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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/11/2025, n. 3536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3536 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini
nel procedimento iscritto al n. 6059/2024 R.G. promosso da
, nata a [...]/SP - Brasile il 11 Ottobre 1984 Parte_1
, per se stessa nonché quale genitore esercente la responsabilità delle CodiceFiscale_1 minori nata a [...]/SP - Brasile il 13 Febbraio 2017, C.F. Parte_2
e nata a [...]/SP - Brasile il 19 C.F._2 Parte_3
Ottobre 2018 , tutti all'estero ed elett.te dom.ti in Somma Vesuviana CodiceFiscale_3
(Na) alla via Casaraia, 57/59 presso lo studio dell'Avv. Beniamino DI PALMA C.F.
che le rappresenta e difende come da procura in atti;
C.F._4
RICORRENTI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da note di trattazione scritta: “Voglia l'adito Tribunale, accogliere la domanda attorea col presente atto avanzata e, per l'effetto, così pronunciare: -ritenere- dichiarare del tutto legittima la trasmissione della cittadinanza italiana ai ricorrenti e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente, ossia del Comune di Follonica della Provincia di Grosseto di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nel registro dello stato civile, il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari da attribuire al sottoscritto procuratore anticipatario.”
Pag. 1 di 7 Con atto depositato il 20/05/2024 le ricorrenti, cittadine brasiliane, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti dirette di Persona_1 nato il 12 Maggio dell'anno 1860 in Rotondella Comune della provincia di Matera, da
[...]
e in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai rinunciare alla Per_2 Persona_3 cittadinanza di nascita, (docc. A- B). Nel ricorso deducono inoltre che il sig. Controparte_2
padre della ricorrente , è stato già riconosciuto
[...] Parte_1 cittadino italiano presso il Comune di Follonica nell'anno 2014, (doc. prodotto con note del
13/10/2025).
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con decreto del 17/09/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 17/10/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa dei ricorrenti ha depositato note di trattazione il 13/10/2025 unitamente a prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza al convenuto effettuata Controparte_1 il 7/07/2025 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Poiché il convenuto non costituito in giudizio occorre dichiararne la contumacia.
La controversia viene decisa in base alla normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1, comma 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n.
74).
1- L'INTERESSE AD AGIRE
al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far
Pag. 2 di 7 accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente atteso che parte ricorrente ha dedotto la trasmissione della cittadinanza italiana dal capostipite , per il Persona_1 tramite della di lui figlia , nata in [...] nel 1906 ed ivi coniugatasi nel 1939 con Persona_4
al figlio di questi ultimi sig. nato Controparte_3 Controparte_2 in Brasile il 19 Settembre 1948, quindi dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, di cui le ricorrenti sono rispettivamente figlia e nipoti.
Sul punto le ricorrenti, residenti nello Stato di San Paolo, hanno dedotto l'impossibilità di ottenere l'esame delle loro domande nel termine di legge da parte dell'Autorità amministrativa, nella fattispecie il Consolato Generale d'Italia di San Paolo, a causa del ritardo pressoché decennale con cui starebbe procedendo a convocare i richiedenti inseriti nelle liste di attesa degli anni pregressi.
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che le ricorrenti, tenuto conto che l'art. 2 Legge
n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di
Pag. 3 di 7 acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano da tempo i Consolati d'Italia in Sud America, in particolare quello di San Paolo del
Brasile, si trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Parte ricorrente, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite emigrava in Brasile dove il Persona_1
19 marzo 1906 contraeva matrimonio con , (doc. C). Dalla loro unione nasceva nel Persona_5 comune di Jaboticabal/SP - Brasile il 15 Dicembre dell'anno 1906 la figlia , (doc. D). Persona_4
Quest'ultima, a sua volta, contraeva matrimonio il 9 Dicembre dell'anno 1939 con
[...]
passando così a chiamarsi in virtù delle nozze (doc. E). CP_3 Persona_6
Dalla loro unione coniugale nasceva il 19 Settembre 1948 nella città di San Paolo/SP, Brasile, il figlio
riconosciuto cittadino italiano nell'anno 2014 con atto di Controparte_2 nascita trascritto al numero 52 parte II serie B presso il Comune di Follonica (GR), (doc. F). Dal matrimonio di con la sig.ra , contratto in Controparte_2 Persona_7
Brasile il 10 Febbraio 1984, è nata il giorno 11 Ottobre 1984 a San Paolo/SP, Brasile la figlia
[...] la quale, a seguito delle nozze contratte il 13 Aprile 2013 con il sig. Parte_1 [...]
, è passata a chiamarsi , odierna Controparte_4 Parte_1 ricorrente, (doc. G). Dall'unione coniugale di questi ultimi sono nate nella città di San Paolo/SP,
Brasile, le ricorrenti il 13 Febbraio 2017, (doc. H) e Parte_2 [...]
il 19 Ottobre 2018, (doc. I), minorenni rappresentate dalla madre con il consenso Parte_3 espresso dal padre nella procura rilasciata al difensore.
Le ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadine italiane in quanto diretti discendenti del capostipite italiano il quale, senza mai naturalizzarsi Persona_1 brasiliano come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente
Pag. 4 di 7 Autorità brasiliana in atti, (Cfr. file denominato CNN.pdf), ai sensi delle disposizioni del Codice civile del 1865, ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia che a sua volta, in Persona_4 mancanza di emergenze di segno contrario, ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912 è stata in grado di trasmetterla al figlio , già formalmente riconosciuto cittadino Controparte_2 italiano nell'anno 2014 e del quale le odierne ricorrenti sono rispettivamente figlia e nipoti.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta delle richiedenti dal capostipite italiano
[...]
. Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca Persona_1 precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale
n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pag. 5 di 7
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_1 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_5 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità
Pag. 6 di 7 dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara le ricorrenti Parte_1
, nata a [...]/SP - Brasile il 11 Ottobre 1984, nata
[...] Parte_2
a San Paolo/SP - Brasile il 13 Febbraio 2017 e nata a [...] Parte_3
Paolo/SP - Brasile il 19 Ottobre 2018 cittadine italiane jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Beniamino Di Palma, dichiaratosi antistatario, che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Firenze, 5.11.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini
nel procedimento iscritto al n. 6059/2024 R.G. promosso da
, nata a [...]/SP - Brasile il 11 Ottobre 1984 Parte_1
, per se stessa nonché quale genitore esercente la responsabilità delle CodiceFiscale_1 minori nata a [...]/SP - Brasile il 13 Febbraio 2017, C.F. Parte_2
e nata a [...]/SP - Brasile il 19 C.F._2 Parte_3
Ottobre 2018 , tutti all'estero ed elett.te dom.ti in Somma Vesuviana CodiceFiscale_3
(Na) alla via Casaraia, 57/59 presso lo studio dell'Avv. Beniamino DI PALMA C.F.
che le rappresenta e difende come da procura in atti;
C.F._4
RICORRENTI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da note di trattazione scritta: “Voglia l'adito Tribunale, accogliere la domanda attorea col presente atto avanzata e, per l'effetto, così pronunciare: -ritenere- dichiarare del tutto legittima la trasmissione della cittadinanza italiana ai ricorrenti e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente, ossia del Comune di Follonica della Provincia di Grosseto di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nel registro dello stato civile, il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari da attribuire al sottoscritto procuratore anticipatario.”
Pag. 1 di 7 Con atto depositato il 20/05/2024 le ricorrenti, cittadine brasiliane, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti dirette di Persona_1 nato il 12 Maggio dell'anno 1860 in Rotondella Comune della provincia di Matera, da
[...]
e in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai rinunciare alla Per_2 Persona_3 cittadinanza di nascita, (docc. A- B). Nel ricorso deducono inoltre che il sig. Controparte_2
padre della ricorrente , è stato già riconosciuto
[...] Parte_1 cittadino italiano presso il Comune di Follonica nell'anno 2014, (doc. prodotto con note del
13/10/2025).
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con decreto del 17/09/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 17/10/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa dei ricorrenti ha depositato note di trattazione il 13/10/2025 unitamente a prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza al convenuto effettuata Controparte_1 il 7/07/2025 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Poiché il convenuto non costituito in giudizio occorre dichiararne la contumacia.
La controversia viene decisa in base alla normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1, comma 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n.
74).
1- L'INTERESSE AD AGIRE
al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far
Pag. 2 di 7 accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente atteso che parte ricorrente ha dedotto la trasmissione della cittadinanza italiana dal capostipite , per il Persona_1 tramite della di lui figlia , nata in [...] nel 1906 ed ivi coniugatasi nel 1939 con Persona_4
al figlio di questi ultimi sig. nato Controparte_3 Controparte_2 in Brasile il 19 Settembre 1948, quindi dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, di cui le ricorrenti sono rispettivamente figlia e nipoti.
Sul punto le ricorrenti, residenti nello Stato di San Paolo, hanno dedotto l'impossibilità di ottenere l'esame delle loro domande nel termine di legge da parte dell'Autorità amministrativa, nella fattispecie il Consolato Generale d'Italia di San Paolo, a causa del ritardo pressoché decennale con cui starebbe procedendo a convocare i richiedenti inseriti nelle liste di attesa degli anni pregressi.
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che le ricorrenti, tenuto conto che l'art. 2 Legge
n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di
Pag. 3 di 7 acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano da tempo i Consolati d'Italia in Sud America, in particolare quello di San Paolo del
Brasile, si trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Parte ricorrente, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite emigrava in Brasile dove il Persona_1
19 marzo 1906 contraeva matrimonio con , (doc. C). Dalla loro unione nasceva nel Persona_5 comune di Jaboticabal/SP - Brasile il 15 Dicembre dell'anno 1906 la figlia , (doc. D). Persona_4
Quest'ultima, a sua volta, contraeva matrimonio il 9 Dicembre dell'anno 1939 con
[...]
passando così a chiamarsi in virtù delle nozze (doc. E). CP_3 Persona_6
Dalla loro unione coniugale nasceva il 19 Settembre 1948 nella città di San Paolo/SP, Brasile, il figlio
riconosciuto cittadino italiano nell'anno 2014 con atto di Controparte_2 nascita trascritto al numero 52 parte II serie B presso il Comune di Follonica (GR), (doc. F). Dal matrimonio di con la sig.ra , contratto in Controparte_2 Persona_7
Brasile il 10 Febbraio 1984, è nata il giorno 11 Ottobre 1984 a San Paolo/SP, Brasile la figlia
[...] la quale, a seguito delle nozze contratte il 13 Aprile 2013 con il sig. Parte_1 [...]
, è passata a chiamarsi , odierna Controparte_4 Parte_1 ricorrente, (doc. G). Dall'unione coniugale di questi ultimi sono nate nella città di San Paolo/SP,
Brasile, le ricorrenti il 13 Febbraio 2017, (doc. H) e Parte_2 [...]
il 19 Ottobre 2018, (doc. I), minorenni rappresentate dalla madre con il consenso Parte_3 espresso dal padre nella procura rilasciata al difensore.
Le ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadine italiane in quanto diretti discendenti del capostipite italiano il quale, senza mai naturalizzarsi Persona_1 brasiliano come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente
Pag. 4 di 7 Autorità brasiliana in atti, (Cfr. file denominato CNN.pdf), ai sensi delle disposizioni del Codice civile del 1865, ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia che a sua volta, in Persona_4 mancanza di emergenze di segno contrario, ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912 è stata in grado di trasmetterla al figlio , già formalmente riconosciuto cittadino Controparte_2 italiano nell'anno 2014 e del quale le odierne ricorrenti sono rispettivamente figlia e nipoti.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta delle richiedenti dal capostipite italiano
[...]
. Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca Persona_1 precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale
n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
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3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_1 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_5 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità
Pag. 6 di 7 dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_1
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara le ricorrenti Parte_1
, nata a [...]/SP - Brasile il 11 Ottobre 1984, nata
[...] Parte_2
a San Paolo/SP - Brasile il 13 Febbraio 2017 e nata a [...] Parte_3
Paolo/SP - Brasile il 19 Ottobre 2018 cittadine italiane jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Beniamino Di Palma, dichiaratosi antistatario, che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Firenze, 5.11.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
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