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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/10/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2613/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. LL IV, ha pronunciato ex art. 281sexies/3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2613/2024 promossa da:
in persona della procuratrice Controparte_1 CP_2
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro BARBARO e
[...] EA AL in forza di procura generale alle liti, a ministero della Notaio in Messina il 3.3.2021, n. rep. 38070, Persona_1 n. racc. 14435, depositata nel processo esecutivo presso terzi n. 1471/2023; OPPOSTA ATTRICE
Contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto GIOVANELLI, CP_3 in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
OPPONENTE CONVENUTO
1 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) Ritenere e dichiarare la titolarità de credito vantato in capo alla cessionaria 2) Ritenere e dichiarare che Controparte_1 Fire S.p.A., quale mero non è tenuta ad Parte_1 iscriversi nell'elenco ex art. 106 TUB;
3) Per l'effetto consentire la prosecuzione del procedimento di esecuzione allo stato cautelarmente sospeso;
4) Con vittoria di spese e compensi e con riserva di formulare ulteriori domande, anche istruttorie, nei modi e tempi di legge”
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, in accoglimento delle presenti istanze, così statuire:
In via preliminare e pregiudiziale.
- Accertato e dichiarato che il mutuo posto alla base del precetto non poteva costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa pronunciarsi riguardo la nullità ex tunc dell'atto di precetto sul quale si basa l'azione esecutiva, poiché fondato su di un atto notarile non idoneo a costituire titolo esecutivo, e, conseguentemente, dichiarare l'illegittimità dell'azione esecutiva, decretandone l'estinzione;
- Accertata e dichiarata la non riconducibilità del numero identificativo 4033268 al Signor CP_3
- Accertato e dichiarato che il codice identificativo di direzione generale (NDG) del è, per contro, il n. 3199726, CP_3 come risulta documentalmente;
- Accertato e dichiarato che non vi è prova che il credito agito con precetto e, successivamente, con l'azione esecutiva sia nella disponibilità della procedente;
- Accertata e dichiarata la nullità delle cessioni successive alla prima;
2 - Accertata e dichiarata l'inesistenza di prova circa la disponibilità giuridica e la titolarità del credito in capo all'agente; pronunciarsi riguardo la carenza della legitimatio ad causam dell'attrice per i motivi tutti di cui in narrativa e dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva
- Accertato e dichiarato che l'attrice ha instaurato il presente giudizio o nella consapevolezza di sostenere tesi palesemente smentite dai documenti n atti, o nella coscienza che l'operazione di recupero del credito è illegittima ab origine per carenza di titolo esecutivo, o senza depositare alcuna prova (quali, ad esempio, i millantati contratti di cessione susseguitesi nel tempo, doma da lei stessa affermato) a sostegno delle proprie istanze, in accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. e per i motivi di cui al punto 5 in narrativa, condannare l'attrice al pagamento di una somma pari alla somma precettata, o altra somma che risulterà di giustizia, da determinarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese e competenze tutte di causa da distrarsi in favore del presente procuratore che si dichiara antistatario”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Nell'esecuzione presso terzi n. R.G. 1471/2023, promossa da l'esecutato ha depositato ricorso ai CP_1 CP_3 sensi dell'art. 615/2 c.p.c.
Con ordinanza emessa il 20 luglio 2024, il Giudice dell'esecuzione ha accolto l'istanza di sospensione della procedura e ha fissato termine perentorio per instaurare il giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato nei confronti di il CP_3
28.8.24, in persona di ha instaurato il CP_1 CP_2 giudizio di merito relativo alla detta opposizione, chiedendo che si dichiari la titolarità del credito vantato in capo alla cessionaria e che , nella sua qualità di CP_1 CP_2 Pt_1
non è tenuta ad iscriversi nell'elenco ex art. 106
[...]
T.U.B., ordinando, infine, la prosecuzione del processo
3 esecutivo. si è costituito, chiedendo che si affermi la carenza CP_3 di legittimazione in capo all'attrice e, perciò, si dichiari l'estinzione della procedura esecutiva.
1. Del difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria . CP_1
Parte opponente ha contestato sia l'inesistenza del contratto di cessione in favore del creditore procedente e di tutti quelli precedenti ad esso, sia l'inclusione del credito in tutte le singole cessioni in blocco.
La Suprema Corte, nell'ordinanza n. 17944/2023, ha statuito che
“ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264
c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata […] D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui
l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità”.
Nell'ordinanza n. 3405/2024, pur a fronte della premessa per cui
“la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB”, la Suprema Corte ha proseguito il ragionamento come segue: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della
4 relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798;
Cass., 02/03/2016, n. 4116)”, dimostrando, quindi, di non volersi discostare dall'orientamento già delineato, di cui anche l'ordinanza n. 17944/2023 è espressione. Se ne rinviene conferma nel successivo passaggio: “Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass.,
20/07/2023, n. 21821)”. Nella sentenza n. 5478/24, il giudice di legittimità ha ribadito che “in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 cod. civ., quanto meno nel caso in cui, sul punto, il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa
e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata (richiamando poi Cass.
Sentenza n. 17944 del 2023)”, dichiarando poi di condividere il principio per cui, “se l'esistenza di quest'ultima [n.d.r. della cessione] sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio”. E' utile precisare che la Suprema Corte, nell'ordinanza del 22
5 marzo 2024, n. 7866, che ha richiamato adesivamente le sentenze n. 17944 del 22.6.2023 e n. 9412 del 5.5.2023, non ha affermato che è necessaria la produzione del contratto di cessione, bensì ha svolto un'argomentazione decisamente più articolata: “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare
l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”. Quanto al caso concreto esaminato, era presente in atti solo l'avviso di cessione, pubblicato sulla G.U.
A differenza da quanto sostenuto dall'opponente, da tali principi non si è discostata neanche l'ordinanza n. 28790/2024 della I Sezione, che ribadisce pienamente i precedenti arresti: “Diverso
è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto (in questo caso, da parte della curatela fallimentare) la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale,
6 neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass., n. 17944/2023, cit. supra)”.
Ritornando al caso di specie, l'azione esecutiva è stata promossa in forza del contratto di mutuo stipulato il 21 giugno 2004 tra e a ministero del Controparte_4 CP_3
Notaio in Castelnovo di Sotto, rep. 88580, racc. Persona_2
20090.
