Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/03/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dott.ssa Francesca Fucci, in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 12/03/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 570/2023
R.G.Affari Previdenza tra rapp. e dif. dagli avv.ti Francesco Ambrosino e Valerio Bonito;
Parte_1
RICORRENTE
e
, in persona Controparte_1 del Direttore p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Carlo Maria Liguori;
RESISTENTE
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato il 02/02/2023 il ricorrente, dipendente del Controparte_2
, con il ruolo di collaboratore scolastico presso l'Istituto di Istruzione Superiore Luca Pacioli di
[...] Sant'Anastasia (NA), deduceva di essere stato, in data 19.11.2021 alle ore 15:00 circa, investito alla guida del motociclo tg. DM 37582, dopo aver terminato il turno di lavoro alle ore 14:50, nel fare ritorno alla propria abitazione, dall'autovettura Fiat Panda tg. DP 325 MF;
di essere stato, in seguito all'investimento, soccorso dal Servizio 118, di avere riportato: “Contusioni escoriate multiple per il corpo. Contusione escoriata con ematoma del III distale della gamba destra. Contusione con slo del polso destro. Contusione escoriata del ginocchio destro. Irregolarità del della glenoide di destra. Distorsione del rachide cervicale”; di essere stato in data 10.01.2022 ricoverato presso la Casa di Cura IOS di Pomigliano D'arco dove il giorno 11.01.2022 è stato operato di “tendinosi cuffia con ancoretta spalla destra”, con dimissioni il 12.01.2022 e con la diagnosi di “rottura atraumatica completa della cuffia dei rotatori” ed intervento di: “riparazione della cuffia dei rotatori”; di essere stato sottoposto a visita, in data 19.01.2022, 26.01.2022 e 09.02.2022 dal dott. il quale provvedeva alla rimozione dei Per_1 punti di sutura e in data 28.02.2022 dal dott. che prescriveva allo stesso FKT per ulteriori 30 Per_1 gg. e richiesto RMN polso destro. Evidenziava che l' , con il “Prospetto di liquidazione indennità e rimborso spese” del 04.05.2022, CP_1 pervenuto il 17.05.2022, comunicava al ricorrente che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al
D.P.R. 1124/1965, la menomazione accertata era la seguente: “Esiti algo-disfunzionali e cicatriziali di lesione della cuffia dei rotatori a dx da politrauma, tratta chirurgicamente. Esiti algodisfunzionali di distacco della stiloide ulnare a dx. Grado accertato 3%. Grado complessivo 3%”. Rilevava ulteriormente che proposto, in data 27.06.2022, ricorso avverso la decisione dell' CP_1 chiedendo il riconoscimento di una I.P. pari al 17% cosi come analiticamente specificato dalla relazione del medico legale Prof. Dott. l' , a seguito di visita medico-collegiale Persona_2 CP_1 dell'11.10.2022 riconosceva allo stesso una percentuale di danno biologico pari al 10%. CP_ Ciò premesso, il ricorrente agiva in giudizio nei confronti dell' per l'accertamento di un grado di inabilità pari almeno al 17%, o una percentuale maggiore o minore accertata a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, con condanna dell' alla costituzione della rendita da inabilità permanente nella CP_1 misura del 17% detratto quanto già eventualmente percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento, e in via subordinata la condanna dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, alla corresponsione della differenza tra quanto eventualmente già corrisposto
l'infondatezza della domanda ne chiedeva il rigetto. In corso di causa veniva espletata consulenza tecnica a seguito della quale, sulla documentazione in atti, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° all'esito di trattazione scritta, ex art. 127 Ter c.p.c. La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Giova precisare che si è in presenza di un infortunio in itinere che , ai sensi dell'art. 12 del d.lgs n. 38 del 2000, va inteso qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro, dovendosi dare rilevanza ad ogni esposizione al rischio ricollegabile finalisticamente allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto, restando irrilevante l'entità del rischio e la tipologia della specifica attività cui l'infortunato sia addetto, con il solo limite del
"rischio elettivo", da intendersi per tale quello che sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento (cfr. Cass. sez. L - , Sentenza n. 5814 del 22/02/2022).
