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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/10/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2165/2017 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'AVV.
GA NA, presso il cui studio, in Augusta, via San Giuseppe n. 35, è elettivamente domiciliata.
Attrice
contro
:
nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_2
, nella qualità di ex unico socio della G.S. Verniciature s.r.l., C.F._1 rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dall'AVV. CORAPI
AT e dall'AVV. CORAPI SIMONE, presso lo studio dei quali, in Soverato
(CZ), via Zara n. 1, è elettivamente domiciliato.
e
, nato a [...] [...] (C.F. Controparte_3 CP_1
), rappresentato e difeso dall'AVV. BONA ANTONELLA, presso C.F._2 il cui studio, in Augusta, via Dogali n. 5, è elettivamente domiciliato.
Convenuti pagina 1 di 12 con l'intervento di
(C.F. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. DI GIOVANNI
RO e dall'AVV. DI GIOVANNI MATILDE, presso lo studio dei quali, in
Siracusa, Viale Tica n. 147, è elettivamente domiciliata.
Terza chiamata in causa
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dell'udienza del 7 maggio 2025, svoltasi in modalità cartolare, che qui si intendono richiamate.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Controparte_1 conveniva in giudizio la società G.S. Verniciature s.r.l. e l'Ing.
[...]
deducendo: Controparte_3
- di avere commissionato, con contratto di appalto del 22 febbraio 2007, alla G.S.
Verniciature s.r.l. la costruzione di un capannone industriale, per la realizzazione di un insediamento produttivo nel verde agricolo da adibire a locale di esposizione, uffici e magazzino per la commercializzazione di componenti per impianti civili e industriali, sulla base di un progetto redatto dall'Ing. già progettista, direttore lavori e coordinatore Controparte_3 della sicurezza;
- il capannone industriale, sito in Augusta, c.da Piano Ippolito, si estende in un lotto di circa 11.300 mq. ed è composto da: un piano terra, distinto in due parti, di cui l'una pavimentata con piastrelle adibita ad uffici ed una pavimentata con massetto industriale destinata a magazzino e locale di carico e scarico merci;
e un primo piano adibito a locale esposizione e vendita di articoli da arredamento e sanitari;
- nell'anno 2008 era stata riscontrata un'importante problematica nella pavimentazione del piano terra che ha determinato un contenzioso e, dapprima, la richiesta di un accertamento tecnico preventivo all'esisto del quale il C.t.u. pagina 2 di 12 nella conclusione della sua relazione, aveva evidenziato la fondatezza dei vizi lamentati dalla società ricorrente, nonché i danni riconducibili alla cattiva progettazione ed esecuzione dei lavori della pavimentazione oggetto di causa, quantificandoli in € 69.773,70 i.v.a. esclusa, poi aumentati in € 72.526,00, a seguito di nuova relazione espletata nel giudizio di merito;
- nel corso dell'anno 2013, si è resa necessaria una verifica tecnica qualitativa della struttura in calcestruzzo armato costituente l'ossatura strutturale del capannone, scaturita dalla circostanza che al piano primo del capannone, adibito a sala espositiva con accesso ai dipendenti e al pubblico, tutte le travi esistenti erano interessate da una fitta fessurazione che inficia tutto il sistema strutturale;
- ha proposto un nuovo ricorso ex art. 696 bis c.p.c. avente ad oggetto l'accertamento della conformità del materiale posto in opera rispetto a quanto previsto in progetto è stato effettuato procedendo alla programmazione e esecuzione di indagini diagnostiche attinenti alla valutazione della resistenza e della conformità del calcestruzzo di un fabbricato esistente con struttura in cemento armato in opera;
all'esito della consulenza sono stati rilevati vizi da individuare “sia nella inadeguatezza delle armature atte a contenere il fenomeno del ritiro nel calcestruzzo, sia nelle caratteristiche del calcestruzzo stesso in opera, che è risultato di classe inferiore a quella prescritta in fase di progetto delle strutture”, unitamente “a possibili alte temperature durante il getto in un'atmosfera povera di umidità, non corretta messa in opera e non adeguata stagionatura, per scarsa bagnatura dei getti durante la presa e per adozione di granulometrie che non assicurano una buona compattezza del conglomerato cementizio”.
Ciò premesso, ha formulato le seguenti conclusioni:
“-- ritenere e dichiarare che i danni strutturali descritti in parte motiva e dettagliatamente evidenziati nella relazione tecnica a firma Ing. Persona_1 in qualità di CTU, siano interamente addebitabili ai convenuti per utilizzo di materiali non idonei nonché per cattiva progettazione ed esecuzione dell'opera;
-- condannare i convenuti in solido al pagamento della somma che verrà accertata
e determinata a mezzo c.t.u. tecnica con richiamo del c.t.u., Ing. , Persona_1 il quale avendo già confermato i danni e i vizi lamentati da parte attrice, nel
pagina 3 di 12 merito quantificherà i costi necessari per la loro eliminazione con risposta ai quesiti dettagliatamente indicati in parte motiva;
-- condannare, altresì, i convenuti in solido, al risarcimento del danno subito, consistente nell'uso limitato del capannone, tenuto conto che nella zona ove si evidenzia il maggior danno è allocato lo show room, e dei disagi economici che la società attrice dovrà affrontare nel periodo di effettuazione dei lavori di risanamento ove sarà necessario sospendere l'esercizio dell'attività commerciale, periodo che verrà determinato dalla c.t.u. tecnica che terrà conto dei tempi necessari per l'effettuazione dei lavori già determinati e della perdita economica relativo ai mancati ricavi e ai costi fissi quali gestione ordinaria, personale ecc.
