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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 15/12/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 442/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 442/2023 promossa da:
(cod. fiscale ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avvocati Giuliese Gregorio e Cuomo Simona
ATTRICE contro già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del l.r.p.t. ( P.I. )
[...] P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All' udienza del 28.11.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte. La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da SS SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi all' intestato Tribunale la Controparte_1
, premettendo di essere proprietaria di un immobile sito in Controparte_3
Montenero di CI (CB) alla contrada Ulivetella snc, costituito da una villetta indipendente, formata da un piano seminterrato e un piano rialzato ( in catasto foglio 55, mappale 1132, subalterno 2, cat. catastale A/3 ) coperto per i danni subiti a seguito di catastrofi naturali dalla polizza “UniCredit MY CARE Famiglia catastrofi naturali ” n. 12985538, stipulata in data 27.06.2019 con la
[...]
( hereinafter . Controparte_2 CP_2
Aggiungeva l' attrice che l' immobile di sua proprietà aveva subito ingenti danni – tempestivamente denunciati alla compagnia assicuratrice – a seguito del cedimento del terreno soprastante, causato dalle “intemperie metereologiche e poi dall' uragano” verificatesi il 09 ed 18 luglio 2021 e che il perito della quantificò – all' esito CP_2 di un sopralluogo effettuato presso l' immobile oggetto della copertura assicurativa
– aveva quantificato in euro 33360 i danni in questione.
Affermava poi la di avere instaurato in giudizio per atp ex art 696 cpc dinanzi Pt_1 all' intestato Tribunale (n.r.g. 654/2022), in cui la non si costituiva, CP_2 conclusosi con la perizia elaborato dalla ctu ing. , in cui veniva Persona_1 accertato che “ effettivamente il 18 luglio 2021 la Regione Molise è stata oggetto di violenti nubifragi che hanno interessato la costa con trombe d'aria e le aree più interne con sensibili altezze di pioggia” e che “l'eccezionale evento meteorologico del 18 luglio 2021 potesse aver generato il quadro fessurativo che interessa il fabbricato della sig.ra , quantificava Pt_1 la somma necessaria per il ripristino del fabbricato in euro 54.000,00, ma tuttavia escludeva l' esistenza del nesso di causalità tra l' evento del 18.07.2021 ed i danni in quanto dalla documentazione prodotta in quel procedimento non si faceva riferimento all' evento verificatosi in quella data, ma invece a quello avvenuto il 09.07.2021.
Sulla base di tali premessa – e di quella ulteriore rappresentata dall' essersi verificatosi l' evento atmosferico che cagionò il danno all' immobile in data 18.07.2021 – chiedeva all' intestato Ufficio di accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta per il denegato indennizzo ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 lett. b) e 22 delle condizioni assicurative in conseguenza dell'evento “nubifragio o alluvione o inondazione e/o allagamento del 18.07.2021, meglio descritto in narrativa;
per l'effetto condannare essa già ), Controparte_1 Controparte_2 in persona del l.r.p.t., P.I. , al pagamento della somma di € 44.000,00 o maggiore P.IVA_1
o minore che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa e sempre nei limiti di detto scaglione di riferimento, oltre ad interessi legali calcolati dal dì della richiesta fino al soddisfo in favore della attrice, a titolo di indennizzo per il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti per effetto dell'allagamento verificatosi all'interno del fabbricato di proprietà della sig.ra a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua;
In via Pt_1 subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta in via principale formulata ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 lett. b) e 22 delle condizioni assicurative in conseguenza dell'evento "nubifragio o alluvione o inondazione e/o allagamento del 18.07.2021," accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta per il mancato pagamento dell'indennizzo con conseguente liquidazione del danno concordato nella misura di euro 33.360,00”.
La convenuta – a cui l' atto di citazione veniva ritualmente notificato – non si costituiva e veniva dichiarata contumace all' udienza del 14.12.2023, venivano escussi i testi e ed il procedimento veniva trattenuto per la decisione,ai Tes_1 Tes_2 sensi dell' art 189 cpc, all' udienza del 28.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice ha depositato il contratto concluso con la compagnia assicurativa, avente ad oggetto la copertura del danni causati da “catastrofi naturali” ed è stato provato – dalla ctu espletata nel giudizio per atp – che l' evento atmosferico verificatosi il 18.07.2021 presentava caratteristiche idonee a causare i danni lamentati dal fabbricato dell' attrice.
