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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 30/04/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
RG. 216/2025
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Dott.ssa Francescamaria Piruzza, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, come novellato dal
D.lgs 149/2022, la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 decies c.p.c., iscritto al n.
216 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra
, sia in proprio che nella qualità di genitore esercente la potestà Parte_1 sul minore rappresentata e difesa dall' Avv. Mariachiara Garacci, Persona_1
giusta procura in calce al ricorso depositato telematicamente (PEC:
; Email_1
- RICORRENTE –
e
, in persona del Suo Sindaco e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Kathya Ziletti, giusta delibera d'incarico di Giunta Municipale n. 44 del 5/03/2025 e giusta procura in calce alla memoria di costituzione (PEC: ; Email_2
- RESISTENTE –
Oggetto: condotte discriminatorie
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28/04/2025, depositate rispettivamente in data 24/04/2025 e 27/04/2025.
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 10/02/2025 , n.q. di genitore esercente la Parte_1 potestà sul minore dopo aver premesso che il figlio frequenta per l'anno Persona_1 scolastico 2024/2025, la classe III sez. B dell'Istituto Comprensivo Statale “Pirandello - S.G.
Bosco” di che lo stesso risulta portatore di una grave forma di Controparte_1
1 RG. 216/2025
disabilità, come accertato dalla Commissione Medica dell'Asp di Trapani;
che il minore veniva riconosciuto “persona handicappata con situazione di gravità” e necessitante dell'assistenza di un insegnante di sostegno ai sensi della Legge 104/92 e del DPR 24/02/94, oltre della figura specialistica dell'Assistente all'Autonomia ed alla Comunicazione;
che ciò che emerge dal PEI dell'Istituto Comprensivo Statale “Pirandello - S.G. Bosco” è la necessità che il minore sia supportato dalla figura specialistica dell'assistente all'autonomia, la comunicazione, l'integrata permanenza e la socializzazione graduale per 15 ore settimanali;
che il Gruppo ST (GLO) in data 10/06/2024 ha deliberato relativamente all'anno scolastico
2024/2025 la necessità per il ricorrente dell'Assistente per l'autonomia ed la Comunicazione per n. 15 ore settimanali;
che in data 09/09/2024, la famiglia aveva appreso della mancata attivazione del servizio di assistenza specialistica da parte del Comune di CP_1
che il predetto Comune eccepiva il non diritto all'erogazione del servizio a seguito
[...] del fatto che nel verbale di accertamento dell'handicap dell'Inps al minore è stato riconosciuto uno stato di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 104/92; che la condotta tenuta dal Comune di integrerebbe una discriminazione vietata ai sensi della Controparte_1
Legge 67 del 2006 nei confronti del ricorrente;
che il diritto all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale sarebbe riconosciuto e garantito dall'art. 13, comma 1, dall'art. 12, commi 2 e 3, dall'art. 12, comma 4, dall'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992 e dall'art. 315 comma 2 del D.Lgs n. 297/94; che tale diritto risulta anche garantito a livello regionale alla luce di quanto dispone l'art. 10 della L. 68/1981 e l'art. 22 della L.R. n. 15/2004; che tale diritto risulta garantito dall'ordinamento comunitario dall'art. 24 della Convenzione delle
Nazioni Unite, ratificata con Legge del 3 marzo 2009 n. 18 e dall'Art. 3, comma 5 bis, e dall'Art. 7 del D.Lgs 66/2017 e successive integrazioni, ritenendo sussistenti tanto il fumus della cautela invocata, sulla scorta delle norme sopra richiamate, quanto il periculum in mora, consistente nel rischio di un peggioramento della situazione di apprendimento e di socializzazione del minore nelle more della definizione nel merito del procedimento già incoato ex art. 700 c.p.c. per atti discriminatori, ha chiesto ordinarsi al Comune di la cessazione della condotta discriminatoria garantendo al minore un Controparte_1
numero di ore di assistenza specialistica pari a quello indicato nel Piano Educativo
Individualizzato (15 ore settimanali).