-- condannare i convenuti in solido alle spese del presente giudizio, del procedimento di accertamento tecnico preventivo, sia per le spese legali sia per le spese sostenute per la c.t.u.”
Radicato il contraddittorio, si è costituita la società G.S. Verniciature s.r.l. eccependo, in primo luogo, la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c. n.
2-3 e 4; quindi, la decadenza e la prescrizione della denuncia dei vizi.
Nel merito, ha contestato quanto dedotto e lamentato dalla parte attrice eccependo che a seguito dalle ultimazione dei lavori di cui al contratto di appalto oggetto di causa lo stato dei luoghi era stato radicalmente mutato sin dal 9 novembre 2011 mediante opere che avevano evidentemente inciso sui vizi e sui danni lamentati, anche in considerazione del fatto che i locali in questione erano in uso alla società Controparte_5
In ogni caso, ha sostenuto che i vizi lamentati non hanno alcuna incidenza sugli elementi strutturali e non hanno pregiudicato l'utilizzo dell'immobile.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
In via preliminare:
-dichiarare la Nullità e/o inammissibilità del ricorso per violazione del'art 163 n.
2,3,4 -dichiarare la Nullità e/o inammissibilità dell'azione per prescrizione e\o decadenza - nel merito e senza recesso alcuno, ritenere e dichiarare che i vizi lamentati non sono riconducibili alla attività della ditta appaltatrice, al progettista
pagina 4 di 12 e al direttore dei lavori e in conseguenza rigettare in toto le domande attoree per le motivazioni esposte con ogni consequenziale statuizione di legge.
Con vittoria di spese e compensi”.
Si è costituito, altresì, l'Ing. che, preliminarmente, chiedeva Controparte_3 di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della società
[...] al fine di essere manlevato da eventuale condanna Controparte_4 risarcitoria in favore di parte attrice.
Quindi, ha eccepito l'intervenuta decadenza di parte attrice dalla denuncia per vizi;
nel merito, ha contestato quanto dedotto e lamentato dalla parte attrice perché infondato in fatto e in diritto sostenendo che l'opera oggetto di causa era stata progettata ed eseguita nel rispetto delle regole d'arte.
Autorizzata la chiamata in garanzia, si costituiva la Controparte_4
la quale preliminarmente ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per
[...] mancanza dei requisiti ex artt. 163, n. 7) e 164 c.p.c.; quindi, ha eccepito la violazione delle condizioni di polizza sulla gestione del sinistro e l'inoperatività della garanzia;
ancora preliminarmente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto dell'assicurato a far valere la garanzia ai sensi dell'art. 2952 c.c., ovvero, e in subordine, il limite della garanzia al massimale pattuito;
infine, ha eccepito l'infondatezza delle domande di parte attrice.
A seguito di cancellazione dal registro delle imprese della società G.S.
Verniciature s.r.l. il processo è stato interrotto ed è stato, poi, riassunto nei confronti del sig. , ex socio unico della predetta società Controparte_6 cancellata.
Il sig. si è, quindi, costituito in giudizio reiterando le difese della G.S. CP_2
Verniciature s.r.l.
Acquisita la relazione di CTU espletata in sede di accertamento preventivo ex art. 696 bis c.p.c., nel corso del giudizio è stata disposta nuova CTU al fine di aggiornare le evidenze riscontrate in sede di ATP conciliativa.
Rigettate le ulteriori richieste di prove formulate dalle parti, acquisiti i documenti offerti in produzione e precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina 5 di 12 2. Va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c. n.
2-3 e 4.
Invero, come correttamente rilevato dalla società attrice, se è pur vero che l'art. 4 co. 4 del Decreto Legge del 29.12.2009 n. 193 convertito in L. n. 24 del
22.02.2010, ha introdotto l'obbligo di indicazione del codice fiscale negli atti processuali, si tratta, in ogni caso, di una nullità sanata ex tunc dalla costituzione in giudizio del convenuto.
Peraltro, è da ritenersi che l'atto introduttivo contenga un'analitica esposizione dei fatti e le ragioni di diritto dedotte a sostegno della domanda.
3. Va, ancora preliminarmente, rigettata l'eccezione di intervenuta decadenza e prescrizione della denuncia dei vizi sollevata dai convenuti.
Infatti, i vizi dedotti nel presente giudizio, per come risulta dalla documentazione versata in atti, erano stati denunciati con diffida del 10 luglio
2012; con riferimento alla eccepita prescrizione, laddove si tratti di vizi gravi e occulti, come quelli che minacciano la rovina dell'edificio, la responsabilità dell'appaltatore è più ampia, con una garanzia che perdura per dieci anni dal compimento dell'opera, secondo l'art. 1669 c.c.; in ogni caso, la responsabilità dell'appaltatore per gli edifici o altri immobili destinati per loro natura a lunga durata, per vizi che determinano la rovina totale o parziale dell'opera, è decennale (art. 1669 c.c.), e nel caso derivino da difetto della costruzione, la durata decennale decorre dall'approvazione del collaudo.
