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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/03/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2709/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2709/2023 R.G. avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio) cumulativamente promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Giosuè Carducci n. 208, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonella Pecorara, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] - Parte_2 C.F._2
cittadinanza marocchina- e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ines Perri che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione il 22.01.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
pagina 1 di 3 che i ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dei coniugi in uno allo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a Ragusa il
07.06.2022 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune anno 2022, numero 39, parte I, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che hanno rappresentato che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che quindi gli stessi si sono separati consensualmente giusta sentenza n. 412/2024 del giorno
06.03.2024 resa dal Tribunale in intestazione, e che da allora non si sono riconciliati;
che, con ordinanza recante pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo e fissata l'udienza del 22.1.2025 per la prosecuzione del giudizio;
che la suddetta udienza è stata sostituita, stante la richiesta delle parti e la dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, con il deposito di note scritte;
che le parti nei termini concessi hanno ritualmente depositato le suddette note scritte a firma congiunta, insistendo nella conferma delle condizioni tutte di cui al ricorso;
che l'ammissibilità del cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio anche nei procedimenti a domanda congiunta è stata ritenuta, con decisione che si ritiene di condividere, ammissibile dalla Cassazione con la sentenza n. 28727 del 2023;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 412/2024 del 06.03.2024, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. 6.5.2015, n. 55, 6 mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni e dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno dichiarato di aver integralmente regolamentato ogni rapporto patrimoniale pregresso e futuro e di non aver nulla più a che pretendere reciprocamente e che sono economicamente autosufficienti;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Ragusa il 07.06.2022 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune anno 2022, numero 39, parte I;
- Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ragusa, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 26.02.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2709/2023 R.G. avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio) cumulativamente promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Giosuè Carducci n. 208, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonella Pecorara, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nata a [...] il [...] - Parte_2 C.F._2
cittadinanza marocchina- e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ines Perri che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione il 22.01.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
pagina 1 di 3 che i ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dei coniugi in uno allo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a Ragusa il
07.06.2022 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune anno 2022, numero 39, parte I, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che hanno rappresentato che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che quindi gli stessi si sono separati consensualmente giusta sentenza n. 412/2024 del giorno
06.03.2024 resa dal Tribunale in intestazione, e che da allora non si sono riconciliati;
che, con ordinanza recante pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo e fissata l'udienza del 22.1.2025 per la prosecuzione del giudizio;
che la suddetta udienza è stata sostituita, stante la richiesta delle parti e la dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, con il deposito di note scritte;
che le parti nei termini concessi hanno ritualmente depositato le suddette note scritte a firma congiunta, insistendo nella conferma delle condizioni tutte di cui al ricorso;
che l'ammissibilità del cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio anche nei procedimenti a domanda congiunta è stata ritenuta, con decisione che si ritiene di condividere, ammissibile dalla Cassazione con la sentenza n. 28727 del 2023;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 412/2024 del 06.03.2024, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. 6.5.2015, n. 55, 6 mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni e dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno dichiarato di aver integralmente regolamentato ogni rapporto patrimoniale pregresso e futuro e di non aver nulla più a che pretendere reciprocamente e che sono economicamente autosufficienti;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Ragusa il 07.06.2022 con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune anno 2022, numero 39, parte I;
- Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ragusa, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 26.02.2025.
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
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