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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/09/2025, n. 2186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2186 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 8850/2024 R.G.
P R O M O S S A D A
, rappresentata e difesa dall'avv Antonino Internicola Parte_1 parte ricorrente CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ex art. 417bis cpc dai funzionari Riverso Tecla e Cesaro Elisa parte convenuta
* * * * * CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza in data 24 settembre 2025.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O I Con atto depositato in data 27/10/2024 parte ricorrente espone che:
- ha prestato servizio alle dipendenze del ministero convenuto, in qualità di docente, in forza di un contratto a tempo determinato, nell' AS 2024/25;
- non gli è stata corrisposta la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente1 che invece è riconosciuta a tutti i docenti di ruolo;
- questo differente trattamento comporta una discriminazione tra personale assunto a tempo determinato e personale di ruolo, nonostante lo svolgimento di identiche mansioni.
Parte convenuta, costituendosi in giudizio, chiede il rigetto del ricorso. 1 Cfr. art. 1, comma 121, lg 107/15. 1 II All'odierna udienza parte ricorrente ha dichiarato che nel giugno 2025 il ministero convenuto ha effettuato il pagamento nella misura richiesta in ricorso. Ne consegue che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, pronuncia che va adottata qualora siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (Cass. Civ. Sez. I, 7 maggio 2009, n. 10553). II
Quindi, essendo cessata la materia del contendere sulla domanda principale, l'onere delle spese processuali, deve essere ripartito secondo il principio della soccombenza virtuale2.
Agli esclusivi fini di determinare la parte virtualmente soccombente, si osserva che:
➢ il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti è stato determinato dal pagamento dell'importo richiesto in un momento successivo al deposito e alla notificazione del ricorso;
➢ secondo la prospettazione di parte convenuta l'importo è stato corrisposto in attuazione dell'art.1, comma 572, lg. 207/243 che, modificando l'art. 1, comma 121, lg. 107/154, ha stabilito che la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo sia erogata anche a favore del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile;
➢ tuttavia, va rilevato che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea5, aveva già affermato che La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e Controparte_1 non al personale docente a tempo determinato di tale , CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali;
➢ quindi, la Corte di Cassazione6, pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc, aveva sancito il principio di diritto secondo cui la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999;
➢ alla luce dei principi affermati dalla Corte dell'Unione e dalla Corte di Cassazione si ritiene che parte convenuta sia virtualmente soccombente nel presente giudizio che è stato proposto e coltivato proprio a causa della sua condotta;
➢ quindi, in applicazione del principio di causalità posto dall'art. 91 cpc, si deve ritenere che la convenuta, con la sua condotta, abbia provocato l'inutile svolgimento dell'attività processuale che, pertanto, deve esserle addebitato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore della causa, nello scaglione minimo in considerazione della serialità della controversia e dell'unicità e della ridotta complessità della questione oggetto di decisione, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dato atto dall'avvenuto pagamento dell'importo richiesto, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda formulata da parte ricorrente nei confronti del;
Controparte_1
dichiara tenuto e condanna il Controparte_1
all'immediato pagamento delle spese di lite, che
[...] liquida in € 258,00 oltre rimborso spese generali 15%, 6 Cass. Civ., 27 ottobre 2023, n. 29961. 3 CPA e IVA e successive occorrende, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Torino, 24 settembre 2025 Il giudice del lavoro
Marco Nigra
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Cass. civ., sez. lav., 11 gennaio 1990, n. 46; Cass. civ., sez. II, 27 marzo 1999, n. 2937. 3 Lg. 30 dicembre 2024, n. 207, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027; pubblicata sulla GU 31 dicembre 2024, n. 305, entrata in vigora il 1° gennaio 2025. 4 Lg. 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 5 Cfr. Corte di Giustizia, ordinanza 18 maggio 2022, nella causa C-450/2021 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 8850/2024 R.G.
P R O M O S S A D A
, rappresentata e difesa dall'avv Antonino Internicola Parte_1 parte ricorrente CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, ex art. 417bis cpc dai funzionari Riverso Tecla e Cesaro Elisa parte convenuta
* * * * * CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza in data 24 settembre 2025.
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O I Con atto depositato in data 27/10/2024 parte ricorrente espone che:
- ha prestato servizio alle dipendenze del ministero convenuto, in qualità di docente, in forza di un contratto a tempo determinato, nell' AS 2024/25;
- non gli è stata corrisposta la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente1 che invece è riconosciuta a tutti i docenti di ruolo;
- questo differente trattamento comporta una discriminazione tra personale assunto a tempo determinato e personale di ruolo, nonostante lo svolgimento di identiche mansioni.
Parte convenuta, costituendosi in giudizio, chiede il rigetto del ricorso. 1 Cfr. art. 1, comma 121, lg 107/15. 1 II All'odierna udienza parte ricorrente ha dichiarato che nel giugno 2025 il ministero convenuto ha effettuato il pagamento nella misura richiesta in ricorso. Ne consegue che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, pronuncia che va adottata qualora siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (Cass. Civ. Sez. I, 7 maggio 2009, n. 10553). II
Quindi, essendo cessata la materia del contendere sulla domanda principale, l'onere delle spese processuali, deve essere ripartito secondo il principio della soccombenza virtuale2.
Agli esclusivi fini di determinare la parte virtualmente soccombente, si osserva che:
➢ il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti è stato determinato dal pagamento dell'importo richiesto in un momento successivo al deposito e alla notificazione del ricorso;
➢ secondo la prospettazione di parte convenuta l'importo è stato corrisposto in attuazione dell'art.1, comma 572, lg. 207/243 che, modificando l'art. 1, comma 121, lg. 107/154, ha stabilito che la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo sia erogata anche a favore del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile;
➢ tuttavia, va rilevato che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea5, aveva già affermato che La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e Controparte_1 non al personale docente a tempo determinato di tale , CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali;
➢ quindi, la Corte di Cassazione6, pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis cpc, aveva sancito il principio di diritto secondo cui la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999;
➢ alla luce dei principi affermati dalla Corte dell'Unione e dalla Corte di Cassazione si ritiene che parte convenuta sia virtualmente soccombente nel presente giudizio che è stato proposto e coltivato proprio a causa della sua condotta;
➢ quindi, in applicazione del principio di causalità posto dall'art. 91 cpc, si deve ritenere che la convenuta, con la sua condotta, abbia provocato l'inutile svolgimento dell'attività processuale che, pertanto, deve esserle addebitato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al valore della causa, nello scaglione minimo in considerazione della serialità della controversia e dell'unicità e della ridotta complessità della questione oggetto di decisione, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dato atto dall'avvenuto pagamento dell'importo richiesto, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda formulata da parte ricorrente nei confronti del;
Controparte_1
dichiara tenuto e condanna il Controparte_1
all'immediato pagamento delle spese di lite, che
[...] liquida in € 258,00 oltre rimborso spese generali 15%, 6 Cass. Civ., 27 ottobre 2023, n. 29961. 3 CPA e IVA e successive occorrende, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Torino, 24 settembre 2025 Il giudice del lavoro
Marco Nigra
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Cass. civ., sez. lav., 11 gennaio 1990, n. 46; Cass. civ., sez. II, 27 marzo 1999, n. 2937. 3 Lg. 30 dicembre 2024, n. 207, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027; pubblicata sulla GU 31 dicembre 2024, n. 305, entrata in vigora il 1° gennaio 2025. 4 Lg. 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 5 Cfr. Corte di Giustizia, ordinanza 18 maggio 2022, nella causa C-450/2021 2