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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/11/2024, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 8083/2023 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
(c.f. ), nato a Boscotrecase (NA) in [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
8.3.1958, residente a [...] rapp.to e difeso, giusta mandato a margine del ricorso, dagli avv.ti Riccardo Marone, Giuseppe Maria Perullo
e Giuseppe Montanile
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Direttore Generale e Legale Rapp.te pro tempore dom.to CP_1 per la carica presso la Sede Legale in Torre del Greco (NA) alla Via Marconi nr. 66, C.F. e P. IVA nr. rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Rosa Maria P.IVA_1 Siciliano e dall'avv. Biagio Cozzolino RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso cautelare, contestuale a domanda di merito, depositato in data 28.1.2023, il ricorrente chiedeva all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare l'illegittimità della sua esclusione dalla procedura valutativa per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa – UOC Medicina Legale Pubblica valutativa, e condannare L a riammetterlo alla procedura selettiva, Controparte_2 sostenendo di essere in possesso dei requisiti di cui al bando, ritenuti insussistenti, a suo dire erroneamente, dalla resistente . Controparte_3
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Respinta la domanda cautelare, all'esito dello scambio di note, la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** Preliminarmente, va rilevato che il ricorrente, con le note depositate in data 16.10.2024, ha così testualmente dedotto: “Con ricorso ex art. 414 c.p.c. innanzi a codesto ecc.mo Tribunale, il dott. ha chiesto, tra l'altro, accertarsi l'illegittimità Parte_1 della sua esclusione dalla procedura valutativa per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa – UOC Medicina Legale Pubblica valutativa, nonché dell'eventuale provvedimento nomina del vincitore della detta procedura (qualora intervenuto);
2. Nelle more della discussione del ricorso la ha ammesso il ricorrente CP_1
a partecipare alla sopra detta procedura valutativa, con riserva dell'esito del presente giudizio;
3. Il dott. ha pertanto partecipato alla detta procedura, risultando non Pt_1 idoneo;
4. Il dott. non ha intenzione di sindacare il giudizio di non idoneità, per cui, Pt_1 lo stesso non ha più interesse a coltivare il presente giudizio. Tanto premesso, lo scrivente
1 difensore, autorizzato a desistere in virtù della procura apposta a margine del ricorso introduttivo DICHIARA di rinunciare al ricorso pendente innanzi al Tribunale di Torre
Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, n.r.g. 8083/2023, G.L. dott.ssa Molinario, fissato per l'udienza di discussione del 23.10.2024 e quindi di rinunciare agli atti del relativo giudizio”. Deve essere, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Non può farsi luogo alla declaratoria di estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., atteso che le dichiarazioni di rinuncia ed accettazione vanno effettuate dalle parti personalmente oppure dai rispettivi procuratori muniti di apposita procura speciale e tal fine non può ritemersi sufficiente la mera procura rilasciata al difensore, come previsto anche dal secondo comma dell'art. 84 c.p.c.. Rilevato, tuttavia che la dichiarazione deve intendersi come manifestazione di disinteresse al prosieguo del giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Spese compensate, attesa la obiettiva controvertibilità della materia esaminata.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese.
Torre Annunziata, 5.11.2024 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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