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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/04/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Componente
Dott. Eugenio Bolondi Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5171 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. , rappresento e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato ZANTEDESCHI MICHELE
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avvocato BAGNOLI ROBERTA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come note del 17/3/2025 della ricorrente ed atto di costituzione del convenuto del 11/3/2025
pagina 1 di 5 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui in data 5/10/2003 è nata la figlia Persona_1
Le parti con decreto n. 1568/2014 del 04/04/2014, nell'ambito della procedura R.G.
n. 3359/2013, hanno ottenuto la regolamentazione del rapporto di filiazione, stabilendo l'affido di ad entrambi genitori, con collocazione Persona_1
prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, nonché, con riferimento alle condizioni economiche, l'obbligo in capo al Sig. di corrispondere a _1
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma CP_1 mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso del 24/10/2024, il ricorrente ha chiesto in via Parte_1
principale la modifica delle condizioni stabilite nel decreto emesso dal Tribunale di
Modena nella procedura R.G. n. 3359/2019, prevedendo che nulla sia dovuto dal a titolo di mantenimento della figlia Parte_1 Persona_1
divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
in via subordinata: la riduzione ad € 50,00 mensili delle somme dovute dal per il Parte_1 mantenimento della figlia con esclusione dell'obbligo di Persona_2
corrispondere qualsivoglia somma per le spese straordinarie, in quanto la stessa è maggiorenne ed parzialmente autosufficiente dal punto di vista economico;
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il convenuto, , rilevando CP_2
come, nelle more del ricorso le parti abbiano raggiunto un accordo sulla modifica delle condizioni relative al mantenimento della figlia maggiorenne _1
4. Le parti hanno dunque rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Nel merito: in via principale: a parziale modifica delle condizioni stabilite nel decreto emesso dal Tribunale di Modena nella procedura R.G. n. 3359/2019, disporre che:
1)Il signor sarà tenuto al versamento del contributo al Parte_1
mantenimento della figlia nella misura di euro 250,00 come già _1
concordato, fino a che la stessa non avrà una retribuzione di euro 1.099,99 netti mensili, superato dalla figlia detto importo di reddito mensile e fino all'importo pagina 2 di 5 netto di euro 1.300,00 mensili, il signor sarà tenuto al versamento _1
dell'importo mensile di euro 150,00; al raggiungimento del reddito mensile di euro
1.300,00 nulla sarà più dovuto dal signor a titolo di mantenimento della _1
figlia . _1
L'importo del contributo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT con riferimento al mese di marzo di ogni anno. Analogamente le spese straordinarie relative alla figlia saranno ripartite tra le parti nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo del Tribunale di Modena che di seguito si riporta, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di come sopra _1
concordemente stabilita, ovvero sino a che la stessa non avrà un reddito mensile netto di euro 1.300,00. Ella si impegna a trasmettere ad entrambe le parti, con cadenza trimestrale le proprie buste paga, oltre ad eventuali nuovi contratti di lavoro, fino al raggiungimento della competa indipendenza economica come da condizioni.
CAPITOLO SPESE STRAORDINARIE
Le spese straordinarie relative ai figli di seguito elencate, di carattere medico, scolastico e sportivo ricreativo saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% con le seguenti modalità -spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 3 di 5 -spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie oggetto di preventivo accordo tra le parti, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, email, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
2) Le parti concordano che dal momento della pubblicazione del provvedimento di definizione del presente giudizio, il signor qualora dovuto, Parte_1
corrisponderà il contributo per la figlia direttamente alla stessa, fino a detta pronuncia egli sarà tenuto a versarlo alla signora CP_2
3) Le parti danno atto che, salvo quanto concordato in questa sede, nulla è più dovuto l'uno all'altra avendo le stesse già regolato ogni altra loro pendenza.
4) Le spese di lite verranno integralmente compensate tra le parti.”
§
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale della figlia.
P . Q . M .
pagina 4 di 5 Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, a modifica delle statuizioni contenute nel Decreto di accoglimento n. cronol.
1568/2014 del 04/04/2014, nell'ambito del procedimento RG n. 3359/2013,
- recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
- spese compensate.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 9/4/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Riccardo Di Pasquale
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