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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 06/12/2024, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 214/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:
Marco Salvatori Presidente
Vincenza Bennici Giudice
Matteo De Nes Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G. n. 214/2019 e vertente t r a
(c.f. , nato in [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Stefano Scifo;
RICORRENTE
e
(c.f. nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. Cristina Malvestio;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di precisazione delle conclusioni cui si rinvia.
1 ***
MOTIVAZIONE
La causa concerne la separazione giudiziale tra (ricorrente) e Parte_1 [...]
(resistente). CP_1
L'ordinanza presidenziale del 4.11.2019 ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha disposto che entrambi contribuissero al mantenimento della figlia (già Persona_1
all'epoca maggiorenne – nata il [...]) mediante il versamento direttamente a favore di quest'ultima dell'assegno complessivo di 150,00 euro al mese, oltre alle spese di istruzione e straordinarie, ripartire in ragione del 50%.
Con la successiva comparsa, il ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione Pt_1
alla , l'assegnazione della casa coniugare a lui (usufruttuario dell'immobile) nonché CP_1
la revoca dell'obbligo di mantenimento della figlia alla luce delle condizioni economiche del medesimo.
La resistente, di contro, non si è opposta alla pronuncia della separazione né all'assegnazione della casa coniugale allo , ma si è opposta alla richiesta avversaria di Pt_1
addebito nei suoi confronti;
in parziale riforma del provvedimento presidenziale, ha chiesto l'aumento della quota di assegno a favore della figlia e a carico del padre ad almeno 250,00
euro mensili.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali e posta in decisione sulle conclusioni rassegnate.
Nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno rappresentato che la figlia (ora ventottenne) è ormai economicamente indipendente Persona_1
(risulta vivere a Pavia), ribadendo tale circostanza negli scritti conclusivi. Non essendoci contestazione sul punto, deve ritenersi cessata la materia del contendere sia in ordine all'assegnazione della casa coniugale (sulla cui domanda, peraltro, le parti già concordavano), sia in relazione agli obblighi di mantenimento della figlia, con conseguente revoca del relativo assegno.
2 L'unico motivo del contendere resta l'addebito della separazione richiesto dal ricorrente e basato solamente sull'abbandono della casa coniugale della resistente avvenuto nell'ottobre del 2016. Sul punto si osserva che, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza
(cfr., tra le tante, Cass. n. 12130/01; con riferimento all'allontanamento dalla casa familiare cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11032 del 24/04/2024, Rv. 671107 – 01:
“In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare,
costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia
assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece
rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona
della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali”).
Nel caso di specie, l'allontanamento dalla casa coniugale da parte della , peraltro CP_1
avvenuto quando la figlia era già maggiorenne e studentessa universitaria a Pavia, non è
stato oggetto di contestazione. La resistente, tuttavia, ha affermato che il suo trasferimento ad altra dimora è avvenuto quando il rapporto tra i coniugi era già ormai insanabilmente compromesso. In ordine a siffatta deduzione, il ricorrente non ha invero preso Pt_1
posizione specificamente, non offrendo alcuna allegazione né tantomeno alcun elemento di prova idoneo a dimostrare l'incidenza causale dell'allontanamento sul fallimento della relazione (come invece era suo preciso onere fare – cfr., ad esempio, Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 25966 del 15/12/2016, Rv. 642771 - 01).
La domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente deve essere quindi rigettata.
3 La natura e l'esito della decisione inducono il Collegio a dichiarare compensate le spese di lite del presente procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il Pubblico Ministero,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
16.02.1946, e , nata a [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_1
matrimonio a Raffadali, il 10.10.1998, atto n. 39, parte II, serie A, anno 1998;
2) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente;
3) revoca l'assegno di mantenimento a carico di entrambi i genitori e a favore della figlia
; Persona_1
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 28.11.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Matteo De Nes Marco Salvatori
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:
Marco Salvatori Presidente
Vincenza Bennici Giudice
Matteo De Nes Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R.G. n. 214/2019 e vertente t r a
(c.f. , nato in [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Stefano Scifo;
RICORRENTE
e
(c.f. nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. Cristina Malvestio;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di precisazione delle conclusioni cui si rinvia.
1 ***
MOTIVAZIONE
La causa concerne la separazione giudiziale tra (ricorrente) e Parte_1 [...]
(resistente). CP_1
L'ordinanza presidenziale del 4.11.2019 ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha disposto che entrambi contribuissero al mantenimento della figlia (già Persona_1
all'epoca maggiorenne – nata il [...]) mediante il versamento direttamente a favore di quest'ultima dell'assegno complessivo di 150,00 euro al mese, oltre alle spese di istruzione e straordinarie, ripartire in ragione del 50%.
Con la successiva comparsa, il ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione Pt_1
alla , l'assegnazione della casa coniugare a lui (usufruttuario dell'immobile) nonché CP_1
la revoca dell'obbligo di mantenimento della figlia alla luce delle condizioni economiche del medesimo.
La resistente, di contro, non si è opposta alla pronuncia della separazione né all'assegnazione della casa coniugale allo , ma si è opposta alla richiesta avversaria di Pt_1
addebito nei suoi confronti;
in parziale riforma del provvedimento presidenziale, ha chiesto l'aumento della quota di assegno a favore della figlia e a carico del padre ad almeno 250,00
euro mensili.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali e posta in decisione sulle conclusioni rassegnate.
Nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno rappresentato che la figlia (ora ventottenne) è ormai economicamente indipendente Persona_1
(risulta vivere a Pavia), ribadendo tale circostanza negli scritti conclusivi. Non essendoci contestazione sul punto, deve ritenersi cessata la materia del contendere sia in ordine all'assegnazione della casa coniugale (sulla cui domanda, peraltro, le parti già concordavano), sia in relazione agli obblighi di mantenimento della figlia, con conseguente revoca del relativo assegno.
2 L'unico motivo del contendere resta l'addebito della separazione richiesto dal ricorrente e basato solamente sull'abbandono della casa coniugale della resistente avvenuto nell'ottobre del 2016. Sul punto si osserva che, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza
(cfr., tra le tante, Cass. n. 12130/01; con riferimento all'allontanamento dalla casa familiare cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11032 del 24/04/2024, Rv. 671107 – 01:
“In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare,
costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia
assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece
rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona
della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali”).
Nel caso di specie, l'allontanamento dalla casa coniugale da parte della , peraltro CP_1
avvenuto quando la figlia era già maggiorenne e studentessa universitaria a Pavia, non è
stato oggetto di contestazione. La resistente, tuttavia, ha affermato che il suo trasferimento ad altra dimora è avvenuto quando il rapporto tra i coniugi era già ormai insanabilmente compromesso. In ordine a siffatta deduzione, il ricorrente non ha invero preso Pt_1
posizione specificamente, non offrendo alcuna allegazione né tantomeno alcun elemento di prova idoneo a dimostrare l'incidenza causale dell'allontanamento sul fallimento della relazione (come invece era suo preciso onere fare – cfr., ad esempio, Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 25966 del 15/12/2016, Rv. 642771 - 01).
La domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente deve essere quindi rigettata.
3 La natura e l'esito della decisione inducono il Collegio a dichiarare compensate le spese di lite del presente procedimento.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il Pubblico Ministero,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
16.02.1946, e , nata a [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_1
matrimonio a Raffadali, il 10.10.1998, atto n. 39, parte II, serie A, anno 1998;
2) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente;
3) revoca l'assegno di mantenimento a carico di entrambi i genitori e a favore della figlia
; Persona_1
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 28.11.2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Matteo De Nes Marco Salvatori
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