Art. 57. Attribuzioni del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione costituito presso il Ministero di grazia e giustizia esercita nei confronti dei funzionari nelle cancellerie e segreterie giudiziarie e del personale di dattilografia le attribuzioni ad esso demandate dal presente ordinamento.
Il Consiglio di amministrazione costituito presso il Ministero di grazia e giustizia esercita nei confronti dei funzionari nelle cancellerie e segreterie giudiziarie e del personale di dattilografia le attribuzioni ad esso demandate dal presente ordinamento.