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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/09/2025, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, nella persona della dott.ssa Song
Damiani, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 1389/2021, vertente tra
( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
AIELLO ANTONIO e ROMANO PIETRO, giusta procura in atti;
- atto re;
E
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
ALVIGGI FABIO, giusta procura in atti;
- convenuto;
NONCHÈ CONTRO
( ); Controparte_2 C.F._2
- con tumace;
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale – art.2054 c.c.
Conclusioni delle parti:
attore: 1) come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 07.04.2025: “Accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione dell'incidente per cui è Controparte_2 causa condannare lo stesso in solido con in persona del legale Controparte_1
1 rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, patrimoniali e non sulla base delle risultanze della CTU. // Porre integralmente a carico dei convenuti le spese del giudizio comprese le spese di CT U e del CTP”;
Convenuto come da note scritte depositate in Controparte_1 sostituzione dell'udienza del 07.04.2024: “Non appare opportuno aggiungere altro, se non insistere nel richiedere l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate nel proprio atto costitutivo (“rigettarsi integralmente la domanda proposta dall'attore perché inammissibile, nonchè infondata in fatto e in diritto.)”
FATTO e DIRITTO
1. Con atto di citazione del 14.04.2021, ha chiesto la condanna a titolo Parte_1
risarcitorio della e di per Controparte_1 Controparte_2 il danno patito asseritamente subito a seguito del sinistro stradale occorsogli il 02.02.2017.
1.1. In particolare, ha dedotto che:
- “il giorno 02/02/2017 alle ore 15.00 circa si trovava sul marciapiede in prossimità della propria azienda MCD Doria Srl, sita in Sellia Marina, Via Roma, 12 - ex Via Piano D'Agazio”;
- uscendo dall'azienda del procedendo in retromarcia, non si Controparte_2 Pt_1 avvedeva della sua presenza;
- pertanto, “veniva investito dall'automobile – modello Toyota, TG VC630511 – condotta” proprio dal convenuto;
- “veniva colpito alle spalle e cadeva violentemente a terra accusando nell'immediatezza dolore al torace, alla spalla sx e alla testa”;
- recatosi al nosocomio di Catanzaro, si sottoponeva ad esami e indagini, cui seguivano dimissioni con una prognosi di 15 gg e la seguente refertazione: “trauma cranico con riferita rinoliquorrea. Tendinite cuffia dei rotatori. Traumatismi intracranici di altra e non specificata natura, con ferita intracranica esposta, con moderata perdita di coscienza” (all. 1 citazione);
- sempre a suo dire, “accusando un peggioramento dello stato di salute”, l'attore si sottoponeva sia a visita ortopedica presso l'Ospedale di Crotone – in cui gli veniva prescritto un tutore per la spalla - sia a visita “otorinolaringoiatrica” che confermava la diagnosi di rinoliquorrea post traumatica (all. 2 citazione)”;
- ciononostante, il persistere della “rinoliquorrea” ha indotto – secondo la prospettazione del - l'attore a rivolgersi all'Ospedale Humanitas di Milano ove, previa effettuazione di
2 nuovi esami diagnostici (all. 3 citazione) veniva ricoverato in data 02/03/2017 e in data
19/03/2017 (all.
4-5 citazione).
- in data 05.05.20217 veniva dichiarato guarito in relazione alla patologia della spalla;
- tuttavia, in merito al persistere della rinoliquorrea, si recava all'Ospedale Sette Laghi di
Varese ove veniva sottoposto ad intervento chirurgico in data 13.07.2017 (v. all. 7 citazione).
1.2. A seguito di ciò – a suo dire – “aveva riportato postumi permanenti ed invalidanti” e, in particolare evidenziava, in base ad una consulenza stragiudiziale a firma del dott. Per_1
(v. all. 16 citazione):
[...]
- un danno biologico permanente valutabile nella misura del 15%;
- una inabilità temporanea parziale al 100% di 70 gg;
- una invalidità temporanea parziale al 75% di 20 gg;
- una inabilità temporanea al 50% di 60 gg ed una parziale al 25% di ulteriori 30 gg.
1.3. Premesso tutto ciò, nonostante la denuncia del sinistro alla compagnia assicurativa, quest'ultima rifiutava di riconoscere “il risarcimento del danno ritenendo le lesioni dallo stesso non compatibili con il sinistro malgrado la dinamica del sinistro fosse dimostrata anche dalla dichiarazione sottoscritta dallo stesso sig. . CP_2
1.4. Anche la negoziazione assistita, esperita ante causam, dava esito negativo.
1.5. Pertanto, sulla scorta di quanto sopra esposto ha chiesto: “Accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione dell'incidente per cui è causa condannare lo Controparte_2 stesso in solido con in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, patrimoniali e non sulla base delle risultanze della CTU.
// Porre integralmente a carico dei convenuti le spese del giudizio comprese le spese di CT U e del CTP”.
2. Si costituiva in giudizio e, “relativamente all'an Controparte_1 debeatur”, contestava “decisamente la domanda dell'attrice poiché pretestuosa, basata su mere affermazioni interamente disconosciute dalla deducente, integranti una falsa e distorta rappresentazione dei fatti”.
2.1. Ha eccepito, in particolare che:
- ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova non è stato adempiuto “non avendo parte attrice nulla provato”;
3 - “comunque, è emersa di tutta evidenza l'assoluta carenza dell'imprescindibile nesso causale tra evento e lesioni. Difatti, le riferite lesioni non rientrano certamente nella serie delle conseguenze ordinarie cui avrebbe dovuto dar origine il fatto descritto dall'attore, ciò in base al principio della cosiddetta regolarità causale”;
- “Le lesioni lamentate non possono seriamente considerarsi collegate dal necessario nesso teleologico al presunto comportamento illecito (investimento di un pedone) del convenuto, essendo chiaramente carente, nel caso di specie, il criterio dell'adeguatezza lesiva, il criterio topografico nel quale rientra la valutazione della plausibile corrispondenza fra la sede ed il tipo di lesioni;
”
- “Sul quantum per mero scrupolo difensivo, si contesta la documentazione prodotta e la quantificazione del danno palesemente eccessiva e non provata”;
3. seppur regolarmente citato non si è costituito. Controparte_2
4. Instaurato il contraddittorio con ordinanza del 20.09.2021 è stata dichiarata la contumacia del e sono stati assegnati i termini ex art. 183 co.6 c.p.c. CP_2
5. All'udienza del 15.02.2022 si è provveduto sulle richieste istruttorie riservando la ctu all'esito delle espletande prove dichiarative.
6. All'udienza del 15.06.2022 è stato effettuato l'interrogatorio formale del convenuto contumace nonché l'escussione del teste di parte attrice, . Testimone_1
7. All'esito di ciò, con ordinanza del 19.09.2022, è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio – con incarico affidato alla dott.ssa – sui seguenti quesiti: Persona_2
a) “Accerti il consulente tecnico il tipo e l'entità delle lesioni lamentate da nato a [...]
Catanzaro il 16.01.1978, a seguito dell'infortunio occorso in data 2.02.2017 nei pressi della sede della
MCD Doria s.r.l. sita in Sellia Marina (CZ) via Roma n. 12 e la loro compatibilità con la dinamica riferita dai testi e risultante dalla documentazione in atti;
b) Descriva le condizioni attuali di salute del periziando e determini la durata e il grado dell'invalidità temporanea derivatane, tenendo conto di eventuali patologie preesistenti all'infortunio;
c) Stabilisca la natura e l'entità dei postumi permanenti eventualmente residuati alle lesioni sub 1;
d) Determini in quale misura i postumi abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psicofisica del soggetto, precisando il criterio adottato per la determinazione del valore percentuale e tenendo conto, quantificandone l'incidenza, di precedenti morbosi concorrenti o coesistenti;
4 e) Determini se i postumi siano suscettibili di miglioramento mediante protesi, terapie ed interventi, precisandone la natura e la difficoltà e stabilendo in termini percentuali l'eventuale riduzione del grado di invalidità permanente che ne consegna;
f) Verifichi il consulente se le spese mediche documentate siamo congrue.”
8. Dopo due rinvii, giustificati sulla base dell'indisponibilità dell'elaborato, il deposito dello stesso è avvenuto il 17.04.2024.
9. Dopo l'udienza tenutasi per l'esame della CTU, è stata formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (cfr. Ordinanza del 05.07.2024)
10. All'udienza del 03.01.2025, “atteso che parte convenuta ha dichiarato di non accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 c.p.c.” e “ritenuto che la causa sia matura per la decisione” è stata fissata udienza al 07.04.2025 per la precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c.
11. All'udienza del 07.04.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
11.1. Per quanto qui ancora rileva, con comparsa di risposta, l'attore ha chiesto, ex art. 96, co. 3
c.p.c. l'ulteriore condanna per l'ingiustificata mancata adesione alla proposta conciliativa.
12. L'assicurazione di responsabilità civile rientra nel ramo danni e, nell'assicurazione contro i danni, l' “assicurato” è il titolare dell'interesse esposto al rischio, ex art. 1904 c.c. (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4756 del 22/02/2024).
13. Occorre premettere che l'art. 144 cod. ass. private prevede la possibilità che “Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.”
13.1. La disposizione in esame, in non diversa guisa dagli artt. 141 e 149 cod. ass. private, ha quindi previsto la possibilità per il danneggiato di adire direttamente la compagnia assicurativa senza soggiacere alle sorti processuali della difesa del convenuto, che potrebbe anche non chiamarla in garanzia, rendendo di fatto assai difficoltoso, se non impossibile,
l'estensione del giudicato inter alios.
13.2. Il co. 3 dell'art. 144 cod. ass. priv. prevede pertanto che «Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno».
5 14. Sulla scorta di ciò, allora, si è avuto modo di chiarire che nelle azioni dirette verso la compagnia assicurativa, in caso di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli o natanti, sussiste litisconsorzio processuale con il proprietario dell'autoveicolo al fine di rendere opponibile al proprietario del veicolo l'accertamento della sua responsabilità ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti del rapporto assicurativo, in particolare la rivalsa (cfr. Cass. n. 42073/2021).
15. Occorre altresì premettere che l'art. 2054 c.c. prevede che “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (cfr. Cass., Sez. Un. 35318/2022 ì;
Cass., 19963/2021).
16. Il raffronto tra le disposizioni sulla responsabilità civile obbligatoria contenute nel cod. ass. private e la norma codicistica fanno emergere che in detto ambito posso convergere più regimi di responsabilità allorquando il conducente non sia proprietario del veicolo.
Questa considerazione ben si comprende se sol si confronta l'alterità soggettiva con cui si apre l'art. 2054 c.c. rispetto alle norme contenute nel cod. ass. private.
17. Ciò, influenza il regime di disciplina applicabile e le rispettive prove liberatorie.
18. In particolare, il conducente risponde per colpa presunta se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. È stato infatti precisato che: “In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente.” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20137 del 13/07/2023).
18.1. Il proprietario, invece, ex art. 2054, co. 3 c.c. deve provare che la circolazione sia “avvenuta contro la sua volontà”.
18.2. Ancora, ed in particolare in tema di investimento del pedone, l'indirizzo pressocché unanime della giurisprudenza anche di legittimità ha affermato che il conducente di veicolo a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento;
b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che
6 emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cfr. Cass.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 20137 del 13/07/2023; Cass. sez. 6-3, 28/01/2019, n. 2241 Cass., sez. 3, 04/04/2017, n. 8663; Cass., sez. 3, 18/11/2014, n. 24472; Cass., sez. 3,
19/02/2014, n. 3964).
18.3. Il principio in esame, tuttavia, deve necessariamente essere raffrontato con l'art. 41, co. 2
c.p. a governo delle concause di danno. In altre parole, affinché possa operare la presunzione di colpa, anche in ipotesi di concorso colposo dello stesso danneggiato, è pur sempre necessario positivamente affermare la sussistenza del nesso causale tra il fatto del danneggiante e l'evento di danno.
18.4. Se ciò non fosse, allora, la condotta “abnorme” del danneggiato, in ipotesi, avrebbe comportato la recisione del nesso causale, generando un'altra serie causale del tutto autonoma. Tale per cui il fatto del danneggiato, seppur concomitante all'evento, non sarebbe, ai sensi dell'art. 40 c.p., antecedente causale.
19. Ebbene, con riguardo al caso di specie, in relazione all'an debeatur, è emerso che il sarebbe sia il proprietario dell'autovettura Toyota, targata VC630511 sia CP_2 conducente della stessa.
20. Quanto all'azione dalle risultanze istruttorie è emerso che, lo stesso in sede di CP_2
interrogatorio formale, sui capp. 1, 2, 3, 4, 5 e 15 della memoria 183, co. 6, n. 2 dell'attore, ha confermato la dinamica dei fatti per come rappresentati dal ricorrente. In particolare, è emerso che: a) ha investito con l'automobile – modello Toyota, TG VC630511 - procedendo in retromarcia mentre usciva dall'azienda del sig. b) nel compiere tale Pt_1 manovra non si avvedeva della presenza del c) il sig. veniva colpito alle spalle Pt_1 Pt_1
e cadeva a terra accusando nell'immediatezza dolore al torace, alla spalla sx e alla testa.
Inoltre, ha aggiunto a chiarimento della dinamica dei fatti, che l'autovettura in questione era un fuoristrada e il è di bassa statura. Pt_1
21. Sul punto è necessario chiarire che sebbene l'interrogatorio formale sia volto a stimolare la confessione giudiziale dei fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli alla controparte ciò non può ritenersi prova legale, in quanto, si versa in ipotesi di litisconsorzio necessario, giusto il disposto dell'art. 2733, co. 3 c.c., secondo cui la confessione giudiziale del litisconsorte è “liberamente apprezzata dal giudice”.
7 22. Ciononostante, le dichiarazioni del hanno confermato la rovina a terra e sulla stessa Pt_1
scia si colloca la deposizione del teste – le cui dichiarazioni appaiono Testimone_1 prive di incongruenze intrinseche ed estrinseche - essendo a conoscenza dei fatti di causa in quanto era presente all'interno dell'azienda del per motivi di lavoro. Seppur non Pt_1 abbia assistito direttamente alla dinamica dei fatti, ha confermato che in un momento successivo ma prossimo all'impatto ha prestato assistenza al constatando di Pt_1 persona che era riverso in posizione prona, dolorante alla spalla e sanguinante sulla fronte.
(v. verbale udienza del 15.09.2022: “1) è vero. //2) è vero. //4) non so in quanto non ho assistito all'impatto perché mi trovavo nel piazzale ma sono accorso quando ho sentito la botta e ho visto il Pt_1
a pancia in giù e il lo stava aiutando ad alzarsi. //5) è vero, ricordo che il aveva dolore CP_2 Pt_1 alla spalla sinistra, al petto e sanguinava sulla fronte”)
23. Anche la consulenza tecnica d'ufficio inferenzialmente depone a favore della dinamica.
24. Ciò consente, in via di prima approssimazione, di ritenere provato il fatto.
24.1. In non diversa guisa si pone la consulenza tecnica d'ufficio che, inferenzialmente, dalle lesioni riportate (c.d. danno evento) risale al fatto e al nesso causale, confermandone la dinamica (“In tema di nesso causale è possibile affermare che sia del tutto coerente il traumatismo di spalla sinistra in soggetto pedone investito da autoveicolo con successivo abbattimento al suolo. […]
Particolare attenzione medico legale richiede la valutazione del nesso causale tra il sinistro e la diagnosticata fistola rinoliquorale. […] Sulla base dei dati riportati in letteratura e rapportati al caso in trattazione emerge la sussistenza del nesso causale tra il trauma cranico subito dal periziando in data
02.02.2017 con la formazione della fistola rino-liquorale. […] Infatti, il trauma cranico è avvenuto con urto diretto con produzione di ferita lacero-contusa in regione frontale;
quindi, in contiguità con l'osso etmoide da dove originano tali fistole, venendo soddisfatti il criterio topografico, il criterio della idoneità lesiva ed il criterio quali-quantitativo. […] In definitiva è possibile affermare che l'esame della documentazione sanitaria in atti e della valutazione peritale vede soddisfatti e documentati i criteri medico-legali in tema di rapporto di causalità materiale - cronologico, dell'idoneità lesiva del mezzo, della seriazione fenomenica dell'evoluzione patologica - tra evento e lesioni e tra evento e postumi”.
24.2. Con riferimento al nesso causale, e in particolare alla causa della rinoliquorrea, la consulenza ha incontestabilmente accertato la derivazione causale dal fatto, dopo aver tenuto in considerazione tutte le possibili cause della malattia. In particolare, tra le cause rientrano anche le origini traumatiche da eventi che colpiscono la base cranica. (“Le
8 principali cause di fistole rinoliquorali sono:– Traumatiche;
– Iatrogene, post-interventi chirurgici a livello del basicranio anteriore – Spontanea, per conformazione o per uno stato di ipertensione endocranica cronica. Le regioni maggiormente colpite sono i punti di minor resistenza della base cranica anteriore, in particolare lamina cribra dell'etmoide, tetto dell'etmoide, pavimento della sella turcica, seno sfenoidale.
Sulla base dei dati riportati in letteratura e rapportati al caso in trattazione emerge la sussistenza del nesso causale tra il trauma cranico subito dal periziando in data 02.02.2017 con la formazione della fistola rino-liquorale. Infatti, il trauma cranico è avvenuto con urto diretto con produzione di ferita lacero- contusa in regione frontale, quindi in contiguità con l'osso etmoide da dove originano tali fistole, venendo soddisfatti il criterio topografico, il criterio della idoneità lesiva ed il criterio quali-quantitativo. Inoltre, la rinoliquorrea è stata rilevata sin dal primo accesso in PS nella stessa data del sinistro, e nei successivi accessi in diverse strutture sanitarie, presso cui veniva posta specifica diagnosi di fistola rino-liquorale post- traumatica, venendo soddisfatti il criterio cronologico e il criterio della continuità fenomenologica. Quindi, sussiste nesso di causalità unico e diretto tra il sinistro stradale subito dal sig. in data 02.02.2017 Pt_1 ed i postumi permanenti attualmente obiettivati.”
25. E, che il fosse stato attinto anche alla base cranica, oltre dagli atti sanitari è Pt_1
confermato anche dal sangue sulla fronte riferito dal teste.
26. Quanto al danno conseguenza, in specie, le conclusioni della consulenza tecnica, che qui vengono recepite, hanno messo in luce la sussistenza di postumi permanenti e invalidanti nei seguenti termini:
“Alla luce dello studio della documentazione esibita ed allegata agli atti, del rilievo anamnestico e dell'esame clinico effettuato, si può affermare che il periziato in data 02.02.2017 Parte_1 riportava: “Trauma cranico con riferita rinoliquorrea. Tendinite cuffia dei rotatori”.
Da tali lesioni sono derivati postumi permanenti identificabili in:
• Esiti di trauma cranico con fistola rino-liquorale sinistra post-traumatica trattata chirurgicamente con intervento FESS inducente Rinosinusite cronica pansinusale (RSC), sindrome soggettiva del traumatizzato cranico con cefalea cronica.
• Esiti di contusione-distorsione di spalla sinistra con lesione parziale della cuffia dei rotatori (tendine del muscolo sovraspinato), inducente limitazione dei movimenti propri dell'articolazione scapolo-omerale, stimabili in oltre ⅓ e ripercussioni funzionali sulla efficienza prensile, di trazione e sollevamento.
• Danno estetico lieve da esito cicatriziale in zona di rilevanza estetica primaria (volto).
9 Il periziando è stato giudicato clinicamente guarito con postumi da valutare in sede medico legale in data
23.11.2017, dalla UO di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di Circolo della Controparte_3 di Varese.
[...]
Il periodo di malattia, tenuto conto dei numerosi ricoveri, è stato:
• inabilità temporanea totale: gg 40 (quaranta);
• inabilità temporanea parziale al 75%: gg 20 (venti);
• inabilità temporanea parziale al 50%: gg 45 (quarantacinque);
• inabilità temporanea parziale al 25%: gg 45 (quarantacinque);
Sulla base dei barémes di riferimento per la valutazione del danno alla persona in responsabilità civile
(c.f.r. “Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità CP_4 CP_5 CP_6 permanente” II edizione Giuffrè Milano 2015) residuano postumi invalidanti permanenti valutabili nella misura complessiva del 10% (dieci percento).
Le spese mediche sono congrue.” (cfr. conclusioni elaborato peritale)
27. Pertanto, l'an della pretesa risarcitoria deve ritenersi provato.
28. Si deve escludere, poiché non è emerso dagli atti e, quindi, non è provato il comportamento colposo dello stesso danneggiato nella causazione del danno, ai sensi dell'art. 1227, co. 1c.c.
28.1. Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, primo comma, cod. civ. trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Peraltro, sotto il profilo processuale, il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma
10 dello stesso articolo) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n. 19218).
29. Quanto al quantum del danno, l'attore ha chiesto “Danni patrimoniali e non patrimoniali, a titolo di:
a) danno biologico temporaneo;
b) permanente;
c) danno morale;
d) spese mediche €. 830,09
e) spese di viaggio, noleggio per €. 8.808.09;
f) rivalutazione dalla data del sinistro al, a titolo di interessi legali;
30. Principiando dal danno non patrimoniale, occorre ricordare che il danno non patrimoniale – è stato affermato – è descrittivamente unitario, ma atomisticamente considerato a livello normativo, a seguito della modica degli artt. 138 e 138 c. ass. priv., nel danno morale soggettivo, da un lato, e nel danno biologico dall'altro.
30.1. Per voce di danno morale, giova osservare, come sia pacifica in giurisprudenza una nozione di intesa come danno non suscettibile di accertamento medico legale e consistente in una rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato. Inoltre, mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass.
n. 28989/2019).
30.2. Quanto al danno biologico, la giurisprudenza di legittimità ha affermato ripetutamente che la "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto. La legge n. 24/2017 - che ha modificato gli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private - discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali. Questi ultimi, (c.d. danno dinamico relazionale) devono consistere in circostanze eccezionali e specifiche - sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del
11 risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno-.
(cfr. Cass. 28988/2019; e, da ultimo, Cass., 25164/2020).
30.3. Venendo al caso di specie, il ricorrente ha chiesto il danno alla salute anche nella personalizzazione c.d. relazione e il danno morale.
30.4. È stato accertato che l'illecito ha causato:
a) postumi, in termini di danno biologico, nella misura del 10%;
b) inabilita' temporanea totale è di gg. 40 (ricoveri ospedalieri);
c) inabilita' temporanea parziale (valutabile mediamente nella misura del 75 %) è stata di gg.
20 (post-ricoveri e convalescenza);
d) inabilita' temporanea parziale (valutabile mediamente nella misura del 50 %) è stata di gg.
40 (post-ricoveri e convalescenza)
e) inabilita' temporanea parziale (valutabile mediamente nella misura del 25 %) è stata di gg.
40 (post-ricoveri e convalescenza);;
30.5. Il criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale deve essere condotto secondo le Tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del c. ass. p.
30.6. Inoltre, “la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta, cioè secondo i parametri vigenti alla data della pattuizione convenzionale stipulata tra le parti, ovvero del pagamento spontaneamente effettuato dal soggetto obbligato, o della pronuncia (anche non definitiva) resa sulla domanda risarcitoria formulata in sede giurisdizionale” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8839 del 03/04/2025; ass., Sez. 3, Ordinanza n. 8352 del 30/03/2025).
30.7. Neppure può ravvisarsi una lesione del legittimo affidamento in ordine alla determinazione del valore monetario del danno non patrimoniale, in quanto il potere discrezionale di liquidazione equitativa del danno, riservato al Giudice di merito, si colloca su un piano distinto e comunque al di fuori della fattispecie legale della responsabilità civile: la norma sopravvenuta non ha, infatti, modificato gli effetti giuridici che la legge preesistente ricollega alla condotta illecita, né ha inciso sulla esistenza e sulla conformazione del diritto al risarcimento del danno insorto a seguito del perfezionamento
12 della fattispecie (cfr. Cass. civ. sez. III, 11/11/2019, n. 28990 e Cass. civ. sez. III,
11/11/2019, n. 28994).
30.8. Per il danno macropermanente, fino all'entrata in vigore del d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12
(«Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»), entrato in vigore il 5 marzo 2025, è stato sempre affermato che, non esistendo criteri legali di liquidazione del danno, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la liquidazione del danno alla salute, quando avvenga in via equitativa e con modalità idonee a garantire la parità di trattamento, a parità di conseguenze. La parità di trattamento, infatti, costituisce uno dei due pilastri - insieme alla valutazione delle specificità del caso concreto - su cui poggia la valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.
30.9. L'art. 5 del d.P.R. cit. prevede l'applicabilità delle disposizioni «ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore».
30.10. Tuttavia, la ricerca di un parametro equitativo consente di ritenere altresì applicabile indirettamente la Tabella Unica Nazionale, così per come meglio chiarito dalla pronuncia della Corte di cassazione n. 11319 del 29/4/2025, secondo cui l'utilizzo indiretto può fornire un parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (cfr. Cass. n.
11319/2025 in motivazione pag. 27).
30.11. In virtù di ciò, allora, il danno biologico deve essere liquidato in € 21.186,55 per invalidità permanente ed € 6.573,56 a titolo di invalidità temporanea, comprensivo del danno morale calcolato come aumento del 30 %, per un totale di € 27.760,11.
30.12. Quanto al danno morale, occorre aggiungere, che esso è soggetto ad un onere di allegazione stringente da parte del danneggiato che dovrà conseguentemente indicare sia le conseguenze pregiudizievoli causalmente ricondotte alla condotta sia la compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione. Come osservato dalla
Suprema Corte, 'in ossequio al disposto dell'art. 163 c.p.c., comma 2, n. 4, oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento
13 del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia). In tema di danno non patrimoniale, la rilevanza pratica di tale principio è, tuttavia, marginale atteso che, considerata la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale, alla sua esistenza non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n.
25164/2020).
30.13. Ebbene in ordine a detta richiesta di danno, si ritiene che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per riconoscerla, nei termini già precisati, in favore dell'attore esclusivamente per ciò che concerne l'invalidità temporanea, e non anche per l'invalidità permanente, poiché solo in relazione alla prima ha fornito elementi idonei a fondare una presunzione di sofferenza interiore tra l'iter clinico subito e l'evento di danno. Quanto alla negata personalizzazione sull'invalidità permanente risulta meramente asserita e non provata l'affermazione sugli stati ansiosi, che si rilevano peraltro.
30.14. Quanto alle voci di danno patrimoniale, le spese mediche, quale voce di danno emergente, risultano allegate così come le fatture e gli scontrini che, in relazione anche ai periodi di ricovero, devono dirsi collegate all'evento e, quindi, provate per un totale di € 9639,80.
30.15. In definitiva, la domanda formulata dall'attrice va accolta riconoscendo la debenza, a titolo risarcitorio, della somma complessivamente determinata in € 37.399,91.
30.16. Su tale importo, già rivalutato alla data attuale, vanno riconosciuti gli interessi compensativi secondo i criteri indicati dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 17.2.1995, n. 1712, ovvero applicando gli interessi legali sulla predetta somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata anno per anno sino alla data odierna secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Sull'importo sopra indicato decorreranno gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza, ai sensi dell'art. 1282, comma 1, c.c..
30.17. Quanto alla domanda di condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c. questa non può trovare accoglimento in ragione del fatto che successivamente alla proposta conciliativa negata è
14 entrata in vigore la tabella unica nazionale la cui applicazione indiretta, nei termini già citati, ha restituito un diverso importo, inferiore a quello precedentemente preso a base di calcolo.
31. Le spese seguono il principio di causalità e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del
DM. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta,
e della complessità delle questioni svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe:
- Accoglie la domanda risarcitoria e, per l'effetto, condanna la al pagamento, CP_1
in favore di , a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non Parte_1 patrimoniale, della somma complessivamente determinata in €. 37.399,91, oltre interessi come specificato in parte motiva;
- Condanna la al pagamento delle spese processuali a favore di CP_1 [...]
liquidate in €. 7.616,00 oltre rimborso forfettario del 15%, nonché IVA e Pt_1
CPA se dovuti come per legge;
- Nulla sulle spese in relazione a Controparte_2
- Pone definitivamente a carico della le spese di CTU, già liquidate con CP_1 decreto del 27.05.2025.
Catanzaro, il 18.09.2025
IL GIUDICE dott.ssa Song Damiani
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio mirato,
Dott. Mario R. VINCENZO, nominato con d.m. 22 ottobre 2024.
15
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, nella persona della dott.ssa Song
Damiani, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 1389/2021, vertente tra
( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
AIELLO ANTONIO e ROMANO PIETRO, giusta procura in atti;
- atto re;
E
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
ALVIGGI FABIO, giusta procura in atti;
- convenuto;
NONCHÈ CONTRO
( ); Controparte_2 C.F._2
- con tumace;
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale – art.2054 c.c.
Conclusioni delle parti:
attore: 1) come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 07.04.2025: “Accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione dell'incidente per cui è Controparte_2 causa condannare lo stesso in solido con in persona del legale Controparte_1
1 rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, patrimoniali e non sulla base delle risultanze della CTU. // Porre integralmente a carico dei convenuti le spese del giudizio comprese le spese di CT U e del CTP”;
Convenuto come da note scritte depositate in Controparte_1 sostituzione dell'udienza del 07.04.2024: “Non appare opportuno aggiungere altro, se non insistere nel richiedere l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate nel proprio atto costitutivo (“rigettarsi integralmente la domanda proposta dall'attore perché inammissibile, nonchè infondata in fatto e in diritto.)”
FATTO e DIRITTO
1. Con atto di citazione del 14.04.2021, ha chiesto la condanna a titolo Parte_1
risarcitorio della e di per Controparte_1 Controparte_2 il danno patito asseritamente subito a seguito del sinistro stradale occorsogli il 02.02.2017.
1.1. In particolare, ha dedotto che:
- “il giorno 02/02/2017 alle ore 15.00 circa si trovava sul marciapiede in prossimità della propria azienda MCD Doria Srl, sita in Sellia Marina, Via Roma, 12 - ex Via Piano D'Agazio”;
- uscendo dall'azienda del procedendo in retromarcia, non si Controparte_2 Pt_1 avvedeva della sua presenza;
- pertanto, “veniva investito dall'automobile – modello Toyota, TG VC630511 – condotta” proprio dal convenuto;
- “veniva colpito alle spalle e cadeva violentemente a terra accusando nell'immediatezza dolore al torace, alla spalla sx e alla testa”;
- recatosi al nosocomio di Catanzaro, si sottoponeva ad esami e indagini, cui seguivano dimissioni con una prognosi di 15 gg e la seguente refertazione: “trauma cranico con riferita rinoliquorrea. Tendinite cuffia dei rotatori. Traumatismi intracranici di altra e non specificata natura, con ferita intracranica esposta, con moderata perdita di coscienza” (all. 1 citazione);
- sempre a suo dire, “accusando un peggioramento dello stato di salute”, l'attore si sottoponeva sia a visita ortopedica presso l'Ospedale di Crotone – in cui gli veniva prescritto un tutore per la spalla - sia a visita “otorinolaringoiatrica” che confermava la diagnosi di rinoliquorrea post traumatica (all. 2 citazione)”;
- ciononostante, il persistere della “rinoliquorrea” ha indotto – secondo la prospettazione del - l'attore a rivolgersi all'Ospedale Humanitas di Milano ove, previa effettuazione di
2 nuovi esami diagnostici (all. 3 citazione) veniva ricoverato in data 02/03/2017 e in data
19/03/2017 (all.
4-5 citazione).
- in data 05.05.20217 veniva dichiarato guarito in relazione alla patologia della spalla;
- tuttavia, in merito al persistere della rinoliquorrea, si recava all'Ospedale Sette Laghi di
Varese ove veniva sottoposto ad intervento chirurgico in data 13.07.2017 (v. all. 7 citazione).
1.2. A seguito di ciò – a suo dire – “aveva riportato postumi permanenti ed invalidanti” e, in particolare evidenziava, in base ad una consulenza stragiudiziale a firma del dott. Per_1
(v. all. 16 citazione):
[...]
- un danno biologico permanente valutabile nella misura del 15%;
- una inabilità temporanea parziale al 100% di 70 gg;
- una invalidità temporanea parziale al 75% di 20 gg;
- una inabilità temporanea al 50% di 60 gg ed una parziale al 25% di ulteriori 30 gg.
1.3. Premesso tutto ciò, nonostante la denuncia del sinistro alla compagnia assicurativa, quest'ultima rifiutava di riconoscere “il risarcimento del danno ritenendo le lesioni dallo stesso non compatibili con il sinistro malgrado la dinamica del sinistro fosse dimostrata anche dalla dichiarazione sottoscritta dallo stesso sig. . CP_2
1.4. Anche la negoziazione assistita, esperita ante causam, dava esito negativo.
1.5. Pertanto, sulla scorta di quanto sopra esposto ha chiesto: “Accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione dell'incidente per cui è causa condannare lo Controparte_2 stesso in solido con in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, patrimoniali e non sulla base delle risultanze della CTU.
// Porre integralmente a carico dei convenuti le spese del giudizio comprese le spese di CT U e del CTP”.
2. Si costituiva in giudizio e, “relativamente all'an Controparte_1 debeatur”, contestava “decisamente la domanda dell'attrice poiché pretestuosa, basata su mere affermazioni interamente disconosciute dalla deducente, integranti una falsa e distorta rappresentazione dei fatti”.
2.1. Ha eccepito, in particolare che:
- ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova non è stato adempiuto “non avendo parte attrice nulla provato”;
3 - “comunque, è emersa di tutta evidenza l'assoluta carenza dell'imprescindibile nesso causale tra evento e lesioni. Difatti, le riferite lesioni non rientrano certamente nella serie delle conseguenze ordinarie cui avrebbe dovuto dar origine il fatto descritto dall'attore, ciò in base al principio della cosiddetta regolarità causale”;
- “Le lesioni lamentate non possono seriamente considerarsi collegate dal necessario nesso teleologico al presunto comportamento illecito (investimento di un pedone) del convenuto, essendo chiaramente carente, nel caso di specie, il criterio dell'adeguatezza lesiva, il criterio topografico nel quale rientra la valutazione della plausibile corrispondenza fra la sede ed il tipo di lesioni;
”
- “Sul quantum per mero scrupolo difensivo, si contesta la documentazione prodotta e la quantificazione del danno palesemente eccessiva e non provata”;
3. seppur regolarmente citato non si è costituito. Controparte_2
4. Instaurato il contraddittorio con ordinanza del 20.09.2021 è stata dichiarata la contumacia del e sono stati assegnati i termini ex art. 183 co.6 c.p.c. CP_2
5. All'udienza del 15.02.2022 si è provveduto sulle richieste istruttorie riservando la ctu all'esito delle espletande prove dichiarative.
6. All'udienza del 15.06.2022 è stato effettuato l'interrogatorio formale del convenuto contumace nonché l'escussione del teste di parte attrice, . Testimone_1
7. All'esito di ciò, con ordinanza del 19.09.2022, è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio – con incarico affidato alla dott.ssa – sui seguenti quesiti: Persona_2
a) “Accerti il consulente tecnico il tipo e l'entità delle lesioni lamentate da nato a [...]
Catanzaro il 16.01.1978, a seguito dell'infortunio occorso in data 2.02.2017 nei pressi della sede della
MCD Doria s.r.l. sita in Sellia Marina (CZ) via Roma n. 12 e la loro compatibilità con la dinamica riferita dai testi e risultante dalla documentazione in atti;
b) Descriva le condizioni attuali di salute del periziando e determini la durata e il grado dell'invalidità temporanea derivatane, tenendo conto di eventuali patologie preesistenti all'infortunio;
c) Stabilisca la natura e l'entità dei postumi permanenti eventualmente residuati alle lesioni sub 1;
d) Determini in quale misura i postumi abbiano ridotto in modo permanente la complessiva integrità psicofisica del soggetto, precisando il criterio adottato per la determinazione del valore percentuale e tenendo conto, quantificandone l'incidenza, di precedenti morbosi concorrenti o coesistenti;
4 e) Determini se i postumi siano suscettibili di miglioramento mediante protesi, terapie ed interventi, precisandone la natura e la difficoltà e stabilendo in termini percentuali l'eventuale riduzione del grado di invalidità permanente che ne consegna;
f) Verifichi il consulente se le spese mediche documentate siamo congrue.”
8. Dopo due rinvii, giustificati sulla base dell'indisponibilità dell'elaborato, il deposito dello stesso è avvenuto il 17.04.2024.
9. Dopo l'udienza tenutasi per l'esame della CTU, è stata formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (cfr. Ordinanza del 05.07.2024)
10. All'udienza del 03.01.2025, “atteso che parte convenuta ha dichiarato di non accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 c.p.c.” e “ritenuto che la causa sia matura per la decisione” è stata fissata udienza al 07.04.2025 per la precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c.
11. All'udienza del 07.04.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
11.1. Per quanto qui ancora rileva, con comparsa di risposta, l'attore ha chiesto, ex art. 96, co. 3
c.p.c. l'ulteriore condanna per l'ingiustificata mancata adesione alla proposta conciliativa.
12. L'assicurazione di responsabilità civile rientra nel ramo danni e, nell'assicurazione contro i danni, l' “assicurato” è il titolare dell'interesse esposto al rischio, ex art. 1904 c.c. (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4756 del 22/02/2024).
13. Occorre premettere che l'art. 144 cod. ass. private prevede la possibilità che “Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.”
13.1. La disposizione in esame, in non diversa guisa dagli artt. 141 e 149 cod. ass. private, ha quindi previsto la possibilità per il danneggiato di adire direttamente la compagnia assicurativa senza soggiacere alle sorti processuali della difesa del convenuto, che potrebbe anche non chiamarla in garanzia, rendendo di fatto assai difficoltoso, se non impossibile,
l'estensione del giudicato inter alios.
13.2. Il co. 3 dell'art. 144 cod. ass. priv. prevede pertanto che «Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno».
5 14. Sulla scorta di ciò, allora, si è avuto modo di chiarire che nelle azioni dirette verso la compagnia assicurativa, in caso di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli o natanti, sussiste litisconsorzio processuale con il proprietario dell'autoveicolo al fine di rendere opponibile al proprietario del veicolo l'accertamento della sua responsabilità ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti del rapporto assicurativo, in particolare la rivalsa (cfr. Cass. n. 42073/2021).
15. Occorre altresì premettere che l'art. 2054 c.c. prevede che “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (cfr. Cass., Sez. Un. 35318/2022 ì;
Cass., 19963/2021).
16. Il raffronto tra le disposizioni sulla responsabilità civile obbligatoria contenute nel cod. ass. private e la norma codicistica fanno emergere che in detto ambito posso convergere più regimi di responsabilità allorquando il conducente non sia proprietario del veicolo.
Questa considerazione ben si comprende se sol si confronta l'alterità soggettiva con cui si apre l'art. 2054 c.c. rispetto alle norme contenute nel cod. ass. private.
17. Ciò, influenza il regime di disciplina applicabile e le rispettive prove liberatorie.
18. In particolare, il conducente risponde per colpa presunta se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. È stato infatti precisato che: “In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente.” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20137 del 13/07/2023).
18.1. Il proprietario, invece, ex art. 2054, co. 3 c.c. deve provare che la circolazione sia “avvenuta contro la sua volontà”.
18.2. Ancora, ed in particolare in tema di investimento del pedone, l'indirizzo pressocché unanime della giurisprudenza anche di legittimità ha affermato che il conducente di veicolo a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento;
b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che
6 emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cfr. Cass.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 20137 del 13/07/2023; Cass. sez. 6-3, 28/01/2019, n. 2241 Cass., sez. 3, 04/04/2017, n. 8663; Cass., sez. 3, 18/11/2014, n. 24472; Cass., sez. 3,
19/02/2014, n. 3964).
18.3. Il principio in esame, tuttavia, deve necessariamente essere raffrontato con l'art. 41, co. 2
c.p. a governo delle concause di danno. In altre parole, affinché possa operare la presunzione di colpa, anche in ipotesi di concorso colposo dello stesso danneggiato, è pur sempre necessario positivamente affermare la sussistenza del nesso causale tra il fatto del danneggiante e l'evento di danno.
18.4. Se ciò non fosse, allora, la condotta “abnorme” del danneggiato, in ipotesi, avrebbe comportato la recisione del nesso causale, generando un'altra serie causale del tutto autonoma. Tale per cui il fatto del danneggiato, seppur concomitante all'evento, non sarebbe, ai sensi dell'art. 40 c.p., antecedente causale.
19. Ebbene, con riguardo al caso di specie, in relazione all'an debeatur, è emerso che il sarebbe sia il proprietario dell'autovettura Toyota, targata VC630511 sia CP_2 conducente della stessa.
20. Quanto all'azione dalle risultanze istruttorie è emerso che, lo stesso in sede di CP_2
interrogatorio formale, sui capp. 1, 2, 3, 4, 5 e 15 della memoria 183, co. 6, n. 2 dell'attore, ha confermato la dinamica dei fatti per come rappresentati dal ricorrente. In particolare, è emerso che: a) ha investito con l'automobile – modello Toyota, TG VC630511 - procedendo in retromarcia mentre usciva dall'azienda del sig. b) nel compiere tale Pt_1 manovra non si avvedeva della presenza del c) il sig. veniva colpito alle spalle Pt_1 Pt_1
e cadeva a terra accusando nell'immediatezza dolore al torace, alla spalla sx e alla testa.
Inoltre, ha aggiunto a chiarimento della dinamica dei fatti, che l'autovettura in questione era un fuoristrada e il è di bassa statura. Pt_1
21. Sul punto è necessario chiarire che sebbene l'interrogatorio formale sia volto a stimolare la confessione giudiziale dei fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli alla controparte ciò non può ritenersi prova legale, in quanto, si versa in ipotesi di litisconsorzio necessario, giusto il disposto dell'art. 2733, co. 3 c.c., secondo cui la confessione giudiziale del litisconsorte è “liberamente apprezzata dal giudice”.
7 22. Ciononostante, le dichiarazioni del hanno confermato la rovina a terra e sulla stessa Pt_1
scia si colloca la deposizione del teste – le cui dichiarazioni appaiono Testimone_1 prive di incongruenze intrinseche ed estrinseche - essendo a conoscenza dei fatti di causa in quanto era presente all'interno dell'azienda del per motivi di lavoro. Seppur non Pt_1 abbia assistito direttamente alla dinamica dei fatti, ha confermato che in un momento successivo ma prossimo all'impatto ha prestato assistenza al constatando di Pt_1 persona che era riverso in posizione prona, dolorante alla spalla e sanguinante sulla fronte.
(v. verbale udienza del 15.09.2022: “1) è vero. //2) è vero. //4) non so in quanto non ho assistito all'impatto perché mi trovavo nel piazzale ma sono accorso quando ho sentito la botta e ho visto il Pt_1
a pancia in giù e il lo stava aiutando ad alzarsi. //5) è vero, ricordo che il aveva dolore CP_2 Pt_1 alla spalla sinistra, al petto e sanguinava sulla fronte”)
23. Anche la consulenza tecnica d'ufficio inferenzialmente depone a favore della dinamica.
24. Ciò consente, in via di prima approssimazione, di ritenere provato il fatto.
24.1. In non diversa guisa si pone la consulenza tecnica d'ufficio che, inferenzialmente, dalle lesioni riportate (c.d. danno evento) risale al fatto e al nesso causale, confermandone la dinamica (“In tema di nesso causale è possibile affermare che sia del tutto coerente il traumatismo di spalla sinistra in soggetto pedone investito da autoveicolo con successivo abbattimento al suolo. […]
Particolare attenzione medico legale richiede la valutazione del nesso causale tra il sinistro e la diagnosticata fistola rinoliquorale. […] Sulla base dei dati riportati in letteratura e rapportati al caso in trattazione emerge la sussistenza del nesso causale tra il trauma cranico subito dal periziando in data
02.02.2017 con la formazione della fistola rino-liquorale. […] Infatti, il trauma cranico è avvenuto con urto diretto con produzione di ferita lacero-contusa in regione frontale;
quindi, in contiguità con l'osso etmoide da dove originano tali fistole, venendo soddisfatti il criterio topografico, il criterio della idoneità lesiva ed il criterio quali-quantitativo. […] In definitiva è possibile affermare che l'esame della documentazione sanitaria in atti e della valutazione peritale vede soddisfatti e documentati i criteri medico-legali in tema di rapporto di causalità materiale - cronologico, dell'idoneità lesiva del mezzo, della seriazione fenomenica dell'evoluzione patologica - tra evento e lesioni e tra evento e postumi”.
24.2. Con riferimento al nesso causale, e in particolare alla causa della rinoliquorrea, la consulenza ha incontestabilmente accertato la derivazione causale dal fatto, dopo aver tenuto in considerazione tutte le possibili cause della malattia. In particolare, tra le cause rientrano anche le origini traumatiche da eventi che colpiscono la base cranica. (“Le
8 principali cause di fistole rinoliquorali sono:– Traumatiche;
– Iatrogene, post-interventi chirurgici a livello del basicranio anteriore – Spontanea, per conformazione o per uno stato di ipertensione endocranica cronica. Le regioni maggiormente colpite sono i punti di minor resistenza della base cranica anteriore, in particolare lamina cribra dell'etmoide, tetto dell'etmoide, pavimento della sella turcica, seno sfenoidale.
Sulla base dei dati riportati in letteratura e rapportati al caso in trattazione emerge la sussistenza del nesso causale tra il trauma cranico subito dal periziando in data 02.02.2017 con la formazione della fistola rino-liquorale. Infatti, il trauma cranico è avvenuto con urto diretto con produzione di ferita lacero- contusa in regione frontale, quindi in contiguità con l'osso etmoide da dove originano tali fistole, venendo soddisfatti il criterio topografico, il criterio della idoneità lesiva ed il criterio quali-quantitativo. Inoltre, la rinoliquorrea è stata rilevata sin dal primo accesso in PS nella stessa data del sinistro, e nei successivi accessi in diverse strutture sanitarie, presso cui veniva posta specifica diagnosi di fistola rino-liquorale post- traumatica, venendo soddisfatti il criterio cronologico e il criterio della continuità fenomenologica. Quindi, sussiste nesso di causalità unico e diretto tra il sinistro stradale subito dal sig. in data 02.02.2017 Pt_1 ed i postumi permanenti attualmente obiettivati.”
25. E, che il fosse stato attinto anche alla base cranica, oltre dagli atti sanitari è Pt_1
confermato anche dal sangue sulla fronte riferito dal teste.
26. Quanto al danno conseguenza, in specie, le conclusioni della consulenza tecnica, che qui vengono recepite, hanno messo in luce la sussistenza di postumi permanenti e invalidanti nei seguenti termini:
“Alla luce dello studio della documentazione esibita ed allegata agli atti, del rilievo anamnestico e dell'esame clinico effettuato, si può affermare che il periziato in data 02.02.2017 Parte_1 riportava: “Trauma cranico con riferita rinoliquorrea. Tendinite cuffia dei rotatori”.
Da tali lesioni sono derivati postumi permanenti identificabili in:
• Esiti di trauma cranico con fistola rino-liquorale sinistra post-traumatica trattata chirurgicamente con intervento FESS inducente Rinosinusite cronica pansinusale (RSC), sindrome soggettiva del traumatizzato cranico con cefalea cronica.
• Esiti di contusione-distorsione di spalla sinistra con lesione parziale della cuffia dei rotatori (tendine del muscolo sovraspinato), inducente limitazione dei movimenti propri dell'articolazione scapolo-omerale, stimabili in oltre ⅓ e ripercussioni funzionali sulla efficienza prensile, di trazione e sollevamento.
• Danno estetico lieve da esito cicatriziale in zona di rilevanza estetica primaria (volto).
9 Il periziando è stato giudicato clinicamente guarito con postumi da valutare in sede medico legale in data
23.11.2017, dalla UO di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di Circolo della Controparte_3 di Varese.
[...]
Il periodo di malattia, tenuto conto dei numerosi ricoveri, è stato:
• inabilità temporanea totale: gg 40 (quaranta);
• inabilità temporanea parziale al 75%: gg 20 (venti);
• inabilità temporanea parziale al 50%: gg 45 (quarantacinque);
• inabilità temporanea parziale al 25%: gg 45 (quarantacinque);
Sulla base dei barémes di riferimento per la valutazione del danno alla persona in responsabilità civile
(c.f.r. “Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità CP_4 CP_5 CP_6 permanente” II edizione Giuffrè Milano 2015) residuano postumi invalidanti permanenti valutabili nella misura complessiva del 10% (dieci percento).
Le spese mediche sono congrue.” (cfr. conclusioni elaborato peritale)
27. Pertanto, l'an della pretesa risarcitoria deve ritenersi provato.
28. Si deve escludere, poiché non è emerso dagli atti e, quindi, non è provato il comportamento colposo dello stesso danneggiato nella causazione del danno, ai sensi dell'art. 1227, co. 1c.c.
28.1. Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, primo comma, cod. civ. trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Peraltro, sotto il profilo processuale, il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma
10 dello stesso articolo) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n. 19218).
29. Quanto al quantum del danno, l'attore ha chiesto “Danni patrimoniali e non patrimoniali, a titolo di:
a) danno biologico temporaneo;
b) permanente;
c) danno morale;
d) spese mediche €. 830,09
e) spese di viaggio, noleggio per €. 8.808.09;
f) rivalutazione dalla data del sinistro al, a titolo di interessi legali;
30. Principiando dal danno non patrimoniale, occorre ricordare che il danno non patrimoniale – è stato affermato – è descrittivamente unitario, ma atomisticamente considerato a livello normativo, a seguito della modica degli artt. 138 e 138 c. ass. priv., nel danno morale soggettivo, da un lato, e nel danno biologico dall'altro.
30.1. Per voce di danno morale, giova osservare, come sia pacifica in giurisprudenza una nozione di intesa come danno non suscettibile di accertamento medico legale e consistente in una rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato. Inoltre, mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass.
n. 28989/2019).
30.2. Quanto al danno biologico, la giurisprudenza di legittimità ha affermato ripetutamente che la "personalizzazione" del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto. La legge n. 24/2017 - che ha modificato gli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private - discorre espressamente di incidenza rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali. Questi ultimi, (c.d. danno dinamico relazionale) devono consistere in circostanze eccezionali e specifiche - sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del
11 risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno-.
(cfr. Cass. 28988/2019; e, da ultimo, Cass., 25164/2020).
30.3. Venendo al caso di specie, il ricorrente ha chiesto il danno alla salute anche nella personalizzazione c.d. relazione e il danno morale.
30.4. È stato accertato che l'illecito ha causato:
a) postumi, in termini di danno biologico, nella misura del 10%;
b) inabilita' temporanea totale è di gg. 40 (ricoveri ospedalieri);
c) inabilita' temporanea parziale (valutabile mediamente nella misura del 75 %) è stata di gg.
20 (post-ricoveri e convalescenza);
d) inabilita' temporanea parziale (valutabile mediamente nella misura del 50 %) è stata di gg.
40 (post-ricoveri e convalescenza)
e) inabilita' temporanea parziale (valutabile mediamente nella misura del 25 %) è stata di gg.
40 (post-ricoveri e convalescenza);;
30.5. Il criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale deve essere condotto secondo le Tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del c. ass. p.
30.6. Inoltre, “la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta, cioè secondo i parametri vigenti alla data della pattuizione convenzionale stipulata tra le parti, ovvero del pagamento spontaneamente effettuato dal soggetto obbligato, o della pronuncia (anche non definitiva) resa sulla domanda risarcitoria formulata in sede giurisdizionale” (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8839 del 03/04/2025; ass., Sez. 3, Ordinanza n. 8352 del 30/03/2025).
30.7. Neppure può ravvisarsi una lesione del legittimo affidamento in ordine alla determinazione del valore monetario del danno non patrimoniale, in quanto il potere discrezionale di liquidazione equitativa del danno, riservato al Giudice di merito, si colloca su un piano distinto e comunque al di fuori della fattispecie legale della responsabilità civile: la norma sopravvenuta non ha, infatti, modificato gli effetti giuridici che la legge preesistente ricollega alla condotta illecita, né ha inciso sulla esistenza e sulla conformazione del diritto al risarcimento del danno insorto a seguito del perfezionamento
12 della fattispecie (cfr. Cass. civ. sez. III, 11/11/2019, n. 28990 e Cass. civ. sez. III,
11/11/2019, n. 28994).
30.8. Per il danno macropermanente, fino all'entrata in vigore del d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12
(«Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209»), entrato in vigore il 5 marzo 2025, è stato sempre affermato che, non esistendo criteri legali di liquidazione del danno, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la liquidazione del danno alla salute, quando avvenga in via equitativa e con modalità idonee a garantire la parità di trattamento, a parità di conseguenze. La parità di trattamento, infatti, costituisce uno dei due pilastri - insieme alla valutazione delle specificità del caso concreto - su cui poggia la valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.
30.9. L'art. 5 del d.P.R. cit. prevede l'applicabilità delle disposizioni «ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore».
30.10. Tuttavia, la ricerca di un parametro equitativo consente di ritenere altresì applicabile indirettamente la Tabella Unica Nazionale, così per come meglio chiarito dalla pronuncia della Corte di cassazione n. 11319 del 29/4/2025, secondo cui l'utilizzo indiretto può fornire un parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (cfr. Cass. n.
11319/2025 in motivazione pag. 27).
30.11. In virtù di ciò, allora, il danno biologico deve essere liquidato in € 21.186,55 per invalidità permanente ed € 6.573,56 a titolo di invalidità temporanea, comprensivo del danno morale calcolato come aumento del 30 %, per un totale di € 27.760,11.
30.12. Quanto al danno morale, occorre aggiungere, che esso è soggetto ad un onere di allegazione stringente da parte del danneggiato che dovrà conseguentemente indicare sia le conseguenze pregiudizievoli causalmente ricondotte alla condotta sia la compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione. Come osservato dalla
Suprema Corte, 'in ossequio al disposto dell'art. 163 c.p.c., comma 2, n. 4, oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi del diritto al risarcimento
13 del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie iuris, alla luce del principio iura novit curia). In tema di danno non patrimoniale, la rilevanza pratica di tale principio è, tuttavia, marginale atteso che, considerata la dimensione eminentemente soggettiva del danno morale, alla sua esistenza non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n.
25164/2020).
30.13. Ebbene in ordine a detta richiesta di danno, si ritiene che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per riconoscerla, nei termini già precisati, in favore dell'attore esclusivamente per ciò che concerne l'invalidità temporanea, e non anche per l'invalidità permanente, poiché solo in relazione alla prima ha fornito elementi idonei a fondare una presunzione di sofferenza interiore tra l'iter clinico subito e l'evento di danno. Quanto alla negata personalizzazione sull'invalidità permanente risulta meramente asserita e non provata l'affermazione sugli stati ansiosi, che si rilevano peraltro.
30.14. Quanto alle voci di danno patrimoniale, le spese mediche, quale voce di danno emergente, risultano allegate così come le fatture e gli scontrini che, in relazione anche ai periodi di ricovero, devono dirsi collegate all'evento e, quindi, provate per un totale di € 9639,80.
30.15. In definitiva, la domanda formulata dall'attrice va accolta riconoscendo la debenza, a titolo risarcitorio, della somma complessivamente determinata in € 37.399,91.
30.16. Su tale importo, già rivalutato alla data attuale, vanno riconosciuti gli interessi compensativi secondo i criteri indicati dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 17.2.1995, n. 1712, ovvero applicando gli interessi legali sulla predetta somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata anno per anno sino alla data odierna secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Sull'importo sopra indicato decorreranno gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza, ai sensi dell'art. 1282, comma 1, c.c..
30.17. Quanto alla domanda di condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c. questa non può trovare accoglimento in ragione del fatto che successivamente alla proposta conciliativa negata è
14 entrata in vigore la tabella unica nazionale la cui applicazione indiretta, nei termini già citati, ha restituito un diverso importo, inferiore a quello precedentemente preso a base di calcolo.
31. Le spese seguono il principio di causalità e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del
DM. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività processuale svolta,
e della complessità delle questioni svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe:
- Accoglie la domanda risarcitoria e, per l'effetto, condanna la al pagamento, CP_1
in favore di , a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non Parte_1 patrimoniale, della somma complessivamente determinata in €. 37.399,91, oltre interessi come specificato in parte motiva;
- Condanna la al pagamento delle spese processuali a favore di CP_1 [...]
liquidate in €. 7.616,00 oltre rimborso forfettario del 15%, nonché IVA e Pt_1
CPA se dovuti come per legge;
- Nulla sulle spese in relazione a Controparte_2
- Pone definitivamente a carico della le spese di CTU, già liquidate con CP_1 decreto del 27.05.2025.
Catanzaro, il 18.09.2025
IL GIUDICE dott.ssa Song Damiani
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio mirato,
Dott. Mario R. VINCENZO, nominato con d.m. 22 ottobre 2024.
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