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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/11/2024, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Caterina Baisi CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 368 /2023 R.G.L. promossa da:
, c.f. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
Alessandro Arvigo come da procura allegata al ricorso.
appellante
RO
, c.f. , rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Micaela Conti per procura allegata alla comparsa di costituzione. appellata
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate in data 7.11.2024
Per l'appellato: come da note depositate in data 6.11.2024
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di EN , dirigente medico Controparte_1
dipendente dell' , ha convenuto quest'ultimo in Parte_1 giudizio chiedendone la condanna al pagamento delle ore di lavoro straordinario prestato da novembre 2016 al dicembre 2019 durante i turni di guardia notturni e festivi, ore mai recuperate mediante riposi compensativi, oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali.
L'Ente si è costituito e ha contestato la fondatezza della domanda, sostenendo che le ore di guardia non potessero essere remunerate con ulteriori compensi, in quanto rientranti nell'orario ordinario e comunque compensate dall'indennità di risultato, secondo principi ripetutamente affermati dalla Corte di Cassazione. Ha inoltre contestato il criterio adottato dalla ricorrente per l'individuazione delle ore di straordinario da retribuire e, in via di eccezione riconvenzionale subordinata, ha chiesto detrarsi i compensi corrisposti per le guardie prestate ai sensi dell'art. 8 CCNL di comparto.
Il Tribunale ha disposto CTU per la determinazione del numero di ore lavorate nei turni di guardia in eccedenza rispetto all'orario contrattuale e la quantificazione dei relativi compensi a titolo di straordinario con detrazione degli importi corrisposti alla ricorrente ai sensi dell'art. 8 CCNL.
All'esito la ricorrente ha rinunciato alla domanda di regolarizzazione contributiva e insistito per l'accoglimento della pretesa nei termini indicati dal CTU.
Con sentenza in data 3.10.2023 il Tribunale ha condannato l'Ente al pagamento di euro 16.871,00, oltre accessori di legge, e al rimborso delle spese di lite in favore della ricorrente.
Avverso la decisione l'Ente propone appello e l'appellata resiste al gravame.
La causa - dopo un rinvio disposto per consentire alle parti di prendere posizione sulla pronuncia della Corte di Cassazione riguardante identica questione già decisa da questa Corte d'Appello con sentenza n. 186/2019 e valutare eventuali possibilità conciliative - è stata discussa mediante il deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio tenutasi in data 12.11.2024.
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale ha accolto il ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:
- secondo la disciplina collettiva (artt. 14 e 16 CCNL 2002-2005 e art. 28
CCNL integrativo 2004) valgono in materia i seguenti principi: il servizio di guardia è obbligatorio per tutti i dirigenti (esclusi quelli di struttura complessa, tra i quali non rientra la ricorrente); la guardia è svolta nel normale orario di lavoro e i servizi di guardia eventualmente svolti fuori del normale orario di lavoro sono compensati come straordinario o nelle forme del riposo compensativo;
il riposo compensativo è fruibile, a domanda del dirigente, entro il mese successivo;
- l'Ente richiama l'art. 8 dell'Accordo aziendale del 15 aprile 2013, secondo cui le ore di straordinario per turni di guardia notturna o festiva andrebbero usate prioritariamente per soddisfare il debito orario, con possibilità di utilizzo anche oltre il termine semestrale previsto dall'art. 2 del medesimo
Accordo con un effetto di trascinamento solo di tali eccedenze orarie oltre i termini previsti dalla disciplina aziendale, che invece prevede, per le ore eccedenti non costituenti ore di guardia, la cancellazione automatica in caso di mancata fruizione a recupero in termini stabiliti e comunque non oltre sei mesi dalla maturazione;
