Ordinanza cautelare 12 febbraio 2021
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 12/02/2021, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/02/2021
N. 00082/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 82 del 2021, proposto da
AE ON, IG TI, ME ON, CH ON, FR LA, LT NO, AR D'EL, TA AN, OS GI, TO GL, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Belligoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Mestre, via Cavalloti n. 22;
contro
Comune di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Michelon in Verona, piazza Bra 1;
Agenzia del Demanio Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
Agenzia Nazionale per il Demanio non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Voglia il Tribunale Amministrativo Regionale del VENETO, in accoglimento del presente ricorso:
- preliminarmente ed in via cautelare ed urgente, sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti in epigrafe indicati partitamente in parte motiva oggi impugnati integralmente richiamati, il tutto nell'interesse dei ricorrenti- nel merito, annullare le predette ordinanze in quanto del tutto illegittime ed infondate in fatto ed in diritto, per quanto esposto in narrativa, con ogni conseguente statuizione di legge chiedendo la fissazione di pubblica udienza di discussione.
- Vinte le spese.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Verona e di Agenzia del Demanio Veneto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Considerato che - in disparte la disamina delle eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso collettivo proposto e di nullità dello stesso per difetto di specificità dei motivi, sollevate dall’Agenzia del demani - il gravame non è assistito da sufficiente fumus boni iuris in quanto:
- Ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 380/2001 la diffida a demolire è rivolta al responsabile dell’abuso, nella cui nozione rientra non solo chi ha posto in essere materialmente la violazione contestata ma anche chi ha la disponibilità dell'immobile e che, pertanto, quale detentore e utilizzatore, deve provvedere alla demolizione restaurando così l'ordine violato (Cons. Stato Sez. VI, 26/03/2020, n. 2122);
- Per pacifica giurisprudenza, l'amministrazione pubblica anche a distanza di tempo, ha l'obbligo di adottare l'ordine di demolizione per il solo fatto di aver riscontrato l'esistenza di opere abusive non essendo, di conseguenza, prospettabile un legittimo affidamento al mantenimento di opere abusive ( ex multis , da ultimo Cons. Stato Sez. VI, 23/10/2020, n. 6446);
- non è configurabile la dedotta violazione dell’obbligo motivazionale, atteso che, per costante insegnamento giurisprudenziale, i provvedimenti di demolizione sono atti vincolati il cui presupposto è costituito esclusivamente alla sussistenza di opere abusive e che per l’adozione degli stessi non è richiesta una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione, in quanto, verificata la sussistenza dei manufatti abusivi, l'amministrazione ha il dovere di adottare il provvedimento, essendo la relativa ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato compiuta a monte dal legislatore (Cons. Stato Sez. II, 05/07/2019, n. 4662);
- Non è fondata la censura di violazione dell’art. 50 reg. ed., avendo il Comune dato atto delle ragioni di interesse pubblico sottese all’adozione dei provvedimenti gravati;
Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti della chiesta cautela;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 11 febbraio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
TO Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | TO Pasi |
IL SEGRETARIO