Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/2009, n. 19784
CASS
Sentenza 23 aprile 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Nel procedimento minorile, l'aggravamento delle esigenze cautelari, determinato dall'allontanamento ingiustificato del minore dalla comunità o da gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte, consente l'applicazione della custodia cautelare solo in presenza dei presupposti ed entro i limiti temporali indicati nell'art. 22, comma quarto, d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, e non anche sulla base dei criteri indicati negli artt. 276 e 299 cod.proc.pen., la cui operatività - secondo il dettato dell'art. 1 del citato d.P.R., che fa salva l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale per quanto non previsto - è esclusa dalla disciplina specificamente derogatoria del citato art. 22.

Nel procedimento minorile, il giudice, nell'applicare al minorenne la misura della custodia cautelare per un tempo non superiore ad un mese nell'ipotesi di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte (art. 22, comma quarto, d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448), è tenuto ad indicare quali tra le specifiche prescrizioni imposte inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili alla sua educazione siano state violate, la loro fonte, il grado di gravità e l'avvenuta loro ripetizione. (Fattispecie di annullamento con rinvio, in cui la misura cautelare era assunta sulla base della sistematica violazione delle regole comunitarie).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/2009, n. 19784
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19784
    Data del deposito : 23 aprile 2009

    Testo completo