- in tal modo, tuttavia, le ore di guardia dovrebbero concorrere a formare il debito orario mensile ancora prima del servizio di lavoro istituzionale e ciò di fatto si tradurrebbe nell'eliminazione dell'istituto del lavoro straordinario legato ai turni di guardia, in contraddizione con i principi espressi dalla contrattazione collettiva;
- per non incorrere nella cancellazione automatica delle eccedenze orarie ordinarie, queste devono invece essere computate in prima battuta nel debito orario e solo in un secondo momento va effettuato il computo delle eccedenze costitute dalle ore di guardia notturne e festive, come del resto confermato da plurimi atti versati in atti (Linee di indirizzo della Giunta
Regionale, Accordi integrativi aziendali e Note della Direzione aziendale) e
3 da precedente della Corte di Appello di EN (n. 186/2019, in cui dall'esame del quadro normativo si trae la conclusione che “le guardie espletate fuori dal normale orario di servizio hanno una specifica disciplina contrattuale che prevede la compensazione a domanda con riposi sostitutivi o la corresponsione di compensi per lavoro straordinario”);
-il CTU ha quantificato il numero di ore lavorate dalla ricorrente in eccedenza rispetto all'orario contrattuale da CCNL (comprese le ore di guardia) e ha calcolato l'ammontare delle residue differenze a credito, detratti gli importi percepiti ai sensi dell'art. 8 CCNL, con riferimento ai turni di guardia notturni prestati al di fuori dell'orario di lavoro e non utilizzati per le compensazioni dei debiti orari;
- la domanda va accolta nell'importo di euro 16.871,00 indicato dal CTU.
2. L'appellante richiama in primo luogo le difese svolte in primo grado e ribadisce che la disciplina aziendale si è conformata ai principi sanciti in materia di straordinario dalla contrattazione collettiva laddove ha previsto che “: a) ai fini del soddisfacimento del debito orario vengono utilizzate anzitutto le ore di guardia svolte dal dirigente nel mese di riferimento;
b) qualora, in detto mese di riferimento, siano state effettuate guardie e risulti un'eccedenza oraria, le ore di guardia che fanno parte della detta eccedenza (e solo quelle) potranno essere utilizzate per il soddisfacimento del debito orario anche oltre il termine previsto dal Regolamento. Ne consegue che il “trascinamento” delle eccedenze orarie oltre il termine via via previsto dalla disciplina aziendale può verificarsi solamente con riferimento a quella parte delle dette eccedenze costituita da lavoro prestato in servizio di guardia”.
Ad avviso dell'appellante il Tribunale non ha considerato che il lavoro di guardia del dirigente medico eccedente il debito orario, per poter essere considerato straordinario, deve avere un vero e proprio carattere di straordinarietà della prestazione lavorativa, nel senso che tutte le eccedenze orarie avvenute per il raggiungimento degli obiettivi, come accaduto nella fattispecie in esame, non possono essere qualificate come lavoro
4 straordinario, avendo i medici prestato le loro guardie secondo una specifica turnistica programmata;
conseguentemente l'eventuale eccedenza oraria svolta al di fuori del servizio di guardia non poteva essere compensata come lavoro straordinario ed andava quindi azzerata.
L'appellante ha poi criticato l'interpretazione fornita dal Tribunale dell'Accordo aziendale del 15 aprile 2013, il cui art. 8 prevede che, ai fini del soddisfacimento del debito orario, devono essere prioritariamente utilizzate le ore di guardia svolte dal dirigente nel mese di riferimento e che, solo qualora nel mese di riferimento siano state effettuate guardie e risulti un'eccedenza oraria, le ore di guardia che fanno parte della detta eccedenza
(e solo quelle) potranno essere utilizzate “prioritariamente” per il soddisfacimento del debito orario anche oltre il termine previsto dal
Regolamento.
Inoltre, l'appellante ribadisce che l'appellata non ha allegato e dimostrato che l'asserito lavoro straordinario sia stato richiesto e/o autorizzato né che abbia avuto carattere di eccezionalità. Reitera, quindi, eccezioni formulate in relazione alla corresponsione per le singole guardie degli importi corrisposti ai sensi dell' art. 8 CCNL 2004-2005 (euro 50,00 per ogni turno), sostenendo che nel trattenere tali importi l'appellata avrebbe confessoriamente riconosciuto la natura ordinaria delle prestazioni o comunque rinunciato alla loro ulteriore retribuzione quale lavoro straordinario.
