Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24656/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE I CIVILE
Giudice dott. Stefano Demontis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
nato a [...] il [...], (c.f. ) residente Parte_1 C.F._1 in Torino (TO) C.so Molise n. 67/G, rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Travascio (c.f.
), con studio in Moncalieri (TO), Via A. Ponchielli n. 49 C.F._2
ATTORE
contro
(P. Iva c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (c.f. ) ed Andrea Ornati (c.f. C.F._3 C.F._4 con studio in La Spezia (SP) alla via Fontevivo n. 21/N
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo, difetto di legittimazione attiva, prova della cessione del credito.
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
Accogliere la presente opposizione avverso il decreto ingiuntivo telematico n. 7419/2022 pronunciato dal Tribunale di Torino, in persona del Giudice dott. Andrea De Magistris, e per l'effetto così giudicare: In via preliminare:
- respingere la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa;
- dichiarare l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. 28/2010 e 128 bis del T.U.B.
Nel merito:
- revocare integralmente il decreto ingiuntivo telematico n. 7419/2022 pronunciato dal Tribunale di
Torino, in persona del Giudice dott. Andrea De Magistris il 14/10/2022 pubblicato il 17/10/2022,
pagina 1 di 6
con ogni riserva di allegazione e produzione nei termini di legge.
Con vittoria di spese di lite, compenso avvocato oltre rimborso forfettario e oneri di legge.”
Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via preliminare, nel merito,
- concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 7419/2022 del 17/10/2022
RG n. 18573/2022 emesso dal Tribunale di Torino stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.
648 C.p.c.
- Concedere alle parti il termine per attivare il procedimento di mediazione;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 7419/2022 del 17/10/2022 RG n. 18573/2022 emesso dal Tribunale di Torino.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in Parte_1 favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito Controparte_1 dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte convenuta ha notificato all'attore il decreto ingiuntivo n. Controparte_1 Parte_1
7419/2022, emesso il 17.10.2022 dal Tribunale di Torino per il pagamento della somma di € 5.946,34 oltre interessi e spese.
Secondo la narrativa del ricorso, il titolo del credito sarebbe costituito dal rapporto contrattuale
6188801125 originariamente intrattenuto dal con SS s.p.a., già SSa NC s.p.a., e Pt_1 ceduto alla creditrice opposta con contratto di cessione in blocco sottoscritto il 4.6.2018 e pubblicato in
G.U. n. 70 del 19/6/2018.
2. Parte attrice propone opposizione per i seguenti motivi:
- non è mai sorto alcun rapporto contrattuale tra lui e SS, perché il contratto da cui origina il credito è stato stipulato il 14/07/2006 con Linea Banche Popolari, con n. P.IVA_3
- non è offerta alcuna prova che questo credito sia stato ceduto e/o trasferito a Campass NC S.p.A. e successivamente trasferito a odierna convenuta;
Controparte_1
- la documentazione prodotta dalla creditrice a tal fine è del tutto inidonea, perché il contratto di cessione dei crediti è datato 24/05/2017, invece l'avviso di cessione dei crediti pro-soluto pubblicato in
G.U. Parte II n. 70 del 19/06/2018 fa riferimento esplicito ad un diverso contratto, stipulato in data
04/06/2018;
- infatti, da verifica presso l'Archivio della Gazzetta Ufficiale risulta che l'avviso relativo al contratto di cessione dei crediti sottoscritto il 24/05/2017 da SS NC S.p.A e da è stato CP_1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 65 del 03/06/2017;
pagina 2 di 6 - i criteri oggettivi elencati dal convenuto per l'individuazione dei crediti pecuniari individuabili in blocco non provano che è avvenuta la cessione del credito;
- sia il contratto di cessione dei crediti del 24/05/2017 quanto l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Parte II n. 70 del 19/06/2018 non esplicitano criteri che consentano di individuare in modo chiaro, certo e incontrovertibile che tra i rapporti ceduti vi sia anche quello oggetto del contendere;