Si riporta di seguito la ricostruzione puntuale delle cessioni succedutesi, come allegata da parte opposta:
“- in data 28 dicembre 2018 la società ha Controparte_5 acquistato da Monte dei Paschi di Siena S.p.A. un portafoglio di crediti individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130/1999 e dell'art. 58 TUB, giusta pubblicazione in G.U., Parte II, n. 1 del 3.01.2019;
- in data 9.1.2019 la in persona del legale Controparte_5 rappresentante p.t. ha conferito procura alla FIRE S.p.A., per la gestione e il recupero dei crediti e diritti collegati;
- che in data 15 luglio 2020 la ha ceduto a Controparte_5
un portafoglio di crediti come da Parte_2 avviso pubblicato in G.U., Parte II, n. 84 del 18 luglio 2020;
- in virtù di un contratto di cessione di crediti stipulato in data 20 luglio 2020, ha ceduto a Parte_2 CP_1
il predetto portafoglio come da avviso pubblicato in G.U.,
[...]
Parte II, n. 87 del 25 luglio 2020;
- in data 30.07.2020 la ha conferito procura Controparte_1 alla FIRE S.p.A., per la gestione e il recupero dei crediti e diritti collegati;
- in virtù di contratto di cessione di crediti stipulato in data
3 dicembre 2020 la ha nuovamente ceduto a Controparte_1
un portafoglio di crediti come da Parte_2
7 avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Parte II n. 144 del 10 dicembre 2020 (all.6);
- in virtù di un contratto di cessione di crediti stipulato in data 11 dicembre 2020, ha ceduto a Parte_2 Parte_3
il predetto portafoglio come da avviso pubblicato in G.U.,
[...]
Parte II, n. 146 del 15 dicembre 2020;
- in data 06.05.2021, la ha acquistato Controparte_1 nuovamente dalla il medesimo portafoglio di Parte_3 crediti giusta pubblicazione in G.U.”.
Visto il consistente numero di trasferimenti del credito, si reputa necessario esaminare le produzioni documentali di parte attrice in relazione a ciascuna cessione, operando poi una valutazione unitaria per entrambi i profili contestati
(sussistenza della cessione e inclusione del credito).
1.a. Rappresenta fatto notorio che, nel 2008, Controparte_4
si è fusa per incorporazione in
[...] Controparte_6
[...]
La cessione di crediti in blocco avvenuta in favore di CP_5
il 28 dicembre 2018 è stata pubblicata dalla cessionaria con
[...] avviso sulla G.U., parte II, del 3 gennaio 2019 (doc. 3 att.), ove si dà atto che l'elenco dei crediti ceduti è rinvenibile sul sito www.creditofondiario.eu/verificacessioni.
Secondo la prospettazione attorea, nel detto elenco si rinviene l'NDG 3199726, citato nella nota del 1 marzo 2010, con cui CP_7
ha comunicato a l'immediato “recesso da tutti i
[...] CP_3 rapporti” (doc. 5 att.). Allo stato, il detto indirizzo web, redirezionato automaticamente su https://www.bancacfplus.it/verificacessioni, corrisponde a pagina
“al momento non disponibile”. Il NDG 3199726 è, però, contenuto nell'elenco dei crediti ceduti Cont da in favore di (doc. 4 att.), documento non CP_5 contestato da parte opponente.
1.b. Della cessione stipulata tra e CP_5 [...] il 15 luglio 2020 è stato dato avviso dalla Parte_2 cessionaria sulla G.U., parte II, n. 84 del 18 luglio 2020 (doc.
6 att.). I crediti ceduti sono stati così identificati: “…i crediti di titolarità di che alle 00.01 del 1° luglio CP_5
8 2020 (la "Data di Valutazione") soddisfacevano i seguenti criteri
(i "Crediti "): (a) sono stati precedentemente ceduti ad CP_5
e di tale cessione è stato dato avviso in Gazzetta CP_5
Ufficiale della Repubblica Italiana, come risultante dal relativo avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 1 del 3 gennaio 2019, Parte II;
(b) i cui relativi contratti sono regolati dalla legge italiana;
e (c) sono stati classificati in sofferenza secondo quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008”.
Questi criteri si denotano per univocità, andando a individuare un insieme determinato e senza esclusioni, coincidente con tutti i crediti regolati dalla legge italiana, classificati “a sofferenza” e già oggetto della cessione del 28 dicembre 2018.
1.c. Della cessione avvenuta il 20 luglio 2020 tra
[...]
e è stato pubblicato avviso sulla Parte_2 Controparte_1
G.U., Parte II, n. 87 del 25 luglio 2020 (doc. 7 att.), con cui sono stati identificati “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del NT derivanti da contratti di finanziamento chirografari e ipotecari concessi a persone fisiche
e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1970 e l'1 marzo 2019, qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
272/2008 (Matrice dei Conti), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal NT nei confronti del relativo debitore ceduto (i "Crediti"). I dati indicativi dei crediti ceduti, nonchè la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del NT e del Cessionario, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/ e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”. A fronte di criteri di identificazione così generici, l'unico elemento di specificazione è rappresentato dall'”apposita lista”, con relativi Codici identificativi.
9 Ora, nell'elenco di crediti ceduti a (doc. 8 att.), il CP_1
NDG 3199726 non è presente. Parte opposta ha dedotto che la posizione debitoria di aveva ricevuto “il nuovo NDG CP_3
4033268” – da ritenersi, quindi, sostitutivo del precedente - circostanza, però, specificamente contestata e non avvalorata da alcun elemento formale.
Inoltre, nel predetto elenco al NDG 4033268 corrispondono ben 14 distinte “linee di credito”: sebbene il debito in esame derivi pacificamente dalla risoluzione per inadempimento del mutuatario del contratto di mutuo del 21.6.2004 (in effetti, fino alla cessione del 20.7.2020 al NDG ha sempre corrisposto una sola
“linea di credito”), nella fase sommaria di questa opposizione si è limitata ad allegare che “il numero di direzione CP_1 generale identifica un debitore, e il fatto che ricorra varie volte deriva dall'esistenza di più linee di credito a nome del medesimo debitore”, senza specificare quali e quante linee di credito sarebbero state aperte dall'opponente. Nel presente giudizio di merito l'opposta nulla ha aggiunto sul punto, sostenendo che sia irrilevante l'eccepita carenza di prova, in quanto superata da ulteriori elementi che complessivamente dimostrerebbero la titolarità del credito.
Quanto al sito internet https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/, indicato a beneficio dei ceduti nell'avviso di cessione, il tentativo ad oggi effettuato ha l'esito già descritto al punto n.
