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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 6818/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 25/11/2024 da:
CF ), Parte_1 C.F._1 con gli avv. MAINARDI RAFFAELA e LANDI FRANCESCO ed:
(CF ), Parte_2 C.F._2 con gli avv. LOT ANTONELLA e ORI PIO UGO
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente per oggetto: cumulo della domanda di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso, e, trascorso il termine di legge, pronuncia di divorzio.
I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data
06/12/2024 e 12/12/2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
1
Ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla separazione nella causa iscritta al R.G. n. 6818/2024 V.G.:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a TO NE (TV) il Parte_1
19/08/1968) ed , (n. a TO NE (TV) l'1/07/1969), che hanno contratto Parte_2 matrimonio il 4/7/2009, atto trascritto al n. 42, parte II, Serie C, anno 2009 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CONEGLIANO (TV) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“ ----1) I coniugi ed vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, e la casa Parte_1 Parte_2 coniugale sita in Colle ER (TV), via Mescolino n. 35, di proprietà del sig. verrà assegnata alla Parte_1
Sig.ra Parte_2
----2) Affidamento dei figli minori (c.f.: ) nato il [...] e (c.f.: Per_1 C.F._3 Per_2
) nata il [...] ad [...] i genitori, con fissazione della loro residenza prevalente C.F._4 presso la madre nella casa già coniugale.
----3) Il Sig. salvo diverso accordo, vedrà e terrà con sé i figli secondo le seguenti modalità: Parte_1
− il mercoledì con prelievo dei minori da parte del padre presso la residenza degli stessi o altro luogo ove eventualmente espleteranno attività sportiva o ricreativa o centri estivi, dalle ore 16:00, salvo diverso accordo dei genitori e compatibilmente con gli impegni dei minori e dei genitori, con pernotto e obbligo di accompagnamento dei minori a scuola il giorno dopo;
a cadenza bisettimanale, dal venerdì sera con prelievo dei minori da parte del padre presso la residenza degli stessi o altro luogo ove eventualmente espleteranno attività scolastica, sportiva o ricreativa o centri estivi, al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola o presso la residenza materna a cura del padre, il tutto salvo diverso accordo. Qualora un genitore abbia un comprovato impedimento a rimanere con i figli nelle giornate che dovrebbe trascorrere con i minori, privilegerà quale sostituto l'altro (il quale sarà facoltizzato e non obbligato alla sostituzione). I genitori concordano inoltre di trascorrere con i figli gli eventuali ulteriori ponti e/o festività nell'arco dell'anno, assicurandone l'alternanza fra i medesimi di anno in anno, applicando, salvo diverso accordo, il seguente regime:
− Durante le vacanze natalizie il padre trascorra con entrambi i figli sette giorni ad anni alterni, dal 24/12 al 30/12 negli anni pari e dal 31/12 al 6/1 negli anni dispari.
− Durante le vacanze pasquali il padre trascorra con entrambi i figli tre giorni consecutivi, includenti ad anni alterni Pasqua
e Pasquetta.
− I periodi di carnevale e gli eventuali “ponti” (periodi in cui non vi è scuola) saranno divisi in pari tempo tra i genitori.
2 − In relazione ai periodi di vacanza estiva, il padre terrà con sé i figli preferibilmente per quindici giorni consecutivi, salvo diverso accordo tra i coniugi;
i coniugi si dichiareranno reciprocamente i programmi e i luoghi di vacanza possibilmente entro il 31 maggio di ciascun anno, ai fini di una migliore reciproca organizzazione. I genitori potranno in qualsiasi momento accordarsi diversamente, anche in relazione alle rispettive esigenze lavorative;
in ogni caso, il diritto di visita dovrà essere esercitato nel rispetto degli impegni, scolastici e non (sportivi, religiosi, ricreativi ecc.) di entrambi i minori.
