Cass. civ., sez. II, sentenza 22/11/1967, n. 2801
CASS
Sentenza 22 novembre 1967

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Nella ipotesi di pluralita di domande autonome proposte contro la stessa parte, la sentenza che pronuncia sulle diverse domande, pur essendo formalmente unica,consta in realta di varie e distinte pronuncie che,in quanto legate esteriormente da una semplice connessione soggettiva, conservano la loro autonomia anche rispetto alla impugnazione, la quale va percio proposta con il mezzo che e proprio a ciascuna pronuncia. ( nella specie, il primo giudice con la stessa sentenza,aveva rigettato una domanda di reintegrazione nel possesso e dichiarata la propria incompetenza a decidere la controversia petitoria. Contro tale sentenza la parte soccombente aveva proposto appello ed i giudici di appello avevano rilevato che la pronuncia declinatoria della Competenza avrebbe dovuto essere impugnata con regolamento di Competenza e non con appello, mentre bene era stata impugnata con appello la pronuncia possessoria. La Corte regolatrice ha ritenuto esatta tale decisione, enunciando il principio che precede).*

La struttura della prima fase del procedimento di denuncia di nuova opera a cognizione sommaria,avente ad oggetto l'emanazione di un provvedimento cautelare e provvisorio,il quale puo essere indifferentemente preordinato alla tutela del possesso e della proprieta, non importa che in detta fase i due concorrenti titoli di legittimazione (difesa della proprieta e difesa del possesso) debbano sempre considerarsi cumulativamente dedotti.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/11/1967, n. 2801
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2801
    Data del deposito : 22 novembre 1967

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