1.a.
1.d. Del contratto di cessione di crediti stipulato in data 3 dicembre 2020 in favore di è stato dato Parte_2 avviso sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 144 del 10 dicembre 2020 (doc. 9 att.).
Sub doc. 10 att. è stato prodotto l'elenco dei crediti esclusi dalla cessione, nel quale non compare l'NDG 4033268.
1.e. Con contratto di cessione di crediti stipulato in data 11 dicembre 2020, ha ceduto in favore di Parte_2 [...] un portafoglio di crediti. L'avviso è stato pubblicato Parte_3 sulla G.U., Parte II, n. 146 del 15 dicembre 2020 (doc. 11 att.). Nella lista dei crediti ceduti compare l'NDG 4033268, al quale
10 sono associate sempre 14 “linee di credito” (doc. 12 att.).
Quanto alla pubblicazione dell'elenco sul sito internet https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/, si ribadisce che al momento la verifica non è possibile, come esplicitato al punto n.
1.a.
1.f. In data 6 maggio 2021, ha acquistato Controparte_1 nuovamente da Parte_3
È stato prodotto l'avviso della cessione, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 56 del 13.5.2021 (doc. 13 att.).
Nell'elenco dei crediti ceduti compare l'NDG 4033268, al quale, anche in questo caso, corrispondono 14 distinte “linee di credito” (doc. 14 att.).
Orbene, tirando le fila, la valutazione unitaria del contenuto dell'avviso di cessione e della lista dei crediti ceduti, da leggersi insieme alla nota sub doc. 4, comprova che la cessione sub
1.a. è avvenuta e ha riguardato il debito in capo a CP_3
.
[...]
Anche il successivo passaggio – sub
1.b. - può ritenersi del tutto dimostrato, perché, come anticipato, la cessione ha riguardato un “blocco” di crediti chiaramente e univocamente determinato (coincidente con i crediti, a sua volta, ceduti ad da , senza esclusioni, nel quale era CP_5 CP_7 sicuramente incluso il credito in esame.
La continuità della concatenazione delle cessioni s'interrompe con la cessione del 20 luglio 2020 da a CP_1 [...]
, perché non ha (più) ad oggetto l'NDG 3199726, bensì il Parte_2
NDG 4033268. Ora, che l'NDG possa cambiare (o, meglio, essere sostituito) rappresenta circostanza ammissibile, che non ha trovato, in senso astratto, prova contraria;
ciò che conta è che il creditore, in quanto parte tenuta a dimostrare la legittimazione ad agire esecutivamente e che, tra l'altro, nel caso specifico, ha allegato questo fatto costitutivo, provveda a darne prova, affinché si accerti che il nuovo NDG è andato ad identificare proprio il debitore esecutato.
Ebbene, parte opposta si è limitata ad affermare la circostanza, senza fornirne alcuna prova. Anzi, l'elemento documentale per cui al NDG corrispondono 14 “linee di credito”, ciascuna avente un numero distinto dalle altre – neanch'esso fornito di spiegazione
11 - si pone, per i motivi già espressi, in aperta contraddizione con la prospettazione attorea. Né parte opposta ha chiarito per quale motivo l'NDG – che, si sottolinea, rappresenta l'unico codice che permette la sicura identificazione di migliaia di singole posizioni debitorie nel contesto di plurime cessioni in blocco, spesso anche molto ravvicinate dal punto di vista temporale - sia stato sostituito, peraltro dopo due cessioni in blocco avvenute pacificamente con l'originario NDG. Inoltre, la prova è carente anche in relazione alle successive cessioni, sub
1.d. e 1.e.
Nella prima, la cessione ha riguardato un “blocco” di crediti chiaramente e univocamente determinato (“crediti di titolarità del NT che alle 00.01 del 1° agosto 2020 (la "Data di
Valutazione") soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi (i "Crediti"): (a) sono stati precedentemente ceduti al NT e di tale cessione è stato dato avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, come risultante dal relativo avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 87 del 25 luglio 2020, Parte II;
(b) sono denominati in Euro;
(c) i cui relativi contratti sono regolati dalla legge italiana;
e (d) sono stati classificati in sofferenza secondo quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti)” [enfasi aggiunta]) e l'NDG
4033268 non compare tra i crediti esclusi dalla cessione. Ciò nonostante, se è incerto sia che detto NDG sia riconducibile a sia che la cessione pubblicata il 25.7.2020 abbia CP_3 riguardato il credito in esame, non si può affermare che questa cessione abbia interessato anche la posizione debitoria in capo all'opponente.
Quanto alla cessione sub
1.e, nell'avviso pubblicato sulla G.U. il 15.12.2020 i crediti sono identificati mediante rinvio ad
“apposita lista”: “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del NT derivanti da contratti di finanziamento concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1970 e il 1° marzo 2019, qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con
12 riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal NT nei confronti del relativo debitore ceduto[…] I dati indicativi dei Crediti ceduti, nonchè la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del NT e del
Cessionario, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/ fino all'estinzione del relativo Credito ceduto”.
Come anzi detto, l'elenco pubblicato sul sito internet https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/ non
è accessibile. Nella lista prodotta sub doc. 12 att. è presente l'NDG 4033268. A fronte di ciò, parte attrice ha sostenuto che la disponibilità, in capo a del titolo esecutivo fa ritenere CP_1 definitivamente provata la titolarità del credito.
In più occasioni, la Suprema Corte ha statuito che la dichiarazione del cedente, comunicata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce elemento documentale rilevante e potenzialmente decisivo (tra le altre, Sez. U., 4/5/2017, n. 10790; ord. n. 10200/2021).
L'assunto appare del tutto condivisibile, quantunque vada valorizzato nel suo precipuo significato: la disponibilità del titolo esecutivo può (“potenzialmente”) essere elemento probatorio decisivo. Nel caso di specie, a fronte della mancata dimostrazione della continuità della concatenazione delle sei cessioni in blocco, tenuto conto che non è stata esibita neanche una dichiarazione proveniente da società cedente, la sola disponibilità del titolo esecutivo non può, da sola, essere elemento probatorio sufficiente a convalidare la legittimazione di Da un CP_1 punto di vista fattuale, la disponibilità del titolo esecutivo è compatibile con una provenienza anche diversa rispetto a quella allegata da parte attrice, il che inserisce un ulteriore elemento di dubbio all'interno della prospettazione attorea. Peraltro, come opposto dal debitore, l'attrice non ha mai dimostrato di possedere l'originale del contratto di mutuo.
