Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/04/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
RG 282 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 282 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 e promossa
DA
società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di con sede Parte_1 Parte_1 legale in Torino, Largo Regio Parco n. 11, C.F. , in persona dell'avv. Claudia Corti, nella sua P.IVA_1 qualità di procuratore, in forza di procura in data 2.12.2020 a rogito Notaio rep. Persona_1
n. 11194, racc. n. 7108, registrata a Torino il 17.12.2020 al n. 51618, rappresentata e difesa, come da procura speciale, dall'avv. Fabio Todarello (C.F. C.F._1
e dall'avv. Andrea Conforto (C.F. Email_1 C.F._2
i quali eleggono domicilio presso l'avv. Paolo Borocci (C.F. Email_2
; con studio in Ancona, Corso Garibaldi C.F._3 Email_3
136, e dichiarano che gli avvisi e le comunicazioni in corso di procedimento potranno essere trasmessi al n. di fax 02-72006977 o agli indirizzi pec e Email_1
Email_4
Impugnante
CONTRO
(C.F. ), che resiste nel presente procedimento in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco p.t. , come autorizzato dalla Delibera di Giunta municipale n. 124 in data Persona_2
, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale, con domicilio eletto presso l'indirizzo
[...] telematico del nominato difensore, pec indirizzo presso il quale lo Email_5 stesso chiede di inoltrare le notifiche e le comunicazioni di legge ovvero, in alternativa, al fax 0733.277183.
Impugnato
Oggetto: impugnazione avverso il lodo definitivo del 19.02.2021 tra e Parte_1 Controparte_1
Conclusioni: vedi note di p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Collegio arbitrale con lodo del 19.02.2021 rigettava la domanda proposta dalla nei confronti del _1
. Controparte_1
La controversia prendeva le mosse dalla pretesa della di ottenere dal l'importo di € _1 P_
2.807.958,00 oltre IVA (al netto dell'acconto di € 1.355.259,00 oltre IVA) a titolo di indennità spettante per il maggior valore industriale residuo (VIR) quale gestore uscente ai sensi degli artt. artt. 24, comma 4, lett.
a), b) R.D. n. 2578/1925 e 13 d.P.R. n. 902/86 e della disciplina convenzionale inter partes.
Il rigetto della domanda era così motivato.
A) L' aveva contestato la quantificazione dell'indennità operata dal Comune in € 1.355.259,00 più IVA _1 al 10% (accettata solo a titolo di acconto) allegando di essere creditrice del maggior importo sopra indicato;
B) Fatto è che sempre l' aveva partecipato alla gara indetta dal per la nuova concessione e _1 P_ che nel bando si prevedeva che il nuovo gestore avrebbe corrisposto al vecchio un rimborso come disposto dall'art. 14, comma 8, del predetto Dlgs pari a € 1.355.259,00 più IVA ai sensi dell'art. 15, comma 5, del Dlgs
164/2000;
C) La accettazione da parte della della stima effettuata dal aveva comportato il venir meno _1 P_ della originaria contestazione.
D) In ogni caso, dal sistema normativo introdotto dall'art. 14 Dlgs citato era lecito argomentare un principio di normale equivalenza dell'importo di stima a carico del gestore subentrante e a favore di quello uscente;
E) l'identità del soggetto (gestore uscente e subentrante) comporterebbe un fenomeno assimilabile alla confusione con la conseguenza della estinzione della obbligazione.
La impugnava la predetta decisione e prospettava le doglianze in seguito riportate;
resisteva il _1 che concludeva per l'inammissibilità e il rigetto dell'impugnazione. P_
Con il primo articolato motivo l' allegava la “Violazione dell'art. 829, comma 1, n. 11 e comma 3, _1
c.p.c.; violazione degli artt. 1362, comma 1 e 1363 del codice civile, nonché dell'art. 1371 c.c.; violazione dell'art. 24, comma 1 e 113, comma 1 Costituzione - Violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza ai sensi dell'art. 3 della Costituzione.”.
In particolare, tra l'altro, l' si doleva dell'affermazione contenuta nel dove si legge che _1 Pt_2 P_ avrebbe “omesso di inserire nel bando di gara una clausola di “adeguamento” della stima eseguita dallo stesso con quella, in ipotesi diversa, risultante dall'accertamento in sede giurisdizionale che P_ avrebbe dovuto essere considerato a seguito della contestazione da parte del gestore uscente” sicché
l'accettazione del valore di stima e la successiva corresponsione (a se stessa) dell'importo comportava il venir meno della contestazione.