4. Nel merito, la domanda attorea appare meritevole di accoglimento nei limiti che seguono:
Il CTU nominato, Ing. , in seno alla relazione in atti (redatta con Persona_2 compiutezza d'indagine, analitica disamina della documentazione, chiarezza nello svolgimento dell'iter logico argomentativo - ivi incluse le risposte ai rilevi delle parti e le cui conclusioni, pertanto, si condividono, ad eccezione delle valutazioni in diritto, di competenza di questo decidente) ha accertato quanto segue:
pagina 6 di 12 “I vizi lamentati da parte attrice, consistenti nella formazione di un quadro fessurativo nella struttura oggetto di causa, come già indicato sono da ritenersi riconducibili al fenomeno del ritiro del calcestruzzo;
• Le prove di schiacciamento sui cubi di calcestruzzo prelevati in fase di cantiere, allegati alla Relazione a Strutture Ultimate depositata al Genio Civile di Siracusa
(v. Allegato 8), mostrano un esito soddisfacente dei risultati, permettendo quindi di asserire la conformità della fornitura in opera del conglomerato impiegato rispetto alle prescrizioni di progetto (classe di resistenza C25/30);
• La minore resistenza in opera del calcestruzzo, ricavata sperimentalmente tramite i carotaggi effettuati in sede della precedente ATP, è pertanto a parere dello scrivente riconducibile a un'errata manipolazione del calcestruzzo in opera da parte dell'impresa esecutrice, a titolo di esempio a causa di aggiunta di acqua all'impasto o ad una non corretta stagionatura e/o vibrazione;
• La suddetta ridotta resistenza ha comportato un'amplificazione del fenomeno del ritiro del calcestruzzo, che si ribadisce essere, il detto fenomeno, del tutto normale e fisiologico nelle strutture in cemento armato, essendo quest'ultimo notevolmente influenzato dalle caratteristiche meccaniche del conglomerato;
• L'attuale impianto normativo costituito dal D.M. 17/01/2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”, indica al punto 11.2.2 che “Il costruttore resta comunque responsabile della qualità del calcestruzzo posto in opera”, fornendo pertanto un orientamento circa i profili di responsabilità tra le varie figure coinvolte in un processo edificatorio”.
Il CTU ha precisato che “…il quadro fessurativo osservato appare esteso pressoché all'intero corpo di fabbrica, e caratterizzato da lesioni più o meno marcate che interessano essenzialmente le pareti verticali delle travi in corrispondenza delle staffe metalliche interne di armatura;
nessuna lesione appare evidente invece all'intradosso delle stesse travi o nei pilastri e pareti…”; ed inoltre che “…le travi interessate da tale fenomeno siano indifferentemente sia quelle caricate direttamente dai solai (con conseguente maggiore impegno statico), che quelle trasversali aventi funzione di collegamento, ritenendo quindi come il quadro fessurativo osservato sia indipendente da eventuali carenze statiche delle membrature”.
pagina 7 di 12 Infine, richiamando le conclusioni della relazione di CTU espletata in sede della precedente ATP n. 90300062/2013 R.G., ha evidenziato che il fenomeno del ritiro, tipico delle costruzioni in cemento armato, risulta essere nel caso in esame “…amplificato dalle non ottimali caratteristiche meccaniche del calcestruzzo in opera, come rilevato negli allegati dell'ATP “Rapporto di prova n.
01/16” e “Certificato n. 38/16”; le anzidette elaborazioni permettono infatti di evidenziare una resistenza caratteristica strutturale in sito (definita ai sensi delle
NTC2018 e relativa Circolare applicativa n. 7 del 21/01/2019), valutata a partire dai risultati delle prove sperimentali, inferiore rispetto ai limiti previsti per il confronto con la Fessurazione relativa resistenza caratteristica assunta in fase di progetto, comportando quindi una classe di resistenza del calcestruzzo in opera inferiore rispetto a quella teorica alla base del progetto strutturale autorizzato”.
Per quanto riguarda l'ammontare dei danni riscontrati, il CTU ha appurato che i lavori necessari per l'eliminazione dei riscontrati e lamenti vizi “…consistono nella sigillatura delle lesioni riscontrate, mediante apposite resine aventi caratteristiche di ritiro controllato, e in grado di assorbire eventuali deformazioni per effetto ad esempio delle oscillazioni termiche del fabbricato”.
La stima dei costi necessari è stata quantificata in €. 56.710,82; il CTU ha precisato, al riguardo, che tale somma è stata ottenuta impiegando il Prezzario
Regionale 2024, ed opportune voci di analisi prezzi. CP_7
Al suddetto importo, nell'ambito di intervento edilizio, va aggiunta l'IVA nella misura del 10% e un onorario per competenze tecniche di progettazione, direzione lavori e contabilità pari a forfettari € 3.000,00.
Quanto ai soggetti tenuti al risarcimento dei detti danni, il CTU ha evidenziato che i vizi accertati siano riconducibili alle attività di manipolazione in opera del conglomerato cementizio, e quindi ascrivibili all'insieme delle attività di competenza dell'impresa esecutrice.
Per quanto riguarda la responsabilità dell'Ing. deve evidenziarsi che: CP_3
1) Nell'appalto privato la nomina del direttore dei lavori è facoltativa e nasce dall'esigenza di avvalersi di un professionista che, in virtù delle peculiari conoscenze e competenze possedute, segua l'esecuzione dell'opera, accertando pagina 8 di 12 che la sua realizzazione avvenga secondo quanto previsto dal progetto e che le modalità esecutive siano conformi al capitolato e alle regole della tecnica.