Non pare potersi inoltre dubitare che l' evento appena richiamato rientri nell' ambito di quelli coperti dalla garanzia assicurativa,atteso che le condizioni generali di contratto hanno per oggetto i danni conseguenti ad “alluvione , inondazione , allagamento “ (pag. 6 delle condizioni generali di contratto di cui all' allegato n. 2 alla domanda) e la perizia – come si è precisato – ha accertato che in data 18.07.2021 si verificarono in Molise “ violenti nubifragi che hanno interessato la costa con trombe d'aria e le aree più interne con sensibili altezze di pioggia”, e quindi eventi garantiti dalla polizza stipulata dalla ricorrente.
Nel corso del presente giudizio parte attrice ha provato – a mezzo dei testi Tes_1
e da ritenersi attendibili in quanto non portatori di interessi attuali e Tes_2 concreti nel procedimento e non legati da rapporti ad alcuna delle parti in causa – di avere denunciato tempestivamente alla compagnia assicurativa la verificazione dell' evento atmosferico del 18.07.2021 e di avere subito dei danni in conseguenza dello stesso.
Rimane da accertare tale ultimo dato, e cioè verificare se i nubifragi del 18.07.2021 abbiano o meno causato i danni lamentati dalla parte attrice ed evidenziati nella ctu.
A tale riguardo l' ausiliare del Tribunale ha affermato che – atteso che agli atti vi era la sola denuncia dei danni causati dall' evento del 09.07.2021 e non di quello del 18.07.2021 – non vi era prova del nesso di causalità tra tale secondo evento ed i danni di cui è stato richiesto l' indennizzo, anche se “l' eccezionale evento meteorologico del 18 luglio 2021 potrebbe, quindi, aver generato il quadro fessurativo che interessa il fabbricato della ricorrente”.
Sul punto si rileva l' assoluta irrilevanza – al fine di affermare od escludere l' esistenza del nesso di causalità – della prova della denuncia dell' evento del 18.07.2021 da parte dell' assicurata (la cui effettuazione rileva al diverso fine dell' accertamento della tempestività della denuncia e peraltro, è stata confermata – come si è detto in precedenza – dalla prova orale espletata all' udienza del 19.04.2024 a mezzo dei testi e . Tes_2 Tes_1
Tanto premesso, si osserva che l' ing ha affermato, con riferimento all' evento Per_1 del 18.07.2021: : “ pare verosimile, invece, ipotizzare che la eccezionalità dell'evento meteorologico abbia potuto costituire una grave concausa ad un degrado che però si era manifestato già da qualche giorno e da ricondurre, in origine, o a precedenti eventi meteorologici di qualche gravità o a circostanze di altra natura e non note”.
Ed è proprio tale affermazione che consente di ritenere provata l' esistenza del nesso di causalità tra l' evento meteorologico del 18.07.2021 ed i danni per cui è causa, e tanto in applicazione del consolidato principio per cui – ove il danno sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause – il giudice è tenuto “a scegliere quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo la veste di probabilità prevalente” ( SS. n. 25884/2022).
Non pare infatti potersi dubitare che l' ipotesi della causazione dei danni a seguito dell' evento atmosferico del 18.07.2021 debba essere considerata prevalente sulla diversa ipotesi – pure affacciata dalla ctu – della derivazione dei danni da una diversa causa, peraltro non individuata positivamente dalla ausiliare.
In definitiva l' esistenza della copertura assicurativa per l' evento atmosferico verificatosi il 18.07.2021 è stata dimostrata per tabulas e peraltro non è stata contestata, mentre l' esistenza del detto evento e l' idoneità dello stesso a causare i danni lamentati dalla – così come la natura degli stessi – sono state Pt_1 riconosciute dalla ctu espletata nel giudizio per atp.
