Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 13/05/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
RG 1780 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
MELINATO BARBARA nei confronti di con il patrocinio dell'Avv. TIENGO CP_1 C.F._2
RITA SOFIA
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: modifica condizioni di regolamentazione responsabilità genitoriale
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza dell'8 maggio 2025
Conclusioni del PM: si chiede il rigetto del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19 settembre 2024 conveniva in giudizio Parte_1
per sentir modificare le condizioni di regolamentazione della responsabilità CP_1
genitoriale relative alla figlia chiedeva, in particolare, che la minore venisse Per_1
collocata presso esso ricorrente con onere a carico della resistente di versare un contributo di mantenimento di Euro 200; in via subordinata un aumento della frequentazione nel periodo non scolastico ed una riduzione del contributo a proprio carico da Euro 350 a euro 200.
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modifica del regime di frequentazione per renderla compatibile con gli impegni scolastici della minore.
Il presidente delegato, all'esito dell'audizione dei genitori, rigettava la richiesta di prove formulata da entrambe le parti e fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione di fronte al Collegio ex art. 473-bis.22 comma 4 c.p.c.
***
Occorre premettere che nell'anno 2017 il e la hanno iniziato una Pt_1 CP_1 relazione sentimentale, che nell'anno 2018 è nata la figlia che nell'anno 2019 Per_1
è stata acquistata in pari quota la casa familiare in quel di Selvazzano Dentro (PD) e che nel dicembre del 2020 la relazione ha avuto termine.
Va altresì premesso che il Tribunale di Padova, recependo nel decreto del 12 ottobre
2021 le condizioni contenute nel ricorso congiunto, ha affidato in forma condivisa la figlia minore con residenza privilegiata presso la madre (in procinto di trasferirsi a
Ferrara); ha regolamentato la frequentazione anche in considerazione della distanza dei luoghi di residenza dei genitori;
ha posto a carico del padre un contributo di mantenimento di Euro 350 oltre il 50% delle spese straordinarie;
ha infine dato atto che era stato pattuito il trasferimento dalla al della quota di proprietà della CP_1 Pt_1
casa familiare.
Il ha ora chiesto la collocazione della minore presso di sé potendo contare su Pt_1
una adeguata rete familiare a differenza della che, a causa dei propri impegni CP_1
lavorativi, è costretta a lasciare la figlia al dopo scuola sino al tardo pomeriggio;
in subordine ha chiesto un aumento della frequentazione nel periodo non scolastico sulla base del calendario riportato in ricorso ed una riduzione del contributo da Euro 350 a
Euro 200 giustificata sia dalla (auspicata) modifica della frequentazione sia dal fatto di dover versare la rata di mutuo di Euro 1.000 per la casa familiare (avendo la , da un CP_1
lato, cessato di corrispondere la propria quota di mutuo e, dall'altro, omesso di stipulare il rogito di vendita).
Ciò posto il Collegio osserva quanto segue.
La minore, di soli sette anni, ha un particolare rapporto con la madre con la quale vive dal mese di luglio 2021; la bambina è ormai inserita nella città di Ferrara ove ha frequentato il primo anno della scuola elementare. Il trasferimento presso il padre comporterebbe il distacco dal genitore di riferimento, il mutamento delle abitudini di pagina 2 di 4 vita e le difficoltà connesse al cambio di scuola nell'ambito del ciclo elementare. Alla luce di quanto precede deve essere quindi rigettata la richiesta di mutamento del genitore collocatario.
Sgombrato il campo da tale questione, occorre dire che, in base a quanto previsto nel decreto di regolamentazione della responsabilità genitoriale, il padre può vedere la figlia il primo, il secondo e il terzo fine settimana del mese dal venerdì pomeriggio sino al lunedì dopo cena, la giornata del lunedì del quarto fine settimana, tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, una settimana durante quelle natalizie e tre giorni durante quelle pasquali.
Tale calendario, convenuto dai genitori quando la figlia aveva pochi anni di vita, deve essere rivisto tenendo conto, da un lato, dei sopravvenuti impegni scolastici e, dall'altro, della esigenza della minore di veder mantenuto il proficuo rapporto con il padre.
Va quindi disposto che nel periodo scolastico la minore rientri presso la residenza della madre entro le ore 20 della domenica (anziché il lunedì dopo cena) con soppressione della giornata del lunedì della quarta settimana (e non potendosi prevedere una visita pomeridiana infrasettimanale stante la notevole distanza dei luoghi di residenza dei genitori). Nel periodo non scolastico la minore potrà stare con il padre dal giovedì pomeriggio al lunedì sera del primo, secondo e terzo fine settimana fermo restando il diritto di ciascun genitore di trascorrere con la figlia tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio.
Venendo ora alle questioni economiche, si rileva che l'ampliamento della frequentazione in favore del padre non deve determinare una riduzione del contributo di mantenimento.
In primo luogo perché all'udienza dell'8 gennaio 2025 il ha dichiarato di Pt_1
percepire, in qualità di gestore di un negozio di telefonia, un reddito (di Euro 2.000-
2.200) superiore a quello di quando era dipendente (Euro 1.500); in secondo luogo perché le esigenze della minore sono cresciute in misura più che proporzionale con il crescere dell'età. Né assume infine rilevanza il fatto che il ricorrente debba versare la rata di mutuo sulla ex casa familiare, rata che avrebbe dovuto comunque corrispondere -e a maggior ragione- ove il preliminare di vendita della quota fosse stato tempestivamente adempiuto. Va quindi confermato il contributo di Euro 350 oltre la quota di spese straordinarie.
pagina 3 di 4 La natura e l'esito della controversia consentono di dichiarare l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, ogni diversa istanza disattesa, modifica il regime di frequentazione nei termini seguenti: nel periodo scolastico la minore rientrerà presso la residenza della madre entro le ore 20 della domenica con soppressione della giornata del lunedì della quarta settimana;
nel periodo non scolastico la minore potrà stare con il padre dal giovedì pomeriggio al lunedì sera del primo, secondo e terzo fine settimana fermo restando il diritto di ciascun genitore di trascorrere con la figlia tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio.
Conferma nel resto il decreto emesso dal Tribunale di Padova il 12 ottobre 2021.
Dichiara l'integrale compensazione delle spese processuali.
Ferrara, 12 maggio 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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