3. L'appello è infondato.
Il Collegio richiama di seguito, anche agli effetti dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., le condivisibili ragioni esposte da questa Corte nella pronuncia n.
278/2024 resa in analoga fattispecie riguardante la posizione di dirigenti medici del medesimo Ente appellante, che come l'attuale appellata hanno rivendicato il diritto al pagamento del compenso per lavoro straordinario in relazione a turni di guardia notturni o festivi sulla base della medesima causa petendi.
“Occorre partire dal principio sancito dalla Corte di Cassazione a
5 SSUU (sentenza n. 9146/2009) secondo cui, in linea di massima, lo svolgimento di lavoro straordinario da parte della dirigenza medica viene ad essere compensato dalla retribuzione di risultato prevista per il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, non essendo possibile distinguere tra il superamento dell'orario preordinato al raggiungimento degli obiettivi e quello imposto da esigenze del servizio ordinario. Tale principio è stato più volte confermato dalla Suprema Corte con le pronunzie richiamate dall' , secondo cui lo svolgimento di lavoro straordinario – Parte_1
inteso quale prestazione eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva – non fa sorgere in capo al dirigente diritti retributivi ulteriori rispetto a quanto previsto a titolo di retribuzione di risultato o a titolo di remunerazione di specifiche attività aggiuntive (ad es. pronta disponibilità, guardie mediche, prestazioni autorizzate non programmabili, ecc.). Solo in caso di sistematica richiesta ed accettazione di prestazioni eccedenti in modo irragionevole i limiti massimi stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro deve ritenersi responsabile, ai sensi dell'art. 2087 c.c., del danno da usura o alla salute (artt. 2, 35 e 32
Cost.) o alla personalità morale (art. 35 e 2 Cost., in relazione all'art. 2087
c.c.) del lavoratore.
Cionondimeno, come già affermato dalla Suprema Corte con sentenza n.
21010/2015, la contrattazione collettiva ben può espressamente prevedere la corresponsione di emolumenti a titolo di lavoro straordinario, come appunto accaduto per i dirigenti medici che effettuano le guardie mediche.
Trattasi della disciplina introdotta dall' art. 16 del C.C.N.L. 3/11/2005
(“Servizio di guardia”) che testualmente recita:
“1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure di cui all'art. 6, comma
1, lett. B), mediante:
a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità;
6 b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura;
c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto.
2. Il servizio di guardia medica è svolto all'interno del normale orario di lavoro. Sino all'entrata in vigore del contratto nazionale relativo al II biennio economico 2004 – 2005, le guardie espletate fuori dell'orario di lavoro possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario alla cui corresponsione si provvede con il fondo previsto dall'art. 55 ovvero con recupero orario. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 18.
3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa”.
Ciò significa che, come regola generale, le guardie mediche devono farsi rientrare nel normale orario di lavoro (38 ore settimanali ridotte a 34,5 dai regolamenti aziendali); tuttavia nel caso di sforamento, le ore in più, qualora - come pacificamente avvenuto nel caso in esame - non siano state recuperate con i riposi compensative, vanno pagate come straordinario, attingendo dall'apposito fondo previsto dal CCNL.
Né può essere accolto il rilievo dell' Ospedale appellante secondo cui le guardie svolte dai medici oltre l'orario ordinario non erano di carattere straordinario, essendo state al contrario programmate secondo un preciso piano di lavoro.
E' pur vero infatti che, ai sensi dell'art. 28 del C.C.N.L. Integrativo del
10/02/2004 (“Lavoro straordinario”), il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro e le relative prestazioni devono avere carattere eccezionale e rispondere ad effettive esigenze di servizio;
tuttavia, continua la norma al comma 2, “le prestazioni di lavoro straordinario sono consentite ai soli dirigenti di cui all'art. 16, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000, per i servizi di guardia e di pronta disponibilità di cui agli artt. 19 e 20 del CCNL 5 dicembre 1996 nonché per altre attività non programmabili. Esse possono essere
7 compensate a domanda del dirigente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, di regola entro il mese successivo.”
