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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 1186 /2018 R.G.
All'udienza del 25/02/2025 alle ore 9:00 e ss., avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Giardina Sandra deposita copi adi cortesia Parte_1 delle note conclusive, giurisprudenza, per l'avv. Zito Davide , Controparte_1 per l'avv. Gloria Galletti , in sostituzione dell'avv. Stefano Bellomo. CP_2
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutano la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti verbali di causa e note conclusive e precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 18:00, rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Pedalino
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 25/02/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 1186/2018 R.G. vertente
TRA
(codice fiscale ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giardina Sandra , per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
(già ) – Agente della Riscossione per la Controparte_3 Controparte_4
NC di US (C.F. e P.IV ), in persona del Direttore P.IV_1 P.IV_2
Generale f.f., rappresentata e difesa dall'avv. Davide Zito , giusta procura in calce alla memoria di costituzione
- resistente
Controparte_5
C.F. , in persona del Presidente e legale
[...] P.IV_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Stefano Bellomo, giusta procura generale alle liti allo stesso rilasciata per atto del notaio dott.ssa di Persona_1
Roma in data 8.10.2015, repertorio n. 28271, raccolta n. 17281, in atti
- resistente
OGGETTO: opposizione a cartella per contributi SS
Si dà atto che con provvedimento del 25/09/2024 sono state delegate allo scrivente magistrato onorario tutte le attività processuali relative al presente fascicolo (in materia di previdenza e assistenza obbligatoria), ivi compresa l'emissione della sentenza e l'adozione dei provvedimenti provvisori.
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14/03/2018 l'Arch. proponeva opposizione Parte_1
avverso la cartella di pagamento n. 29820180000348134000, notificata il 22/02/2018 a mezzo pec, con la quale la ha chiesto il pagamento della somma Controparte_3 complessiva di € 26.327,13 per i contributi previdenziali dovuti a per gli anni dal CP_2
1998 al 2012. A fondamento del ricorso il ricorrente eccepiva l'inesistenza e/o nullità della notificazione a mezzo pec della cartella opposta;
la intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. 26 febbraio 1999 n. 46; la inesistenza/nullità della cartella per carenza di motivazione;
la prescrizione quinquennale del credito vantato da . Nel merito CP_2
sosteneva la non debenza dei contributi richiesti gli anni dal 1999 al 2002 perché pagati e dei contributi per il periodo successivi per essersi cancellato dalla dal 22/4/2002 , CP_5
nonché l'erronea quantificazione del presunto credito.
Costituitosi ritualmente a , chiedeva di essere autorizzato ad Controparte_3 integrare il contraddittorio nei confronti dell' , e concludeva chiedendo il rigetto CP_2
della opposizione per l'infondatezza in fatto e in diritto.
Autorizzata dal giudice la integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa di
, in data 11/11/19, si costituiva in giudizio depositando memoria CP_2 CP_2
difensiva e chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza di tutte le eccezioni, e la conferma della cartella di pagamento e la condanna del ricorrente all'integrale pagamento della somma richiesta. Deduceva che per l'intero periodo di riferimento (1998/2012) l'arch.
è stato iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Parte_1
Conservatori di US ed è stato in possesso di univoca ed attiva partita IV. Depositava comunicazioni e diffide notificate all'opponente con effetto interruttivo del decorso della prescrizione, sosteneva l'inapplicabilità dell'art. 25del D. Lgs. n. 46 del 1999 alle Casse di previdenza dei liberi professionisti.
All'udienza del 21/11/19, l'Arch. comparso dinanzi al Giudice, negava di avere Pt_1
ricevuto le raccomandate depositate da e proponeva querela di falso avverso le CP_2
sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento delle lettere di diffida e messa in mora prodotte da . CP_2
Dopo la sospensione del giudizio, esaurito il giudizio di falso che si è concluso con il rigetto della domanda proposta da la causa veniva riassunta. Pt_1
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
3 Dopo lo scambio di note autorizzate, la causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
***
I. Preliminarmente deve darsi atto che il ricorso è ammissibile.
La cartella opposta è stata notificata il 22/2/18 ed il ricorso risulta depositato il 14/03/2018 nel rispetto del termine di 20 giorni dalla notifica previsto dall' 617 comma 1 c.p.c. e nel rispetto del termine di 40 giorni.
II. Le eccezioni del ricorrente relative alla notifica a mezzo pec sono infondate.
L'art. 26 del DPR 602/1973 prevede che la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al DPR 11 febbraio 2005 n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC). Ne consegue che la legittimità della notifica al ricorrente, iscritto nel registro delle imprese, effettuata all'indirizzo risultante dal registro.
Parimenti infondato è il rilievo che l'atto notificato è privo di firma digitale perché l'art. 26 comma 2 DPR 602/1973 esclude l'applicabilità dell'art. 149 bis cpc e degli adempimenti ivi previsti, in materia di firma digitale, per la notifica della cartella a mezzo pec. Il motivo
è infondato anche alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez. 5,
Ordinanza n. 30948 del 27/11/2019) in forza della quale in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n.3805 del 16 febbraio 2018, ha stabilito il principio secondo il quale non solo la trasmissione del file in formato PDF è legittima, poiché rispetta la norma dell'art. 19 bis (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati) della legge n.53 del 1994, che prevede al comma 1 e al comma 2 che l'atto sia notificato via PEC in formato PDF, ma è sufficiente che l'attestazione di conformità all'originale informatico sia apposta nella documentazione che in tal caso sostituisce la mancanza di firma digitale.
La Corte di cassazione a Sez. Unite con sentenza n. 7665 del 18 aprile 2016, ha escluso che la non conformità al formato pdf possa comportarne la nullità, ove la parte si sia, comunque, difesa e non abbia addotto alcuno specifico pregiudizio. Nel solco tracciato dalle sezioni unite si colloca anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 15984 del
27.06.2017 e la sentenza n. 11383 del 31 maggio 2016.
4 La questione è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione che con sentenza pubblicata in data 27 aprile 2018 n.10266, nell'equiparare il file PDF al file formato p7m, ai fini della validità della trasmissione del file tramite PEC, richiamando la normativa europea in materia di trasmissione informatica di documenti, hanno stabilito il seguente principio di diritto che definitivamente pone fine all'annosa questione: “Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni p7m e pdf, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna».
Conseguentemente, la notifica della cartella tramite PEC, mediante l'uso del file in formato pdf, è idonea a garantire l'autenticità del documento trasmesso. Di recente cfr Cass. Civ.
Ordinanza 6417 del 5 marzo 2019.
Tutte le asserite irregolarità di notificazione, comunque, non potrebbero condurre ad un a pronuncia di nullità per l'effetto sanante operato dalla proposizione del ricorso, per il principio del raggiungimento dello scopo dell'atto notificato. Occorre, infatti, rilevare che la proposizione tempestiva del ricorso da parte dello stesso contribuente, con l'individuazione di tutti gli elementi sostanziali a sostegno delle proprie argomentazioni difensive costituisce indice della conoscenza dell'atto notificato e, pertanto, le presunte ed eventuali cause di nullità della notifica devono ritenersi sanate, in virtù del combinato disposto degli artt. 156 e 160 c.p.c. per il raggiungimento dello scopo dell'atto. (cfr. Cass.
SS UU 7665/2016)
III. L'eccezione di intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 d. lgs. 26 febbraio
1999 n. 46 è, invece, fondata.
L'art. 25 del D. Lgs. n. 46 del 1999 rubricato "termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali", statuisce che "I contributi o premi dovuti dagli enti pubblici previdenziali sono Iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza: a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo".
5 Dalla lettura dell'art. 25 del D. Lgs. n. 46/99, la norma, risulta applicabile, solamente ai crediti degli enti pubblici previdenziali, mentre la è un ente di diritto privato. CP_2
Secondo un recente orientamento sulla questione, cu questo decidente aderisce, il termine decadenziale previsto dall'art. 25 citato, è applicabile nel caso in cui l'ente previdenziale privatistico ha scelto di avvalersi della procedura di riscossione a mezzo ruoli. “L'ente previdenziali privatizzato non si colloca in una posizione economica differente da quella assunta dagli enti pubblici in relazione alla cura dell'interesse ad essi affidati. Da tale ratio deriva pertanto l'applicabilità della norma sopra richiamata, e dunque la decadenza dell'ente previdenziale dal potere di agire in riscossione per i crediti in questione”
(Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, sentenza n° 66/21). Il principio, evidentemente, trova ampia e legittima applicazione, ad esempio, anche per la Cassa Forense degli Avvocati o per .” “Nulla impedisce all'ente previdenziale privato di astenersi CP_2
dall'iscrizione a ruolo, che lo facoltizzerebbe direttamente all'esecuzione, e di agire in giudizio per procurarsi appunto un titolo esecutivo giudiziale. Si tratta di un percorso meno agevole rispetto al primo (riscossione a mezzo ruolo), che però ha il vantaggio di eliminare tutte le questioni relative alla legittimità dell'iscrizione a ruolo” ( Cass 14149/12). Se, invece, l'ente previdenziale di natura privatistica sceglie di avvalersi della procedura di riscossione a mezzo ruoli è soggetto alla disciplina del “sistema di riscossione degli altri enti pubblici”, inclusa quella afferente ai “termini per l'iscrizione a ruolo dei crediti”, i quali, se violati, determinano la decadenza della pretesa avanzata (art. 25, D. Lgs. n. 46/99), da far valere con l'impugnazione della cartella esattoriale. (cfr. Cass. Civ. sent.
11972/2020)
Ne deriva che la cartella esattoriale opposta, relativa al ruolo 2018/0000353 reso esecutivo in data 28/11/2017 a titolo di contributi anni 1998, 1999, 200, 2001, 2002, 2023, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, per la complessiva somma di euro
26.327,13 , deve essere dichiarata inefficace, avendo iscritto a ruolo e reso CP_2
esecutivo il ruolo dopo il decorso del termine di decadenza previsto dall'art. 25 d.lgs.
46/199, come fondatamente eccepito dall'opponente.
L'eccezione di decadenza di cui all'art. 25 lett. b) del D.lgs. n. 46 del 1999 è fondata e deve essere accolta con conseguente inefficacia della iscrizione a ruolo e della cartella impugnata.
È stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che l'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 prevede una decadenza di natura processuale e non sostanziale e che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all'ente di previdenza per il recupero dei
6 crediti contributivi, un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità per l'ente di previdenza di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito (Cassazione civile, sez. lav., 23/02/2016, n. 3486; Cass.
Civ. n. 5792/2015, vertente su fattispecie relativa a cartella esattoriale per il pagamento di contributi omessi e correlative sanzioni). Detto principio è stato ribadito dalla Corte di
Cassazione in una recente ordinanza, con la quale ha affermato che “l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo non è di ostacolo all'accertamento del credito vantato dall'ente previdenziale” (Cass. Civ., ordinanza n. 24134/2021).
Ne consegue che, accertata la fondatezza dell'eccezione di decadenza il giudice di merito non può limitarsi ad affermare l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo ma, al cospetto di una specifica richiesta formulata dall'Ente previdenziale, come nel caso in esame, deve esaminare nel merito la fondatezza della pretesa dell'Ente impositore al pagamento della contribuzione (in tal senso cfr. Cass., n. 9310/2014 e n. 14149/2012).
Alla luce di tale principio, condiviso da questo decidente, in presenza di una richiesta formulata da (cfr. memoria di costituzione), occorre pertanto verificare – a CP_2
prescindere da una eventuale decadenza – la debenza nel merito delle somme richieste per i contributi e le somme aggiuntive.
III Nel merito il ricorso è infondato e deve essere accolta la domanda di accertamento del credito e di condanna avanzata da . CP_2
Secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di legittimità, nei giudizi di opposizione avverso una pretesa formalmente avanzata dalla parte convenuta, attore in senso sostanziale è la parte formalmente convenuta mentre la parte opponente è sostanzialmente convenuta, e su questa ultima grava un onere di contestazione che si sostanzia nelle ragioni dell'opposizione. (cfr. Corte di Cass. 27 settembre 2018, n. 23421).
Esaminata la pretesa nel merito deve affermarsi la fondatezza della pretesa dell'Ente previdenziale.
Dall'istruttoria, e segnatamente dai documenti depositati da risulta provato che CP_2 la somma versata, anche risultante dall'estratto che si produce, non copre le somme dovute delle quali il ricorrente è debitore, per avere effettuato versamenti parziali ovvero averli omessi, pure essendovi tenuto. Deve, dunque, ritenersi pacifico che l'architetto non Pt_1
abbia versato - come avrebbe dovuto -alla la somma, portata dalla cartella impugnata, CP_5
7 di € 26.327,13 a titolo di contribuzione soggettiva, integrativa e relativi accessori, oneri e sanzioni, per le annualità da 1998 al 2012.
Inoltre, pur essendo i crediti relativi alle annualità dal 1998 al 2012, ha CP_2
documentato di avere nel tempo richiesto i contributi in questione al ricorrente con ulteriori atti che hanno interrotto il decorso del termine di prescrizione che non è maturato .
Invero, dall'esame delle singole note prodotte in atti, si evince che ha CP_2 CP_2 provveduto: - a comunicare all'architetto che è d'obbligo per tutti i professionisti Pt_1
iscritti negli albi professionali degli Ingegneri e degli architetti titolari di partita IV comunicare ad i dati reddituali – anche in caso di dichiarazioni negative - entro le CP_2
scadenze indicate dalla normativa statutaria e regolamentare ratione temporis applicabile
(art. 36 dello Statuto in vigore fino al 2011 e sostituito con la Riforma dal Nuovo CP_2
Statuto; art. 2 Regolamento Generale di Previdenza) e che il mancato invio delle dichiarazioni reddituali comporta l'irrogazione di sanzioni per l'iscritto ed abilita SS
a reperire le relative informazioni dall'Anagrafe Tributaria;
- a comunicare all'architetto la revisione completa della sua posizione previdenziale, incluso il conguaglio in Pt_1 scadenza, evidenziando l'ammontare dei debiti scaduti a suo carico, allegando l'estratto conto previdenziale aggiornato e apposito prospetto riepilogativo delle sanzioni;
- a richiedere il pagamento del dovuto con avviso che, in caso di mancato pagamento entro il termine indicato, l'Ente avrebbe intrapreso, senza ulteriore comunicazione, le azioni necessarie al recupero coattivo di quanto dovuto.
Le missive allegate hanno efficacia di atti di costituzione in mora nonché di validi atti interruttivi dei vigenti termini di prescrizione, ex art. 2943, comma IV, c.c.
Il ricorrente in giudizio ha negato di avere ricevuto le raccomandate;
tuttavia, risulta documentato l'invio alla residenza di in US via Pordenone 7 e la Parte_1
consegna a tale indirizzo.
La Corte di Cassazione, chiamata a decidere una questione in tema di diffida di messa in mora, inviata con raccomandata, per il tramite del servizio postale, ha ribadito che l'ufficio postale, mediante la relativa ricevuta, certifica la spedizione della diffida, conseguendo da ciò la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. Tale presunzione, tuttavia, fa salva la prova contraria: il destinatario resta legittimato a fornire prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne avuto notizia. (Cass. II sezione civile sentenza 28 novembre 2013, n. 26708)
Tutte le missive sono state inviate all'indirizzo di residenza dell'architetto e Pt_1
consegnate, come attestano gli avvisi di ricevimento depositati.
8 Ne consegue, alla luce della normativa applicabile e della interpretazione giurisprudenziale che le diffide inviate da all'architetto hanno interrotto il decorso della CP_2 Pt_1
prescrizione. L'eccezione di prescrizione, anche all'esito del giudizio di querela di falso, integralmente respinta, è infondata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, accolta l'eccezione di decadenza e accertata l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo deve dichiararsi l'inefficacia della cartella opposta e, in accoglimento della domanda avanzata da , accertata la debenza dei contributi deve CP_2
condannarsi il ricorrente al pagamento degli stessi.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- Accoglie l'eccezione di decadenza e dichiara inefficace la cartella opposta.
- Nel merito, in accoglimento della domanda avanzata da , accerta e dichiara CP_2 dovuti i contributi come richiesti e per l'effetto condanna il ricorrente al pagamento nei confronti di della complessiva somma di euro 26.327,13 per i contributi CP_2
previdenziali dovuti a per gli anni dal 1998 al 2012. CP_2
Compensa tra le parti integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
US, 25/02/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Pedalino
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