----4) Porre a carico del Sig. fintanto che i figli non saranno economicamente autosufficienti, l'obbligo Parte_1 di corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese in favore della Sig.ra quale contributo al mantenimento dei figli Pt_2 medesimi, l'importo di €. 2.600,00 (€. 1.300,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Quanto alle spese straordinarie dei figli e di gestione della casa già coniugale, le Parti così si accordano:
− il Sig. si farà carico delle spese per le cure ortodontiche dei figli e delle spese mediche in generale, comprese le Parte_1 visite specialistiche nei limiti della copertura delle polizze assicurative mediche in corso (il residuo importo verrà posto al
70% a carico del padre e il 30% a carico della madre);
− il Sig. provvederà in modo esclusivo anche alle spese, oltre che per il cavallo, per l'attività sportiva di Chiara Parte_1 correlata (gare di equitazione, allenamento ecc.);
− quanto alle spese scolastiche universitarie, previamente concordate, verranno ripartite con la proporzione 70% Parte_1
30% (Gava) nei limiti del costo delle tasse dell'università Statale corrispondente, mentre il resto sarà a carico del Sig.
[...]
(a titolo esemplificativo: medicina statale = 3 mila euro annui;
università privata: 15 mila annui. La moglie Pt_1 pagherà solo 900 euro [30% di 3 mila] e il marito il resto);
− per le altre spese straordinarie, che dovranno essere previamente concordate (nel caso di mancato accordo saranno ad integrale carico del coniuge che intende sostenerle) e documentate, incluse le spese per eventuali aiuti nella gestione dei figli minori, la ripartizione sarà 70% ( e 30% ( , secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Parte_1 Pt_2
Treviso, che si allega e a cui si rinvia (doc.14);
− quanto alla casa già coniugale di proprietà esclusiva del Sig. quest'ultimo si impegna a farsi carico integrale, Parte_1 oltre che delle spese straordinarie, delle seguenti spese ordinarie: riparazione guasti e sostituzioni concordate di caldaia, climatizzatore, serramenti, elettrodomestici, videocitofono, impianto elettrico e apparecchi domotica, robot taglia-erba e sostituzioni concordate di mobili (es. cameretta). Acconsente a che la prima tinteggiatura delle pareti concordata sia al 100%
a proprio carico (con ripartizione delle eventuali successive al 50%). Le altre spese ordinarie per le riparazioni e/o migliorie dell'immobile superiori ad €. 300,00, saranno a carico del marito se previamente concordate. Per il giardino il Sig.
[...] sosterrà integralmente le spese per la sostituzione degli alberi e delle piante morte concordate preventivamente e Pt_1 pagherà il 50% di tutte le altre spese di giardinaggio. Il Sig. inoltre, sosterrà integralmente le spese per la Parte_1 vigilanza e per Sky.
----5) I coniugi si danno atto reciprocamente di essere economicamente indipendenti e quindi non viene stabilito alcun assegno di mantenimento reciproco, ad esclusione di quello di cui sopra relativo ai figli.
3 ----6) decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, e previo passaggio in giudicato dell'omologa di separazione, il Tribunale Voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito civile in
Conegliano (TV) in data 04.07.2009, iscritto al n. 42 parte II Serie C – anno 2009 – nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Conegliano (TV), ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
----7) Le Parti chiedono sin d'ora Venga pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di separazione sopra indicate e da intendersi qui riprodotte e trascritte, con l'ulteriore previsione, a definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici, del riconoscimento di una somma una tantum divorzile in favore della Sig.ra Parte_2 pari ad Euro 135.000,00, esenti da imposte come per legge, di cui Euro 35.000,00 verranno corrisposti a titolo
[...]
d'acconto al momento del deposito del ricorso per separazione e la residua somma di € 100.000,00 entro e non oltre 5 giorni dal passaggio in giudicato della Sentenza di divorzio.
----8) I coniugi prestano il reciproco consenso per il rilascio di documenti validi per l'espatrio.
----9) I coniugi, reciprocamente, si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse dei figli minori nonché i numeri di telefono cellulare per consentire tutte le comunicazioni nell'interesse degli stessi. In ogni caso: spese di lite compensate tra le parti.”
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di CONEGLIANO (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Spese compensate tra le parti.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Dispone con separato provvedimento la rimessione della causa in istruttoria atteso che le parti nel ricorso hanno formulato in via cumulativa, ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche richiesta di emissione di sentenza di divorzio.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 17/12/2024.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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