Il ritualmente convenuto, si è costituito in data 07/03/2025 Controparte_1
mediante il deposito di memoria contestando in via cautelare le richieste avanzate del ricorrente e nel merito chiedendo di dichiarare che nessuna condotta discriminatoria è stata
2 RG. 216/2025
posta in essere dal convenuto e per l'effetto rigettare il ricorso perché infondato in CP_1
fatto e in diritto.
Nello specifico, il convenuto ha dedotto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs CP_1
66/2017, “gli enti territoriali provvedono ad assicurare nei limiti delle risorse disponibili gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale, fermo restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici” e che trovandosi il Comune in stato di dissesto finanziario, come attestato dal Consiglio Comunale con delibera n. 80/2024 ed essendo state utilizzate tutte le risorse disponibili per tale servizio, si troverebbe a sottrarre risorse destinate ad altre obbligatorie finalità.
Ha dedotto che le richieste di ammissione ai servizi di assistenza specialistica vengono inviate al Settore Servizi Sociale del Comune di dall'Istituzione scolastica, la Controparte_1 quale, prima dell'inizio dell'anno scolastico, è obbligata a trasmettere i nominativi degli alunni disabili che hanno necessità di assistenza ed, altresì, per ciascun alunno, la documentazione comprovante lo stato di disabilità certificata ed i rispettivi Piani Educativi
Individualizzati; che, per l'anno scolastico 2024/2025, l'Istituto Comprensivo Statale
“Pirandello - S.G. Bosco” ha inviato al Comune, dapprima, una richiesta di attivazione del servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione in favore di 31 alunni - fra cui
[...]
- e, successivamente, una richiesta di attivazione del servizio di assistenza Per_1 all'autonomia e comunicazione in favore di 42 alunni - fra cui Persona_1
Ha dedotto, altresì, che a seguito della nota prot. n. 27876 del 18/09/2024 con la quale i
Servizi Sociali del Comune chiedevano all'I.C. “Pirandello – S.G. Bosco” la trasmissione della documentazione comprovante lo stato di disabilità ed i bisogni assistenziali degli alunni inseriti nei sopracitati elenchi, l'Istituto Comprensivo Statale “Pirandello - S.G. Bosco” trasmetteva, in merito al solo il verbale di accertamento dell'handicap redatto Persona_1 dall'Inps dal quale risultava che al minore era stato riconosciuto uno stato di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 104/92 e conseguentemente trasmetteva una richiesta di attivazione del servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione in favore di 17 alunni con disabilità certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92, fra i quali non figurava il Persona_1
Con ordinanza n. 2799/2025 del 02/04/2025, nell'ambito del procedimento cautelare n.
216/2025 -1 r.g., il Tribunale ha accolto il ricorso ex art. ex art. 700 c.p.c. e ha ordinato al
3 RG. 216/2025
in persona del Sindaco p.t., di erogare con effetto Controparte_1 immediato nell'anno scolastico in corso in favore del minore n. 15 ore Persona_1
settimanali di assistenza specialistica, per come previsto nel PEI approvato il 10 giugno 2024 per l'anno scolastico 2024/2025.
All'udienza del 28/04/25, tenuta tramite il deposito di note scritte depositate rispettivamente in data 24/04/2025 e 27/04/2025, parte ricorrente ha insistito in ricorso e per il recupero delle ore non assicurate per il periodo pregresso e cioè dal 09/09/2024 allo 02/04/2025, ovvero alla data di emanazione dell'ordinanza cautelare;
Parte resistente, premessa la novella normativa della L. 104/92 a seguito della modifica apportata dall'art. 9, comma 3 del D. Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, come modificato dal D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha chiesto di revocare l'ordinanza cautelare emanata in data 02/04/2025, ritenendo e dichiarando che nessuna condotta discriminatoria è stata posta in essere dal convenuto Comune e di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto. In via subordinata, stante il comportamento processuale del ha chiesto la compensazione delle spese di lite. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere accolto e va confermata l'ordinanza n. 2799/2025 del 02/04/2025, la cui motivazione deve ritenersi qui richiamata integralmente.