Fatto è che se il bando prevedeva: ““Il gestore subentrante, ai sensi dell'art. 15, comma 5 D. lgs. 164/2000, sarà tenuto a corrispondere un rimborso come disposto dell'art. 14 comma 8 del medesimo D.lgs. a favore del gestore uscente. Il valore di detto rimborso, risultante dalla stima, commissionata dal P_
, ammonta ad € 1.355.259,00 oltre Iva dovuta nei termini previsti dalla legge e dovrà essere
[...] corrisposto dalla ditta aggiudicataria al gestore uscente al momento della stipulazione del contratto con il
disponeva anche ““Con riferimento alle indicazioni dell'art. 14 - comma 8 del D.Lgs. n. 164/2000, P_ si rende noto ai concorrenti che nessuna somma dovrà essere corrisposta al Gestore uscente da parte del nuovo Gestore subentrante, oltre quella indicata al punto 2, in quanto il si farà carico P_ direttamente del rimborso di eventuali valori residui degli investimenti”.
E' dunque evidente una errata interpretazione da parte degli arbitri di quell'accordo collaterale che asseritamente metteva fine alla contestazione della . _1
Ne discende la nullità del lodo.
Passando alla fase rescissoria si rileva comunque l'infondatezza della domanda sulla scorta delle seguenti motivazioni.
A) La convenzione iniziale risaliva al 1986 e prevedeva una durata trentennale.
B) Il Decreto legislativo - 23/05/2000, n.164 (in Gazz. Uff., 20 giugno, n. 142). – in Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge
17 maggio 1999, n. 144 nel liberalizzare il mercato interno del gas all'art. 14, comma 8, dispone che “8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di proprieta' nei precedenti affidamenti o concessioni, e' tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari al valore di rimborso per gli impianti la cui proprieta' e' trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore. Nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del comma 1, il valore di rimborso al gestore uscente e' pari al valore delle immobilizzazioni nette di localita' del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprieta' viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita', calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e sulla base della consistenza degli impianti al momento del trasferimento della proprieta'”.
C) La norma richiamata è sicuramente applicabile alla fattispecie in quanto interviene nei riguardi di un contratto di durata ancora in corso e precede il fatto genetico (cambio del gestore) ai fini del rimborso.
D) Dalla lettura della norma (nuovo gestore, trasferimento della proprietà, subentro, rimborso) si evince che il presupposto per il rimborso è l'alterità tra gestore uscente e gestore entrante in quanto unica ipotesi compatibile con un trasferimento della proprietà, un subentro nei contratti e la stessa nozione di rimborso.
E) Stabilita la necessaria alterità tra gestore uscente e gestore entrante, non si pongono affatto le questioni che attengono a chi debba corrispondere il rimborso e a quanto ammonti il medesimo poiché all' _1 titolare sia della nuova sia della precedente convenzione non spetta nulla. F) Si precisa che la previsione del bando di gara (“in quanto il si farà carico direttamente del P_ rimborso di eventuali valori residui degli investimenti”) diviene irrilevante in quanto richiama comunque l'art. 14 in commento che prevede, si ribadisce, la diversità dei titolari: il avrebbe dovuto farsi P_ carico dell'eventuale e ulteriore rimborso soltanto nel caso di una modificazione soggettiva della titolarità della convenzione.
Per quanto esposto, la Corte di Appello deve dichiarare la nullità del lodo impugnato e rigettare la domanda dell' . _1
Attesa la declaratoria di nullità però seguita dal rigetto della domanda si compensano le spese di lite nella misura del 50% e si pongono a carico dell' la cui soccombenza è prevalente. _1
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Parte_1 nei confronti di ed avverso il lodo in epigrafe, così provvede:
[...] Controparte_1
- Dichiara la nullità del lodo arbitrale;
- Rigetta la domanda dell' ; _1
- Liquida le spese di lite nell'importo di € 44.201, oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
compensa per il 50% tali spese e condanna l'appellante a rifondere all'appellato il residuo;
Ancona li 08.04.25
IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli