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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/06/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile
Il Giudice monocratico, dott. Luca Mercuri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5392 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2018 posta in deliberazione con provvedimento del 15/02/25, a seguito di udienza cartolare del 16/01/25, con concessione alle parti dei termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per repliche, vertente
TRA
- (C.F./P.IVA ), con l'avv. MARTINO NICOLA Parte_1 P.IVA_1
- parte attrice -
E
- (C.F./P.IVA ), con l'avv. RUTIGLIANO RAFFAELE Controparte_1 P.IVA_2
- convenuto -
§§§
Oggetto: recupero somme
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l sopra indicato ha convenuto in Parte_2
giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, il convenuto, per la condanna al pagamento della CP_1 somma di € 126.227,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di quota del tributo provinciale per le funzioni in materia di tutela e igiene ambientale (T.E.F.A.), riscossa dal CP_1
unitamente al tributo allo stesso spettante, che doveva essere riversata da questi all per gli anni 2015 e 2016. Controparte_2
Si è costituito il convenuto, contestando in via preliminare la carenza di giurisdizione del CP_1
giudice adito in favore, trattandosi di tributi, del giudice tributario, oltre che contestando nel merito
1 la pretesa attorea, avendo chiesto specificamente l'accertamento di un controcredito da porsi in compensazione con il credito vantato dall'amministrazione agente.
La causa è stata istruita solo in via documentale e, con il provvedimento su indicato, facente seguito all'udienza cartolare pure sopra indicata, è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.
Solo il convenuto ha depositato note di trattazione scritta contenenti le conclusioni e le CP_1
comparse conclusionali (quella di replica non ammissibile in mancanza di comparsa conclusionale dell ), nell'ambito delle quali ha ribadito l'eccezione preliminare di Controparte_2
rito tendente alla dichiarazione, ovviamente assorbente, del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ex art 37 c.p.c., in favore della “Commissione Tributaria di Foggia” o “della Parte_2
Corte dei Conti”, così come peraltro già statuito in caso analogo nel precedente del Tribunale di
Foggia sent. n. 2156/2024 (RG n. 5591/2018).
La causa può dunque essere ora decisa.
§§§
Va in effetti dichiarato in via preliminare e assorbente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore della Corte dei Conti territorialmente competente (non invece la competenza del giudice tributario come originariamente sostenuto e argomentato da parte opponente).
Possono al riguardo brevemente richiamarsi le considerazioni contenute nel precedente del
Tribunale adito e sopra già citato che si condivide.
Come chiarito dalla S.C. (Cass., sez. un., 18/06/2018, n. 16014), il soggetto responsabile della riscossione delle imposte, in quanto incaricato di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di altri enti pubblici, del quale lo stesso ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione e il riversamento all'ente impositore, riveste la qualifica di agente contabile e ogni controversia tra esso e l'ente impositore, che abbia a oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un "giudizio di conto" (vedi anche sez. I, 20/06/2019, Controparte_3
n. 862).
Il D.Lgs. 504/92 ha istituito un tributo annuale a favore delle province per il finanziamento delle funzioni a queste demandate riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina e il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo.
2 Ai sensi dell'atrt. 19, comma 5, del suddetto D.Lgs. il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestalmente alla riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
al comune interessato spetta una commissione dello 0,30% per la riscossione;
il residuo della tassa riscossa, dedotta la quota del compenso per la riscossione, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria della provincia nei termini e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
A fronte del detto quadro normativo, l'Amministrazione provinciale di ha chiesto Pt_1
giudizialmente il versamento delle somme annualmente riscosse dal convenuto, in quanto CP_1
indebitamente trattenute dallo stesso e non versate secondo le norme del citato decreto. Qui in particolare per le annualità 2015 e 2016.
Va rilevato al riguardo che:
1) oggetto della controversia non è, né la qualificazione o quantificazione del tributo da riscuotere, né la debenza dello stesso da parte dei soggetti passivi della tassazione;
2) non vi è dubbio, peraltro, sulla natura di entrata tributaria provinciale delle somme a suo tempo riscosse dal convenuto, secondo la qualificazione di cui alla normativa medesima e CP_1
l'interpretazione giurisprudenziale fattane, ma oggetto del giudizio non è il rapporto impositivo, in quanto il convenuto non è il soggetto passivo della tassazione, essendolo invece il detentore CP_1
degli immobili costituenti peraltro anche la base di calcolo dell'imposizione;
3) oggetto del giudizio è invece il rapporto tra l'ente pubblico impositore e l'ente, parimenti pubblico peraltro, a cui ex lege è affidata la riscossione del tributo, con onere di riversamento diretto nelle casse dell'amministrazione provinciale (art. 19, co. 7 del D.Lgs. 504/92), sulla base delle norme che regolano proprio i rapporti tra concessionario della riscossione ed ente impositore.
Va pertanto sicuramente esclusa, innanzitutto, la giurisdizione del giudice tributario, ai sensi del
D.Lgs. n. 546/92, non investendo la controversia in esame il rapporto tra contribuente/soggetto passivo del tributo ed ente impositore.
Al contempo, tuttavia, non può nemmeno postularsi l'esistenza di un ordinario rapporto privatistico, in particolare nel caso di specie, in quanto intercorrente tra enti locali (enti pubblici territoriali non economici) e con riferimento alla riscossione di entrate pubbliche di natura tributaria.
Come rilevato da questo Tribunale nella sentenza già sopra menzionata e come pienamente condivisibile, la S.C. ha avuto modo di chiarire in modo sufficientemente definito che, a norma degli artt. 103, comma secondo, Cost., 13 e 44 R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, 9 d.P.R. 29 settembre
1973 n. 603, 127 d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858 e, da ultimo, art. 1 D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174
3 (Codice della Giustizia Contabile), alla Corte dei Conti è attribuita una giurisdizione tendenzialmente generale in materia di contabilità pubblica (ancorché secondo ambiti la cui concreta determinazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore), giurisdizione che riguarda ogni controversia inerente alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile (cfr. Cass. Sez. U, 18/06/2018 n. 16014, che richiama in motivazione copiosa giurisprudenza di legittimità: Cass. Sez. U, 7/05/2003, n. 6956; Cass. Sez. U, 07/12/1999, n. 862;
Cass. Sez. U., 16/11/2016, n. 23302; Cass. Sez. U., 29/05/2003, n. 8580; Cass. Sez. Un.,
10/04/1999, n. 237).
Secondo la detta giurisprudenza di legittimità, gli elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della
Corte dei Conti in materia appunto di responsabilità contabile, sono costituiti soltanto dal carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisca e dalla natura, parimenti pubblica, del denaro o del bene oggetto della sua gestione, restando ininfluente, invece, sia la natura eventualmente privata
(nella fattispecie per altro da escludere pacificamente) del soggetto affidatario del servizio (cfr.
Cass. Sez. U, 24/03/2017 n. 7663; Cass. Sez. U., 16/12/2009 n. 26280), sia il titolo giuridico in forza del quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto di servizio modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte (così, in motivazione, Cass. n.
16014/18 cit., che richiama anche Cass. Sez. U., 01/06/2010 n. 13330).
Il rapporto tra incaricato della riscossione ed ente impositore si configura, comunque, come rapporto di servizio pubblico, in quanto il soggetto esterno (il comune nella fattispecie) si inserisce nell'iter procedimentale di pertinenza dell'ente pubblico (amministrazione provinciale), come compartecipe dell'attività pubblicistica di quest'ultimo, per volontà della legge.
Nel caso di specie, dunque, l'attività di gestione e riscossione del tributo provinciale demandata al ha natura di attività pubblicistica, così come l'obbligazione di versare all'ente provinciale le CP_1
somme incassate.
Ne consegue in definitiva che:
1) va riconosciuta la qualifica di agente contabile del convenuto, in forza peraltro di norma CP_1
di legge espressa e primaria che ha attribuito al predetto ente la riscossione del tributo provinciale;
2) va qualificato come giudizio di conto quello in cui si discuta dei rapporti tra incaricato della riscossione ed ente impositore, sicuramente laddove si discuta dell'obbligo di riversare le somme
4 incassate a titolo di tributo proprio dell'ente impositore medesimo;
3) va, al contempo, esclusa la giurisdizione del giudice tributario e affermata invece la competenza della Corte dei Conti a dirimere la presente controversia, compresa ovviamente la questione della possibilità di compensare il debito derivante dall'obbligo di riversare la quota di tributo (depurata della commissione spettante) ed eventuali controcrediti dell'ente tenuto.
§§§
Il rilievo d'ufficio della questione in rito definitoria del giudizio e la particolarità della fattispecie in discorso giustifica la compensazione tra gli enti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale adito, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita, così provvede:
1) dichiara il proprio difetto di giurisdizione, essendo la cognizione della presente controversia devoluta alla Corte dei Conti territorialmente competente;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso lì 06/06/2025
Il Giudice dott. Luca Mercuri
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