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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/12/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa GA
ZO, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. ITTA ROBERTO
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. ROTUNNO DIANA ANNA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.03.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe emarginato evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi l' , affermando di essere affetto da malattia CP_1 invalidante di cui sosteneva l'origine lavorativa, rassegnando le seguenti conclusioni: “I. Dichiarare, nei confronti dell' che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della malattia professionale CP_1
“ernia discale lombare” contratta e denunciata il 9/06/2023, ai sensi del D.P.R. 1124/65 e D.Lvo
38/2000, DD.MM 27/04/04, 14/01/08, 9/04/2008, 11/12/2009-1/04/2010, 10/06-12/09/2014 nonché
D.Lgs. n. 187 del 19/08/2005. II. Dichiarare che il ricorrente ha diritto a vedersi costituire la rendita da malattia professionale denunciata il 9/06/2023 -caso N. 519015989 - con decorrenza CP_1
9/06/2023, cumulativa da pari data di eventuali postumi preesistenti, da infortuni sul lavoro o malattia professionale. III. Condannare l' in persona del suo Presidente pro-tempore, al CP_1 pagamento, in favore del ricorrente, dei ratei di rendita cumulativa dei postumi determinandi in giudizio mediante CTU, maturati e maturandi, dal 10/06/2023 al prosieguo, previa liquidazione delle prestazioni (danno biologico e conseguenze della menomazione) previste dalle lettere “a) e “b)” di cui al comma 2 dell'art. 13 D.Lgs. 38/2000 come modificato dal D.Lgs. 202/2001, oltre rivalutazione monetaria ed interessi - nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/91, maturati e maturandi dalla data del 9/10/2023, di maturazione del silenzio rifiuto di cui all'art. 7 L. 533/73 fino all'effettivo soddisfo, come per legge, come da narrativa che precede. IV. Condannare, altresì, l' convenuto, in CP_2 persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto anticipante.”
Esponeva, in particolare, il ricorrente di aver presentato all' in data 9/06/2023, istanza tesa al CP_1 riconoscimento della seguente malattia professionale: “ernia discale lombare” che assumeva aver contratto a seguito dell'attività lavorativa svolta, senza soluzione di continuità, per oltre 30 anni e secondo le modalità meglio specificate in ricorso cui, per brevità, si rimanda.
In assenza di riscontro alcuno, il ricorrente, in data 16/10/2023, formulava ricorso amministrativo, purtuttavia conclusosi con esito negativo come da provvedimento del 27/01/2024 con cui l'Istituto comunicava che “non risulta pervenuto a questio uffici certificazione medica attestante la malattia professionale”.
Ritenuta l'illegittimità di tale determinazione, nonché la contraddittorietà della condotta di nel CP_1 corso dell'intero iter accertativo, veniva introdotto il presente giudizio. costituendosi, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere atteso CP_1
l'intervenuto riconoscimento della malattia per cui è causa, con postumi del 7%, come da provvedimento del 22/3/2024.
La causa veniva quindi istruita con espletamento della sola consulenza tecnica d'ufficio ed infine decisa, all'odierna udienza, all'esito della discussione, come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
La domanda é fondata e va accolta nei limiti di cui appresso.
Nel caso di specie è incontestata la natura professionale della patologia coì come riconosciuto dall' nelle more del giudizio (cfr. memoria di costituzione). CP_1
Dunque, ricorrendo il presupposto fattuale legittimante in astratto l'accesso ai benefici richiesti, occorre esaminare l'entità e l'intensità degli esiti dell'aggravamento della malattia avuto riguardo alla domanda relativa all'elevazione della percentuale della rendita del lamentato danno biologico.
In particolare, deve essere accertato se l'entità dello stesso sia stata correttamente quantificata dall' in sede amministrativa o debba essere rivista in direzione dell'elevazione del grado CP_2 percentuale.
Ebbene, nel caso di specie, il consulente nominato, dott. , dopo una dettagliata analisi Persona_1 delle condizioni di parte ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli così come esaustivamente argomentato nella perizia resa, alla quale integralmente si rimanda, riportandosene qui, per brevità, le sole conclusioni: “Il sig. , di anni 63, occupato da diversi anni quale carpentiere Parte_1 edile ferraiolo, risulta odiernamente affetto da “ernia discale L4-L5 posteriore mediana- paramediana e laterale destra a più che moderata incidenza funzionale protrusioni discali L3-L4 ed
L5-S1 con impegno foraminale bilaterale”. Tale malattia è stata ammessa in tutela dall' col CP_1 riconoscimento di una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica del 7 %. Si ritiene, come meglio argomentato in discussione, che a tale malattia vada riconosciuto un danno biologico di poco superiore ed ammontante all'8% (ottopercento), che lo stesso abbia decorrenza dal 09.06.2023
(epoca della denuncia della malattia professionale n. 519015989) e che il medesimo non si sia successivamente modificato.”
Avverso la relazione peritale, trasmessa in bozza alle parti in data 01/11/2025, pervenivano le sole note critiche del ctp del ricorrente pure dettagliatamente riscontrate e vagliate dal Ctu che, all'esito, riteneva di confermare il suo precedente giudizio reiterando le conclusioni siccome innanzi espresse che appaiono pertanto immuni da vizi e censure e sono pienamente condivise dal Tribunale.
La domanda viene pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38 per l'indennizzo, in conto capitale, del danno biologico subito dal ricorrente, sulla base delle ragioni indicate nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata ed entro i limiti della stessa, da intendersi qui integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici.
L' viene pertanto condannata alla corresponsione dell'integrazione dell'indennizzo richiesto, CP_1 unitamente agli interessi legali decorrenti dal 121 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa relativa alla patologia dedotta in causa e sino al saldo effettivo.
L' viene infine condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite, liquidate CP_1 come da dispositivo in ragione della differenza postumi accertata, e di quelle di CTU, liquidate con separato decreto.
Pqm
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss.
c.p.c.:
• accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo in conto capitale previsto dall'art. 13, comma 2, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, per il danno biologico subito in conseguenza della malattia professionale descritta in ricorso, nella misura del 8% dalla data della domanda amministrativa;
• condanna l' resistente al pagamento del differenziale dovuto in considerazione del predetto CP_1 grado di invalidità, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/91, con decorrenza ex lege;
• condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 1400,00 per compensi CP_1 professionali, oltre CPA e I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di CTU liquidate con separato decreto.
Brindisi, 02/12/2025
Il Giudice
GA ZO