13 Tutto considerato, non si ritiene comprovato che sia CP_1 titolare del debito in capo a CP_3
2. Del difetto di iscrizione di all'Albo degli CP_2 intermediari. Ai sensi del par.
5.1. delle “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari” di cui alla circolare 288/2015 di
Banca d'Italia, “nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla Sez. V. della circolare, il servicer può avvalersi di soggetti terzi (i c.d. sub-servicer)
“per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, comma 3, lett. c) della legge n. 130/1999 e degli altri compiti affidati in base al contratto o al prospetto informativo”, con le precisazioni per cui:
- non può essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6bis della legge n. 130/1999, mentre è consentita l'esternalizzazione di specifiche attività operative nell'ambito dei citati compiti di controllo, in particolare se finalizzata alla prevenzione di possibili conflitti d'interesse;
- in caso di esternalizzazione di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento, “il contratto di esternalizzazione” deve prevedere espressamente che il servicer sia abilitato ad effettuare periodiche verifiche sui soggetti incaricati volte a riscontrare l'accuratezza delle loro segnalazioni, a individuare eventuali carenze operative o frodi e ad accertare la qualità ed efficacia delle procedure di incasso. I risultati di tali verifiche sono documentati.
Alla luce di ciò, è consentito al servicer di avvalersi di ulteriori soggetti, ancorché non iscritti all'albo, per lo svolgimento di attività operative di riscossione dei crediti ceduti, a condizione che il servicer sia tenuto ad effettuare verifiche periodiche sull'operato del delegato. È consentita l'esternalizzazione di specifiche attività operative, a condizione che al sub-servicer (o special servicer) non sia delegato il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6-bis della Legge n. 130/1999, a garanzia della tenuta del sistema.
14 Nella specie, ha affidato l'incarico di CP_1 [...]
a come si desume dall'avviso CP_8 Parte_2 di cessione del 13.5.21: “ è stata Parte_2 incaricata da di svolgere, in relazione ai Controparte_1
Crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento
[…] è responsabile degli adempimenti Parte_2 previsti dalle Disposizioni di Banca d'Italia del 29 luglio 2009, e successive modifiche e integrazioni, in tema di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti".
è iscritta nell'albo delle Banche. Parte_2
Con procura speciale datata 8 giugno 2021, a ministero della
Notaio in Roma, rep. 15846, racc. 7732 (doc. Persona_3
1 att.), ha conferito incarico a Fire S.p.A. Controparte_1 di svolgere attività di recupero del credito per conto di terzi. Dal complesso si desume che svolge funzioni unicamente CP_2 operative quale special servicer, sotto la vigilanza di
[...]
, specificamente indicata come responsabile del rispetto Parte_2 delle regole in materia di trasparenza delle operazioni e, perciò, incaricata di funzioni di garanzia.
La censura, quindi, non merita accoglimento.
3. Ulteriori censure avanzate da parte opponente in questo giudizio. Nella comparsa depositata il 7.10.24, il debitore opponente ha contestato, per la prima volta, la carenza dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c. del titolo per mancata disponibilità giuridica della somma mutuata e la nullità delle cessioni successive alla prima per violazione del D.M. n. 53/2015.
Nella configurazione successiva alla riforma della Legge n. 52/2006, l'opposizione ex art. 615, comma 2, cod. proc. civ. è giudizio a bifasicità eventuale (per tutte, Cass., sent. n.
25170/2018), seguendo, quindi, una scansione articolata in due fasi, la prima, con funzione cautelare, introdotta da ricorso indirizzato al giudice della esecuzione, imperniata su un'udienza svolta in camera di consiglio ed informata ad una cognizione di mera verosimiglianza, che ha ad oggetto la delibazione dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva e si conclude con un provvedimento in forma di ordinanza, soggetta a
15 reclamo;
la seconda, meramente eventuale, promossa con l'atto introduttivo (o riassuntivo) del giudizio di merito, che si svolge innanzi al giudice competente secondo le modalità del processo di cognizione.
Quanto all'individuazione dell'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione, l'opposizione ex art. 615/2 c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento negativo del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, controversia nella quale l'opponente ha veste formale e sostanziale di attore. In tale opposizione la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi: il petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata;
la causa petendi, consistente nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis.
I motivi di opposizione all'esecuzione (al pari dei vizi di regolarità formale dedotti con opposizione agli atti esecutivi) assumono il carattere di fatti individuatori della domanda di tutela, la quale ha natura eterodeterminata e concerne tutti i possibili fatti, esistenti al momento di proposizione dell'opposizione, che possano giustificare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata.
Dal descritto carattere eterodeterminato della domanda spiegata con l'opposizione esecutiva deriva che, poiché l'opposizione all'esecuzione è diretta all'accertamento della inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione per i motivi dedotti e sulla base di tutti gli elementi ed i fatti allegati ed esistenti al momento della sua proposizione, la domanda deve essere formulata con l'atto introduttivo del giudizio e le circostanze poste a fondamento dell'opposizione debbono essere prospettate con esso.
Nuovi motivi di contestazione basati su fatti esistenti e deducibili sin dal momento dell'introduzione dell'opposizione rappresentano, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio, una (non consentita) mutatio libelli. I motivi in esame vanno, quindi, dichiarati inammissibili.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione, si dichiara che non ha il diritto di agire Controparte_1
16 esecutivamente nei confronti di con conseguente CP_3 improseguibilità del processo esecutivo.
Vista la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno integralmente compensate.