Non vi è dubbio che trattandosi di infortunio verificatosi dopo del 25-7-2000 trovi applicazione la nuova disciplina che prevede un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. L.vo 38/2000).
Nel merito, il consulente d'ufficio, dott. espletate le necessarie indagini, ha Persona_3 rilevato che il sig. a causa dell'infortunio in itinere verificatosi in data 19.11.2021, Parte_1 ha riportato “Trauma distorsivo del rachide cervicale;
trauma contusivo-distorsivo della spalla destra con tendinopatia post-traumatica da lesione della cuffia dei rotatori;
distacco parcellare dell'apofisi stiloide ulnare a destra;
contusioni escoriate multiple per il corpo” e che da tali lesioni, ad avvenuta stabilizzazione dei postumi (compresi quelli dovuti al conseguente trattamento chirurgico), è derivato un danno biologico permanente, il cui grado percentuale complessivo determinato ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo nr. 38/2000 e del D.M. 12.7.2000 risulta pari al 10% (dieci per cento).
La parte ha contestato le conclusioni a cui perveniva il CTU ritenendo che lo stesso avesse sottovalutato i postumi residuati alla parte dall'infortunio de quo. Va innanzitutto rilevato che, come evidenziato dal CTU, non risulta in atti che la parte abbia mai nominato un proprio CTP, nomina che sarebbe dovuta avvenire con atto depositato in cancelleria sino all'apertura delle operazioni peritali;
d'altraparte nessun consulente di parte partecipava alle operazioni peritali svoltesi in data 12-4-2024 e solo a seguito dell'invio della bozza da parte del dott. allo stesso pervenivano delle controdeduzioni riconducibili a tale dott. . Per_3 Per_4
In ogni modo, anche a voler superare tale aspetto formale ed a volere ritenere le note critiche alla ctu come riconducibili alla stessa parte, avendole sottoscritte i difensori della stessa ed essendo state richiamate in sede di note, va rilevato come le stesse siano nondimeno non meritevoli di accoglimento.
Quanto alla contestazione in merito all'obiettività riscontrata dal CTU si osserva, da un lato, che non vi sono ragioni per mettere in discussione le dichiarazioni dello stesso in merito a quanto oggetto della sua diretta percezione e, dall'altro, che la parte non ha neppure contrapposto, all'obiettività descritta dal dott. un'eventuale personale e contrastante descrizione del Per_3 quadro clinico-funzionale. In ogni caso, si rileva come, anche a livello documentale, nella relazione medico-legale del 22.06.2022 a firma del dott. viene specificamente riportato che “l'excursus Persona_5 articolare della spalla si presenta ridotto di circa ¼” a conferma della modestia del deficit funzionale residuato a carico della spalla destra e del fatto che nel caso in esame non vi è alcuna condizione di anchilosi. A tal proposito si rileva come, in risposta alle osservazioni della parte, il CTU ha chiarito di aver provveduto ad applicare ai postumi residuati alla spalla destra il codice tabellare 227 nella misura massima del 4%, pur in assenza di alterazioni tendinee particolarmente rilevanti, evidenziando che il codice tabellare 223 proposto da parte ricorrente, essendo riservato ai casi di anchilosi, cioè di blocco completo delle escursioni articolari, nella fattispecie in esame non poteva applicazione. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Attesa la materia del contendere e la sussistenza di un danno in capo alla parte, sia pure in misura inferiore a quella dalla stessa invocata, si reputa equo compensare le spese di lite per metà; le stesse per la restante parte seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso e per l'effetto accerta la sussistenza di un danno biologico, in capo al ricorrente, pari al 10% (dieci per cento).
- compensa le spese di lite per metà e condanna parte ricorrente al pagamento della restante metà che liquida in euro 932,50, oltre oneri accessori come per legge se dovuti;
- pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di CTU liquidate con separato decreto. Si Comunichi
Nola, 12/03/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Francesca Fucci)