Né del resto il convincimento già espresso da questo giudice nella fase cautelare può mutare in relazione alla richiamata novella della Legge n. 104 del 1992.
Invero, deve evidenziarsi che il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, come modificato dal D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che le modifiche si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all'art. 33 del suddetto D.Lgs. a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Pertanto, nei territori interessati dalla sperimentazione (Brescia, Trieste, Forlì-Cesena,
Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari) a decorrere dal 1° gennaio 2025 è stata adottata la nuova definizione di persona con disabilità individuabile in quella persona che presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base (v. nuova formulazione dell'art. 3 comma 1 della L. 104/92).
4 RG. 216/2025
Inoltre, il concetto di handicap grave viene sostituito dal sostegno intensivo determinante priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici, qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (v. nuova formulazione dell'art. 3 comma 2 della L.
104/92).
Sebbene l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica della
Regione Siciliana con circolare prot. n. 76994 del 16/10/2024 si è uniformato alla novella normativa in merito alla terminologia da utilizzare in materia di disabilità, certamente più opportuna e finalizzata ad un linguaggio aperto all'inclusione, la novella legislativa trova applicazione dal gennaio 2025 solo nei territori coinvolti dalla sperimentazione.
Peraltro, soltanto quando la modifica normativa della Legge 104/92 entrerà in vigore in tutto il territorio nazionale (a decorrere dal 1° gennaio 2027), il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3 verrà effettuato dall'INPS mediante le unità di valutazione di base (v. nuova formulazione dell'art. 4 della L. 104/92). Ne discende che se tale competenza dell'INPS è stata introdotta dalla novella ma con efficacia differita ciò significa che certamente non poteva il Comune interrompere l'erogazione del servizio ASCOM per l'anno scolastico 2024-2025, iniziato ancor prima dell'entrata in vigore della legge. Se il legislatore ha introdotto una competenza unitaria dell'INPS, ciò conferma che in data antecedente questa competenza non era unicamente attribuita all'INPS, potendo la certificazione della gravità della disabilità ai fini scolastici essere certificata anche dal NPI dell'ASP competente.
Deve essere dunque accolto il ricorso nel merito, con conferma dell'ordinanza cautelare emessa in data 02/04/2025.
2. Merita inoltre accoglimento la domanda di parte ricorrente diretta ad ordinare al Comune di resistente di erogare, nell'anno scolastico in corso, le ore di assistenza CP_1 CP_1 specialistica non assicurate nel periodo antecedente all'adozione del provvedimento cautelare.
E, invero, deve osservarsi che il recupero delle ore previste dal PEI e non assicurate fin dall'inizio dell'anno scolastico costituisce una forma di reintegrazione in forma specifica del pregiudizio conseguente alla lesione subita atteso che serve a porre fine, anche per il passato, alle conseguenze dannose della condotta discriminatoria posta in essere da parte dell'ente, non essendo stato assicurato al minore, per le ragioni indicate nell'ordinanza cautelare sopra richiamata, il supporto specialistico per come programmato nel PEI adottato.
5 RG. 216/2025
Le modalità per il recupero delle ore perse, rimesse all'autonomia comunale e scolastica, sono certamente attuabili tenuto conto che - contrariamente a quanto dedotto dal Comune, secondo il quale la documentazione rilevante, ai fini dell'accertamento della disabilità scolastica, sarebbe unicamente la certificazione INPS che attesti una disabilità ex art. 3 comma 3 della L.
104/92 - già nello stesso PEI agli atti emerge la necessità che il minore sia supportato dalla figura specialistica dell'assistente all'autonomia, la comunicazione, l'integrata permanenza e la socializzazione graduale per 15 ore settimanali;
peraltro anche il Gruppo ST (GLO) in data 10/06/2024 ha deliberato relativamente all'anno scolastico 2024/2025 la necessità per il ricorrente dell'Assistente per l'autonomia ed la Comunicazione per n. 15 ore settimanali.
