Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/04/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa Bernardina Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 152/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza dell'03.07.2025, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Parte_1
,nato a [...] il [...] e ivi residente a[...], Parte_2 [...]
nato a [...] il [...] e residente in [...] tutti Pt_3
elettivamente domiciliati in Venosa alla via Giacomo di ChiricoN 26, presso e nello studio dell?avv Emanuele Brunetti dal quale sono rappresentati e difesi unitamente all'Avv Michele
Valente giusta mandato agli atti
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente in [...] Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv Fabio Baldissara e dall'Avv Daniela Benedetto giusta procura agli atti elettivamente domiciliato presso lo studio dei detti Procuratori in Potenza alla via N
Sauro N 102.
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
(art 2043cc e norme speciali
FATTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Potenza in data 5.01.2006 gli odierni attori chiedevano di essere reintegrati nel possesso della servitù di passaggio esistente “ab immemorabili” sul fondo di tale , sito in Potenza alla Contrada Rossellino in Controparte_1
catasto al foglio 77 particelle 136,137,406,407,408,409,1135,1140,129,405.Il resistente eccepiva l'improcedibilità dell'azione avendo i ricorrenti e esercitato in un Parte_3 Parte_2
coevo procedimento penale l'azione civile .Il G I accoglieva l'eccezione e i due ricorrenti furono estromessi dal Giudizio Civile .Con Sentenza 180/2016 il Tribunale accoglieva la domanda e confermava la reintegra nel possesso emessa dal Giudice in data 24.03.2007.Nel frattempo terminava anche il giudizio penale che vedeva assolto il . Sostiene parte attrice che CP_1
dallo spoglio del possesso fino alla reintegra dello stesso gli attori non sono potuti passare per accedere allo loro proprietà e ,quindi, sono stati costretti a creare una strada alternativa sulla proprietà dei confinanti e sopportando oneri economici Euro Parte_4 CP_2
4.800,00 per lavori di scavo e sistemazione della stradina sulla proprietà , euro 2.700,00 Pt_4
quale compenso per il passaggio;
euro 500,00 per compenso al proprio Tecnico Geometra Vign a
.Quanto lamentato dagli attori non riguarda solo danni derivanti da lavori che sono stati costretti a fare per accedere alla propria proprietà, ma anche mancati guadagni per il veder fallire una compravendita che gli attori avevano ormai chiuso con riserva della proprietà con riguardante il fondo dominante ,oggetto del ricorso di reintegra in possesso al CP_3 CP_4
prezzo di euro 250.000,00 che il compratore avrebbe dovuto versare con acconti 50.000,00 in tempi stabiliti dalle parti. Il presunto acquirente dopo aver versato la prima rata ,non ha versato la seconda fino al provvedimento di reintegra e successivamente ha inteso non versare alcunchè
,tanto che gli attori hanno promosso un'azione di risoluzione del contratto di compravendita tuttora pendente per grave inadempimento della Società .Gli attori, quindi, non hanno incassato il pattuito importo e non sono più nel possesso degli immobili rimasti nella disponibilità della
Curatela ( essendo nelle more la Società fallita)Gli attori adiscono il Tribunale per vedere accertata l'illecita condotta del convenuto e condannare lo stesso al risarcimento dei danni quantificati in euro 20.500,00, con ristoro delle spese legali .Si costituisce e spicca domanda riconvenzionale parte convenuta, eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'azione per non aver adempiuto alla negoziazione assistita .Sostiene parte convenuta che gli attori non hanno dovuto creare alcuna nuova stradina in quanto sulla proprietà già preesisteva allo Pt_4
spoglio una strada di accesso .A tal proposito, sostiene il convenuto, esistevano due stradine alternative rispetto al passaggio oggetto di spoglio, l'una carrabile e in parte asfaltata, l'altra utilizzabile solo a piedi. Nel procedimento penale che vede il assolto, senti to il Sig. CP_1
, lo stesso Afferma che “ il trovava ,ultimamente, più comodo passare dal suo Pt_4 Pt_3
terreno” poiché praticabile anche con mezzi meccanici .Lo stesso convenuto parla di una scrittura privata tra gli attori e i signori ,nella quale i consentono il passaggio Pt_4 Pt_4
Co sulla stradina preesistente di mezzi di trasporto dell'impresa gi. che compirà i lavori CP_3
nel fondo dei Sig e .In cambio del diritto di passaggio la Società Pt_1 Parte_3 Pt_2
si impegnava a realizzare il collegamento fognario tra l'abitazione del e il punto più Pt_4
idoneo all'allaccio della rete fognante .Parte convenuta eccepisce l'inutilizzabilità della scrittura privata in quanto priva di data e di sottoscrizione di tutte le parti .Anche in riferimento al Co ritardato pagamento della seconda rata da parte della Società Impre.gi. , parte convenuta eccepisce la mancanza di alcuna prova che unisca la condotta omissiva della Società al comportamento del . La causa è stata istruita mediante prova testimoniale .e dopo CP_1
svariati rinvii, introitata a Sentenza il 03.07.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla prova testimoniale del Sig ,confinante con i terreni l Testimone_1 CP_5
teste escusso dichiara:” La stradina sul fondo dei Signori situato in contrada Rosselino fu Pt_4
realizzata nel 2006 per consentire l'accesso al fondo e ,ancora, afferma: fu dato il CP_6
diritto al Sig. e i passare sul fondo dei Signori , oggi Il Pt_3 Pt_1 Controparte_7 CP_1
teste riferisce “ il una notte chiuse la strada con una catena che poi è Tes_2 CP_1
stata rimossa per ordine del Giudice. Nella Sentenza 380/2016 agli atti a firma del Dott CP_1
si evince il possesso esercitato da , e e lo spoglio Parte_1 Parte_3 Parte_2
perpetrato dal in ordine alla stradina esistente sul proprio terreno. La sopravvenuta CP_1
assoluzione del dall'imputazione di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con CP_1
riguardo al medesimo atto di spoglio del possesso in danno di , e Parte_1 Parte_3
,.La Sentenza del Tribunale Penale di Potenza non esclude l'eventuale offensività Parte_2
della condotta sul piano civile. L'accertamento contenuto in una Sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato , non ha efficacia nel giudizio civile
.Non si può negare quindi un illecito civile del Sig nei confronti dei . CP_1 CP_6
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da , Parte_1 [...]
, ,nei confronti di , così provvede Parte_2 Parte_3 Controparte_1
:Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto dichiara l'illecito del e lo, Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni quantificati in euro 20.500,00.
Condanna il al ristoro delle spese legali quantificate in euro 2816,00 di cui euro Controparte_1
264 per esborsi e 2552,00 per compensi oltre spese generali del 15 % sui compensi nonché Cassa
Avvocati e Iva nelle rispettive misure di legge da attribuirsi ai Procuratori di parte attrice
Così deciso in Potenza lì 14.03 2025