletate dal ricorrente come operaio addetto al tornio meccanico ovvero alla realizzazione di mobili per arredo-bagno, non avendo lavorato assieme al medesimo presso le ditte ivi indicate.
5 Sotto il profilo medico legale, invece, in ordine all'origine professionale delle patologie denunciate e all'esposizione a rischio del ricorrente, la CT TT.SA , alla quale Persona_2
è stata affidata la consulenza tecnica, a seguito di visita del 15.1.2025, ha riconosciuto la presenza delle infermità lamentate, ritenendo che le stesse poSAno essere individuate quali
“tecnopatie” in ragione della sufficiente esposizione al rischio lavorativo, per come emerso in corso di causa, riconoscendo in favore del ricorrente un danno biologico complessivamente quantificato nella misura dell'8%, operato il cumulo con preesistenti malattie professionali già riconosciute in sede CP_1
Il CT ha, infatti, accertato quanto segue: “Le patologie, delle quali il ricorrente è portatore, possono essere considerate di origine professionale anche alla luce di quanto previsto dalla nuova tabella delle malattie professionali nell'industria (voce 78), malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore (M.75), tendinite del sovra spinoso (M.75.1), epicondilite dei gomiti (M.77.0), lavorazione svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti dell'avambraccio bilaterale e dei gomiti bilaterali e azioni di presa delle mani con usi di forza.”
Il consulente ha, pertanto, concluso come segue: “Il sig. è affetto da Parte_1
epicondilite bilaterale dei gomiti e tendinopatia bilaterale delle spalle di origine professionale, quantificabile nella misura del 6% (danno biologico), conseguentemente previa unificazione dei postumi invalidanti con quelli già precedentemente riconosciuti e valutabili nella misura complessiva del 2% (danno biologico), le sopra citate valutazioni di origine professionale sono quantificabili , ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13, co.5 del
d.lgs. 38/2000 nella complessiva misura dell'8% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di malattia professionale.”
In altri termini il CT, basando la propria valutazione medico legale sulle risultanze istruttorie e sulla documentazione medica in atti, ha ritenuto sufficientemente dimostrata l'esposizione a rischio neceSAria per determinare le patologie lamentate a carico delle spalle e dei gomiti, riconoscendo in capo al ricorrente un danno biologico valutabile nella misura del
6% e nella complessiva misura dell'8%, operato il cumulo con pregresse tecnopatie già accertate in sede amministrativa, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa del 24/07/2023.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici,
6 diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
Ed infatti, stando alla tipologia e alla durata dall'attività lavorativa svolta per oltre quarant'anni dal ricorrente dapprima in qualità di operaio addetto alla lavorazione di filati e alla realizzazione di mobili e successivamente in qualità di coltivatore diretto, anche in considerazione della sistematicità e abitualità delle lavorazioni manuali svolte, tutte comportanti il prolungato mantenimento degli arti superiori al di sopra del piano di lavoro e, dunque, il sovraccarico biomeccanico delle spalle e dei gomiti, con conseguente assunzione di posture incongrue ed esposizione a sollecitazioni vibranti da parte degli attrezzi di lavoro adoperati, si ritiene sia stato dimostrato in giudizio che nel corso degli anni lo stesso sia stato esposto a quel rischio professionale specifico che deve neceSAriamente sussistere ai fini dell'accertamento della derivazione tecnopatica delle patologie denunciate.
Non risultano, peraltro, pervenute osservazioni critiche all'elaborato peritale da alcuna delle parti, né risulta contestazione dell' in sede di note di udienza, non essendo state CP_1 all'uopo depositate.
A parere del giudicante, in definitiva, le conclusioni del CT appaiono corrette e la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di postumi permanenti di grado indennizzabile derivanti da malattie professionali (“Epicondilite bilaterale dei gomiti e Tendinopatia bilaterale delle spalle”) va pertanto accolta, in quanto è stata riconosciuta l'origine professionale delle infermità denunciate siccome casualmente derivate dall'attività lavorativa abitualmente espletata.
L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità dell'8% dalla data della domanda amministrativa secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della steSA, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente secondo i criteri di cui al DM n.
147/2022 come da dispositivo.
7 Le spese di CT sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 842/2024 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da malattie professionali (“Epicondilite bilaterale dei gomiti e Tendinopatia bilaterale delle spalle”) che comportano una menomazione della integrità psico-fisica della persona
(c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella complessiva misura dell'8% a partire dalla data della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, CP_1 delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità dell'8% dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della steSA, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della
Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di CP_1
€ 3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1
decreto.