Quanto alla sanzione invocata da parte convenuta ex art. 96/3 c.p.c., il creditore procedente ha articolato una compiuta difesa a sostegno della legittimità dell'azione esecutiva;
alfine, la prospettazione attorea non è stata ritenuta meritevole di integrale condivisione. Tanto non basta a giustificare la condanna per “abuso del processo”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che non ha legittimazione ad agire Controparte_1 esecutivamente nei confronti di e, per l'effetto, CP_3 dichiara l'improseguibilità del processo esecutivo;
- rigetta per il resto;
- compensa le spese di lite;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Reggio Emilia, 27 ottobre 2025
Il Giudice
LL IV
17
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. LL IV, ha pronunciato ex art. 281sexies/3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2613/2024 promossa da:
in persona della procuratrice Controparte_1 CP_2
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro BARBARO e
[...] EA AL in forza di procura generale alle liti, a ministero della Notaio in Messina il 3.3.2021, n. rep. 38070, Persona_1 n. racc. 14435, depositata nel processo esecutivo presso terzi n. 1471/2023; OPPOSTA ATTRICE
Contro
rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto GIOVANELLI, CP_3 in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
OPPONENTE CONVENUTO
1 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) Ritenere e dichiarare la titolarità de credito vantato in capo alla cessionaria 2) Ritenere e dichiarare che Controparte_1 Fire S.p.A., quale mero non è tenuta ad Parte_1 iscriversi nell'elenco ex art. 106 TUB;
3) Per l'effetto consentire la prosecuzione del procedimento di esecuzione allo stato cautelarmente sospeso;
4) Con vittoria di spese e compensi e con riserva di formulare ulteriori domande, anche istruttorie, nei modi e tempi di legge”
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, in accoglimento delle presenti istanze, così statuire:
In via preliminare e pregiudiziale.
- Accertato e dichiarato che il mutuo posto alla base del precetto non poteva costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa pronunciarsi riguardo la nullità ex tunc dell'atto di precetto sul quale si basa l'azione esecutiva, poiché fondato su di un atto notarile non idoneo a costituire titolo esecutivo, e, conseguentemente, dichiarare l'illegittimità dell'azione esecutiva, decretandone l'estinzione;
- Accertata e dichiarata la non riconducibilità del numero identificativo 4033268 al Signor CP_3
- Accertato e dichiarato che il codice identificativo di direzione generale (NDG) del è, per contro, il n. 3199726, CP_3 come risulta documentalmente;
- Accertato e dichiarato che non vi è prova che il credito agito con precetto e, successivamente, con l'azione esecutiva sia nella disponibilità della procedente;
- Accertata e dichiarata la nullità delle cessioni successive alla prima;
2 - Accertata e dichiarata l'inesistenza di prova circa la disponibilità giuridica e la titolarità del credito in capo all'agente; pronunciarsi riguardo la carenza della legitimatio ad causam dell'attrice per i motivi tutti di cui in narrativa e dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva
- Accertato e dichiarato che l'attrice ha instaurato il presente giudizio o nella consapevolezza di sostenere tesi palesemente smentite dai documenti n atti, o nella coscienza che l'operazione di recupero del credito è illegittima ab origine per carenza di titolo esecutivo, o senza depositare alcuna prova (quali, ad esempio, i millantati contratti di cessione susseguitesi nel tempo, doma da lei stessa affermato) a sostegno delle proprie istanze, in accoglimento della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. e per i motivi di cui al punto 5 in narrativa, condannare l'attrice al pagamento di una somma pari alla somma precettata, o altra somma che risulterà di giustizia, da determinarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese e competenze tutte di causa da distrarsi in favore del presente procuratore che si dichiara antistatario”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Nell'esecuzione presso terzi n. R.G. 1471/2023, promossa da l'esecutato ha depositato ricorso ai CP_1 CP_3 sensi dell'art. 615/2 c.p.c.
Con ordinanza emessa il 20 luglio 2024, il Giudice dell'esecuzione ha accolto l'istanza di sospensione della procedura e ha fissato termine perentorio per instaurare il giudizio di merito.
Con atto di citazione notificato nei confronti di il CP_3
28.8.24, in persona di ha instaurato il CP_1 CP_2 giudizio di merito relativo alla detta opposizione, chiedendo che si dichiari la titolarità del credito vantato in capo alla cessionaria e che , nella sua qualità di CP_1 CP_2 Pt_1
non è tenuta ad iscriversi nell'elenco ex art. 106
[...]
T.U.B., ordinando, infine, la prosecuzione del processo
3 esecutivo. si è costituito, chiedendo che si affermi la carenza CP_3 di legittimazione in capo all'attrice e, perciò, si dichiari l'estinzione della procedura esecutiva.
1. Del difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria . CP_1
Parte opponente ha contestato sia l'inesistenza del contratto di cessione in favore del creditore procedente e di tutti quelli precedenti ad esso, sia l'inclusione del credito in tutte le singole cessioni in blocco.
La Suprema Corte, nell'ordinanza n. 17944/2023, ha statuito che
“ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264
c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata […] D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui
l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità”.
Nell'ordinanza n. 3405/2024, pur a fronte della premessa per cui
“la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB”, la Suprema Corte ha proseguito il ragionamento come segue: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della
4 relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798;
Cass., 02/03/2016, n. 4116)”, dimostrando, quindi, di non volersi discostare dall'orientamento già delineato, di cui anche l'ordinanza n. 17944/2023 è espressione. Se ne rinviene conferma nel successivo passaggio: “Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass.,
20/07/2023, n. 21821)”. Nella sentenza n. 5478/24, il giudice di legittimità ha ribadito che “in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 cod. civ., quanto meno nel caso in cui, sul punto, il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa
e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata (richiamando poi Cass.
Sentenza n. 17944 del 2023)”, dichiarando poi di condividere il principio per cui, “se l'esistenza di quest'ultima [n.d.r. della cessione] sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio”. E' utile precisare che la Suprema Corte, nell'ordinanza del 22
5 marzo 2024, n. 7866, che ha richiamato adesivamente le sentenze n. 17944 del 22.6.2023 e n. 9412 del 5.5.2023, non ha affermato che è necessaria la produzione del contratto di cessione, bensì ha svolto un'argomentazione decisamente più articolata: “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare
l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”. Quanto al caso concreto esaminato, era presente in atti solo l'avviso di cessione, pubblicato sulla G.U.
A differenza da quanto sostenuto dall'opponente, da tali principi non si è discostata neanche l'ordinanza n. 28790/2024 della I Sezione, che ribadisce pienamente i precedenti arresti: “Diverso
è, invece, il caso in cui (come verificatosi anche nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto (in questo caso, da parte della curatela fallimentare) la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale,
6 neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass., n. 17944/2023, cit. supra)”.
Ritornando al caso di specie, l'azione esecutiva è stata promossa in forza del contratto di mutuo stipulato il 21 giugno 2004 tra e a ministero del Controparte_4 CP_3
Notaio in Castelnovo di Sotto, rep. 88580, racc. Persona_2
20090.
Si riporta di seguito la ricostruzione puntuale delle cessioni succedutesi, come allegata da parte opposta:
“- in data 28 dicembre 2018 la società ha Controparte_5 acquistato da Monte dei Paschi di Siena S.p.A. un portafoglio di crediti individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130/1999 e dell'art. 58 TUB, giusta pubblicazione in G.U., Parte II, n. 1 del 3.01.2019;
- in data 9.1.2019 la in persona del legale Controparte_5 rappresentante p.t. ha conferito procura alla FIRE S.p.A., per la gestione e il recupero dei crediti e diritti collegati;
- che in data 15 luglio 2020 la ha ceduto a Controparte_5
un portafoglio di crediti come da Parte_2 avviso pubblicato in G.U., Parte II, n. 84 del 18 luglio 2020;
- in virtù di un contratto di cessione di crediti stipulato in data 20 luglio 2020, ha ceduto a Parte_2 CP_1
il predetto portafoglio come da avviso pubblicato in G.U.,
[...]
Parte II, n. 87 del 25 luglio 2020;
- in data 30.07.2020 la ha conferito procura Controparte_1 alla FIRE S.p.A., per la gestione e il recupero dei crediti e diritti collegati;
- in virtù di contratto di cessione di crediti stipulato in data
3 dicembre 2020 la ha nuovamente ceduto a Controparte_1
un portafoglio di crediti come da Parte_2
7 avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Parte II n. 144 del 10 dicembre 2020 (all.6);
- in virtù di un contratto di cessione di crediti stipulato in data 11 dicembre 2020, ha ceduto a Parte_2 Parte_3
il predetto portafoglio come da avviso pubblicato in G.U.,
[...]
Parte II, n. 146 del 15 dicembre 2020;
- in data 06.05.2021, la ha acquistato Controparte_1 nuovamente dalla il medesimo portafoglio di Parte_3 crediti giusta pubblicazione in G.U.”.
Visto il consistente numero di trasferimenti del credito, si reputa necessario esaminare le produzioni documentali di parte attrice in relazione a ciascuna cessione, operando poi una valutazione unitaria per entrambi i profili contestati
(sussistenza della cessione e inclusione del credito).
1.a. Rappresenta fatto notorio che, nel 2008, Controparte_4
si è fusa per incorporazione in
[...] Controparte_6
[...]
La cessione di crediti in blocco avvenuta in favore di CP_5
il 28 dicembre 2018 è stata pubblicata dalla cessionaria con
[...] avviso sulla G.U., parte II, del 3 gennaio 2019 (doc. 3 att.), ove si dà atto che l'elenco dei crediti ceduti è rinvenibile sul sito www.creditofondiario.eu/verificacessioni.
Secondo la prospettazione attorea, nel detto elenco si rinviene l'NDG 3199726, citato nella nota del 1 marzo 2010, con cui CP_7
ha comunicato a l'immediato “recesso da tutti i
[...] CP_3 rapporti” (doc. 5 att.). Allo stato, il detto indirizzo web, redirezionato automaticamente su https://www.bancacfplus.it/verificacessioni, corrisponde a pagina
“al momento non disponibile”. Il NDG 3199726 è, però, contenuto nell'elenco dei crediti ceduti Cont da in favore di (doc. 4 att.), documento non CP_5 contestato da parte opponente.
1.b. Della cessione stipulata tra e CP_5 [...] il 15 luglio 2020 è stato dato avviso dalla Parte_2 cessionaria sulla G.U., parte II, n. 84 del 18 luglio 2020 (doc.
6 att.). I crediti ceduti sono stati così identificati: “…i crediti di titolarità di che alle 00.01 del 1° luglio CP_5
8 2020 (la "Data di Valutazione") soddisfacevano i seguenti criteri
(i "Crediti "): (a) sono stati precedentemente ceduti ad CP_5
e di tale cessione è stato dato avviso in Gazzetta CP_5
Ufficiale della Repubblica Italiana, come risultante dal relativo avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 1 del 3 gennaio 2019, Parte II;
(b) i cui relativi contratti sono regolati dalla legge italiana;
e (c) sono stati classificati in sofferenza secondo quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008”.
Questi criteri si denotano per univocità, andando a individuare un insieme determinato e senza esclusioni, coincidente con tutti i crediti regolati dalla legge italiana, classificati “a sofferenza” e già oggetto della cessione del 28 dicembre 2018.
1.c. Della cessione avvenuta il 20 luglio 2020 tra
[...]
e è stato pubblicato avviso sulla Parte_2 Controparte_1
G.U., Parte II, n. 87 del 25 luglio 2020 (doc. 7 att.), con cui sono stati identificati “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del NT derivanti da contratti di finanziamento chirografari e ipotecari concessi a persone fisiche
e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1970 e l'1 marzo 2019, qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
272/2008 (Matrice dei Conti), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal NT nei confronti del relativo debitore ceduto (i "Crediti"). I dati indicativi dei crediti ceduti, nonchè la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del NT e del Cessionario, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/ e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”. A fronte di criteri di identificazione così generici, l'unico elemento di specificazione è rappresentato dall'”apposita lista”, con relativi Codici identificativi.
9 Ora, nell'elenco di crediti ceduti a (doc. 8 att.), il CP_1
NDG 3199726 non è presente. Parte opposta ha dedotto che la posizione debitoria di aveva ricevuto “il nuovo NDG CP_3
4033268” – da ritenersi, quindi, sostitutivo del precedente - circostanza, però, specificamente contestata e non avvalorata da alcun elemento formale.
Inoltre, nel predetto elenco al NDG 4033268 corrispondono ben 14 distinte “linee di credito”: sebbene il debito in esame derivi pacificamente dalla risoluzione per inadempimento del mutuatario del contratto di mutuo del 21.6.2004 (in effetti, fino alla cessione del 20.7.2020 al NDG ha sempre corrisposto una sola
“linea di credito”), nella fase sommaria di questa opposizione si è limitata ad allegare che “il numero di direzione CP_1 generale identifica un debitore, e il fatto che ricorra varie volte deriva dall'esistenza di più linee di credito a nome del medesimo debitore”, senza specificare quali e quante linee di credito sarebbero state aperte dall'opponente. Nel presente giudizio di merito l'opposta nulla ha aggiunto sul punto, sostenendo che sia irrilevante l'eccepita carenza di prova, in quanto superata da ulteriori elementi che complessivamente dimostrerebbero la titolarità del credito.
Quanto al sito internet https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/, indicato a beneficio dei ceduti nell'avviso di cessione, il tentativo ad oggi effettuato ha l'esito già descritto al punto n.
1.a.
