TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/04/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 02.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 12071/2022 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa con mandato in atti dall'Avv. Antonio Natale Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Resistente/Contumace
OGGETTO: Ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.11.2022, la parte ricorrente di cui in epigrafe, premesso di percepire assegno sociale n. 04018488 con decorrenza 1.07.2015, esponeva di aver ricevuto un CP_ provvedimento emesso dall' in data 24.01.21 con cui le chiedeva la ripetizione della somma di
€ 2.533,96 in quanto asseritamente non dovuta per l'anno 2019 in ragione del ricalcolo operato sulla base della dichiarazione dei redditi del 2018. CP_ Ritenendo illegittima tale richiesta di restituzione delle somme da parte dell' la ricorrente conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, l'ente previdenziale al fine di accertare l'irreperibilità delle somme percepite a titolo di pensione cat. AS CP_ n. 04018488, per il periodo da gennaio 2019 a dicembre 2019, con condanna dell' a quanto eventualmente già recuperato, contestando la sussistenza di altri redditi e ritenendo la sussistenza della propria buona fede e del legittimo affidamento. CP_ L' non si costituiva in giudizio e, previa verifica della regolarità della notifica degli atti introduttivi, veniva dichiarato contumace.
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 2.04.2025, lette le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, il Tribunale decideva con separata sentenza.
* * *
1 Nel merito ritiene il giudicante che il ricorso sia fondato e che, pertanto, possa trovare accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Si osserva che nel caso in esame, viene in rilievo un'ipotesi di indebito assistenziale, posto che la contestazione riguarda la corresponsione di un beneficio assistenziale sub specie di assegno sociale.
Pertanto, la prima questione che occorre risolvere al fine di stabilire se sussistono o meno i CP_ presupposti per la ripetibilità della somma erogata dall' è quella relativa all'individuazione della disciplina applicabile.
In materia di indebito assistenziale, deve darsi atto dell'orientamento che si è andato affermando nella giurisprudenza di legittimità (sintetizzato, ancora di recente nella sentenza Cass. n.
26036/2019), tale per cui “in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale” (Cass. n. 19638/2015; n. 8970/2014; n. 1446/2008; n. 7048/2006) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui
“gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte” (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
La piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che “non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”, senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia
2 mai fatto richiesta (Cass. n. 12406/2003), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Tali principi sono stati ancora più di recente confermati con sentenza n. 13223/2020, in cui si è affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Nella specie, l'indebito è scaturito dal superamento dei limiti di reddito per godere dell'assegno sociale riconosciuto in favore della ricorrente nell'anno 2019 (cfr. nota e TE08 del 24.01.2021 allegati al ricorso).
Alla luce degli atti e dei documenti depositati, non si ritiene che sussista in capo alla ricorrente,
l'elemento soggettivo del dolo quale unico presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito.
Difatti, la ricorrente riferiva di non possedere altri redditi al di fuori delle prestazioni assistenziali CP_ erogate dall' e pertanto dallo stesso conosciute e/o conoscibili.
Tale circostanza non è stata contestata dall' , il quale non si è costituito in Controparte_2 giudizio. Né risulta dagli atti il possesso di altri redditi non soggetti alle regolari dichiarazioni.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, in mancanza di elementi che attestino l'esistenza di un provvedimento -anteriore a quello oggetto di giudizio- che abbia accertato l'insussistenza dei requisiti reddituali della ricorrente e non ravvisandosi una situazione di dolo della pensionata, deve ritenersi la irripetibilità della somma di € 2.533,96 a titolo di ratei di assegno sociale chiesti in restituzione per il periodo da gennaio 2019 a dicembre 2019, con conseguente condanna dell' CP_1 alla restituzione di quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo.
Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
3 - dichiara l'irripetibilità della somma di € 2.533,96 a titolo di ratei di assegno sociale, chiesta in restituzione con nota del 24.01.2021 per il periodo da gennaio 2019 a dicembre 2019 e condanna l' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto per il medesimo titolo;
CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.200,00 oltre CP_1 spese generali IVA e CPA se dovuti con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario
Lecce, 02.04.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 02.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 12071/2022 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa con mandato in atti dall'Avv. Antonio Natale Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Resistente/Contumace
OGGETTO: Ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.11.2022, la parte ricorrente di cui in epigrafe, premesso di percepire assegno sociale n. 04018488 con decorrenza 1.07.2015, esponeva di aver ricevuto un CP_ provvedimento emesso dall' in data 24.01.21 con cui le chiedeva la ripetizione della somma di
€ 2.533,96 in quanto asseritamente non dovuta per l'anno 2019 in ragione del ricalcolo operato sulla base della dichiarazione dei redditi del 2018. CP_ Ritenendo illegittima tale richiesta di restituzione delle somme da parte dell' la ricorrente conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, l'ente previdenziale al fine di accertare l'irreperibilità delle somme percepite a titolo di pensione cat. AS CP_ n. 04018488, per il periodo da gennaio 2019 a dicembre 2019, con condanna dell' a quanto eventualmente già recuperato, contestando la sussistenza di altri redditi e ritenendo la sussistenza della propria buona fede e del legittimo affidamento. CP_ L' non si costituiva in giudizio e, previa verifica della regolarità della notifica degli atti introduttivi, veniva dichiarato contumace.
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 2.04.2025, lette le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, il Tribunale decideva con separata sentenza.
* * *
1 Nel merito ritiene il giudicante che il ricorso sia fondato e che, pertanto, possa trovare accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Si osserva che nel caso in esame, viene in rilievo un'ipotesi di indebito assistenziale, posto che la contestazione riguarda la corresponsione di un beneficio assistenziale sub specie di assegno sociale.
Pertanto, la prima questione che occorre risolvere al fine di stabilire se sussistono o meno i CP_ presupposti per la ripetibilità della somma erogata dall' è quella relativa all'individuazione della disciplina applicabile.
In materia di indebito assistenziale, deve darsi atto dell'orientamento che si è andato affermando nella giurisprudenza di legittimità (sintetizzato, ancora di recente nella sentenza Cass. n.
26036/2019), tale per cui “in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale” (Cass. n. 19638/2015; n. 8970/2014; n. 1446/2008; n. 7048/2006) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui
“gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte” (risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
La piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che “non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”, senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia
2 mai fatto richiesta (Cass. n. 12406/2003), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Tali principi sono stati ancora più di recente confermati con sentenza n. 13223/2020, in cui si è affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
Nella specie, l'indebito è scaturito dal superamento dei limiti di reddito per godere dell'assegno sociale riconosciuto in favore della ricorrente nell'anno 2019 (cfr. nota e TE08 del 24.01.2021 allegati al ricorso).
Alla luce degli atti e dei documenti depositati, non si ritiene che sussista in capo alla ricorrente,
l'elemento soggettivo del dolo quale unico presupposto idoneo a giustificare la ripetibilità delle somme percepite anteriormente alla data di contestazione dell'indebito.
Difatti, la ricorrente riferiva di non possedere altri redditi al di fuori delle prestazioni assistenziali CP_ erogate dall' e pertanto dallo stesso conosciute e/o conoscibili.
Tale circostanza non è stata contestata dall' , il quale non si è costituito in Controparte_2 giudizio. Né risulta dagli atti il possesso di altri redditi non soggetti alle regolari dichiarazioni.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, in mancanza di elementi che attestino l'esistenza di un provvedimento -anteriore a quello oggetto di giudizio- che abbia accertato l'insussistenza dei requisiti reddituali della ricorrente e non ravvisandosi una situazione di dolo della pensionata, deve ritenersi la irripetibilità della somma di € 2.533,96 a titolo di ratei di assegno sociale chiesti in restituzione per il periodo da gennaio 2019 a dicembre 2019, con conseguente condanna dell' CP_1 alla restituzione di quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo.
Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
3 - dichiara l'irripetibilità della somma di € 2.533,96 a titolo di ratei di assegno sociale, chiesta in restituzione con nota del 24.01.2021 per il periodo da gennaio 2019 a dicembre 2019 e condanna l' alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto per il medesimo titolo;
CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.200,00 oltre CP_1 spese generali IVA e CPA se dovuti con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario
Lecce, 02.04.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
4