Teramo, 29/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.SA Daniela Matalucci
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro TT.SA Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 29/04/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promoSA da:
(codice fiscale: ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
25/05/1965, residente in CA (TE) alla Contrada San Savino n. 2, elettivamente domiciliato in Guardiagrele (CH), alla Via A. Gramsci n. 1/D, presso e nello Studio dell'Avv.
Ettorino DI PRINZIO (cod. fiscale: – telefax 087185884 – PEC: C.F._2
del Foro di Chieti, che lo rappresenta e Email_1
difende giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2
alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
FAX. ) e (cf. Email_2 P.IVA_2 Parte_2
– – fax 0862/666470) elettivamente C.F._4 Email_3 domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
1 RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Nel merito: a) ritenere e dichiarare che l'odierno ricorrente è affetto da “epicondilite bilaterale di gomiti e tendinopatia bilaterale delle spalle” – di origine professionale – quantificabile, quanto a danno biologico, nella complessiva misura del 6%; conseguentemente, previa unificazione dei postumi invalidanti da riconoscersi in sede giudiziale con quelli già precedentemente riconosciuti in via amministrativa e valutati nella misura complessiva del 2% quanto a danno biologico, ritenere e dichiarare sussistenti in capo all'odierno ricorrente i requisiti utili alla ammissione al trattamento indennitario per malattia professionale, essendo esso ricorrente gravato da menomazioni – di origine professionale – quantificabili, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 5 del D. Lgs. 38/2000 e s.m.i., nella complessiva misura dell'8%; conseguentemente, in via principale: b) condannare l' Controparte_1
a corrispondere in favore di esso ricorrente il trattamento economico
[...]
(liquidazione in capitale) stabilito dal citato D. Lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i., con decorrenza
a far data dalla data di presentazione della domanda di malattia professionale, ovvero dalla data diversa che dovesse risultare di giustizia, per l'ammontare previsto dalla legge oltre interessi legali e rivalutazione, se dovuta;
in via subordinata: c) condannare l' Controparte_1
a corrispondere in favore di esso ricorrente il trattamento economico stabilito dal
[...]
D. Lgs. 23.02.2000 n. 38 e s.m.i., corrispondente al grado di menomazione riscontrato in sede di espletanda consulenza tecnica di ufficio, tenendo conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., anche dell'eventuale aggravamento della malattia denunciata, nonché di tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario;
con maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione, se dovuta, sugli arretrati.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del Procuratore antistatario”.
Parte resistente: “Nel merito: rigettare la domanda proposta dal ricorrente perché infondata per le suesposte ragioni. Spese vinte.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, con Parte_1 ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 19/04/2024, ha convenuto in giudizio l' CP_1
al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute per due diverse malattie professionali (“Epicondilite bilaterale dei gomiti e Tendinopatia bilaterale delle spalle”) presentate in via amministrativa in data 24/07/2023 e non accolte dall'Istituto.
A sostegno della domanda ha deTTo di aver prestato attività lavorativa dipendente dall'anno 1985 all'anno 2012, come operaio tessile, e autonoma come agricoltore dall'anno
2017 all'attualità.
Più in particolare, ha riferito di aver lavorato, dal maggio 1985 all'agosto 2008, alle dipendenze della , nello stabilimento di CA (TE), come operaio Controparte_3
2 addetto alla realizzazione di tessuti e filati, osservando turni lavorativi di 8 ore al giorno, e di aver sollevato, per lo svolgimento della mansione, bobine di filo del peso di circa 4 chilogrammi ciascuna, da terra e fino ad un'altezza di 110 centimetri al fine di posizionarle nella macchina filatrice con conseguente movimentazione manuale del carrello porta bobine del peso di oltre 100 chilogrammi.
Ha deTTo di avere poi lavorato, dal settembre all'ottobre 2008, alle dipendenze della ditta di Montefino (TE), con qualifica di operaio addetto al tornio meccanico, Parte_3
occupandosi della produzione di circa 80 pezzi al giorno, aventi un peso di qualche chilogrammo, prendendoli da terra e posizionandoli sul tornio per poi riposizionarli nell'apposito cassone.
Ha riferito di avere lavorato, dall'agosto 2010 al gennaio 2012, alle dipendenze della ditta
Savini SRL di CA (TE), come operaio somministrato addetto alla realizzazione di mobili per arredobagno, assemblando circa 30 mobili al giorno, mediante utilizzo di avvitatori elettrici, trapani e martelli manuali e movimentando i pezzi finiti manualmente.
