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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5418/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione vertente
TRA
nato a [...] l'[...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Maria Seminara, rappresentante e difensore
E
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'avv. Giovanni Speciale, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate, come da note scritte depositate il 18/3/2025 per l'udienza del 20/3/2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/11/2024 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio civile il 7/4/2000 a Palermo, hanno dedotto che dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa del 14/10-2/11/2022, non si sono più riconciliati, e hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni tra di essi concordate.
All'udienza del 20 marzo 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti
1 hanno confermato la volontà di divorziare congiuntamente alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo, come integrate con note scritte del 18/3/2025.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio civile il 7/4/2000 a Palermo;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa del 14/10-
2/11/2022.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'atto sopra citato, in questa sede integralmente riportate:
“A) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto, liberi di fissare la residenza nel luogo che riterranno opportuno, con il solo obbligo di darne comunicazione all'altro coniuge ex art. 337 sexies c.c. per consentire l'esercizio della genitorialità.
B) I figli minori resteranno affidati ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso l'abitazione materna, sita in Mazzara del Vallo via Gerusalemme n.28.
Ogni decisione relativa alla educazione, istruzione e salute verrà assunta previo accordo tra i due genitori. Entrambi i coniugi avranno il diritto-dovere di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con i figli intervenendo su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione impartendo agli stessi le cure necessarie, l'educazione e l'istruzione.
C) Il sig. avrà la facoltà di tenere con se la figlia minore GI, Parte_1 compatibilmente con gli impegni scolastici e non degli stessi, concordando con la madre i tempi e le modalità di permanenza;
D) In occasione delle festività civili e religiose verrà seguito un criterio di alternanza tra genitori.
- Per le festività natalizie e di fine anno, ad anni alterni, i minori staranno con la madre dal 24 dicembre al 25 dicembre e con il padre dal 31 dicembre all'1 gennaio;
lo stesso criterio di alternanza vale per le festività di Pasqua e la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro;
- Durante le vacanze estive la figlia GI trascorrerà un periodo di una settimana continuativa o non, nei mesi di luglio e agosto, con il padre, da concordarsi con congruo anticipo;
2 E) Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, un Pt_1 CP_1 assegno complessivo di € 150,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore GI;
detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
F) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia GI verranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50%.
G) I figli ed , oggi maggiorenni ed autosufficienti, potranno vedere il Per_1 Per_2 Per_3 padre ogniqualvolta vorranno. Entrambi i genitori si impegnano a non strumentalizzare i figli nelle loro vicende personali;
Entrambi i coniugi si impegnano a rispettare la privacy dell'altro, non interferendo nelle rispettive attività e si danno il reciproco consenso al rilascio dei passaporti validi per l'espatrio.
Le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'una verso l'altra essendo entrambi autosufficienti ed avendo regolarizzato ogni rapporto economico, rinunciando a qualsiasi pretesa di natura economica e ad ogni diritto potenzialmente discendente dai pregressi rapporti tra loro intercorsi diversi da quelli considerati con il presente atto.
Le parti si considerano, pertanto, reciprocamente liberate da qualsivoglia obbligo che non scaturisca dalla presente scrittura.
- Le parti dichiarano, altresì, di aver provveduto a dividere tutti i beni mobili e arredi presenti nella casa coniugale;
- di rinunciare al tentativo di conciliazione, stante l'insussistenza dei presupposti per un esito positivo dello stesso;
- di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate, non avendovi interesse;
- di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice all'udienza già fissata per il 20.03.2025;
- di non avere onere alcuno a proprio carico;
- di non avere mai svolto attività lavorativa sia essa autonoma o subordinata e di non avere, per ciò stesso, presentato dichiarazione dei redditi nell'ultimo triennio;
- di non avere giacenze bancarie o postali;
- di non possedere beni immobili o beni mobili registrati.”.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 7/4/2000 a
Palermo da , nato a [...] l'[...], e , nata Parte_1 Controparte_1
a Palermo il 2/7/1982, iscritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno
2000 al n. 21, parte I, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
c) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 20 marzo 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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