- in particolare, “i punti 2) e 3) dell'allegato A del contratto di cessione del 24/05/2017 individuano i crediti ceduti con riferimento ai finanziamenti erogati in uno specifico lasso temporale - una data compresa tra il 19/03/2004 (incluso) e il 10/05/2016 (incluso) - per i quali la decadenza dal beneficio del termine sia stata comunicata ai debitori ceduti in una data compresa tra il 01/02/2006 (incluso) e il
28/02/2017 (incluso)”, ma egli non ha mai ricevuto alcuna comunicazione di decadenza del beneficio del termine;
- non è fornita prova sufficiente dell'ammontare del credito in conto capitale ed interessi, non essendo sufficiente a tale fine l'estratto conto ex art. 50 TUB prodotto in fase monitoria;
- l'estratto conto stesso fa riferimento all'utilizzo di una carte di credito revolving, di cui però non vi è traccia nella documentazione contrattuale prodotta da controparte, e che il debitore contesta di aver mai ricevuto;
- infine, il credito sarebbe prescritto perché il contratto è stato sottoscritto in data 14/07/2006 mentre il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato il 14/11/2022.
3. si è costituita contestando le allegazioni e le domande di controparte, chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, esse precisa che:
- nella fase monitoria, per errore è stato prodotto contratto di cessione non pertinente, posto che la stessa in realtà è stata effettuata tra SS NC (incorporante di Linea Banche Popolari) e non in forza del contratto del 24/05/2017, ma di un accordo quadro del 11/12/2017 che CP_1 prevedeva la successiva cessione di un portafoglio di crediti nel periodo compreso dal 12/12/2017 al
30/11/2018;
- l'accordo di cessione è stato poi pubblicato nella G.U. 70 del 19.6.2018, già prodotta nella fase monitoria;
- tale Gazzetta conteneva un refuso nell'elenco dei criteri di blocco, tanto che è stato rettificato con nuova pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prodotta in fase contenziosa come doc. 6);
- la pubblicazione dell'avviso di cessione in G.U. è sufficiente a dimostrare l'avvenuto trasferimento del rapporto;
- la decadenza dal beneficio del termine emerge dall'estratto conto in atti;
- la prescrizione non è maturata perché essa decorre dalla fine del rapporto contrattuale.
Infine, rispetto all'eccezione di nullità del contratto di attivazione della carta revolving per mancanza di forma scritta, ai sensi dell'art. 117 TUB, osserva che l'opponente ha stipulato un contratto di finanziamento e di attivazione carta di credito, e che “le condizioni generali di contratto prevedevano la possibilità di attivare anche una carta di credito collegata, senza alcun obbligo di utilizzo. Al tal fine il contratto di credito al consumo veniva integrato dall'emissione della carta di credito. Il sig. Pt_1 attivava la carta di credito mediante chiamata al servizio clienti;
in forza dell'attivazione e dell'utilizzo, l'opponente riceveva gli estratti dei conti correnti relativi alla movimentazione di denaro generata dalla carta revolving in questione”. pagina 3 di 6 4. Rigettata l'istanza di concessione di provvisoria esecuzione del decreto, esperita senza esito la mediazione obbligatoria e concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'esito la causa è stata ritenuta matura per la decisione. Le parti hanno poi precisato le conclusioni con note scritte e con ordinanza del
10.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190
c.p.c.
5. L'opposizione presentata dall'attore è fondata e deve essere accolta per la ragione, assorbente, che la convenuta non ha offerto la prova di aver acquistato il credito.
6. Prima di affrontare questo aspetto, però, è necessario inquadrare il rapporto contrattuale tra le parti.
La creditrice, infatti, sostiene che il credito abbia origine dall'utilizzo, da parte del di una carta Pt_1 di credito revolving, ma, a fronte della contestazione del debitore, che rappresenta di aver contratto unicamente un finanziamento per l'acquisto di un motoveicolo, non offre alcuna prova della concessione allo stesso di una carta di credito.