Ha deTTo, infine, di lavorare attualmente come coltivatore diretto autonomo e di occuparsi della conduzione di un'azienda agricola estesa per circa 11 ettari, di cui circa 5 ettari tenuti a coltivazioni di graminacee, foraggere, uliveto, frutteto e vigneto e circa 6 ettari tenuti a bosco ceduo.
Ha precisato di occuparsi di tutte le attività neceSArie alla conduzione aziendale, quali la pulizia dei terreni e la potatura degli olivi (circa 250 piante), con utilizzo di decespugliatori a motore, motoseghe e forbici manuali, la raccolta delle olive, con abbacchiatore ad aria compreSA, nonché la pulizia del bosco mediante l'impiego di decespugliatore manuale e motosega.
Ha riferito di avere, nel corso di quasi quarant'anni di attività lavorativa svolta, operato ripetuti e continui sollevamenti di pesi, movimenti con le braccia, gomiti e spalle, subendo le vibrazioni degli attrezzi da lavoro adoperati, con contestuale assunzione di posture incongrue.
Ha deTTo che il rischio lavorativo comportava la comparsa di una grave affezione morbosa a carico degli arti superiori e, in particolare, a carico di entrambe le spalle e dei gomiti, ledendo in modo permanente l'integrità psicofisica del medesimo, come accertata dalle indagini diagnostiche ecografiche e dagli esami clinici in atti.
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto, per mancanza dell'effettiva
[...] esposizione a rischio professionale e del conseguente nesso causale tra l'attività lavorativa
3 svolta e le patologie denunciate, anche in considerazione della diversificazione delle mansioni svolte.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale e, all'esito della CT, è stata rinviata all'udienza del
29/04/2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, solo la parte ricorrente ha depositato le proprie note richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate e insistendo nell'accoglimento della domanda alla luce delle risultanze favorevoli della consulenza espletata. L' non ha, invece, depositato note di CP_1 udienza e quindi non è dato sapere nulla circa la posizione dell'istituto rispetto alle risultanze della CT.
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità derivante da due diverse malattie di origine professionale - “Epicondilite bilaterale dei gomiti e
Tendinopatia bilaterale alle spalle” - nella misura complessiva del 6%, presentate in via amministrativa in data 24/07/2023 e non accolte dall' , deducendo di aver lavorato, CP_1 dall'anno 1985 all'anno 2012, dapprima come operaio addetto alla realizzazione di tessuti e filati e successivamente come operaio addetto al tornio meccanico ovvero come operaio addetto alla realizzazione di mobili e di lavorare, dall'anno 2017 all'attualità, come coltivatore diretto autonomo di un'azienda agricola, svolgendo attività la cui esecuzione implicava il quotidiano sollevamento manuale di pesi al di sopra del piano delle spalle, la movimentazione manuale di carichi e l'assunzione di posture incongrue.
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1
specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
4 (Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che eSA abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
CaSAzione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, lo svolgimento delle mansioni così come indicate in ricorso risulta adeguatamente e sufficientemente dimostrato dall'escussione testimoniale espletata (cfr. testi e x colleghi di lavoro del ricorrente), da Testimone_1 Testimone_2
cui è emerso che il lavoratore, per la realizzazione di tessuti e flati, si occupava quotidianamente di sollevare manualmente le bobine di filo, del peso di circa 4 chilogrammi ciascuna, da terra e fino ad un'altezza di 110 centimetri, per posizionarle nella macchina filatrice e di spingere manualmente il carrello porta bobine, avente un perso fino ad oltre 100 chilogrammi, oltre ad avere svolto attività lavorativa in qualità di operaio addetto al tornio meccanico presso la società di Montefino (TE), ovvero di operaio addetto Parte_3
alla realizzazione di mobili presso la ditta Savini S.r.l. di CA (TE).
Dall'istruttoria orale è altresì emerso che il ricorrente attualmente lavora come coltivatore autonomo presso l'azienda agricola di proprietà che gestisce prevalentemente in via esclusiva, occupandosi di tutte le attività inerenti la predetta gestione, dalla coltivazione e pulizia dei terreni alla raccolta delle olive, con impiego quotidiano di attrezzi da lavoro vibranti quali decespugliatori a motore, motoseghe, abbacchiatore ad aria compreSA.
I testi escussi hanno, altresì, confermato le modalità di espletamento dell'attività inerente la realizzazione di tessuti e filati e il relativo orario di lavoro osservato (8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana), sottolineando che si trattava di movimentazioni eseguite manualmente con sollevamento di pesi al di sopra del piano delle spalle e che si ripetevano innumerevoli volte durante il turno di lavoro, mentre, non hanno saputo riferire in merito alle attività espletate dal ricorrente come operaio addetto al tornio meccanico ovvero alla realizzazione di mobili per arredo-bagno, non avendo lavorato assieme al medesimo presso le ditte ivi indicate.