In punto di quantificazione dei danni riportati dai beni immobili della ricorrente a seguito dell' evento del 18.07.2021 devono essere valorizzate le conclusioni a cui è giunta la ctu ing. – in quanto in linea con i principi generali della materia ed Per_1 immuni da vizi logici – e quindi gli stessi vengono quantificati in euro 54000 ( pagg. 6 / 7 dell' elaborato peritale ), che – per effetto della sottrazione dell' importo pari alla franchigia di euro 10000 ( prevista alla pag 21 della scheda tecnica di cui all' allegato n. 1 all' atto introduttivo) – decrescono ad euro 44000.
Su tale importo sono dovuti gli interessi nella misura legale a far data dalla data del deposito del procedimento per atp.
Le spese del presente procedimento – nonché quelle del giudizio per atp e della procedura di mediazione ( per quest' ultima viene riconosciuta la sola fase di attivazione,non essendo entrata in mediazione la – seguono la CP_2 soccombenza e vengono liquidate in base al decisum, con applicazione – in considerazione della mancata costituzione della convenuta – degli importi corrispondenti ai limiti minimi dello scaglione per valore.
Le spese della consulenza tecnica espletata nel giudizio per atp vengono poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di (già Parte_1 Controparte_1
), in persona del legale rappresentante .p.t., ogni diversa Controparte_2 istanza disattesa e per le ragioni esposte nella parte motiva che precede, così decide: accoglie la domanda e per l' effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell' attrice dell' importo di euro 44000, maggiorato di interessi nella misura legale a far data dal deposito del ricorso per atp, nonché alla rifusione delle spese del presente procedimento, di quello per atp e di quello di mediazione, che si liquidano: quanto al primo, in euro 3809 per compenso e 545 per spese;
quanto al secondo, in euro 1528 per compenso e 286 per spese;
quanto al terzo, in euro 268 per compenso ed euro 48,80 per spese, oltre – per tutti i procedimenti – il rimborso forfetario 15%, iva e cap, con distrazione in favore degli avvocati Giuliese Gregorio e Cuomo Simona, siccome antistatari ex art 93 cpc;
spese della ctu espletata nel giudizio per atp n. 654/2022 definitivamente a carico della convenuta.
Larino, 12 dicembre 2025
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 442/2023 promossa da:
(cod. fiscale ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avvocati Giuliese Gregorio e Cuomo Simona
ATTRICE contro già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del l.r.p.t. ( P.I. )
[...] P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All' udienza del 28.11.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte. La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da SS SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi all' intestato Tribunale la Controparte_1
, premettendo di essere proprietaria di un immobile sito in Controparte_3
Montenero di CI (CB) alla contrada Ulivetella snc, costituito da una villetta indipendente, formata da un piano seminterrato e un piano rialzato ( in catasto foglio 55, mappale 1132, subalterno 2, cat. catastale A/3 ) coperto per i danni subiti a seguito di catastrofi naturali dalla polizza “UniCredit MY CARE Famiglia catastrofi naturali ” n. 12985538, stipulata in data 27.06.2019 con la
[...]
( hereinafter . Controparte_2 CP_2
Aggiungeva l' attrice che l' immobile di sua proprietà aveva subito ingenti danni – tempestivamente denunciati alla compagnia assicuratrice – a seguito del cedimento del terreno soprastante, causato dalle “intemperie metereologiche e poi dall' uragano” verificatesi il 09 ed 18 luglio 2021 e che il perito della quantificò – all' esito CP_2 di un sopralluogo effettuato presso l' immobile oggetto della copertura assicurativa
– aveva quantificato in euro 33360 i danni in questione.
Affermava poi la di avere instaurato in giudizio per atp ex art 696 cpc dinanzi Pt_1 all' intestato Tribunale (n.r.g. 654/2022), in cui la non si costituiva, CP_2 conclusosi con la perizia elaborato dalla ctu ing. , in cui veniva Persona_1 accertato che “ effettivamente il 18 luglio 2021 la Regione Molise è stata oggetto di violenti nubifragi che hanno interessato la costa con trombe d'aria e le aree più interne con sensibili altezze di pioggia” e che “l'eccezionale evento meteorologico del 18 luglio 2021 potesse aver generato il quadro fessurativo che interessa il fabbricato della sig.ra , quantificava Pt_1 la somma necessaria per il ripristino del fabbricato in euro 54.000,00, ma tuttavia escludeva l' esistenza del nesso di causalità tra l' evento del 18.07.2021 ed i danni in quanto dalla documentazione prodotta in quel procedimento non si faceva riferimento all' evento verificatosi in quella data, ma invece a quello avvenuto il 09.07.2021.
Sulla base di tali premessa – e di quella ulteriore rappresentata dall' essersi verificatosi l' evento atmosferico che cagionò il danno all' immobile in data 18.07.2021 – chiedeva all' intestato Ufficio di accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta per il denegato indennizzo ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 lett. b) e 22 delle condizioni assicurative in conseguenza dell'evento “nubifragio o alluvione o inondazione e/o allagamento del 18.07.2021, meglio descritto in narrativa;
per l'effetto condannare essa già ), Controparte_1 Controparte_2 in persona del l.r.p.t., P.I. , al pagamento della somma di € 44.000,00 o maggiore P.IVA_1
o minore che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa e sempre nei limiti di detto scaglione di riferimento, oltre ad interessi legali calcolati dal dì della richiesta fino al soddisfo in favore della attrice, a titolo di indennizzo per il risarcimento dei danni materiali e diretti subiti per effetto dell'allagamento verificatosi all'interno del fabbricato di proprietà della sig.ra a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua;
In via Pt_1 subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta in via principale formulata ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 lett. b) e 22 delle condizioni assicurative in conseguenza dell'evento "nubifragio o alluvione o inondazione e/o allagamento del 18.07.2021," accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale imputabile alla convenuta per il mancato pagamento dell'indennizzo con conseguente liquidazione del danno concordato nella misura di euro 33.360,00”.
La convenuta – a cui l' atto di citazione veniva ritualmente notificato – non si costituiva e veniva dichiarata contumace all' udienza del 14.12.2023, venivano escussi i testi e ed il procedimento veniva trattenuto per la decisione,ai Tes_1 Tes_2 sensi dell' art 189 cpc, all' udienza del 28.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice ha depositato il contratto concluso con la compagnia assicurativa, avente ad oggetto la copertura del danni causati da “catastrofi naturali” ed è stato provato – dalla ctu espletata nel giudizio per atp – che l' evento atmosferico verificatosi il 18.07.2021 presentava caratteristiche idonee a causare i danni lamentati dal fabbricato dell' attrice.
Non pare potersi inoltre dubitare che l' evento appena richiamato rientri nell' ambito di quelli coperti dalla garanzia assicurativa,atteso che le condizioni generali di contratto hanno per oggetto i danni conseguenti ad “alluvione , inondazione , allagamento “ (pag. 6 delle condizioni generali di contratto di cui all' allegato n. 2 alla domanda) e la perizia – come si è precisato – ha accertato che in data 18.07.2021 si verificarono in Molise “ violenti nubifragi che hanno interessato la costa con trombe d'aria e le aree più interne con sensibili altezze di pioggia”, e quindi eventi garantiti dalla polizza stipulata dalla ricorrente.
Nel corso del presente giudizio parte attrice ha provato – a mezzo dei testi Tes_1
e da ritenersi attendibili in quanto non portatori di interessi attuali e Tes_2 concreti nel procedimento e non legati da rapporti ad alcuna delle parti in causa – di avere denunciato tempestivamente alla compagnia assicurativa la verificazione dell' evento atmosferico del 18.07.2021 e di avere subito dei danni in conseguenza dello stesso.
Rimane da accertare tale ultimo dato, e cioè verificare se i nubifragi del 18.07.2021 abbiano o meno causato i danni lamentati dalla parte attrice ed evidenziati nella ctu.
A tale riguardo l' ausiliare del Tribunale ha affermato che – atteso che agli atti vi era la sola denuncia dei danni causati dall' evento del 09.07.2021 e non di quello del 18.07.2021 – non vi era prova del nesso di causalità tra tale secondo evento ed i danni di cui è stato richiesto l' indennizzo, anche se “l' eccezionale evento meteorologico del 18 luglio 2021 potrebbe, quindi, aver generato il quadro fessurativo che interessa il fabbricato della ricorrente”.
Sul punto si rileva l' assoluta irrilevanza – al fine di affermare od escludere l' esistenza del nesso di causalità – della prova della denuncia dell' evento del 18.07.2021 da parte dell' assicurata (la cui effettuazione rileva al diverso fine dell' accertamento della tempestività della denuncia e peraltro, è stata confermata – come si è detto in precedenza – dalla prova orale espletata all' udienza del 19.04.2024 a mezzo dei testi e . Tes_2 Tes_1
Tanto premesso, si osserva che l' ing ha affermato, con riferimento all' evento Per_1 del 18.07.2021: : “ pare verosimile, invece, ipotizzare che la eccezionalità dell'evento meteorologico abbia potuto costituire una grave concausa ad un degrado che però si era manifestato già da qualche giorno e da ricondurre, in origine, o a precedenti eventi meteorologici di qualche gravità o a circostanze di altra natura e non note”.
Ed è proprio tale affermazione che consente di ritenere provata l' esistenza del nesso di causalità tra l' evento meteorologico del 18.07.2021 ed i danni per cui è causa, e tanto in applicazione del consolidato principio per cui – ove il danno sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause – il giudice è tenuto “a scegliere quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo la veste di probabilità prevalente” ( SS. n. 25884/2022).
Non pare infatti potersi dubitare che l' ipotesi della causazione dei danni a seguito dell' evento atmosferico del 18.07.2021 debba essere considerata prevalente sulla diversa ipotesi – pure affacciata dalla ctu – della derivazione dei danni da una diversa causa, peraltro non individuata positivamente dalla ausiliare.
In definitiva l' esistenza della copertura assicurativa per l' evento atmosferico verificatosi il 18.07.2021 è stata dimostrata per tabulas e peraltro non è stata contestata, mentre l' esistenza del detto evento e l' idoneità dello stesso a causare i danni lamentati dalla – così come la natura degli stessi – sono state Pt_1 riconosciute dalla ctu espletata nel giudizio per atp.
In punto di quantificazione dei danni riportati dai beni immobili della ricorrente a seguito dell' evento del 18.07.2021 devono essere valorizzate le conclusioni a cui è giunta la ctu ing. – in quanto in linea con i principi generali della materia ed Per_1 immuni da vizi logici – e quindi gli stessi vengono quantificati in euro 54000 ( pagg. 6 / 7 dell' elaborato peritale ), che – per effetto della sottrazione dell' importo pari alla franchigia di euro 10000 ( prevista alla pag 21 della scheda tecnica di cui all' allegato n. 1 all' atto introduttivo) – decrescono ad euro 44000.
Su tale importo sono dovuti gli interessi nella misura legale a far data dalla data del deposito del procedimento per atp.
Le spese del presente procedimento – nonché quelle del giudizio per atp e della procedura di mediazione ( per quest' ultima viene riconosciuta la sola fase di attivazione,non essendo entrata in mediazione la – seguono la CP_2 soccombenza e vengono liquidate in base al decisum, con applicazione – in considerazione della mancata costituzione della convenuta – degli importi corrispondenti ai limiti minimi dello scaglione per valore.
Le spese della consulenza tecnica espletata nel giudizio per atp vengono poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di (già Parte_1 Controparte_1
), in persona del legale rappresentante .p.t., ogni diversa Controparte_2 istanza disattesa e per le ragioni esposte nella parte motiva che precede, così decide: accoglie la domanda e per l' effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell' attrice dell' importo di euro 44000, maggiorato di interessi nella misura legale a far data dal deposito del ricorso per atp, nonché alla rifusione delle spese del presente procedimento, di quello per atp e di quello di mediazione, che si liquidano: quanto al primo, in euro 3809 per compenso e 545 per spese;
quanto al secondo, in euro 1528 per compenso e 286 per spese;
quanto al terzo, in euro 268 per compenso ed euro 48,80 per spese, oltre – per tutti i procedimenti – il rimborso forfetario 15%, iva e cap, con distrazione in favore degli avvocati Giuliese Gregorio e Cuomo Simona, siccome antistatari ex art 93 cpc;
spese della ctu espletata nel giudizio per atp n. 654/2022 definitivamente a carico della convenuta.
Larino, 12 dicembre 2025
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis