Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 29/05/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1037/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1037/2025, promossa con ricorso depositato il 15/03/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
cittadina: Italiana Cod. Fisc.: C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Valentino Bruno Piana del Foro di Milano
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
cittadino: Italiano Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Valentino Bruno Piana
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Azzate (VA) , in data 10 ottobre 2020
(anno 2020 atto n. 1 parte II serie A)
senza figli.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con riferimento alla domanda di separazione, chiedevano la pronuncia della stessa alle seguenti condizioni:
“A) il sig. si impegna a corrispondere in favore della sig.ra Parte_2 Parte_1
la somma di € 20.000,00 (ventimila/00) entro e non oltre un mese dalla data di
[...]
omologazione della separazione. Tale somma è riconosciuta a titolo di rimborso per i
fondi utilizzati in sede di ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale e per il
relativo arredamento.
B) i coniugi si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato attualmente attivo
presso “Mediobanca” entro il termine di 3 (tre) mesi dalla data di deposito del
presente ricorso.
Nessuna ulteriore condizione è prevista dai coniugi, dando atto di aver già regolato
ogni diversa ed eventuale questione patrimoniale e di non aver nulla da pretendere
l'uno dall'altra per nessun titolo o ragione o comunque di rinunciarvi, salvo quanto
sopra esposto”.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definendo il giudizio:
pagina2 di 3 OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 10/10/2020, in Azzate (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Azzate (VA) (anno 2020 atto n. 1 parte II Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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