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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 28/05/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nel collegio composto dai magistrati: dott.ssa Chiara SANDINI Presidente dott.ssa Irene COLLADET Giudice dott. Beniamino MARGIOTTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio RVG 421/2025 promosso dai coniugi:
nata a [...] il [...], residente in [...]
45/D (c.f. ) C.F._1
e nato a [...] il [...], residente in [...]
Palladio nr. 52 (c.f. ), C.F._2 entrambi difesi e rappresentati dall'avv. Giacinta Ribecco del foro di Belluno, come da procura in atti
Con l'intervento del P.M., nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Belluno.
Conclusioni delle parti.
I ricorrenti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
- FATTO E DIRITTO -
I coniugi e premettendo di essersi uniti in matrimonio in Belluno in data 21 Pt_1 Parte_2 giugno 2008 (atto n. 26, parte 2, serie A) e che dall'unione coniugale sono nate in data 30/12/2012 la figlia e in data 15/04/2016 la figlia hanno chiesto la cessazione Per_1 Per_2 degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto.
Rilevato che la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
Ritenuto che appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
Viste le dichiarazioni autografe dei ricorrenti autenticate dal difensore e depositate in atti;
Preso atto del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in data 10/03/2025;
Sentito il P.M., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso in data 04/04/2025;
Ritenuto che le condizioni pattuite dalle parti siano da integralmente accogliersi, siccome conformi all'interesse materiale e morale delle parti
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
p r o n u n c i a la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Belluno in data 21 giugno 2008 (atto n. 26, parte 2, serie A) tra nata a [...] il [...], Parte_1 residente in [...] (c.f. ) e C.F._1 nato a [...] il [...], residente in [...]
Palladio nr. 52 (c.f. ), alle seguenti condizioni, come concordare dalle C.F._2 parti e che qui si trascrivono:
1. sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sigg. Parte_1
e il 21.6.2008 a Belluno, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_2
Belluno dell'anno 2008 al nr. 26, parte 2, serie A, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto
Comune di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
2. la casa coniugale, sita in Sedico alla via A. Palladio 52, oggi di proprietà esclusiva del sig. (dopo Parte_2
l'intervenuto acquisto della quota del 50% del fabbricato già appartenuta alla moglie), resta assegnata al sig. che continuerà ad abitarvi anche assieme alle figlie che ivi manterranno l'attuale residenza anagrafica. Parte_2
Il sig. continuerà, come in attualità, a farsi carico di ogni spesa relativa alle utenze dell'immobile a lui Parte_2 assegnato, nonché di ogni imposta o tassa prevista per legge relativa all'immobile medesimo, oltre al mutuo che grava sulla detta abitazione ed il cui onere è integralmente a suo carico;
3. le figlie e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i coniugi, i quali eserciteranno la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale in modo condiviso;
conseguentemente, le decisioni di maggiore interesse per le minori relativamente alla loro educazione, istruzione e salute saranno assunte dalle parti di comune accordo, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità, ciascuno nel periodo in cui avrà con sé le figlie;
i coniugi si impegnano a tenersi reciprocamente e tempestivamente informati
(salva l'urgenza) circa le questioni attinenti la salute (le visite mediche, i vaccini ed i controlli vari - compreso l'esito degli stessi - che dovessero essere programmati da un genitore per le figlie) e la scuola (colloqui professori- genitori, andamento scolastico) delle minori nonché, compatibilmente con le esigenze di lavoro di entrambi, a collaborare nella gestione di tali incombenze;
4. i coniugi concordano di tenere con sé le figlie secondo le modalità ormai in essere fin dall'epoca della separazione, per cui le minori staranno con ciascuno dei genitori secondo il seguente schema: I settimana: lunedì- martedì con la mamma, mercoledì-giovedì con il papà, venerdì-sabato-domenica con la mamma;
II settimana: lunedì-martedì con il papà, mercoledì giovedì con la mamma, venerdì-sabato-domenica con il papà e così via di settimana in settimana. Il tutto salvo ogni diverso accordo che dovesse intercorrere tra le parti e previo congruo preavviso nel caso in cui uno dei genitori avesse necessità di variare - in qualche modo - l'alternanza così stabilita e sempre compatibilmente con un ordinato e sano regime di vita delle minori, tenendo conto anche della loro volontà;
5. in ogni caso, i genitori faranno in modo che le figlie minori possano trascorrere con ciascun genitore: a) metà delle vacanze scolastiche pasquali e natalizie, avendo cura di alternare di anno in anno il giorno di Natale con quello di Pasqua e, nell'ambito delle festività natalizie, quello di Natale con il Capodanno;
b) tre settimane, anche non consecutive, nel corso delle vacanze estive, da concordare preferibilmente entro il mese di marzo di ogni anno;
c) eventuali ponti, periodi di vacanza scolastica e/o altre festività infrasettimanali verranno suddivisi a metà tra i genitori e tra gli stessi concordati ad inizio anno scolastico, preferibilmente entro il termine del 30.9 di ogni anno, avendo cura di alternarsi di anno in anno nel trascorrere le predette festività con le figlie;
6. stante l'equivalenza della situazione economica e patrimoniale dei coniugi, considerato altresì che il solo sig.
è obbligato a pagare la somma mensile di € 770,00 circa quale rata del mutuo che grava Parte_2 sull'immobile di sua esclusiva proprietà, mentre la sig.ra non ha dovuto accedere al credito bancario per Pt_1
l'acquisto della propria abitazione e considerati, infine, i tempi assolutamente paritari nel corso dei quali le figlie resteranno, come già in attualità, con ciascuno dei genitori, le parti concordano che ognuna di loro provvederà al mantenimento diretto delle figlie per il tempo che le stesse resteranno con ciascun genitore, concordando che l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1 7. le parti concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie da sostenersi in favore delle figlie e da individuarsi in base al protocollo in uso presso il Tribunale di Belluno che dichiarano di conoscere.
Tutte le spese di cui si chiederà il rimborso pro quota dovranno essere debitamente documentate e dunque rimborsate entro 10 giorni dalla richiesta. Le spese fiscalmente detraibili relative alle figlie (ad esempio mediche, sportive, scolastiche) saranno detratte al 50% da ciascun coniuge che provvederà a rilasciare all'altro copia della relativa documentazione di spesa in suo possesso;
8. le parti si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di qualsivoglia altro documento equipollente valido per l'espatrio, anche in favore delle figlie minori;
9. i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere, pertanto, diritto ad alcun contributo al mantenimento iure proprio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso nella camera di Consiglio del Tribunale di Belluno il giorno 8 maggio 2025
IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Sandini
IL GIUDICE REL. dott. Beniamino Margiotta