Tra i compiti del direttore dei lavori rientrano, non solo la segnalazione delle situazioni anomale riscontrate ma, altresì, l'adozione degli accorgimenti volti a garantire che l'opera risulti immune da difetti costruttivi.
Come puntualmente evidenziato dalla giurisprudenza (in ultimo Cass. civ., sez.
II, 17 febbraio 2020, n. 3855):
- Pur essendo qualificata quale obbligazione di mezzi, il comportamento del direttore dei lavori deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”, cioè tenendo conto delle norme di perizia e delle capacità tecniche esigibili nel caso concreto, giacché egli è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di specifiche e peculiari cognizioni;
- L'attività del direttore dei lavori, quindi, consiste nel controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e, pertanto, l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. civ., sez. II, 14 marzo 2019, n.
7336);
- fra l'appaltatore e il direttore dei lavori sussiste un vincolo di responsabilità solidale avente ad oggetto le opere necessarie all'eliminazione dei vizi ed all'esecuzione dell'opus a regola d'arte: “in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”; rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica,
pagina 9 di 12 nonchè l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.
Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonchè di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere nè il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. Sez. 2, 14/03/2019, n. 7336; Cass.
Sez. 2, 03/05/2016, n. 8700; Cass. Sez. 2, 24/04/2008, n. 10728; Cass. Sez. 2,
27/02/2006, n. 4366; Cass. Sez. 2, 20/07/2005, n. 15255).
Il vincolo di responsabilità solidale (che trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c.) fra l'appaltatore e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, genera a carico del secondo l'identica obbligazione risarcitoria del primo, avente ad oggetto le opere necessarie all'eliminazione dei vizi ed all'esecuzione dell'opus a regola d'arte (cfr. Cass. Sez. 2, 06/12/2017, n. 29218;
Cass. Sez. 2, 27/08/2012, n. 14650).”
Alla luce di quanto sopra, i danni conseguenti alla mancata realizzazione a perfetta regola d'arte di alcuni elementi strutturali del piano primo del fabbricato non possono che essere addebitati, in via solidale, all'impresa costruttrice ed al direttore dei lavori (quest'ultimo per omesso accertamento della conformità dell'opera alle regole della tecnica e adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi).
Per l'effetto va disposta la condanna in solido del sig. e dell'Ing. Controparte_6
al pagamento dell'importo della somma di €. 56.710,82, Controparte_3 oltre IVA nella misura del 10%, nonché di €. 3.000,00 a titolo di onorario per competenze tecniche di progettazione, direzione lavori e contabilità.
pagina 10 di 12 Trattandosi di debito di valore, le dette somme devono essere maggiorate di interessi legali sul credito devalutato alla data della domanda e poi rivalutato anno per anno, fino alla data della decisione.
Sull'importo così determinato, decorreranno gli interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.
Viceversa, appare fondata l'eccezione sollevata dalla Controparte_4 in ordone alla decadenza dell'Ing. dalla copertura assicurativa per
[...] CP_3 violazione delle condizioni di polizza sulla gestione del sinistro.
Invero, l'art. 3 della polizza statuisce che “Se l'assicurato riceve un atto dal quale può derivare una controversia che impegni la garanzia prestata, entro 3 giorni dal ricevimento, deve fare la denuncia di sinistro all'Agenzia a cui è assegnata la polizza……fornire tutta la documentazione utile alla valutazione della controversia…”.
Nel caso di specie, risulta che l'Ing. non solo non aveva comunicato CP_3 alcunchè, ma addirittura, ricevuta richiesta dalla Direzione sinistri Unipol di acquisizione del precedente ATP, non vi diede alcun riscontro.
L'omissione di fornire riscontro alla richiesta della Compagnia comporta la decadenza del professionista dal diritto di essere manlevato dalla condanna e libera la Compagnia convenuta in ogni caso da ogni responsabilità.
Le spese seguono la soccombenza e, per l'effetto, vanno liquidate, in base alle tariffe forensi ex DM 37/2018, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta, come segue:
- il sig. e l'Ing. sono tenuti, in solido, alla Controparte_6 Controparte_3 refusione delle spese di lite in favore della società attrice, applicati i valori medi e tenuto con to del valore della controversia individuato nel quantum riconosciuto;
- l'Ing. è tenuto alla refusione delle spese di lite in favore della società CP_3
applicati i valori medi e tenuto con to del valore Controparte_4 della controversia individuato nel quantum riconosciuto;
Le spese di CTU vanno definitivamente poste, a carico del sig. e Controparte_6 dell'Ing. , in solido. Controparte_3
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 1006/2010, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- condanna e al pagamento, in solido, in Controparte_6 Controparte_3 favore di dell'importo di €. €. Controparte_8
56.710,82, oltre IVA nella misura del 10%, nonché di €. 3.000,00, per le causali di cui alla parte motiva, somme maggiorate di interessi legali sul credito devalutato alla data della domanda e poi rivalutato anno per anno, fino alla data della decisione, oltre gli interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo;
- condanna e , in solido, alla refusione delle Controparte_6 Controparte_3 spese di lite in favore di che liquida Controparte_8 in €. 518,00 per esborsi ed €. 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre IVA e CPA come per legge;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_3 che liquida in €. 14.103,00 per compensi di Controparte_4 avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU a carico di e . Controparte_6 Controparte_3
Così deciso in data 07/10/2025 dal Tribunale Ordinario di Siracusa.
Il Giudice
Dott. Domenico Stilo
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2165/2017 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'AVV.
