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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/12/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2244/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2244/2025 R.G. promosso con ricorso in data 22 ottobre 2025 da parte di:
nata a [...] il [...] e residente in [...] – c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Mirca Ferrari del Foro di Ferrara (c.f. C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del predetto difensore in C.F._2
OR (FE) via U. Bassi n. 18 (per le comunicazioni di rito si indica la p.e.c.
) Email_1
e
, nato a [...] il [...] e residente in [...] – CP_1
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Chiesa del Foro di Ferrara (c.f. C.F._3
) ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del predetto difensore in C.F._4
Ferrara Corso Ercole I° d'Este n.8/B giusta mandato in allegato al presente atto (per le comunicazioni di rito si indica la p.e.c. ) Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. ha concluso senza nulla opporre all'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22 ottobre
2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, non essendovi motivi ostativi in tal
Per_1 senso;
è pertanto rimesso ad entrambi i genitori il diritto-dovere di educare, istruire e mantenere la minore;
2. La figlia minore resterà collocata prioritariamente ed avrà – come già ha – la
Per_1 residenza presso la madre in OR (FE) alla via G. Pascoli n.11; 3. Le parti stabiliscono concordemente e sin da ora, che, fino al raggiungimento dei sei anni della figlia il padre avrà
Per_1 la facoltà di tenere con sé la figlia nei seguenti modi: • Due pomeriggi la settimana – il
Per_1 martedì e giovedì (ovvero mercoledì ed il venerdì) – dalle ore 17.00 sino alle ore 20.30, ove il padre andrà a prendere la minore a scuola o nella casa di residenza per riportarla lui stesso all'ora suddetta.
Si precisa che le parti si rendono sin da ora disponibili ad aiutarsi ed eventualmente invertire il prelievo e la consegna della minore, il tutto a seconda dei rispettivi impegni lavorativi;
• a settimane alterne, la figlia resterà con il padre il sabato, dalla mattina alle ore 9.00 sino alle ore 20.30, Per_1
o la domenica dalla mattina alle ore 9.00 sino alle ore 20.30; il padre dovrà esprimere la scelta in merito alla permanenza della figlia presso di lui il sabato o la domenica, almeno entro le ore 9.00 del venerdì mattina;
in ogni caso la figlia sarà accompagnata dalla madre a casa del padre nel Per_1 rispetto dei suddetti orari ed il padre riaccompagnerà la figlia nella casa di residenza. • Il padre potrà passare con la piccola vacanze invernali, primaverili ed estive. Il padre in estate (da giugno, Per_1 dopo la fine della scuola, a settembre sino a prima dell'inizio della scuola) potrà tenere con sé la figlia minore potendola accompagnare altresì presso località di villeggiatura sia in Italia sia all'estero per
30 giorni non consecutivi senza pernotto sino a sei anni poi introdurrà il pernotto in modo graduale sino ad anni otto. Il padre in ogni caso dovrà comunicare alla madre entro la fine di maggio, i propri piani di viaggio con la minore in modo da parimenti acconsentire anche a lei di predisporre ed organizzare vacanze con la figli a durante l'estate potendol a accompagnare, parimenti al marito, in località italiane od estere. Durante l'inverno, il padre potrà tenere con sé la figlia minore nel periodo di sospensione dell'attività scolastica alternando Natale e S. TE con il 31 dicembre e primo dell'anno. In primavera il padre potrà tenere con sé la minore nel periodo di sospensione scolastica in cui passerà con lo stesso ad anni alterni Pasqua con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre
(mentre l'anno successivo Pasqua con la madre ed il lunedì dell'Angelo con la madre). I ponti primaverili, la festa del 02 giugno, compleanni ed onomastici nonché ricorrenze sacre verranno concordate tra i genitori in modo alternato per quanto riguarda le festività da calendario mentre per quelle religiose, la minore festeggerà il pranzo della Santa Comunione con la madre e la cena con il padre mentre per la Santa Cresima il pranzo con il padre e la cena con la madre. • Al raggiungimento dei sei anni, il padre avrà la facoltà di tenere con sé la figlia nei seguenti modi: • Due giorni
Per_1 la settimana – il martedì e giovedì (ovvero mercoledì ed il venerdì) – dall'uscita di scuola (ore 13.30 fino alle ore 18.30) riaccompagnandola a casa;
a settimane alterne, la figlia resterà con il
Per_1 padre dalle ore 13.30 del venerdì alle ore 20.30 del sabato oppure dalle ore 10.00 del sabato sino alle ore 20.30 della domenica.