Pertanto, non vi sono ostacoli alla relativa fruizione delle ore non espletate dal momento che non vi sarebbe neppure una modifica del PEI adottato ma in realtà una sua attuazione integrale, stante la condotta discriminatoria in precedenza posta in essere e posto che il minore, per raggiungere gli obiettivi programmati in posizione di parità con gli alunni normodotati, necessita di tutte le ore di assistenza ASACOM che ivi erano state originariamente previste.
Il fatto che non siano state poi assicurate fin dall'inizio dell'anno scolastico, in quanto dipeso dall'accertata condotta discriminatoria del Comunale di non può e Controparte_1 non deve tradursi nell'impossibilità da parte del minore di ottenere una piena reintegrazione del suo diritto leso onde essere messo in condizione di parità con gli altri alunni.
In ogni caso, è pure possibile, ove ritenuto necessario, adeguare la situazione conseguente alla condotta discriminatoria attraverso una modifica del PEI in sede di revisione dello stesso normativamente consentita.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese, anche relative alla fase cautelare, tenuto conto dell'esito della controversia, della complessità della normativa e del contegno processuale del che ha immediatamente ottemperato all'ordinanza Controparte_1 cautelare attivando il servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione in favore dell'alunno sottoscrivendo in data 4 aprile 2025, unitamente al genitore, il Persona_1
relativo Piano di Intervento, queste andranno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala nel contraddittorio delle parti sul ricorso proposto indicato in epigrafe definitivamente pronunciando così provvede:
6 RG. 216/2025
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del minore a fruire Persona_1
del servizio scolastico in condizioni di parità con gli alunni normodotati, confermando integralmente l'ordinanza cautelare n. 2799/2025 del 02/04/2025;
- ordina al Comune di - in persona del Suo Sindaco e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, di erogare nell'anno scolastico in corso le ore di assistenza specialistica non assicurate in precedenza al 2 aprile 2025, a causa della condotta discriminatoria accertata con ordinanza cautelare, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico e cioè dalla data in cui doveva essere erogato il servizio in violazione del PEI adottato;
- spese compensate.
Marsala, così deciso in data 29 aprile 2025
Il Giudice
Francescamaria Piruzza
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TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Dott.ssa Francescamaria Piruzza, giudice unico in funzione monocratica, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, come novellato dal
D.lgs 149/2022, la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 decies c.p.c., iscritto al n.
216 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra
, sia in proprio che nella qualità di genitore esercente la potestà Parte_1 sul minore rappresentata e difesa dall' Avv. Mariachiara Garacci, Persona_1
giusta procura in calce al ricorso depositato telematicamente (PEC:
; Email_1
- RICORRENTE –
e
, in persona del Suo Sindaco e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Kathya Ziletti, giusta delibera d'incarico di Giunta Municipale n. 44 del 5/03/2025 e giusta procura in calce alla memoria di costituzione (PEC: ; Email_2
- RESISTENTE –
Oggetto: condotte discriminatorie
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28/04/2025, depositate rispettivamente in data 24/04/2025 e 27/04/2025.
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 10/02/2025 , n.q. di genitore esercente la Parte_1 potestà sul minore dopo aver premesso che il figlio frequenta per l'anno Persona_1 scolastico 2024/2025, la classe III sez. B dell'Istituto Comprensivo Statale “Pirandello - S.G.
Bosco” di che lo stesso risulta portatore di una grave forma di Controparte_1
1 RG. 216/2025
disabilità, come accertato dalla Commissione Medica dell'Asp di Trapani;
che il minore veniva riconosciuto “persona handicappata con situazione di gravità” e necessitante dell'assistenza di un insegnante di sostegno ai sensi della Legge 104/92 e del DPR 24/02/94, oltre della figura specialistica dell'Assistente all'Autonomia ed alla Comunicazione;
che ciò che emerge dal PEI dell'Istituto Comprensivo Statale “Pirandello - S.G. Bosco” è la necessità che il minore sia supportato dalla figura specialistica dell'assistente all'autonomia, la comunicazione, l'integrata permanenza e la socializzazione graduale per 15 ore settimanali;
che il Gruppo ST (GLO) in data 10/06/2024 ha deliberato relativamente all'anno scolastico
2024/2025 la necessità per il ricorrente dell'Assistente per l'autonomia ed la Comunicazione per n. 15 ore settimanali;
che in data 09/09/2024, la famiglia aveva appreso della mancata attivazione del servizio di assistenza specialistica da parte del Comune di CP_1
che il predetto Comune eccepiva il non diritto all'erogazione del servizio a seguito
[...] del fatto che nel verbale di accertamento dell'handicap dell'Inps al minore è stato riconosciuto uno stato di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 104/92; che la condotta tenuta dal Comune di integrerebbe una discriminazione vietata ai sensi della Controparte_1
Legge 67 del 2006 nei confronti del ricorrente;
che il diritto all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale sarebbe riconosciuto e garantito dall'art. 13, comma 1, dall'art. 12, commi 2 e 3, dall'art. 12, comma 4, dall'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992 e dall'art. 315 comma 2 del D.Lgs n. 297/94; che tale diritto risulta anche garantito a livello regionale alla luce di quanto dispone l'art. 10 della L. 68/1981 e l'art. 22 della L.R. n. 15/2004; che tale diritto risulta garantito dall'ordinamento comunitario dall'art. 24 della Convenzione delle
Nazioni Unite, ratificata con Legge del 3 marzo 2009 n. 18 e dall'Art. 3, comma 5 bis, e dall'Art. 7 del D.Lgs 66/2017 e successive integrazioni, ritenendo sussistenti tanto il fumus della cautela invocata, sulla scorta delle norme sopra richiamate, quanto il periculum in mora, consistente nel rischio di un peggioramento della situazione di apprendimento e di socializzazione del minore nelle more della definizione nel merito del procedimento già incoato ex art. 700 c.p.c. per atti discriminatori, ha chiesto ordinarsi al Comune di la cessazione della condotta discriminatoria garantendo al minore un Controparte_1
numero di ore di assistenza specialistica pari a quello indicato nel Piano Educativo
Individualizzato (15 ore settimanali).
Il ritualmente convenuto, si è costituito in data 07/03/2025 Controparte_1
mediante il deposito di memoria contestando in via cautelare le richieste avanzate del ricorrente e nel merito chiedendo di dichiarare che nessuna condotta discriminatoria è stata
2 RG. 216/2025
posta in essere dal convenuto e per l'effetto rigettare il ricorso perché infondato in CP_1
fatto e in diritto.
Nello specifico, il convenuto ha dedotto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs CP_1
66/2017, “gli enti territoriali provvedono ad assicurare nei limiti delle risorse disponibili gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale, fermo restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici” e che trovandosi il Comune in stato di dissesto finanziario, come attestato dal Consiglio Comunale con delibera n. 80/2024 ed essendo state utilizzate tutte le risorse disponibili per tale servizio, si troverebbe a sottrarre risorse destinate ad altre obbligatorie finalità.
Ha dedotto che le richieste di ammissione ai servizi di assistenza specialistica vengono inviate al Settore Servizi Sociale del Comune di dall'Istituzione scolastica, la Controparte_1 quale, prima dell'inizio dell'anno scolastico, è obbligata a trasmettere i nominativi degli alunni disabili che hanno necessità di assistenza ed, altresì, per ciascun alunno, la documentazione comprovante lo stato di disabilità certificata ed i rispettivi Piani Educativi
Individualizzati; che, per l'anno scolastico 2024/2025, l'Istituto Comprensivo Statale
“Pirandello - S.G. Bosco” ha inviato al Comune, dapprima, una richiesta di attivazione del servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione in favore di 31 alunni - fra cui
[...]
- e, successivamente, una richiesta di attivazione del servizio di assistenza Per_1 all'autonomia e comunicazione in favore di 42 alunni - fra cui Persona_1
Ha dedotto, altresì, che a seguito della nota prot. n. 27876 del 18/09/2024 con la quale i
Servizi Sociali del Comune chiedevano all'I.C. “Pirandello – S.G. Bosco” la trasmissione della documentazione comprovante lo stato di disabilità ed i bisogni assistenziali degli alunni inseriti nei sopracitati elenchi, l'Istituto Comprensivo Statale “Pirandello - S.G. Bosco” trasmetteva, in merito al solo il verbale di accertamento dell'handicap redatto Persona_1 dall'Inps dal quale risultava che al minore era stato riconosciuto uno stato di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 104/92 e conseguentemente trasmetteva una richiesta di attivazione del servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione in favore di 17 alunni con disabilità certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92, fra i quali non figurava il Persona_1
Con ordinanza n. 2799/2025 del 02/04/2025, nell'ambito del procedimento cautelare n.
216/2025 -1 r.g., il Tribunale ha accolto il ricorso ex art. ex art. 700 c.p.c. e ha ordinato al
3 RG. 216/2025
in persona del Sindaco p.t., di erogare con effetto Controparte_1 immediato nell'anno scolastico in corso in favore del minore n. 15 ore Persona_1
settimanali di assistenza specialistica, per come previsto nel PEI approvato il 10 giugno 2024 per l'anno scolastico 2024/2025.
All'udienza del 28/04/25, tenuta tramite il deposito di note scritte depositate rispettivamente in data 24/04/2025 e 27/04/2025, parte ricorrente ha insistito in ricorso e per il recupero delle ore non assicurate per il periodo pregresso e cioè dal 09/09/2024 allo 02/04/2025, ovvero alla data di emanazione dell'ordinanza cautelare;
Parte resistente, premessa la novella normativa della L. 104/92 a seguito della modifica apportata dall'art. 9, comma 3 del D. Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, come modificato dal D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha chiesto di revocare l'ordinanza cautelare emanata in data 02/04/2025, ritenendo e dichiarando che nessuna condotta discriminatoria è stata posta in essere dal convenuto Comune e di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto. In via subordinata, stante il comportamento processuale del ha chiesto la compensazione delle spese di lite. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere accolto e va confermata l'ordinanza n. 2799/2025 del 02/04/2025, la cui motivazione deve ritenersi qui richiamata integralmente.
Né del resto il convincimento già espresso da questo giudice nella fase cautelare può mutare in relazione alla richiamata novella della Legge n. 104 del 1992.
Invero, deve evidenziarsi che il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, come modificato dal D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che le modifiche si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all'art. 33 del suddetto D.Lgs. a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Pertanto, nei territori interessati dalla sperimentazione (Brescia, Trieste, Forlì-Cesena,
Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari) a decorrere dal 1° gennaio 2025 è stata adottata la nuova definizione di persona con disabilità individuabile in quella persona che presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base (v. nuova formulazione dell'art. 3 comma 1 della L. 104/92).
4 RG. 216/2025
Inoltre, il concetto di handicap grave viene sostituito dal sostegno intensivo determinante priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici, qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (v. nuova formulazione dell'art. 3 comma 2 della L.
104/92).
Sebbene l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica della
Regione Siciliana con circolare prot. n. 76994 del 16/10/2024 si è uniformato alla novella normativa in merito alla terminologia da utilizzare in materia di disabilità, certamente più opportuna e finalizzata ad un linguaggio aperto all'inclusione, la novella legislativa trova applicazione dal gennaio 2025 solo nei territori coinvolti dalla sperimentazione.
Peraltro, soltanto quando la modifica normativa della Legge 104/92 entrerà in vigore in tutto il territorio nazionale (a decorrere dal 1° gennaio 2027), il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3 verrà effettuato dall'INPS mediante le unità di valutazione di base (v. nuova formulazione dell'art. 4 della L. 104/92). Ne discende che se tale competenza dell'INPS è stata introdotta dalla novella ma con efficacia differita ciò significa che certamente non poteva il Comune interrompere l'erogazione del servizio ASCOM per l'anno scolastico 2024-2025, iniziato ancor prima dell'entrata in vigore della legge. Se il legislatore ha introdotto una competenza unitaria dell'INPS, ciò conferma che in data antecedente questa competenza non era unicamente attribuita all'INPS, potendo la certificazione della gravità della disabilità ai fini scolastici essere certificata anche dal NPI dell'ASP competente.
Deve essere dunque accolto il ricorso nel merito, con conferma dell'ordinanza cautelare emessa in data 02/04/2025.
2. Merita inoltre accoglimento la domanda di parte ricorrente diretta ad ordinare al Comune di resistente di erogare, nell'anno scolastico in corso, le ore di assistenza CP_1 CP_1 specialistica non assicurate nel periodo antecedente all'adozione del provvedimento cautelare.
E, invero, deve osservarsi che il recupero delle ore previste dal PEI e non assicurate fin dall'inizio dell'anno scolastico costituisce una forma di reintegrazione in forma specifica del pregiudizio conseguente alla lesione subita atteso che serve a porre fine, anche per il passato, alle conseguenze dannose della condotta discriminatoria posta in essere da parte dell'ente, non essendo stato assicurato al minore, per le ragioni indicate nell'ordinanza cautelare sopra richiamata, il supporto specialistico per come programmato nel PEI adottato.
5 RG. 216/2025
Le modalità per il recupero delle ore perse, rimesse all'autonomia comunale e scolastica, sono certamente attuabili tenuto conto che - contrariamente a quanto dedotto dal Comune, secondo il quale la documentazione rilevante, ai fini dell'accertamento della disabilità scolastica, sarebbe unicamente la certificazione INPS che attesti una disabilità ex art. 3 comma 3 della L.
104/92 - già nello stesso PEI agli atti emerge la necessità che il minore sia supportato dalla figura specialistica dell'assistente all'autonomia, la comunicazione, l'integrata permanenza e la socializzazione graduale per 15 ore settimanali;
peraltro anche il Gruppo ST (GLO) in data 10/06/2024 ha deliberato relativamente all'anno scolastico 2024/2025 la necessità per il ricorrente dell'Assistente per l'autonomia ed la Comunicazione per n. 15 ore settimanali.
Pertanto, non vi sono ostacoli alla relativa fruizione delle ore non espletate dal momento che non vi sarebbe neppure una modifica del PEI adottato ma in realtà una sua attuazione integrale, stante la condotta discriminatoria in precedenza posta in essere e posto che il minore, per raggiungere gli obiettivi programmati in posizione di parità con gli alunni normodotati, necessita di tutte le ore di assistenza ASACOM che ivi erano state originariamente previste.
Il fatto che non siano state poi assicurate fin dall'inizio dell'anno scolastico, in quanto dipeso dall'accertata condotta discriminatoria del Comunale di non può e Controparte_1 non deve tradursi nell'impossibilità da parte del minore di ottenere una piena reintegrazione del suo diritto leso onde essere messo in condizione di parità con gli altri alunni.
In ogni caso, è pure possibile, ove ritenuto necessario, adeguare la situazione conseguente alla condotta discriminatoria attraverso una modifica del PEI in sede di revisione dello stesso normativamente consentita.
3. Quanto alla regolamentazione delle spese, anche relative alla fase cautelare, tenuto conto dell'esito della controversia, della complessità della normativa e del contegno processuale del che ha immediatamente ottemperato all'ordinanza Controparte_1 cautelare attivando il servizio di Assistenza all'Autonomia e Comunicazione in favore dell'alunno sottoscrivendo in data 4 aprile 2025, unitamente al genitore, il Persona_1
relativo Piano di Intervento, queste andranno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala nel contraddittorio delle parti sul ricorso proposto indicato in epigrafe definitivamente pronunciando così provvede:
6 RG. 216/2025
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del minore a fruire Persona_1
del servizio scolastico in condizioni di parità con gli alunni normodotati, confermando integralmente l'ordinanza cautelare n. 2799/2025 del 02/04/2025;
- ordina al Comune di - in persona del Suo Sindaco e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, di erogare nell'anno scolastico in corso le ore di assistenza specialistica non assicurate in precedenza al 2 aprile 2025, a causa della condotta discriminatoria accertata con ordinanza cautelare, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico e cioè dalla data in cui doveva essere erogato il servizio in violazione del PEI adottato;
- spese compensate.
Marsala, così deciso in data 29 aprile 2025
Il Giudice
Francescamaria Piruzza
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