GA NA, presso il cui studio, in Augusta, via San Giuseppe n. 35, è elettivamente domiciliata.
Attrice
contro
:
nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_2
, nella qualità di ex unico socio della G.S. Verniciature s.r.l., C.F._1 rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dall'AVV. CORAPI
AT e dall'AVV. CORAPI SIMONE, presso lo studio dei quali, in Soverato
(CZ), via Zara n. 1, è elettivamente domiciliato.
e
, nato a [...] [...] (C.F. Controparte_3 CP_1
), rappresentato e difeso dall'AVV. BONA ANTONELLA, presso C.F._2 il cui studio, in Augusta, via Dogali n. 5, è elettivamente domiciliato.
Convenuti pagina 1 di 12 con l'intervento di
(C.F. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. DI GIOVANNI
RO e dall'AVV. DI GIOVANNI MATILDE, presso lo studio dei quali, in
Siracusa, Viale Tica n. 147, è elettivamente domiciliata.
Terza chiamata in causa
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dell'udienza del 7 maggio 2025, svoltasi in modalità cartolare, che qui si intendono richiamate.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Controparte_1 conveniva in giudizio la società G.S. Verniciature s.r.l. e l'Ing.
[...]
deducendo: Controparte_3
- di avere commissionato, con contratto di appalto del 22 febbraio 2007, alla G.S.
Verniciature s.r.l. la costruzione di un capannone industriale, per la realizzazione di un insediamento produttivo nel verde agricolo da adibire a locale di esposizione, uffici e magazzino per la commercializzazione di componenti per impianti civili e industriali, sulla base di un progetto redatto dall'Ing. già progettista, direttore lavori e coordinatore Controparte_3 della sicurezza;
- il capannone industriale, sito in Augusta, c.da Piano Ippolito, si estende in un lotto di circa 11.300 mq. ed è composto da: un piano terra, distinto in due parti, di cui l'una pavimentata con piastrelle adibita ad uffici ed una pavimentata con massetto industriale destinata a magazzino e locale di carico e scarico merci;
e un primo piano adibito a locale esposizione e vendita di articoli da arredamento e sanitari;
- nell'anno 2008 era stata riscontrata un'importante problematica nella pavimentazione del piano terra che ha determinato un contenzioso e, dapprima, la richiesta di un accertamento tecnico preventivo all'esisto del quale il C.t.u. pagina 2 di 12 nella conclusione della sua relazione, aveva evidenziato la fondatezza dei vizi lamentati dalla società ricorrente, nonché i danni riconducibili alla cattiva progettazione ed esecuzione dei lavori della pavimentazione oggetto di causa, quantificandoli in € 69.773,70 i.v.a. esclusa, poi aumentati in € 72.526,00, a seguito di nuova relazione espletata nel giudizio di merito;
- nel corso dell'anno 2013, si è resa necessaria una verifica tecnica qualitativa della struttura in calcestruzzo armato costituente l'ossatura strutturale del capannone, scaturita dalla circostanza che al piano primo del capannone, adibito a sala espositiva con accesso ai dipendenti e al pubblico, tutte le travi esistenti erano interessate da una fitta fessurazione che inficia tutto il sistema strutturale;
- ha proposto un nuovo ricorso ex art. 696 bis c.p.c. avente ad oggetto l'accertamento della conformità del materiale posto in opera rispetto a quanto previsto in progetto è stato effettuato procedendo alla programmazione e esecuzione di indagini diagnostiche attinenti alla valutazione della resistenza e della conformità del calcestruzzo di un fabbricato esistente con struttura in cemento armato in opera;
all'esito della consulenza sono stati rilevati vizi da individuare “sia nella inadeguatezza delle armature atte a contenere il fenomeno del ritiro nel calcestruzzo, sia nelle caratteristiche del calcestruzzo stesso in opera, che è risultato di classe inferiore a quella prescritta in fase di progetto delle strutture”, unitamente “a possibili alte temperature durante il getto in un'atmosfera povera di umidità, non corretta messa in opera e non adeguata stagionatura, per scarsa bagnatura dei getti durante la presa e per adozione di granulometrie che non assicurano una buona compattezza del conglomerato cementizio”.
Ciò premesso, ha formulato le seguenti conclusioni:
“-- ritenere e dichiarare che i danni strutturali descritti in parte motiva e dettagliatamente evidenziati nella relazione tecnica a firma Ing. Persona_1 in qualità di CTU, siano interamente addebitabili ai convenuti per utilizzo di materiali non idonei nonché per cattiva progettazione ed esecuzione dell'opera;
-- condannare i convenuti in solido al pagamento della somma che verrà accertata
e determinata a mezzo c.t.u. tecnica con richiamo del c.t.u., Ing. , Persona_1 il quale avendo già confermato i danni e i vizi lamentati da parte attrice, nel
pagina 3 di 12 merito quantificherà i costi necessari per la loro eliminazione con risposta ai quesiti dettagliatamente indicati in parte motiva;
-- condannare, altresì, i convenuti in solido, al risarcimento del danno subito, consistente nell'uso limitato del capannone, tenuto conto che nella zona ove si evidenzia il maggior danno è allocato lo show room, e dei disagi economici che la società attrice dovrà affrontare nel periodo di effettuazione dei lavori di risanamento ove sarà necessario sospendere l'esercizio dell'attività commerciale, periodo che verrà determinato dalla c.t.u. tecnica che terrà conto dei tempi necessari per l'effettuazione dei lavori già determinati e della perdita economica relativo ai mancati ricavi e ai costi fissi quali gestione ordinaria, personale ecc.
-- condannare i convenuti in solido alle spese del presente giudizio, del procedimento di accertamento tecnico preventivo, sia per le spese legali sia per le spese sostenute per la c.t.u.”
Radicato il contraddittorio, si è costituita la società G.S. Verniciature s.r.l. eccependo, in primo luogo, la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c. n.
2-3 e 4; quindi, la decadenza e la prescrizione della denuncia dei vizi.
Nel merito, ha contestato quanto dedotto e lamentato dalla parte attrice eccependo che a seguito dalle ultimazione dei lavori di cui al contratto di appalto oggetto di causa lo stato dei luoghi era stato radicalmente mutato sin dal 9 novembre 2011 mediante opere che avevano evidentemente inciso sui vizi e sui danni lamentati, anche in considerazione del fatto che i locali in questione erano in uso alla società Controparte_5
In ogni caso, ha sostenuto che i vizi lamentati non hanno alcuna incidenza sugli elementi strutturali e non hanno pregiudicato l'utilizzo dell'immobile.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
In via preliminare:
-dichiarare la Nullità e/o inammissibilità del ricorso per violazione del'art 163 n.
2,3,4 -dichiarare la Nullità e/o inammissibilità dell'azione per prescrizione e\o decadenza - nel merito e senza recesso alcuno, ritenere e dichiarare che i vizi lamentati non sono riconducibili alla attività della ditta appaltatrice, al progettista
pagina 4 di 12 e al direttore dei lavori e in conseguenza rigettare in toto le domande attoree per le motivazioni esposte con ogni consequenziale statuizione di legge.
Con vittoria di spese e compensi”.
Si è costituito, altresì, l'Ing. che, preliminarmente, chiedeva Controparte_3 di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della società
[...] al fine di essere manlevato da eventuale condanna Controparte_4 risarcitoria in favore di parte attrice.
Quindi, ha eccepito l'intervenuta decadenza di parte attrice dalla denuncia per vizi;
nel merito, ha contestato quanto dedotto e lamentato dalla parte attrice perché infondato in fatto e in diritto sostenendo che l'opera oggetto di causa era stata progettata ed eseguita nel rispetto delle regole d'arte.
Autorizzata la chiamata in garanzia, si costituiva la Controparte_4
la quale preliminarmente ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per
[...] mancanza dei requisiti ex artt. 163, n. 7) e 164 c.p.c.; quindi, ha eccepito la violazione delle condizioni di polizza sulla gestione del sinistro e l'inoperatività della garanzia;
ancora preliminarmente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto dell'assicurato a far valere la garanzia ai sensi dell'art. 2952 c.c., ovvero, e in subordine, il limite della garanzia al massimale pattuito;
infine, ha eccepito l'infondatezza delle domande di parte attrice.
A seguito di cancellazione dal registro delle imprese della società G.S.
Verniciature s.r.l. il processo è stato interrotto ed è stato, poi, riassunto nei confronti del sig. , ex socio unico della predetta società Controparte_6 cancellata.
Il sig. si è, quindi, costituito in giudizio reiterando le difese della G.S. CP_2
Verniciature s.r.l.
Acquisita la relazione di CTU espletata in sede di accertamento preventivo ex art. 696 bis c.p.c., nel corso del giudizio è stata disposta nuova CTU al fine di aggiornare le evidenze riscontrate in sede di ATP conciliativa.
Rigettate le ulteriori richieste di prove formulate dalle parti, acquisiti i documenti offerti in produzione e precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina 5 di 12 2. Va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c. n.
2-3 e 4.
Invero, come correttamente rilevato dalla società attrice, se è pur vero che l'art. 4 co. 4 del Decreto Legge del 29.12.2009 n. 193 convertito in L. n. 24 del
22.02.2010, ha introdotto l'obbligo di indicazione del codice fiscale negli atti processuali, si tratta, in ogni caso, di una nullità sanata ex tunc dalla costituzione in giudizio del convenuto.
Peraltro, è da ritenersi che l'atto introduttivo contenga un'analitica esposizione dei fatti e le ragioni di diritto dedotte a sostegno della domanda.
3. Va, ancora preliminarmente, rigettata l'eccezione di intervenuta decadenza e prescrizione della denuncia dei vizi sollevata dai convenuti.
Infatti, i vizi dedotti nel presente giudizio, per come risulta dalla documentazione versata in atti, erano stati denunciati con diffida del 10 luglio
2012; con riferimento alla eccepita prescrizione, laddove si tratti di vizi gravi e occulti, come quelli che minacciano la rovina dell'edificio, la responsabilità dell'appaltatore è più ampia, con una garanzia che perdura per dieci anni dal compimento dell'opera, secondo l'art. 1669 c.c.; in ogni caso, la responsabilità dell'appaltatore per gli edifici o altri immobili destinati per loro natura a lunga durata, per vizi che determinano la rovina totale o parziale dell'opera, è decennale (art. 1669 c.c.), e nel caso derivino da difetto della costruzione, la durata decennale decorre dall'approvazione del collaudo.
4. Nel merito, la domanda attorea appare meritevole di accoglimento nei limiti che seguono:
Il CTU nominato, Ing. , in seno alla relazione in atti (redatta con Persona_2 compiutezza d'indagine, analitica disamina della documentazione, chiarezza nello svolgimento dell'iter logico argomentativo - ivi incluse le risposte ai rilevi delle parti e le cui conclusioni, pertanto, si condividono, ad eccezione delle valutazioni in diritto, di competenza di questo decidente) ha accertato quanto segue:
pagina 6 di 12 “I vizi lamentati da parte attrice, consistenti nella formazione di un quadro fessurativo nella struttura oggetto di causa, come già indicato sono da ritenersi riconducibili al fenomeno del ritiro del calcestruzzo;
• Le prove di schiacciamento sui cubi di calcestruzzo prelevati in fase di cantiere, allegati alla Relazione a Strutture Ultimate depositata al Genio Civile di Siracusa
(v. Allegato 8), mostrano un esito soddisfacente dei risultati, permettendo quindi di asserire la conformità della fornitura in opera del conglomerato impiegato rispetto alle prescrizioni di progetto (classe di resistenza C25/30);
• La minore resistenza in opera del calcestruzzo, ricavata sperimentalmente tramite i carotaggi effettuati in sede della precedente ATP, è pertanto a parere dello scrivente riconducibile a un'errata manipolazione del calcestruzzo in opera da parte dell'impresa esecutrice, a titolo di esempio a causa di aggiunta di acqua all'impasto o ad una non corretta stagionatura e/o vibrazione;
• La suddetta ridotta resistenza ha comportato un'amplificazione del fenomeno del ritiro del calcestruzzo, che si ribadisce essere, il detto fenomeno, del tutto normale e fisiologico nelle strutture in cemento armato, essendo quest'ultimo notevolmente influenzato dalle caratteristiche meccaniche del conglomerato;
• L'attuale impianto normativo costituito dal D.M. 17/01/2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”, indica al punto 11.2.2 che “Il costruttore resta comunque responsabile della qualità del calcestruzzo posto in opera”, fornendo pertanto un orientamento circa i profili di responsabilità tra le varie figure coinvolte in un processo edificatorio”.
Il CTU ha precisato che “…il quadro fessurativo osservato appare esteso pressoché all'intero corpo di fabbrica, e caratterizzato da lesioni più o meno marcate che interessano essenzialmente le pareti verticali delle travi in corrispondenza delle staffe metalliche interne di armatura;
nessuna lesione appare evidente invece all'intradosso delle stesse travi o nei pilastri e pareti…”; ed inoltre che “…le travi interessate da tale fenomeno siano indifferentemente sia quelle caricate direttamente dai solai (con conseguente maggiore impegno statico), che quelle trasversali aventi funzione di collegamento, ritenendo quindi come il quadro fessurativo osservato sia indipendente da eventuali carenze statiche delle membrature”.
pagina 7 di 12 Infine, richiamando le conclusioni della relazione di CTU espletata in sede della precedente ATP n. 90300062/2013 R.G., ha evidenziato che il fenomeno del ritiro, tipico delle costruzioni in cemento armato, risulta essere nel caso in esame “…amplificato dalle non ottimali caratteristiche meccaniche del calcestruzzo in opera, come rilevato negli allegati dell'ATP “Rapporto di prova n.
01/16” e “Certificato n. 38/16”; le anzidette elaborazioni permettono infatti di evidenziare una resistenza caratteristica strutturale in sito (definita ai sensi delle
NTC2018 e relativa Circolare applicativa n. 7 del 21/01/2019), valutata a partire dai risultati delle prove sperimentali, inferiore rispetto ai limiti previsti per il confronto con la Fessurazione relativa resistenza caratteristica assunta in fase di progetto, comportando quindi una classe di resistenza del calcestruzzo in opera inferiore rispetto a quella teorica alla base del progetto strutturale autorizzato”.
Per quanto riguarda l'ammontare dei danni riscontrati, il CTU ha appurato che i lavori necessari per l'eliminazione dei riscontrati e lamenti vizi “…consistono nella sigillatura delle lesioni riscontrate, mediante apposite resine aventi caratteristiche di ritiro controllato, e in grado di assorbire eventuali deformazioni per effetto ad esempio delle oscillazioni termiche del fabbricato”.
La stima dei costi necessari è stata quantificata in €. 56.710,82; il CTU ha precisato, al riguardo, che tale somma è stata ottenuta impiegando il Prezzario
Regionale 2024, ed opportune voci di analisi prezzi. CP_7
Al suddetto importo, nell'ambito di intervento edilizio, va aggiunta l'IVA nella misura del 10% e un onorario per competenze tecniche di progettazione, direzione lavori e contabilità pari a forfettari € 3.000,00.
Quanto ai soggetti tenuti al risarcimento dei detti danni, il CTU ha evidenziato che i vizi accertati siano riconducibili alle attività di manipolazione in opera del conglomerato cementizio, e quindi ascrivibili all'insieme delle attività di competenza dell'impresa esecutrice.
Per quanto riguarda la responsabilità dell'Ing. deve evidenziarsi che: CP_3
1) Nell'appalto privato la nomina del direttore dei lavori è facoltativa e nasce dall'esigenza di avvalersi di un professionista che, in virtù delle peculiari conoscenze e competenze possedute, segua l'esecuzione dell'opera, accertando pagina 8 di 12 che la sua realizzazione avvenga secondo quanto previsto dal progetto e che le modalità esecutive siano conformi al capitolato e alle regole della tecnica.