In base a tale disposizione, dunque, lo straordinario è consentito (e dev'essere conseguentemente remunerato) non solo per le attività non programmabili, ma anche per i servizi di guardia e di pronta disponibilità.
Ragionando come vorrebbe l' appellante, si farebbero ricadere Pt_2
sui medici e non sulla struttura sanitaria le conseguenze derivanti da una carenza di organico strutturale che non ha consentito di organizzare il servizio di guardia medica all'interno dell'orario di lavoro, come previsto in via generale dalla contrattazione collettiva.
Il punto è che il sistema predisposto dal CCNL di comparto applicabile ratione temporis prevedeva un numero di dirigenti medici in forza presso le strutture ospedaliere ben superiore rispetto a quello che negli anni in questione si venne via via riducendo a causa delle note carenze di organico.
In parole semplici, “sulla carta” le guardie mediche avrebbero dovuto essere contenute nell'ambito dell' orario ordinario del dirigente medico e, solo in casi eccezionali e non programmabili, potevano essere richieste ulteriori ore di lavoro da retribuirsi utilizzando il fondo per lo straordinario, nel caso in cui non fossero compensate con i riposi sostitutivi entro il mese successive;
ma di fatto tale sistema non potè essere rispettato dall' in quanto, proprio a causa della nota carenza di Parte_1
personale sanitario, le guardie mediche assegnate mensilmente ai dirigenti medici furono molte di più e comportarono inevitabilmente lo sforamento del loro orario di lavoro.
Tanto è vero che, come correttamente evidenziato dal Tribunale sulla base dei prospetti relativi al monte ore degli odierni appellati, risulta che tale sforamento sia avvenuto a causa pressoché esclusiva dello svolgimento del servizio di guardia medica, non essendosi quasi mai accumulate eccedenze orarie per lavoro istituzionale al di fuori delle guardie stesse.
In ogni caso, il ragionamento dell' , secondo cui nel Parte_1
8 computo del debito orario bisogna conteggiare dapprima le ore di guardia e solo dopo il c.d. straordinario istituzionale (pacificamente azzerabile se non recuperato tramite i riposi compensativi), oltre ad essere irrilevante per i motivi sopra esposti , è anche infondato.
Si tratta infatti di una ricostruzione recentemente disattesa dalla Corte di
Cassazione con ordinanza n. 22953 del 4.07-20.08.2024, che ha respinto il ricorso dell' avverso la sentenza di questa Corte di Parte_3
Appello (sentenza n. 186/2019 cit.) secondo cui una simile interpretazione delle disposizioni collettive verrebbe ad eludere la regola secondo cui le ore di guardia svolte in eccedenza rispetto al debito orario devono essere compensate con lo straordinario.
Secondo la Suprema Corte, infatti, le modalità di calcolo fatte proprie nella sentenza impugnata sono corrette, in quanto “lavoro straordinario è tutto quello che si colloca oltre il cd. debito orario, sia che sia stato svolto per lo svolgimento di attività istituzionale cd. diurna, sia che sia svolto per lo svolgimento delle “ordinarie” guardie mediche (ovvero inerenti la normale organizzazione dell'ospedale). Ancor più chiaramente, straordinario è quello che si colloca oltre il debito orario settimanale e mensile, sicchè la sola circostanza che la guardia notturna e festiva sia inserita nel normale sistema di turnazione non porta ad escludere che le ore effettuate possano qualificarsi come ore di straordinario, se i turni di lavoro effettuati portano ad una eccedenza oraria.”
Nel precedente di questa Corte si è ritenuto che il senso da attribuire all'accordo sindacale del 15.04.2013 sia il seguente: in ragione della non retribuibilità dell'eccedenza oraria cd. ordinaria, compensata dalla sola retribuzione di risultato, per preservare il diritto al pagamento delle ore di straordinario previsto per il solo caso dello svolgimento dei turni di guardia, in caso di svolgimento di ore di lavoro che superino il debito orario, la compensazione va effettuata portando in detrazione le ore svolte per il servizio ordinario diurno, con conservazione dei servizi di guardia, sottratti alla cancellazione automatica al fine di preservare il diritto al
9 pagamento degli straordinari in capo ai dirigenti medici. La previsione di tale meccanismo di calcolo produce una maggiore “resistenza” delle ore di straordinario destinate allo svolgimento dei turni che – ad avviso della
Suprema Corte - non si pone in contrasto con le previsioni del CCNL, ma mette solo al riparo, qualora vi siano ore eccedenti il debito orario svolte per lo svolgimento dell'ordinaria attività (situazione, che peraltro – come già detto – non si è verificata quasi mai nel caso degli odierni appellati), le ore svolte per l'espletamento delle guardie mediche festive e notturne, evitandone l'azzeramento automatico a mezzo compensazione e quindi il mancato pagamento degli emolumenti.
La Suprema Corte ha dunque condiviso l'interpretazione dell'accordo sindacale del 15 aprile 2013 seguita nel precedente di questa Corte che, a differenza di quanto sostenuto dall' , lungi dall'affermare Parte_1
che i turni di guardia siano da qualificare sempre come ore di straordinario, ha ritenuto qualificabile come lavoro straordinario quello svolto durante le guardie in eccedenza rispetto al debito orario, in applicazione delle previsioni dell'accordo sindacale di cui sopra.
La Suprema Corte ha poi ritenuto che “il regime dei compensi economici per i turni di guardia ratione temporis vigente è diverso da quello del lavoro straordinario tout court (espletamento di orario di lavoro aggiuntivo diurno) e compensato con un diverso fondo, quello di cui all'art. 51 del ccnl dell'8.06.2000 (fondo accessorio per le condizioni di lavoro), anziché ex art. 52 del medesimo CCNL che contempla il fondo per la corresponsione della retribuzione di risultato.”
In altri termini, se il lavoro straordinario diurno è compensato con la percezione della sola retribuzione cd. di risultato, non così l'espletamento di turni di guardia notturni e festivi che, in caso di eccedenza rispetto al normale debito orario, danno luogo all'erogazione dell' emolumento retributivo straordinario. Tanto è vero - ha osservato la Suprema Corte nella sopra citata ordinanza - che “l'art. 28 del CCNL del 10.02.2004 al comma 2 prevede che i servizi di guardia svolti in regime di lavoro
10 straordinario generino differenze retributive in capo ai dirigenti medici, non essendo compensato detto svolgimento di lavoro straordinario (quello prestato per l'espletamento di turni di guardia notturni e festivi), attraverso la corresponsione della sola retribuzione di risultato.”
4. Le argomentazioni del precedente sopra riportate, aventi ad oggetto le medesime questioni qui controverse, danno conto in maniera esauriente e puntuale della sussistenza dei crediti per lavoro straordinario azionati dall'appellata nell'importo riconosciuto dal Tribunale, sulla base del numero delle ore di guardia notturne e festive prestate in aggiunta al normale di lavoro, come risultanti dalle rilevazioni aziendali.
Si tratta di turni di guardia che risultano dalla programmazione oraria dell'Ente e per i quali è infondata l'eccezione dell'appellante relativa alla mancanza di autorizzazione.
L'importo liquidato tiene già conto dei compensi già percepiti dall'appellata per ogni guardia notturna ai sensi dell'art. 8 CCNL e il mero incasso di tali compensi non può avere, contrariamente a quanto eccepito dall'appellante, una portata negoziale di natura confessoria o di tacita rinuncia a far valere i maggiori crediti spettanti a titolo di straordinario.
5. Per i motivi esposti l'appello deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, come liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto dell'ammontare riconosciuto e dell'attività difensiva in concreto espletata.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., respinge l'appello;
11 condanna l'appellante alla rifusione a favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
CPA; dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore pagamento,
a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.11.2024
LA CONSIGLIERA est. IL PRESIDENTE
Caterina Baisi Federico Grillo Pasquarelli
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