1.d. Del contratto di cessione di crediti stipulato in data 3 dicembre 2020 in favore di è stato dato Parte_2 avviso sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 144 del 10 dicembre 2020 (doc. 9 att.).
Sub doc. 10 att. è stato prodotto l'elenco dei crediti esclusi dalla cessione, nel quale non compare l'NDG 4033268.
1.e. Con contratto di cessione di crediti stipulato in data 11 dicembre 2020, ha ceduto in favore di Parte_2 [...] un portafoglio di crediti. L'avviso è stato pubblicato Parte_3 sulla G.U., Parte II, n. 146 del 15 dicembre 2020 (doc. 11 att.). Nella lista dei crediti ceduti compare l'NDG 4033268, al quale
10 sono associate sempre 14 “linee di credito” (doc. 12 att.).
Quanto alla pubblicazione dell'elenco sul sito internet https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/, si ribadisce che al momento la verifica non è possibile, come esplicitato al punto n.
1.a.
1.f. In data 6 maggio 2021, ha acquistato Controparte_1 nuovamente da Parte_3
È stato prodotto l'avviso della cessione, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 56 del 13.5.2021 (doc. 13 att.).
Nell'elenco dei crediti ceduti compare l'NDG 4033268, al quale, anche in questo caso, corrispondono 14 distinte “linee di credito” (doc. 14 att.).
Orbene, tirando le fila, la valutazione unitaria del contenuto dell'avviso di cessione e della lista dei crediti ceduti, da leggersi insieme alla nota sub doc. 4, comprova che la cessione sub
1.a. è avvenuta e ha riguardato il debito in capo a CP_3
.
[...]
Anche il successivo passaggio – sub
1.b. - può ritenersi del tutto dimostrato, perché, come anticipato, la cessione ha riguardato un “blocco” di crediti chiaramente e univocamente determinato (coincidente con i crediti, a sua volta, ceduti ad da , senza esclusioni, nel quale era CP_5 CP_7 sicuramente incluso il credito in esame.
La continuità della concatenazione delle cessioni s'interrompe con la cessione del 20 luglio 2020 da a CP_1 [...]
, perché non ha (più) ad oggetto l'NDG 3199726, bensì il Parte_2
NDG 4033268. Ora, che l'NDG possa cambiare (o, meglio, essere sostituito) rappresenta circostanza ammissibile, che non ha trovato, in senso astratto, prova contraria;
ciò che conta è che il creditore, in quanto parte tenuta a dimostrare la legittimazione ad agire esecutivamente e che, tra l'altro, nel caso specifico, ha allegato questo fatto costitutivo, provveda a darne prova, affinché si accerti che il nuovo NDG è andato ad identificare proprio il debitore esecutato.
Ebbene, parte opposta si è limitata ad affermare la circostanza, senza fornirne alcuna prova. Anzi, l'elemento documentale per cui al NDG corrispondono 14 “linee di credito”, ciascuna avente un numero distinto dalle altre – neanch'esso fornito di spiegazione
11 - si pone, per i motivi già espressi, in aperta contraddizione con la prospettazione attorea. Né parte opposta ha chiarito per quale motivo l'NDG – che, si sottolinea, rappresenta l'unico codice che permette la sicura identificazione di migliaia di singole posizioni debitorie nel contesto di plurime cessioni in blocco, spesso anche molto ravvicinate dal punto di vista temporale - sia stato sostituito, peraltro dopo due cessioni in blocco avvenute pacificamente con l'originario NDG. Inoltre, la prova è carente anche in relazione alle successive cessioni, sub
1.d. e 1.e.
Nella prima, la cessione ha riguardato un “blocco” di crediti chiaramente e univocamente determinato (“crediti di titolarità del NT che alle 00.01 del 1° agosto 2020 (la "Data di
Valutazione") soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi (i "Crediti"): (a) sono stati precedentemente ceduti al NT e di tale cessione è stato dato avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, come risultante dal relativo avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 87 del 25 luglio 2020, Parte II;
(b) sono denominati in Euro;
(c) i cui relativi contratti sono regolati dalla legge italiana;
e (d) sono stati classificati in sofferenza secondo quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti)” [enfasi aggiunta]) e l'NDG
4033268 non compare tra i crediti esclusi dalla cessione. Ciò nonostante, se è incerto sia che detto NDG sia riconducibile a sia che la cessione pubblicata il 25.7.2020 abbia CP_3 riguardato il credito in esame, non si può affermare che questa cessione abbia interessato anche la posizione debitoria in capo all'opponente.
Quanto alla cessione sub
1.e, nell'avviso pubblicato sulla G.U. il 15.12.2020 i crediti sono identificati mediante rinvio ad
“apposita lista”: “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del NT derivanti da contratti di finanziamento concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1970 e il 1° marzo 2019, qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con
12 riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal NT nei confronti del relativo debitore ceduto[…] I dati indicativi dei Crediti ceduti, nonchè la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del NT e del
Cessionario, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/ fino all'estinzione del relativo Credito ceduto”.
Come anzi detto, l'elenco pubblicato sul sito internet https://www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/ non
è accessibile. Nella lista prodotta sub doc. 12 att. è presente l'NDG 4033268. A fronte di ciò, parte attrice ha sostenuto che la disponibilità, in capo a del titolo esecutivo fa ritenere CP_1 definitivamente provata la titolarità del credito.
In più occasioni, la Suprema Corte ha statuito che la dichiarazione del cedente, comunicata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce elemento documentale rilevante e potenzialmente decisivo (tra le altre, Sez. U., 4/5/2017, n. 10790; ord. n. 10200/2021).
L'assunto appare del tutto condivisibile, quantunque vada valorizzato nel suo precipuo significato: la disponibilità del titolo esecutivo può (“potenzialmente”) essere elemento probatorio decisivo. Nel caso di specie, a fronte della mancata dimostrazione della continuità della concatenazione delle sei cessioni in blocco, tenuto conto che non è stata esibita neanche una dichiarazione proveniente da società cedente, la sola disponibilità del titolo esecutivo non può, da sola, essere elemento probatorio sufficiente a convalidare la legittimazione di Da un CP_1 punto di vista fattuale, la disponibilità del titolo esecutivo è compatibile con una provenienza anche diversa rispetto a quella allegata da parte attrice, il che inserisce un ulteriore elemento di dubbio all'interno della prospettazione attorea. Peraltro, come opposto dal debitore, l'attrice non ha mai dimostrato di possedere l'originale del contratto di mutuo.