Tra i compiti del direttore dei lavori rientrano, non solo la segnalazione delle situazioni anomale riscontrate ma, altresì, l'adozione degli accorgimenti volti a garantire che l'opera risulti immune da difetti costruttivi.
Come puntualmente evidenziato dalla giurisprudenza (in ultimo Cass. civ., sez.
II, 17 febbraio 2020, n. 3855):
- Pur essendo qualificata quale obbligazione di mezzi, il comportamento del direttore dei lavori deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”, cioè tenendo conto delle norme di perizia e delle capacità tecniche esigibili nel caso concreto, giacché egli è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di specifiche e peculiari cognizioni;
- L'attività del direttore dei lavori, quindi, consiste nel controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e, pertanto, l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. civ., sez. II, 14 marzo 2019, n.
7336);
- fra l'appaltatore e il direttore dei lavori sussiste un vincolo di responsabilità solidale avente ad oggetto le opere necessarie all'eliminazione dei vizi ed all'esecuzione dell'opus a regola d'arte: “in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”; rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica,
pagina 9 di 12 nonchè l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.
Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonchè di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere nè il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. Sez. 2, 14/03/2019, n. 7336; Cass.
Sez. 2, 03/05/2016, n. 8700; Cass. Sez. 2, 24/04/2008, n. 10728; Cass. Sez. 2,
27/02/2006, n. 4366; Cass. Sez. 2, 20/07/2005, n. 15255).
Il vincolo di responsabilità solidale (che trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c.) fra l'appaltatore e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, genera a carico del secondo l'identica obbligazione risarcitoria del primo, avente ad oggetto le opere necessarie all'eliminazione dei vizi ed all'esecuzione dell'opus a regola d'arte (cfr. Cass. Sez. 2, 06/12/2017, n. 29218;
Cass. Sez. 2, 27/08/2012, n. 14650).”
Alla luce di quanto sopra, i danni conseguenti alla mancata realizzazione a perfetta regola d'arte di alcuni elementi strutturali del piano primo del fabbricato non possono che essere addebitati, in via solidale, all'impresa costruttrice ed al direttore dei lavori (quest'ultimo per omesso accertamento della conformità dell'opera alle regole della tecnica e adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi).
Per l'effetto va disposta la condanna in solido del sig. e dell'Ing. Controparte_6
al pagamento dell'importo della somma di €. 56.710,82, Controparte_3 oltre IVA nella misura del 10%, nonché di €. 3.000,00 a titolo di onorario per competenze tecniche di progettazione, direzione lavori e contabilità.
pagina 10 di 12 Trattandosi di debito di valore, le dette somme devono essere maggiorate di interessi legali sul credito devalutato alla data della domanda e poi rivalutato anno per anno, fino alla data della decisione.
Sull'importo così determinato, decorreranno gli interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.
Viceversa, appare fondata l'eccezione sollevata dalla Controparte_4 in ordone alla decadenza dell'Ing. dalla copertura assicurativa per
[...] CP_3 violazione delle condizioni di polizza sulla gestione del sinistro.
Invero, l'art. 3 della polizza statuisce che “Se l'assicurato riceve un atto dal quale può derivare una controversia che impegni la garanzia prestata, entro 3 giorni dal ricevimento, deve fare la denuncia di sinistro all'Agenzia a cui è assegnata la polizza……fornire tutta la documentazione utile alla valutazione della controversia…”.
Nel caso di specie, risulta che l'Ing. non solo non aveva comunicato CP_3 alcunchè, ma addirittura, ricevuta richiesta dalla Direzione sinistri Unipol di acquisizione del precedente ATP, non vi diede alcun riscontro.
L'omissione di fornire riscontro alla richiesta della Compagnia comporta la decadenza del professionista dal diritto di essere manlevato dalla condanna e libera la Compagnia convenuta in ogni caso da ogni responsabilità.
Le spese seguono la soccombenza e, per l'effetto, vanno liquidate, in base alle tariffe forensi ex DM 37/2018, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta, come segue:
- il sig. e l'Ing. sono tenuti, in solido, alla Controparte_6 Controparte_3 refusione delle spese di lite in favore della società attrice, applicati i valori medi e tenuto con to del valore della controversia individuato nel quantum riconosciuto;
- l'Ing. è tenuto alla refusione delle spese di lite in favore della società CP_3
applicati i valori medi e tenuto con to del valore Controparte_4 della controversia individuato nel quantum riconosciuto;
Le spese di CTU vanno definitivamente poste, a carico del sig. e Controparte_6 dell'Ing. , in solido. Controparte_3
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 1006/2010, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- condanna e al pagamento, in solido, in Controparte_6 Controparte_3 favore di dell'importo di €. €. Controparte_8
56.710,82, oltre IVA nella misura del 10%, nonché di €. 3.000,00, per le causali di cui alla parte motiva, somme maggiorate di interessi legali sul credito devalutato alla data della domanda e poi rivalutato anno per anno, fino alla data della decisione, oltre gli interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo;
- condanna e , in solido, alla refusione delle Controparte_6 Controparte_3 spese di lite in favore di che liquida Controparte_8 in €. 518,00 per esborsi ed €. 14.103,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre IVA e CPA come per legge;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_3 che liquida in €. 14.103,00 per compensi di Controparte_4 avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU a carico di e . Controparte_6 Controparte_3
Così deciso in data 07/10/2025 dal Tribunale Ordinario di Siracusa.
Il Giudice
Dott. Domenico Stilo
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