4. Le parti definiscono gli impegni e le attività quotidiane della figlia relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni
Per_1 abituali ed alle vacanze normalmente godute nel piano genitoriale di seguito allegato.
5. Quanto alle spese di mantenimento della figlia il Sig. corrisponderà alla Sig.ra
Per_1 CP_1 [...]
un assegno di mantenimento in favore della figlia, pari ad euro 400,00 * (quattrocento/00) Parte_1 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
6. Sarà a carico di ciascuno genitore, la quota pari al 50% delle spese straordinarie così come di seguito meglio specificate secondo il protocollo in uso al Tribunale di Ferrara: *Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. *Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. *Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. trasporto pubblico. *Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso la sede Universitaria;
*Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. tempo prolungato;
b. mensa scolastica;
c. attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. *Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. baby -sitter; b. campi estivi. Spese che verranno rimborsate, previa esibizione della relativa documentazione di spesa, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. 7 Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro. 8 I ricorrenti si accordano affinché l'assegno unico universale sarà CP_2 riscosso nella misura del 100% dalla Sig.ra 9 Le parti prestano sin da ora il consenso Parte_1 reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto. 10 Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia mantenimento, non avendo reciprocamente, dal punto di vista economico e patrimoniale, null'altro da pretendere. 11 Spese del presente giudizio interamente compensate fra le parti.
**** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 27 novembre 2025
In data 26 novembre 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 3 dicembre
2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2244/2025 R.G. promosso con ricorso in data 22 ottobre 2025 da parte di:
nata a [...] il [...] e residente in [...] – c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Mirca Ferrari del Foro di Ferrara (c.f. C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del predetto difensore in C.F._2
OR (FE) via U. Bassi n. 18 (per le comunicazioni di rito si indica la p.e.c.
) Email_1
e
, nato a [...] il [...] e residente in [...] – CP_1
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Chiesa del Foro di Ferrara (c.f. C.F._3
) ed elettivamente domiciliato presso e nello studio del predetto difensore in C.F._4
Ferrara Corso Ercole I° d'Este n.8/B giusta mandato in allegato al presente atto (per le comunicazioni di rito si indica la p.e.c. ) Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. ha concluso senza nulla opporre all'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22 ottobre
2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, non essendovi motivi ostativi in tal
Per_1 senso;
è pertanto rimesso ad entrambi i genitori il diritto-dovere di educare, istruire e mantenere la minore;
2. La figlia minore resterà collocata prioritariamente ed avrà – come già ha – la
Per_1 residenza presso la madre in OR (FE) alla via G. Pascoli n.11; 3. Le parti stabiliscono concordemente e sin da ora, che, fino al raggiungimento dei sei anni della figlia il padre avrà
Per_1 la facoltà di tenere con sé la figlia nei seguenti modi: • Due pomeriggi la settimana – il
Per_1 martedì e giovedì (ovvero mercoledì ed il venerdì) – dalle ore 17.00 sino alle ore 20.30, ove il padre andrà a prendere la minore a scuola o nella casa di residenza per riportarla lui stesso all'ora suddetta.