13 Tutto considerato, non si ritiene comprovato che sia CP_1 titolare del debito in capo a CP_3
2. Del difetto di iscrizione di all'Albo degli CP_2 intermediari. Ai sensi del par.
5.1. delle “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari” di cui alla circolare 288/2015 di
Banca d'Italia, “nel rispetto della disciplina generale in materia di esternalizzazione di cui alla Sez. V. della circolare, il servicer può avvalersi di soggetti terzi (i c.d. sub-servicer)
“per lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di cui all'art. 2, comma 3, lett. c) della legge n. 130/1999 e degli altri compiti affidati in base al contratto o al prospetto informativo”, con le precisazioni per cui:
- non può essere delegato a terzi il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6bis della legge n. 130/1999, mentre è consentita l'esternalizzazione di specifiche attività operative nell'ambito dei citati compiti di controllo, in particolare se finalizzata alla prevenzione di possibili conflitti d'interesse;
- in caso di esternalizzazione di attività connesse con la riscossione dei crediti ceduti e con i servizi di cassa e pagamento, “il contratto di esternalizzazione” deve prevedere espressamente che il servicer sia abilitato ad effettuare periodiche verifiche sui soggetti incaricati volte a riscontrare l'accuratezza delle loro segnalazioni, a individuare eventuali carenze operative o frodi e ad accertare la qualità ed efficacia delle procedure di incasso. I risultati di tali verifiche sono documentati.
Alla luce di ciò, è consentito al servicer di avvalersi di ulteriori soggetti, ancorché non iscritti all'albo, per lo svolgimento di attività operative di riscossione dei crediti ceduti, a condizione che il servicer sia tenuto ad effettuare verifiche periodiche sull'operato del delegato. È consentita l'esternalizzazione di specifiche attività operative, a condizione che al sub-servicer (o special servicer) non sia delegato il controllo sul corretto espletamento delle operazioni di cui all'art. 2, comma 6-bis della Legge n. 130/1999, a garanzia della tenuta del sistema.
14 Nella specie, ha affidato l'incarico di CP_1 [...]
a come si desume dall'avviso CP_8 Parte_2 di cessione del 13.5.21: “ è stata Parte_2 incaricata da di svolgere, in relazione ai Controparte_1
Crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento
[…] è responsabile degli adempimenti Parte_2 previsti dalle Disposizioni di Banca d'Italia del 29 luglio 2009, e successive modifiche e integrazioni, in tema di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti".
è iscritta nell'albo delle Banche. Parte_2
Con procura speciale datata 8 giugno 2021, a ministero della
Notaio in Roma, rep. 15846, racc. 7732 (doc. Persona_3
1 att.), ha conferito incarico a Fire S.p.A. Controparte_1 di svolgere attività di recupero del credito per conto di terzi. Dal complesso si desume che svolge funzioni unicamente CP_2 operative quale special servicer, sotto la vigilanza di
[...]
, specificamente indicata come responsabile del rispetto Parte_2 delle regole in materia di trasparenza delle operazioni e, perciò, incaricata di funzioni di garanzia.
La censura, quindi, non merita accoglimento.
3. Ulteriori censure avanzate da parte opponente in questo giudizio. Nella comparsa depositata il 7.10.24, il debitore opponente ha contestato, per la prima volta, la carenza dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c. del titolo per mancata disponibilità giuridica della somma mutuata e la nullità delle cessioni successive alla prima per violazione del D.M. n. 53/2015.
Nella configurazione successiva alla riforma della Legge n. 52/2006, l'opposizione ex art. 615, comma 2, cod. proc. civ. è giudizio a bifasicità eventuale (per tutte, Cass., sent. n.
25170/2018), seguendo, quindi, una scansione articolata in due fasi, la prima, con funzione cautelare, introdotta da ricorso indirizzato al giudice della esecuzione, imperniata su un'udienza svolta in camera di consiglio ed informata ad una cognizione di mera verosimiglianza, che ha ad oggetto la delibazione dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva e si conclude con un provvedimento in forma di ordinanza, soggetta a
15 reclamo;
la seconda, meramente eventuale, promossa con l'atto introduttivo (o riassuntivo) del giudizio di merito, che si svolge innanzi al giudice competente secondo le modalità del processo di cognizione.
Quanto all'individuazione dell'oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione, l'opposizione ex art. 615/2 c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento negativo del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, controversia nella quale l'opponente ha veste formale e sostanziale di attore. In tale opposizione la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi: il petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata;
la causa petendi, consistente nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis.
I motivi di opposizione all'esecuzione (al pari dei vizi di regolarità formale dedotti con opposizione agli atti esecutivi) assumono il carattere di fatti individuatori della domanda di tutela, la quale ha natura eterodeterminata e concerne tutti i possibili fatti, esistenti al momento di proposizione dell'opposizione, che possano giustificare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata.
Dal descritto carattere eterodeterminato della domanda spiegata con l'opposizione esecutiva deriva che, poiché l'opposizione all'esecuzione è diretta all'accertamento della inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione per i motivi dedotti e sulla base di tutti gli elementi ed i fatti allegati ed esistenti al momento della sua proposizione, la domanda deve essere formulata con l'atto introduttivo del giudizio e le circostanze poste a fondamento dell'opposizione debbono essere prospettate con esso.
Nuovi motivi di contestazione basati su fatti esistenti e deducibili sin dal momento dell'introduzione dell'opposizione rappresentano, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio, una (non consentita) mutatio libelli. I motivi in esame vanno, quindi, dichiarati inammissibili.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione, si dichiara che non ha il diritto di agire Controparte_1
16 esecutivamente nei confronti di con conseguente CP_3 improseguibilità del processo esecutivo.
Vista la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno integralmente compensate.
Quanto alla sanzione invocata da parte convenuta ex art. 96/3 c.p.c., il creditore procedente ha articolato una compiuta difesa a sostegno della legittimità dell'azione esecutiva;
alfine, la prospettazione attorea non è stata ritenuta meritevole di integrale condivisione. Tanto non basta a giustificare la condanna per “abuso del processo”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che non ha legittimazione ad agire Controparte_1 esecutivamente nei confronti di e, per l'effetto, CP_3 dichiara l'improseguibilità del processo esecutivo;
- rigetta per il resto;
- compensa le spese di lite;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Reggio Emilia, 27 ottobre 2025
Il Giudice
LL IV
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