Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 11/06/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01072/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00168/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 168 del 2024, proposto da
ENI Sustainable Mobility S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni De Vergottini, Marco Petitto, Alessandra Podio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Postiglione, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, via G.V. Quaranta, n. 5;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
IT TI Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Gomez D'Ayala, Emanuele Antonio Natale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota del Comune di Postiglione prot. 8261 del 10.11.2023: richiesta della documentazione tecnica aggiornata e del certificato di collaudo relativi all’impianto di distribuzione di GPL per uso domestico, commerciale, di riscaldamento e industriale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Postiglione, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di IT TI Spa;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 il dott. IN Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, la ENI Sustainable Mobility s.p.a. (in appresso, E. S.) impugnava, chiedendone l’annullamento, la nota del 10 novembre 2023, prot. n. 8261, con la quale il Sindaco ed il Responsabile del procedimento del Comune di Postiglione avevano richiesto la trasmissione della documentazione tecnica aggiornata e del certificato di collaudo relativi all’impianto di distribuzione del gas di petrolio liquefatto (GPL) per uso domestico, commerciale, di riscaldamento e industriale, nel centro urbano di Postiglione e nelle località rurali di Canneto, Terzo di Mezzo, Selva Nera e Tempe, ed avevano preannunciato l’adozione dei consequenziali provvedimenti a tutela della pubblica incolumità per il caso di mancato assolvimento dell’incombente prescritto entro il termine per il medesimo fissato.
2. A sostegno dell’esperito gravame, la E. S. (subentrata nella titolarità in concessione del suindicato impianto di distribuzione di GPL alla ENI s.p.a., incorporante la Agip Gas s.p.a., a sua volta incorporante l’esecutrice Agip Petroli s.p.a.) deduceva, in estrema sintesi, che: a) in data 17 novembre 2023 avrebbe fornito riscontro alla richiesta documentale del 10 novembre 2023, prot. n. 8261 (mediante la seguente produzione: - attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, in corso di validità; - verifica d’integrità decennale del serbatoio, in corso di validità; - certificati di taratura delle valvole di sicurezza dei serbatoi, in corso di validità; - rapporto di misura di protezione catodica, in corso di validità; - verbale di ripristino dispersione gas su rete canalizzata (intervento di manutenzione straordinaria); - verbale d’ispezione periodica programmata “fughe gas”, in corso di validità; - rapporto di prova prodotto, in corso di validità), senza che, in omaggio al principio ‘ad impossibilia nemo tenetur’, le fosse addebitabile l’irreperibilità della risalente documentazione mancante (certificati di collaudo e “libro lavori”), ma essendo sufficienti gli elementi di prova indiretta ed equipollenti, attestanti l’idoneità e la conformità del realizzato impianto di distribuzione di GPL; b) la preannunciata misura contingibile e urgente sarebbe ingiustificata in rapporto ad un impianto non ancora funzionante ed a fronte della comprovata sicurezza di quest’ultimo (comunque non desumibile dal “libro lavori”).
3. Costituitisi in giudizio, l’intimato Comune di Postiglione e la controinteressata IT TI s.p.a. (in veste di soggetto subentrato nella gestione del suindicato impianto di distribuzione, previa relativa trasformazione della relativa alimentazione da GPL a metano, in appresso, I. R.) eccepivano l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame esperito ex adverso.
4. All’udienza pubblica del 13 maggio 2025, la causa era trattenuta in decisione.
5. Venendo ora a scrutinare il ricorso, esso si rivela inammissibile per carenza di interesse a proporlo.
Ed invero, l’impugnata nota del 10 novembre 2023, prot. n. 8261, si limita, da un lato, a richiedere la trasmissione della documentazione tecnica aggiornata e del certificato di collaudo relativi all’impianto di distribuzione di GPL già in titolarità della E. S., onde verificare «che l’impianto distributivo del GPL è stato realizzato in modo da essere idoneo anche alla distribuzione del gas naturale (metano) e quindi realizzato nel rispetto delle norme UNI 9165 e 9860, oltre che del d.m. 24 novembre 1984», e, d’altro lato, a preannunciare l’adozione dei «consequenziali provvedimenti a tutela della pubblica incolumità, considerato che, al momento, non vi è evidenza che l’impianto del GPL funzionante sul territorio di questo Comune sia in esercizio con la dovuta sicurezza, attestata anche, e soprattutto, da un regolare certificato di collaudo».
Trattasi, all’evidenza di atto meramente interlocutorio ed endoprocedimentale.
Ne è conferma la circostanza che, all’indomani dalla sua emanazione, i soggetti coinvolti nelle operazioni di consegna dell’impianto di distribuzione di GPL dalla E. S. alla I. R. hanno dato corso ad un’ampia attività di verifica di idoneità e conformità dell’impianto controverso, che è da intendersi volta anche a sopperire alle eventuali lacune nella documentazione elargita dalla ricorrente.
In particolare, come illustrato e documentato dalle parti:
- nel febbraio 2024 si è tenuto un incontro tra E. S. e I. R. nel corso del quale la prima ha proposto di predisporre un piano di indagini per asseverare la regolarità tecnica della rete a GPL e permettere ad un tecnico incaricato dall’amministrazione comunale di certificarne il collaudo e la conversione a gas naturale;
- nel marzo 2024 il Comune di Postiglione ha nominato un tecnico per certificare l’idoneità della rete GPL per l’esercizio a metano e ha invitato la I. R. a condividere un piano di attività necessario al collaudo;
- nel maggio 2024 la I. R. ha riscontrato tale invito, indicando le attività e verifiche da eseguire per attestare l’idoneità dell’impianto distributivo (profondità di posa, interferenze e distanze dai fabbricati ed anche effettuando prove di tenuta della pressione ecc.) alla normativa vigente all’atto della costruzione e di quella attuale;
- nell’ottobre 2024 il Comune di Postiglione ha nominato il tecnico per il collaudo della rete così da procedere all’avvio delle attività operative;
- nel novembre 2024 il Comune ha informato di essere pronto al collaudo ed ha richiesto alla I. R. un progetto stralcio per accedere al finanziamento a valere sui FSC 2014/2020;
- la I. R. ha comunicato la disponibilità ad elaborare il progetto stralcio, confermando che la presa in consegna e l’esecuzione dei lavori sarebbero avvenuti all’esito del collaudo secondo le specifiche comunicate nel maggio 2024;
- nel dicembre 2024 l’ente locale ha formulato una proposta per l’esecuzione del collaudo, in risposta alle indicazioni comunicate dalla I. R. nel maggio 2024, chiedendo deroghe alla certificazione dei materiali, all’esecuzione delle prove di tenuta, alle verifiche distruttive e ai i controlli radiografici; nello stesso mese la I. R. ha trasmesso il progetto per l’accesso ai finanziamenti, evidenziando l’indisponibilità alle deroghe chieste in ambito di collaudo;
- nel gennaio 2025 il Comune di Postiglione ha specificato che l’esecuzione del collaudo della rete sarebbe stato effettuato in conformità con quanto già indicato;
- successivamente, nel febbraio 2025 ha reso noto il programma di esecuzione delle indagini propedeutiche al collaudo e nel marzo 2025 ha concordato il piano di indagini, che ha previsto l'esecuzione di 11 saggi con relativi prelievi di materiali che si sono conclusi il 19 marzo 2025;
- l’amministrazione comunale ha, poi, convocato un tavolo tecnico di confronto per il 14 aprile 2025;
- all’esito di tale tavolo tecnico, sono state individuate alcune operazioni finalizzate al completamento del collaudo, concernenti, segnatamente, la profondità di posa della rete di distribuzione del GPL.
Ciò posto alla nota del 10 novembre 2023, prot. n. 8261, non è ricollegabile alcuna portata direttamente lesiva rispetto al bene della vita ambito, cosicché la ricorrente nessuna utilità pratica potrebbe ritrarre dall’invocata pronuncia giurisdizionale annullatoria.
6. In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso in epigrafe va dichiarato inammissibile.
7. Quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
IN Di Popolo, Consigliere, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN Di Popolo | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO