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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 258/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2440/2023 depositato il 03/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3286/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 03/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2461 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 3286 pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa, sezione IV: il primo Giudice ha dichiarato la
“cessazione della materia del contendere” per avvenuto discarico totale della pretesa tributaria relativa all'Avviso di accertamento TARI n. 2461/2015, disponendo la compensazione delle spese di giudizio (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'appellante lamenta che il primo giudice non si è pronunciato anche sull' annullamento dell'Avviso di richiamando, inoltre, il principio della c.d. “soccombenza virtuale” (cfr. appello in atti).
Si è costituito il Comune di Siracusa il quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
1.- Il “discarico totale” delle somme iscritte a ruolo ha determinato il venir meno di ogni interesse sostanziale al proseguimento del giudizio.
Il provvedimento di “discarico” ha sostanzialmente “eliminato” la pretesa facendo venir meno la necessità di una decisione nel merito.
Pertanto, la dichiarazione di “cessazione della materia del contendere” ha costituito la naturale conseguenza dell' “eliminazione” dell' “interesse” alla prosecuzione del giudizio.
2.- L'art. 15, c. 2, d.lgs. n. 546/1992 dispone che "Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate".
Nella fattispecie la decisione di “compensazione” - adottata dal primo Giudice - ha trovato giustificazione nella circostanza che il provvedimento originariamente impugnato era stato emesso sulla base delle risultanze catastali le quali non evidenziavano con immediatezza la condizione di “nuda proprietaria” della contribuente: soltanto la successiva verifica documentale ne ha consentito l'accertamento.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità e complessità delle questioni involte ed esaminate nel presente giudizio. Rigetta l'appello.
Spese compensate.
P.Q.M.
Palermo, 18 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI GE
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2440/2023 depositato il 03/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3286/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 03/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2461 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 3286 pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa, sezione IV: il primo Giudice ha dichiarato la
“cessazione della materia del contendere” per avvenuto discarico totale della pretesa tributaria relativa all'Avviso di accertamento TARI n. 2461/2015, disponendo la compensazione delle spese di giudizio (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'appellante lamenta che il primo giudice non si è pronunciato anche sull' annullamento dell'Avviso di richiamando, inoltre, il principio della c.d. “soccombenza virtuale” (cfr. appello in atti).
Si è costituito il Comune di Siracusa il quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
1.- Il “discarico totale” delle somme iscritte a ruolo ha determinato il venir meno di ogni interesse sostanziale al proseguimento del giudizio.
Il provvedimento di “discarico” ha sostanzialmente “eliminato” la pretesa facendo venir meno la necessità di una decisione nel merito.
Pertanto, la dichiarazione di “cessazione della materia del contendere” ha costituito la naturale conseguenza dell' “eliminazione” dell' “interesse” alla prosecuzione del giudizio.
2.- L'art. 15, c. 2, d.lgs. n. 546/1992 dispone che "Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate".
Nella fattispecie la decisione di “compensazione” - adottata dal primo Giudice - ha trovato giustificazione nella circostanza che il provvedimento originariamente impugnato era stato emesso sulla base delle risultanze catastali le quali non evidenziavano con immediatezza la condizione di “nuda proprietaria” della contribuente: soltanto la successiva verifica documentale ne ha consentito l'accertamento.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie possono essere rinvenute nella molteplicità e complessità delle questioni involte ed esaminate nel presente giudizio. Rigetta l'appello.
Spese compensate.
P.Q.M.
Palermo, 18 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI GE