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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 10/12/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1499/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
-SEZ. CIVILE- in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott. Valerio Medaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. iscritto al n.r.g. 1499/2025, promosso da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Michele Parte_1 CodiceFiscale_1
Pelosi; congiuntamente a
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Marco Parte_2 CodiceFiscale_2
Francione;
RICORRENTI nell'interesse del minore ato in Grosseto il 29 giugno 2012 (C.F. ); Persona_1 C.F._3
CONCLUSIONI
Le parti, comparse personalmente, hanno concluso come da verbale di udienza del 4.12.2025, dichiarando di confermare la volontà di regolamentare di comune accordo i loro rapporti secondo quanto previsto nel ricorso congiunto.
CONSIDERATO CHE con ricorso depositato in data 22.10.2025, i ricorrenti hanno chiesto in via congiunta l'omologa degli accordi tra loro intervenuti in merito alle modalità di affidamento e frequentazione del figlio minore
, nonché alla determinazione del contributo al mantenimento. Per_1
pagina 1 di 4 All'udienza del 4.12.2025, le parti, comparse personalmente, hanno ribadito la volontà di regolamentare di comune accordo i loro rapporti secondo quanto previsto nel ricorso congiunto, chiedendo il recepimento delle condizioni di seguito ritrascritte:
“1. Il minore è affidato in maniera condivisa ai genitori, con collocazione prevalente Persona_1
e residenza abituale presso la madre in Grosseto, Località Batignano, alla Via Convento Parte_1 di Santa Croce, 5;
2. I signori e eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente Parte_1 Parte_2
e di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali, delle aspirazioni del figlio oltre che della volontà e delle esigenze dallo stesso manifestate (anche in considerazione del fatto che presenta un disturbo dell'apprendimento noto come “ADHD iperattivo”, giusta la Per_1 documentazione di cui si riserva il deposito, ove ritenuta necessaria) e dei consigli dello psicologo – il
Dott. – che lo ha in osservazione da circa un anno (e che si è succeduto alla Dott.ssa Controparte_1
, presso la quale il minore si recava una volta alla settimana sin da quando frequentava la CP_2 quinta elementare), condividendo le decisioni in materia di scelte scolastiche, dei medici specialisti e generici, di cure mediche, di attività sportive, ricreative e culturali e di ogni altra questione che possa riguardare l'educazione, la formazione e la salute del minore.
È fatta salva, per ciascuno dei genitori, la facoltà di assumere separatamente le decisioni di ordinaria amministrazione che si renderanno necessarie nell'interesse di nei periodi nei quali lo stesso Per_1 si troverà presso di loro.
3. Fermo restando l'affidamento condiviso del minore e la collocazione prevalente del medesimo presso la madre, al fine di favorire il consolidamento di proficue e significative relazioni con ciascuno dei genitori il signor che vive e lavora stabilmente a Matera, potrà vedere e tenere con Parte_2 sé secondo il seguente calendario: Per_1
- mensilmente, salvo diverso accordo fra le parti e con un preavviso da comunicare alla signora anche tramite sms e/o whatsapp, di almeno sessanta giorni [con una tolleranza, rispetto a tale Pt_1 termine, di non più di sette giorni – visto che, quali vigili del fuoco, le turnazioni risultano predeterminate in maniera fissa e, quindi, sono ben note alle parti con molto anticipo – così da consentire alla signora di riuscire comunque ad organizzare per tempo, anche con i propri Pt_1 genitori, nonni di altri tre nipoti, ogni incombenza per il figlio], per una settimana, concordando volta per volta i trasferimenti di e la consegna delle sue cose in base agli impegni scolastici ed Per_1 extrascolastici di quest'ultimo (e del luogo in cui si troverà in quel momento) ed agli orari per i turni di eventuale lavoro della madre e per i mezzi di trasporto che verranno utilizzati dal padre per potersi recare a Grosseto;
pagina 2 di 4 - durante le vacanze estive, salvo un diverso accordo fra i genitori e tenuto conto dell'età di e Per_1 della notevole distanza fra Grosseto e Matera, due settimane a scelta nei mesi di giugno, luglio ed agosto, anche non consecutive, secondo le regole dell'alternanza, da comunicare all'altro anche tramite sms e/o whatsapp entro e non oltre il precedente 10 giugno. Qualora entro il termine indicato il genitore a cui spetta il diritto di scelta non avesse comunicato il periodo deputato per le vacanze estive del figlio, decadrà da tale diritto (di scelta) che verrà quindi assunto dall'altro a far data dal successivo 11 giugno, senza che ciò possa tuttavia modificare il criterio dell'alternanza dei relativi periodi;
- durante la stagione invernale, compatibilmente con le esigenze anche scolastiche del minore e salvo, comunque, un diverso accordo fra le parti, ciascun genitore potrà portare il figlio con sé in vacanza per una settimana, comunicando il relativo periodo, anche tramite sms e/o whatsapp, all'altro, entro e non oltre il 30 novembre.
4. Le parti si impegnano infine, anche per il futuro, ad informarsi tempestivamente circa qualsiasi fatto rilevante per la salute del figlio, consentendo all'altro genitore di visitarlo e/o comunque di conferire con i medici curanti.
Sul mantenimento del minore
5. Il signor verserà alla signora a titolo di concorso per il mantenimento ordinario di Pt_2 Pt_1
, la somma mensile di € 340,00= (euro trecento quaranta/00), da rivalutarsi annualmente Per_1 secondo gli indici Istat e da pagarsi entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese al seguente codice IBAN: IT 28 P 0358 9010 5704 47406.
Le parti concordano che sarà la signora a beneficiare dell'assegno unico per il figlio Pt_1 Per_1 nella sua interezza e totalità.
6. Nessun importo sarà corrisposto dalla signora al signor nei giorni in cui il figlio Pt_1 Pt_2
si troverà ad abitare con il padre a Grosseto e/o a Matera. Per_1
7. il signor provvederà a contribuire alle spese straordinarie per il mantenimento del Parte_2 figlio nella misura del 50%, da versarsi entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo a quelle in cui sono state sostenute dalla signora secondo le modalità e per le voci di spesa indicate nel Pt_1 vigente protocollo del Tribunale di Grosseto, a quanto consta già noto alle parti. Parimenti la signora provvederà al rimborso delle suddette spese straordinarie, sempre secondo le modalità e per le Pt_1 voci indicate nel riferito protocollo, nella misura del 50%, ove eventualmente sostenute dal signor
Pt_2
Sul regolamento delle spese del giudizio pagina 3 di 4 Le spese del presente giudizio si chiede che vengano compensate fra le parti in ragione delle intese intercorse ai fini della redazione del presente ricorso.”
La sottoscrizione di tali accordi, così come del relativo piano genitoriale, risulta effettuata ad opera di entrambe le parti di proprio pugno (cfr. ricorso introduttivo e relativo allegato sub doc. 13).
Ciò posto, alla luce delle concrete circostanze rappresentate, dell'assenza di rilievi da parte del
Pubblico Ministero rispetto ai predetti accordi, nonché dell'assenza di evidenti criticità in relazione alla prole, il Collegio ritiene che le suddette condizioni possano essere integralmente recepite.
Quanto alle spese di lite, stante la natura congiunta del ricorso, le stesse devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, visto l'art. 473 – bis. 51 c.p.c., così provvede:
1) Omologa gli accordi intervenuti tra le parti, come riportati nel ricorso congiunto depositato e come sopra ritrascritti;
2) dispone che il ricorso congiunto venga allegato alla presente Sentenza di cui costituisce parte integrante;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 4.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo dott.ssa Claudia Frosini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
-SEZ. CIVILE- in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott. Valerio Medaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. iscritto al n.r.g. 1499/2025, promosso da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Michele Parte_1 CodiceFiscale_1
Pelosi; congiuntamente a
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Marco Parte_2 CodiceFiscale_2
Francione;
RICORRENTI nell'interesse del minore ato in Grosseto il 29 giugno 2012 (C.F. ); Persona_1 C.F._3
CONCLUSIONI
Le parti, comparse personalmente, hanno concluso come da verbale di udienza del 4.12.2025, dichiarando di confermare la volontà di regolamentare di comune accordo i loro rapporti secondo quanto previsto nel ricorso congiunto.
CONSIDERATO CHE con ricorso depositato in data 22.10.2025, i ricorrenti hanno chiesto in via congiunta l'omologa degli accordi tra loro intervenuti in merito alle modalità di affidamento e frequentazione del figlio minore
, nonché alla determinazione del contributo al mantenimento. Per_1
pagina 1 di 4 All'udienza del 4.12.2025, le parti, comparse personalmente, hanno ribadito la volontà di regolamentare di comune accordo i loro rapporti secondo quanto previsto nel ricorso congiunto, chiedendo il recepimento delle condizioni di seguito ritrascritte:
“1. Il minore è affidato in maniera condivisa ai genitori, con collocazione prevalente Persona_1
e residenza abituale presso la madre in Grosseto, Località Batignano, alla Via Convento Parte_1 di Santa Croce, 5;
2. I signori e eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente Parte_1 Parte_2
e di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali, delle aspirazioni del figlio oltre che della volontà e delle esigenze dallo stesso manifestate (anche in considerazione del fatto che presenta un disturbo dell'apprendimento noto come “ADHD iperattivo”, giusta la Per_1 documentazione di cui si riserva il deposito, ove ritenuta necessaria) e dei consigli dello psicologo – il
Dott. – che lo ha in osservazione da circa un anno (e che si è succeduto alla Dott.ssa Controparte_1
, presso la quale il minore si recava una volta alla settimana sin da quando frequentava la CP_2 quinta elementare), condividendo le decisioni in materia di scelte scolastiche, dei medici specialisti e generici, di cure mediche, di attività sportive, ricreative e culturali e di ogni altra questione che possa riguardare l'educazione, la formazione e la salute del minore.
È fatta salva, per ciascuno dei genitori, la facoltà di assumere separatamente le decisioni di ordinaria amministrazione che si renderanno necessarie nell'interesse di nei periodi nei quali lo stesso Per_1 si troverà presso di loro.