Infatti, il contratto prodotto in atti, doc. 3 del fascicolo monitorio, ha chiaramente ad oggetto un finanziamento con rimborso rateale per l'acquisto di un motociclo Yamaha R6. E' vero che l'intestazione del modulo è “richiesta di finanziamento per acquisto di beni e servizi e/o emissione di carta di credito”, ma poi le parti del documento compilate sono solo quelle relative all'acquisto del bene suddetto, mentre è completamente in bianco la parte dedicata a “utilizzo carta”.
Inoltre, nessuna prova è offerta da del fatto che comunque, contestualmente alla stipula del CP_1 suddetto contratto o successivamente, al sia stata anche fornita una carta revolving, non Pt_1 essendo prodotti documenti contrattuali da cui desumere la consegna, gli estremi e le condizioni di utilizzo di detta carta. Unico documento da cui risulterebbe indirettamente tale circostanza è l'estratto conto ex articolo 50 tub prodotto in sede monitoria, che riporta i presunti movimenti di detta carta, che però com'è noto non ha valenza probatoria in questa sede.
Di conseguenza, unico rapporto contrattuale di cui vi è prova è il finanziamento per l'acquisto del motociclo.
7. Così inquadrato l'oggetto del contratto di finanziamento, si deve osservare che l'onere della prova della cessione ricade sul cessionario che azioni il credito, e non basta ad assolverlo il mero adempimento formale della pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione ex art. 58 TUB.
Questo perché la legge ricollega a tale formalità unicamente l'effetto di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non certo quello di dispensarlo dal fornire la prova della titolarità del credito.
Pertanto, di fronte ad operazioni di cessioni di credito in blocco, se il debitore contesta la legittimazione del cessionario questi deve fornire la prova di aver acquistato il credito (cfr. Cass. Sent. 4116/2016,
Ord. 24798/2020). Tale prova può anche ricavarsi dall'avviso pubblicato in G.U., ma solo se lo stesso contiene tutti gli elementi necessari a dimostrare senza incertezza che il credito contestato è incluso tra quelli oggetto di cessione (cfr. Cass. Ord. 3405/2024, Ord. 21821/2023). In caso contrario, la prova dovrà essere fornita con altri strumenti.
pagina 4 di 6 8. Nella fattispecie, come già osservato deduce che il credito è stato ceduto per effetto CP_1 dell'accordo quadro del 11.12.2017, allegato come doc. 4, e del contratto esecutivo del 04/06/2018. In relazione a quest'ultimo, deposita unicamente l'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, doc. 4 del fascicolo monitorio, e la successiva rettifica pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 11/03/2021, allegata come doc. 6.
Nessuno di tali atti, però, contiene indicazioni sufficienti per ritenere che la cessione comprenda anche il credito in esame.
8.1 Per quanto riguarda l'accordo quadro, con esso SS e si sono impegnati per la CP_1 cessione, con cadenza mensile e per la durata di un anno, di singoli pacchetti di “crediti deteriorati derivanti da concessione di finanziamenti tramite l'utilizzo di carte di credito a persone fisiche ed enti collettivi di diritto privato concessi da SS S.p.A., ed oggi incorporate CP_4 CP_5 in SS NC S.p.A.”. L'art. 1, par. 1.2, prevede chiaramente che “la Cedente si obbliga a cedere pro-soluto, e la Cessionaria si obbliga ad acquistare prosoluto, le posizioni creditorie (di seguito, i
“Crediti”) vantate nei confronti di clientela della Cedente” (di seguito, i “Debitori Ceduti”), che soddisfino tutte le caratteristiche elencate nel successivo punto 2”. Questo a sua volta, al punto 2.2., prevede che “I Crediti oggetto di cessione, indicati nell'allegato B, si riferiscono, quanto alla forma tecnica, all'utilizzo di carte di credito rilasciate da SS S.p.A. e da oggi incorporate CP_4 in SS NC S.p.A.”. L'art. 17, infine, individua come allegati parti integranti l'allegato “A” definito “criteri di cessione” e l'allegato “B” definito “tabulato elenco crediti ceduti”, ma nessuno di essi è prodotto.