5 Sotto il profilo medico legale, invece, in ordine all'origine professionale delle patologie denunciate e all'esposizione a rischio del ricorrente, la CT TT.SA , alla quale Persona_2
è stata affidata la consulenza tecnica, a seguito di visita del 15.1.2025, ha riconosciuto la presenza delle infermità lamentate, ritenendo che le stesse poSAno essere individuate quali
“tecnopatie” in ragione della sufficiente esposizione al rischio lavorativo, per come emerso in corso di causa, riconoscendo in favore del ricorrente un danno biologico complessivamente quantificato nella misura dell'8%, operato il cumulo con preesistenti malattie professionali già riconosciute in sede CP_1
Il CT ha, infatti, accertato quanto segue: “Le patologie, delle quali il ricorrente è portatore, possono essere considerate di origine professionale anche alla luce di quanto previsto dalla nuova tabella delle malattie professionali nell'industria (voce 78), malattie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore (M.75), tendinite del sovra spinoso (M.75.1), epicondilite dei gomiti (M.77.0), lavorazione svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti dell'avambraccio bilaterale e dei gomiti bilaterali e azioni di presa delle mani con usi di forza.”
Il consulente ha, pertanto, concluso come segue: “Il sig. è affetto da Parte_1
epicondilite bilaterale dei gomiti e tendinopatia bilaterale delle spalle di origine professionale, quantificabile nella misura del 6% (danno biologico), conseguentemente previa unificazione dei postumi invalidanti con quelli già precedentemente riconosciuti e valutabili nella misura complessiva del 2% (danno biologico), le sopra citate valutazioni di origine professionale sono quantificabili , ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13, co.5 del
d.lgs. 38/2000 nella complessiva misura dell'8% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di malattia professionale.”
In altri termini il CT, basando la propria valutazione medico legale sulle risultanze istruttorie e sulla documentazione medica in atti, ha ritenuto sufficientemente dimostrata l'esposizione a rischio neceSAria per determinare le patologie lamentate a carico delle spalle e dei gomiti, riconoscendo in capo al ricorrente un danno biologico valutabile nella misura del
6% e nella complessiva misura dell'8%, operato il cumulo con pregresse tecnopatie già accertate in sede amministrativa, a far data dalla presentazione della domanda amministrativa del 24/07/2023.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici,
6 diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
Ed infatti, stando alla tipologia e alla durata dall'attività lavorativa svolta per oltre quarant'anni dal ricorrente dapprima in qualità di operaio addetto alla lavorazione di filati e alla realizzazione di mobili e successivamente in qualità di coltivatore diretto, anche in considerazione della sistematicità e abitualità delle lavorazioni manuali svolte, tutte comportanti il prolungato mantenimento degli arti superiori al di sopra del piano di lavoro e, dunque, il sovraccarico biomeccanico delle spalle e dei gomiti, con conseguente assunzione di posture incongrue ed esposizione a sollecitazioni vibranti da parte degli attrezzi di lavoro adoperati, si ritiene sia stato dimostrato in giudizio che nel corso degli anni lo stesso sia stato esposto a quel rischio professionale specifico che deve neceSAriamente sussistere ai fini dell'accertamento della derivazione tecnopatica delle patologie denunciate.
Non risultano, peraltro, pervenute osservazioni critiche all'elaborato peritale da alcuna delle parti, né risulta contestazione dell' in sede di note di udienza, non essendo state CP_1 all'uopo depositate.
A parere del giudicante, in definitiva, le conclusioni del CT appaiono corrette e la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di postumi permanenti di grado indennizzabile derivanti da malattie professionali (“Epicondilite bilaterale dei gomiti e Tendinopatia bilaterale delle spalle”) va pertanto accolta, in quanto è stata riconosciuta l'origine professionale delle infermità denunciate siccome casualmente derivate dall'attività lavorativa abitualmente espletata.
L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità dell'8% dalla data della domanda amministrativa secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della steSA, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente secondo i criteri di cui al DM n.
147/2022 come da dispositivo.
7 Le spese di CT sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 842/2024 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da malattie professionali (“Epicondilite bilaterale dei gomiti e Tendinopatia bilaterale delle spalle”) che comportano una menomazione della integrità psico-fisica della persona
(c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella complessiva misura dell'8% a partire dalla data della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, CP_1 delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità dell'8% dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della steSA, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della
Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di CP_1
€ 3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1
decreto.
Teramo, 29/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.SA Daniela Matalucci
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