3. Fermo restando l'affidamento condiviso del minore e la collocazione prevalente del medesimo presso la madre, al fine di favorire il consolidamento di proficue e significative relazioni con ciascuno dei genitori il signor che vive e lavora stabilmente a Matera, potrà vedere e tenere con Parte_2 sé secondo il seguente calendario: Per_1
- mensilmente, salvo diverso accordo fra le parti e con un preavviso da comunicare alla signora anche tramite sms e/o whatsapp, di almeno sessanta giorni [con una tolleranza, rispetto a tale Pt_1 termine, di non più di sette giorni – visto che, quali vigili del fuoco, le turnazioni risultano predeterminate in maniera fissa e, quindi, sono ben note alle parti con molto anticipo – così da consentire alla signora di riuscire comunque ad organizzare per tempo, anche con i propri Pt_1 genitori, nonni di altri tre nipoti, ogni incombenza per il figlio], per una settimana, concordando volta per volta i trasferimenti di e la consegna delle sue cose in base agli impegni scolastici ed Per_1 extrascolastici di quest'ultimo (e del luogo in cui si troverà in quel momento) ed agli orari per i turni di eventuale lavoro della madre e per i mezzi di trasporto che verranno utilizzati dal padre per potersi recare a Grosseto;
pagina 2 di 4 - durante le vacanze estive, salvo un diverso accordo fra i genitori e tenuto conto dell'età di e Per_1 della notevole distanza fra Grosseto e Matera, due settimane a scelta nei mesi di giugno, luglio ed agosto, anche non consecutive, secondo le regole dell'alternanza, da comunicare all'altro anche tramite sms e/o whatsapp entro e non oltre il precedente 10 giugno. Qualora entro il termine indicato il genitore a cui spetta il diritto di scelta non avesse comunicato il periodo deputato per le vacanze estive del figlio, decadrà da tale diritto (di scelta) che verrà quindi assunto dall'altro a far data dal successivo 11 giugno, senza che ciò possa tuttavia modificare il criterio dell'alternanza dei relativi periodi;
- durante la stagione invernale, compatibilmente con le esigenze anche scolastiche del minore e salvo, comunque, un diverso accordo fra le parti, ciascun genitore potrà portare il figlio con sé in vacanza per una settimana, comunicando il relativo periodo, anche tramite sms e/o whatsapp, all'altro, entro e non oltre il 30 novembre.
4. Le parti si impegnano infine, anche per il futuro, ad informarsi tempestivamente circa qualsiasi fatto rilevante per la salute del figlio, consentendo all'altro genitore di visitarlo e/o comunque di conferire con i medici curanti.
Sul mantenimento del minore
5. Il signor verserà alla signora a titolo di concorso per il mantenimento ordinario di Pt_2 Pt_1
, la somma mensile di € 340,00= (euro trecento quaranta/00), da rivalutarsi annualmente Per_1 secondo gli indici Istat e da pagarsi entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese al seguente codice IBAN: IT 28 P 0358 9010 5704 47406.
Le parti concordano che sarà la signora a beneficiare dell'assegno unico per il figlio Pt_1 Per_1 nella sua interezza e totalità.
6. Nessun importo sarà corrisposto dalla signora al signor nei giorni in cui il figlio Pt_1 Pt_2
si troverà ad abitare con il padre a Grosseto e/o a Matera. Per_1
7. il signor provvederà a contribuire alle spese straordinarie per il mantenimento del Parte_2 figlio nella misura del 50%, da versarsi entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo a quelle in cui sono state sostenute dalla signora secondo le modalità e per le voci di spesa indicate nel Pt_1 vigente protocollo del Tribunale di Grosseto, a quanto consta già noto alle parti. Parimenti la signora provvederà al rimborso delle suddette spese straordinarie, sempre secondo le modalità e per le Pt_1 voci indicate nel riferito protocollo, nella misura del 50%, ove eventualmente sostenute dal signor
Pt_2
Sul regolamento delle spese del giudizio pagina 3 di 4 Le spese del presente giudizio si chiede che vengano compensate fra le parti in ragione delle intese intercorse ai fini della redazione del presente ricorso.”
La sottoscrizione di tali accordi, così come del relativo piano genitoriale, risulta effettuata ad opera di entrambe le parti di proprio pugno (cfr. ricorso introduttivo e relativo allegato sub doc. 13).
Ciò posto, alla luce delle concrete circostanze rappresentate, dell'assenza di rilievi da parte del
Pubblico Ministero rispetto ai predetti accordi, nonché dell'assenza di evidenti criticità in relazione alla prole, il Collegio ritiene che le suddette condizioni possano essere integralmente recepite.
Quanto alle spese di lite, stante la natura congiunta del ricorso, le stesse devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, visto l'art. 473 – bis. 51 c.p.c., così provvede:
1) Omologa gli accordi intervenuti tra le parti, come riportati nel ricorso congiunto depositato e come sopra ritrascritti;
2) dispone che il ricorso congiunto venga allegato alla presente Sentenza di cui costituisce parte integrante;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 4.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo dott.ssa Claudia Frosini
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