Solo in fase monitoria è prodotto, come doc. 8 del fascicolo monitorio, un documento denominato
“lista crediti ceduti” che però non ha alcuna valenza probatoria, essendo con evidenza un documento formato dalla stessa ed avendo unicamente il seguente contenuto: CP_1
Lista Crediti Ceduti ITACAPITAL COMPASS
CC Stock
Cod. Pratica NDG Nominativo Codice fiscale Capitale Totale
OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS
6188801125 4508740 5.497,50 € 5.946,34 € Parte_1 C.F._1 OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS
Pertanto, dall'accordo quadro del 11.12.2017 non emergono elementi per poter ritenere che CP_1 abbia acquistato il credito verso il sia perché esso si riferisce a crediti derivanti dall'utilizzo di Pt_1 carte di credito sia perché non è prodotta la lista dei crediti ceduti.
8.2. Per quanto riguarda lo specifico accordo di cessione, come anticipato esso non è prodotto, mentre lo sono l'avviso pubblicato in G.U. n. 70 del. 19/06/2018, e la successiva rettifica del 11/03/2021. Quest'ultimo, non attiene a profili rilevanti in questa sede, perché contiene solo una modifica del criterio ix) di individuazione riferito all'avvenuta presentazione o meno di un ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dei debitori ceduti. Invece, l'avviso in G.U. n. 70 richiama il contratto di cessione del 4.6.2018 (non prodotto), ed individua espressamente i debiti ceduti in quelli che “(i) siano crediti erogati in relazione a contratti di credito stipulati ai sensi degli artt. 121 e seguenti del Testo
Unico NCrio, in forma di finanziamenti tramite l'utilizzo di carte di credito a persone fisiche ed enti collettivi di diritto privato”.
Di conseguenza, neppure in questo caso vi sono elementi per ritenere che la cessione in blocco del
4.6.2018 comprenda anche il credito in esame, che come osservato al punto 6 nasce da un contratto di finanziamento per l'acquisto di un bene, e non dall'utilizzo di una carta revolving. pagina 5 di 6 9. In conclusione, l'opposizione deve essere accolta e deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, per non avere fornito la prova di aver acquistato il credito derivante dal contratto di CP_1 finanziamento stipulato il 14/07/2006 tra e Linea Banche Popolari, con n. 6188801125; Pt_1
10. Le spese del presente giudizio sono a carico della parte soccombente, nella misura liquidata in dispositivo in prossimità ai parametri minimi previsti per il valore della lite, tenuto conto della prossimità del valore stesso al limite inferiore dello scaglione, della semplicità delle questioni affrontate e dell'assenza di attività istruttoria.
Alla parte attrice devono essere riconosciute anche le spese della procedura di mediazione, ma solo per la fase di introduzione, risultando dal verbale dell'Organismo di Mediazione che la procedura si è subito interrotta al primo incontro per l'impossibilità di proseguire la trattativa. La liquidazione si attiene ai medesimi criteri sopra indicati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione:
- accerta che nulla è dovuto da a in ragione del contratto di Parte_1 Controparte_1 finanziamento n. 6188801125 stipulato il 14/07/2006 tra e Linea Banche Popolari;
Pt_1
- revoca il decreto ingiuntivo n. 7419/2022;
- condanna al rimborso in favore di delle spese di lite, che liquida in € Controparte_1 Parte_1
2.600 per il procedimento ed in € 250 per la procedura di mediazione, oltre spese generali, IVA e CPA.
Torino, 8 marzo 2025
Il Giudice
Stefano Demontis
pagina 6 di 6