Sentenza 23 aprile 2009
Massime • 2
Nel procedimento minorile, l'aggravamento delle esigenze cautelari, determinato dall'allontanamento ingiustificato del minore dalla comunità o da gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte, consente l'applicazione della custodia cautelare solo in presenza dei presupposti ed entro i limiti temporali indicati nell'art. 22, comma quarto, d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, e non anche sulla base dei criteri indicati negli artt. 276 e 299 cod.proc.pen., la cui operatività - secondo il dettato dell'art. 1 del citato d.P.R., che fa salva l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale per quanto non previsto - è esclusa dalla disciplina specificamente derogatoria del citato art. 22.
Nel procedimento minorile, il giudice, nell'applicare al minorenne la misura della custodia cautelare per un tempo non superiore ad un mese nell'ipotesi di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte (art. 22, comma quarto, d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448), è tenuto ad indicare quali tra le specifiche prescrizioni imposte inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili alla sua educazione siano state violate, la loro fonte, il grado di gravità e l'avvenuta loro ripetizione. (Fattispecie di annullamento con rinvio, in cui la misura cautelare era assunta sulla base della sistematica violazione delle regole comunitarie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/2009, n. 19784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19784 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 23/04/2009
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 863
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 5994/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.R., nella sua qualità di madre esercente la potestà sul figlio minore M.E. nato il (OMISSIS), e nell'interesse del figlio stesso, contro il provvedimento 16 gennaio 2009 del Tribunale della libertà del Tribunale per i minorenni di Venezia;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LANZA Luigi;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SELVAGGI Eugenio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
M.R., nella sua qualità di madre esercente la potestà sul figlio minore M.E. e nel suo interesse, ricorre contro il provvedimento 16 gennaio 2009 del Tribunale della libertà del Tribunale per i minorenni di Venezia, che ha rigettato l'appello proposto contro l'ordinanza 22 dicembre 2008 del G.I.P. del Tribunale per i minorenni, il quale ha aggravato la misura cautelare, sostituendo la misura del collocamento in comunità con quello della custodia cautelare in carcere, per un periodo superiore ad un mese per il reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, e successive modifiche.
Il ricorso è stato ritualmente proposto dalla madre, esercente la potestà sul minore M. nato il (OMISSIS).
Va infatti preliminarmente ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo cui i genitori dell'imputato minorenne sono legittimati a proporre ricorso per Cassazione e possono farlo anche personalmente in quanto rappresentano lo stesso imputato e non sono una parte autonoma (Cass. pen. sez. 1^, 19708/2001 Rv. 219131, Nappi). Quanto alla misura cautelare, essa risulta assunta sulla base della riferita violazione delle prescrizioni da parte del minore, nei termini prospettati dal Direttore della comunità, e consistiti nel sistematico rifiuto delle regole comunitarie, nelle offese e nelle minacce verbali, e tentativi di aggressione anche fisica, come reazione alle indicazioni di diverso comportamento proposte dagli operatori.
Misura questa giustificata dal Tribunale del riesame, al di fuori della regola di specialità, che era stata invece invocata dal difensore nel giudizio cautelare, ma facendo riferimento al principio di sussidiarietà di cui al D.P.R. n. 448 del 1988, con conseguente avvenuta applicazione, nella specie, del disposto normativo dell'art.299 c.p.p., comma 4, che prevede appunto la sostituzione in pejus della misura in atto, laddove si realizzi un aggravamento delle esigenze cautelari, in conformità con la regola indicata dalla sentenza della 2^ sez. di questa Corte, 21803/200, Rv. 234303 (imputato Abdrafik. Rigetta, Trib. lib. min. Bologna, 2 Settembre 2005).
Con la sua impugnazione la madre del minore, formalmente ricorrente, riprende la deduzione di nullità del provvedimento del Tribunale della libertà per violazione dell'art. 299 c.p.p. e D.P.R. n. 488 del 1988, art. 22, e per vizio di illogicità della motivazione sostenendo, con un primo motivo: che l'aggravamento del quadro cautelare non è arguibile da violazioni prescrizionali di regole interne alla Comunità; e, con un secondo motivo: che l'aggravamento del quadro cautelare consente l'applicazione della massima misura soltanto in presenza dei presupposti ed entro i limiti temporali di cui al D.P.R. n. 448 del 1988, art. 22, comma 4. Entrambe le doglianze sono fondate.
Innanzitutto va chiarito che le esigenze cautelari - presidiate dal regime di aggravamento delle misure in atto - vanno correlate, non tanto alla soggettiva insofferenza del minore alla esecuzione del provvedimento che dispone il collocamento in comunità, oppure a difficoltà relazionali con gli operatori, ma è necessario, per l'adozione della misura della custodia cautelare D.P.R. n. 448 del 1988, ex art. 23, e per la parte che qui interessa, che siano state poste in essere, dal minore stesso, condotte e comportamenti idonei a realizzare violazioni gravi e ripetute delle prescrizioni che gli sono state imposte.
E le prescrizioni, imposte dal giudice all'atto del collocamento in comunità, sono, giusta precisa dizione del cit. D.P.R., art. 22, comma 1, quelle che ineriscono alle "attività di studio o di lavoro", ovvero ad "altre attività utili per l'educazione" del minore stesso.
Solo quindi le violazioni di tali specifiche prescrizioni giustificano l'assunzione della misura cautelare del D.P.R. n. 448 1988, art. 23, per un tempo non superiore ad un mese, e sempre che ricorra la condizione di base, testualmente indicata nell'art. 22, comma 4, ultima parte, e cioè che si proceda per un delitto per cui è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Inoltre occorre - come già detto - che le anzidette violazioni siano connotate dalla "gravità" e dalla "reiterazione". In tale quadro, l'obbligo motivazionale del giudice di merito cautelare, inteso a giustificare la misura di cui al D.P.R. n. 448 del 1988, art. 23, ricorrendone i presupposti indicati dal D.P.R. n.448 del 1988, art. 22, comma 4, va esteso a tutte le dette variabili
"oggettive" ed "assiologiche" con la conseguenza che va rilevato il vizio di P motivazione ex art. 601 c.p.p., comma 1, lett. e), quando - come nella specie - non siano specificamente indicate le specifiche prescrizioni che si assumono violate, la loro fonte, il grado di gravità e l'avvenuta loro "ripetizione".
L'ordinanza va quindi annullata sul punto con rinvio al Tribunale per i minorenni di Venezia per nuovo esame, che tenga conto dei principi suindicati.
Del pari fondato risulta il secondo motivo, alla stregua di un orientamento giurisprudenziale (Cass. pen. sez. 4^, 12600/2005 Rv. 231382, Berisa) cui il Collegio intende aderire.
Il Collegio infatti, pur prendendo atto del diverso orientamento giurisprudenziale citato nell'ordinanza impugnata, intende seguire la lettura prospettata nelle sentenze (12600/2005 e 35964/2001) della 4^ e 5^ sezione, e basata sulla condivisibile considerazione che, tra la custodia cautelare, prevista dall'art. 22, comma 4, e quella prevista dal D.P.R. n. 448 del 1988, art. 23, esiste una differenza sostanziale, trattandosi di misure strutturalmente e funzionalmente diverse, le quali hanno presupposti differenti e che soddisfano esigenze non omogenee.
Non a caso infatti, il primo tipo di custodia (D.P.R. n. 448 del 1988, ex art. 22, comma 4), concerne ipotesi di reato punite con pena non inferiore nel massimo a cinque anni, ed è applicabile solo laddove il minore, posto in comunità, non tenga un comportamento adeguato. Si tratta di una ipotesi di inasprimento della misura cautelare, conseguente ad un aggravamento delle esigenze cautelari, di cui sono sintomo, normativamente predeterminato, alcuni comportamenti descritti dal legislatore, quali le gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni specificamente imposte (oppure l'allontanamento dalla comunità).
La seconda custodia (D.P.R. n. 448 del 1988, ex art. 23) è invece stabilita per reati ben più gravi ed è applicabile ab origine per esigenze di tutela della prova o di reiterazione della condotta criminosa.
In conclusione (cfr. in termini: 35964/2001, Rv. 220588, Longhino), i provvedimenti in materia di libertà personale per gli indagati minorenni, disciplinati dal capo secondo, prevedono una serie di misure, che lo stesso legislatore distingue - D.P.R. cit., art. 19 - in custodiali e non custodiali, prevedendo ipotesi di passaggio dalla misura meno afflittiva a quella più grave, a seconda del comportamento tenuto dal soggetto, solo per quel che riguarda la prima categoria. Così il quinto comma dell'art. 21 stabilisce, in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi inerenti alla permanenza in casa o nel caso di ingiustificato allontanamento dalla abitazione, la possibilità per il giudice di disporre la più severa misura del collocamento in comunità. A sua volta il quarto comma dell'art. 22 dispone che, nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte con il provvedimento, appunto di collocamento in comunità, o di allontanamento ingiustificato dalla stessa il giudice possa, in presenza di determinati requisiti inerenti alla pena edittale prevista per il reato per il quale si procede, disporre la custodia cautelare per un tempo non superiore al mese. In questo caso, quindi, la misura non-custodiale si trasforma in misura custodiale, cui tuttavì a è applicato il termine, invalicabile, sopra indicato. L'art. 23, poi, per parte sua, prevede la custodia cautelare per i delitti puniti con l'ergastolo e per quelli non colposi puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a nove anni.
Da ciò consegue che, per espressa disposizione del D.P.R. n. 448 del 1998, art. 1, il quale fa salva l'applicazione del codice di procedura penale per quanto non previsto, la normativa minorile ha carattere speciale e derogatorio. E il d.p.r. in questione prevede specificamente, in caso di aggravamento delle esigenze cautelari determinato dall'allontanamento dalla comunità o da gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni la facoltà di disporre la misura cautelare della custodia in carcere soltanto per un tempo non superiore ad un mese.
Va quindi ribadita la regola che nel procedimento minorile, l'aggravamento delle esigenze cautelari, determinato violazioni delle prescrizioni imposte, sempre che siano da gravi e ripetute (oppure dall'allontanamento ingiustificato del minore dalla comunità), consente l'applicazione della custodia cautelare solo in presenza dei presupposti ed entro i limiti temporali indicati nel D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 22, comma 4, e non anche sulla base dei criteri indicati negli artt. 276 e 299 c.p.p., la cui operatività (secondo il dettato del D.P.R. cit., art. 1, che fa salva l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale per quanto non previsto) è esclusa dalla disciplina specificamente derogatoria del cit. art. 22 (Cass. pen. sez. 4^, 12600/2005, Rv. 231382, Berisa, conf.: Cass. pen. sez. 5^, 35964/2001, Rv. 220588, Longhino).
Anche il secondo motivo va quindi accolto ed il provvedimento impugnato, anche per tale profilo, va annullato con rinvio per nuovo esame che tenga conto dei principi dianzi indicati.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
A norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, in caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi di: M.E.
nato il (OMISSIS) e degli altri minori cui è fatto riferimento nella giurisprudenza citata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale per i minorenni di Venezia per nuovo esame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2009