Articolo 57 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 56Articolo 58
Versione
13 novembre 1960
Art. 57. Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione costituito presso il Ministero di grazia e giustizia esercita nei confronti dei funzionari nelle cancellerie e segreterie giudiziarie e del personale di dattilografia le attribuzioni ad esso demandate dal presente ordinamento.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960