Si precisa che le parti si rendono sin da ora disponibili ad aiutarsi ed eventualmente invertire il prelievo e la consegna della minore, il tutto a seconda dei rispettivi impegni lavorativi;
• a settimane alterne, la figlia resterà con il padre il sabato, dalla mattina alle ore 9.00 sino alle ore 20.30, Per_1
o la domenica dalla mattina alle ore 9.00 sino alle ore 20.30; il padre dovrà esprimere la scelta in merito alla permanenza della figlia presso di lui il sabato o la domenica, almeno entro le ore 9.00 del venerdì mattina;
in ogni caso la figlia sarà accompagnata dalla madre a casa del padre nel Per_1 rispetto dei suddetti orari ed il padre riaccompagnerà la figlia nella casa di residenza. • Il padre potrà passare con la piccola vacanze invernali, primaverili ed estive. Il padre in estate (da giugno, Per_1 dopo la fine della scuola, a settembre sino a prima dell'inizio della scuola) potrà tenere con sé la figlia minore potendola accompagnare altresì presso località di villeggiatura sia in Italia sia all'estero per
30 giorni non consecutivi senza pernotto sino a sei anni poi introdurrà il pernotto in modo graduale sino ad anni otto. Il padre in ogni caso dovrà comunicare alla madre entro la fine di maggio, i propri piani di viaggio con la minore in modo da parimenti acconsentire anche a lei di predisporre ed organizzare vacanze con la figli a durante l'estate potendol a accompagnare, parimenti al marito, in località italiane od estere. Durante l'inverno, il padre potrà tenere con sé la figlia minore nel periodo di sospensione dell'attività scolastica alternando Natale e S. TE con il 31 dicembre e primo dell'anno. In primavera il padre potrà tenere con sé la minore nel periodo di sospensione scolastica in cui passerà con lo stesso ad anni alterni Pasqua con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre
(mentre l'anno successivo Pasqua con la madre ed il lunedì dell'Angelo con la madre). I ponti primaverili, la festa del 02 giugno, compleanni ed onomastici nonché ricorrenze sacre verranno concordate tra i genitori in modo alternato per quanto riguarda le festività da calendario mentre per quelle religiose, la minore festeggerà il pranzo della Santa Comunione con la madre e la cena con il padre mentre per la Santa Cresima il pranzo con il padre e la cena con la madre. • Al raggiungimento dei sei anni, il padre avrà la facoltà di tenere con sé la figlia nei seguenti modi: • Due giorni
Per_1 la settimana – il martedì e giovedì (ovvero mercoledì ed il venerdì) – dall'uscita di scuola (ore 13.30 fino alle ore 18.30) riaccompagnandola a casa;
a settimane alterne, la figlia resterà con il
Per_1 padre dalle ore 13.30 del venerdì alle ore 20.30 del sabato oppure dalle ore 10.00 del sabato sino alle ore 20.30 della domenica.
4. Le parti definiscono gli impegni e le attività quotidiane della figlia relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni
Per_1 abituali ed alle vacanze normalmente godute nel piano genitoriale di seguito allegato.
5. Quanto alle spese di mantenimento della figlia il Sig. corrisponderà alla Sig.ra
Per_1 CP_1 [...]
un assegno di mantenimento in favore della figlia, pari ad euro 400,00 * (quattrocento/00) Parte_1 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
6. Sarà a carico di ciascuno genitore, la quota pari al 50% delle spese straordinarie così come di seguito meglio specificate secondo il protocollo in uso al Tribunale di Ferrara: *Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. *Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. *Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. trasporto pubblico. *Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso la sede Universitaria;
*Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. tempo prolungato;
b. mensa scolastica;
c. attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. *Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. baby -sitter; b. campi estivi. Spese che verranno rimborsate, previa esibizione della relativa documentazione di spesa, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. 7 Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro. 8 I ricorrenti si accordano affinché l'assegno unico universale sarà CP_2 riscosso nella misura del 100% dalla Sig.ra 9 Le parti prestano sin da ora il consenso Parte_1 reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto. 10 Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte sotto ogni profilo delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano di rinunciare vicendevolmente a qualsivoglia mantenimento, non avendo reciprocamente, dal punto di vista economico e patrimoniale, null'altro da pretendere. 11 Spese del presente giudizio interamente compensate fra le parti.
**** Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 27 novembre 2025
In data 26 novembre 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 3 dicembre
2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore Dott.ssa Costanza Perri