TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/07/2025, n. 2366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2366 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7318/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 7318/2023 R.G., avente ad oggetto: “divorzio contenzioso” e vertente TRA (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maria Carmela Poidomani, procuratrice domiciliataria;
Ricorrente E (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2 Speranza Faenza, procuratrice domiciliataria;
Resistente
Conclusioni: Come da verbale di udienza del 20.02.2025. Con la partecipazione del P.M. in sede.
Svolgimento del processo e motivi della decisione: Con ricorso depositato il 31.10.2023 esponeva: - di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 27.09.1990 e che dalla loro unione CP_1 nascevano (01.11.1990) e (12.02.1996), oggi maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente indipendenti;
- che, con decreto depositato il 22.03.2018, il Tribunale di Lecce omologava la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi predisposte;
- che, in particolare, pattuivano come unica condizione la previsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad € 500,00 mensili;
- che la separazione si protraeva ininterrottamente dall'avvenuta comparizione innanzi al Presidente del Tribunale;
- che le sue condizioni economiche erano peggiorate, a causa soprattutto del precario stato di salute che lo rendeva invalido al lavoro;
- che, infatti, percepiva un sostegno mensile tedesco di € 1.161,18 e sosteneva delle spese mensili fisse pari ad € 900,00, ossia € 550,00 quale canone di locazione ed € 350,00 per spese sanitarie e cure mediche;
- che la moglie, invece, lavorava come cameriera nei bar del paese. Tanto premesso concludeva chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione. Con vittoria di spese e competenze di lite. Con decreto dell'8.11.2023 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
1 Con comparsa depositata in data 08.01.2024 si costituiva a sua volta CP_1 rappresentando: - che, contrariamente a quanto rappresentato dal marito, non svolgeva attività lavorativa;
- che sin dall'inizio del matrimonio si dedicava esclusivamente alle esigenze della famiglia, raggiungendo lo stesso in Germania;
- che, pertanto, non era responsabile del suo stato di disoccupazione;
- che, con la nuova riforma normativa, non percepiva più il reddito di cittadinanza. Tanto premesso concludeva chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio con il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di € 500,00 al mese. Con vittoria di spese e competenze di lite. Il Giudice, ascoltate le parti, con ordinanza del 23.07.2024, dettava i provvedimenti provvisori ed urgenti e, atteso che le parti non formulavano richieste istruttorie, fissava l'udienza per la remissione della causa in decisione ex art. 473-bis.28 c.p.c. onerando parte resistente di depositare l'esito della domanda di reddito di inclusione presentata. All'udienza del 20.02.2025 il Giudice assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
**** **** **** 1) Pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio Oggetto del presente giudizio è la domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Germania in data 27.09.1990 da nato Parte_1 a Palma di Montechiaro (AG) l'11.02.1966, e nata in [...] il CP_1
22.08.1966. La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n.2 lett. b L. n. 898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con in Germania il 27.09.1990, è intervenuta separazione personale omologata con decreto del Tribunale di Lecce depositato in data 22.03.2018. Dal giorno della comparizione delle parti dinanzi al Presidente delegato, nel procedimento di separazione, sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, dunque, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. 2) Assegno divorzile Premesso ciò, occorre analizzare la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente. Com'è noto, l'art. 5, 6° co., l. 898/1970 (c.d. l. divorzio), prevede la possibilità per uno degli ex-coniugi di ottenere un assegno post-matrimoniale a carico dell'altro e, a tal fine, fissa i criteri per l'attribuzione e per la determinazione dello stesso. In particolare, alla luce anche di un costante orientamento giurisprudenziale, il riconoscimento dell'assegno divorzile si fonda sui presupposti dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex-coniuge e/o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, con applicazione, inoltre, dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, 6°co., l. divorzio (valutazione comparativa delle condizioni personali ed economico-patrimoniali degli ex-coniugi, ragioni della decisione, contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del
2 patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex-coniugi, durata del matrimonio), i quali costituiscono il parametro di riferimento per decidere sia sull'an sia sul quantum dell'assegno. È solo la considerazione complessiva di tali parametri che permette all'organo giudicante di cogliere ogni aspetto della storia di quel matrimonio e di valorizzarlo adeguatamente, al fine di determinare un giusto assegno. In questi termini, pertanto, la funzione dell'assegno post-matrimoniale non è solo assistenziale, ma anche perequativa e compensativa, quest'ultime derivanti dalla diversità reddituale e dal contributo dato da ciascun coniuge alla vita familiare (Cass. S.S.U.U, 18287/2018, Cass. civ. 25635/2021, Cass. civ. 23318/2021). Fermo quanto appena esposto, recente giurisprudenza ha altresì affermato che l'assegno divorzile, lungi dal rappresentare una mera misura assistenziale, svolge in particolar modo una funzione compensativa e perequativa. Tale assegno è finalizzato a correggere le disparità economiche e patrimoniali generate dalle scelte condivise durante il matrimonio, valorizzando il contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione della vita familiare e del patrimonio comune. La Corte di cassazione ha sottolineato che il riconoscimento dell'assegno divorzile presuppone un accertamento rigoroso del nesso causale tra la disparità economico-patrimoniale e il sacrificio delle aspettative professionali del coniuge debole in favore delle esigenze familiari. In assenza di tale nesso, l'assegno può trovare giustificazione solo in presenza di esigenze strettamente assistenziali, ove sia dimostrata l'incapacità del richiedente di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive. (cfr. Cass. ord. 10614/2023, ord. 26520/2024 e ord. 14459/2025). Dunque, spetta al coniuge richiedente l'onere di dimostrare in giudizio, in primo luogo, il sacrificio sopportato e, in secondo luogo, l'incapacità di procurarsi mezzi adeguati per ragione oggettive. Nel caso di specie parte resistente non ha assolto nessun tipo di onere probatorio, di conseguenza la domanda non può trovare accoglimento. Infatti, da un lato, si è limitata a rappresentare genericamente, senza CP_1 nulla depositare in merito ovvero formulare richieste istruttorie, la rinuncia a svolgere attività lavorative per occuparsi esclusivamente della gestione familiare, dall'altro, onerata dal giudice scrivente a depositare l'esito della domanda di reddito di inclusione presentata (come dalla stessa rappresentato all'udienza del 20.02.2024), nulla ha depositato nei termini assegnati. Parte resistente, del resto, non provvedeva nemmeno al deposito delle dichiarazioni reddituali, estratti conto o eventuali sussidi ricevuti dallo Stato, come richiesti dalla normativa in materia. Di conseguenza, non avendo provato né il sacrificio sopportato, né la sua incapacità a procurarsi i mezzi adeguati per ragioni oggettive - a tal fine l'età della stessa (59 anni) non è di per sé da sola sufficiente a dimostrare tale incapacità, soprattutto in assenza di problematiche di salute - la domanda non è fondata e va pertanto rigettata. Rimane salvo, fino all'odierna sentenza, il diritto della resistente alla percezione dell'assegno di mantenimento rideterminato con ordinanza del 23.07.2024. 1) Spese di lite. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e dell'applicazione dei valori minimi per le attività svolte.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso del 31.10.2023 da Parte_1
, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assordita, così provvede:
[...]
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Germania in data 27.09.1990 da nato a [...] Parte_1
l'11.02.1966, e nata in [...] il [...] (atto di CP_1 matrimonio trascritto al Comune di Palma di Montechiaro (AG) al n. 51, Parte II, Serie C, Anno 1990);
2. Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente, a decorrere dalla presente pronuncia, fermo restando quanto statuito nei provvedimenti a carattere provvisorio del 23.07.2024;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di CP_1
che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre spese Parte_1 forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge. Manda alla Cancelleria affinché comunichi la presente sentenza alle parti e all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Palma di Montechiaro (AG). Lecce, 22.07.2025
Il Giudice estensore La Presidente Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Dott.ssa Cinzia MONDATORE
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice est. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 7318/2023 R.G., avente ad oggetto: “divorzio contenzioso” e vertente TRA (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maria Carmela Poidomani, procuratrice domiciliataria;
Ricorrente E (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2 Speranza Faenza, procuratrice domiciliataria;
Resistente
Conclusioni: Come da verbale di udienza del 20.02.2025. Con la partecipazione del P.M. in sede.
Svolgimento del processo e motivi della decisione: Con ricorso depositato il 31.10.2023 esponeva: - di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 27.09.1990 e che dalla loro unione CP_1 nascevano (01.11.1990) e (12.02.1996), oggi maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente indipendenti;
- che, con decreto depositato il 22.03.2018, il Tribunale di Lecce omologava la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi predisposte;
- che, in particolare, pattuivano come unica condizione la previsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie pari ad € 500,00 mensili;
- che la separazione si protraeva ininterrottamente dall'avvenuta comparizione innanzi al Presidente del Tribunale;
- che le sue condizioni economiche erano peggiorate, a causa soprattutto del precario stato di salute che lo rendeva invalido al lavoro;
- che, infatti, percepiva un sostegno mensile tedesco di € 1.161,18 e sosteneva delle spese mensili fisse pari ad € 900,00, ossia € 550,00 quale canone di locazione ed € 350,00 per spese sanitarie e cure mediche;
- che la moglie, invece, lavorava come cameriera nei bar del paese. Tanto premesso concludeva chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione. Con vittoria di spese e competenze di lite. Con decreto dell'8.11.2023 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
1 Con comparsa depositata in data 08.01.2024 si costituiva a sua volta CP_1 rappresentando: - che, contrariamente a quanto rappresentato dal marito, non svolgeva attività lavorativa;
- che sin dall'inizio del matrimonio si dedicava esclusivamente alle esigenze della famiglia, raggiungendo lo stesso in Germania;
- che, pertanto, non era responsabile del suo stato di disoccupazione;
- che, con la nuova riforma normativa, non percepiva più il reddito di cittadinanza. Tanto premesso concludeva chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio con il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di € 500,00 al mese. Con vittoria di spese e competenze di lite. Il Giudice, ascoltate le parti, con ordinanza del 23.07.2024, dettava i provvedimenti provvisori ed urgenti e, atteso che le parti non formulavano richieste istruttorie, fissava l'udienza per la remissione della causa in decisione ex art. 473-bis.28 c.p.c. onerando parte resistente di depositare l'esito della domanda di reddito di inclusione presentata. All'udienza del 20.02.2025 il Giudice assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
**** **** **** 1) Pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio Oggetto del presente giudizio è la domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Germania in data 27.09.1990 da nato Parte_1 a Palma di Montechiaro (AG) l'11.02.1966, e nata in [...] il CP_1
22.08.1966. La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n.2 lett. b L. n. 898/1970. Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con in Germania il 27.09.1990, è intervenuta separazione personale omologata con decreto del Tribunale di Lecce depositato in data 22.03.2018. Dal giorno della comparizione delle parti dinanzi al Presidente delegato, nel procedimento di separazione, sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta. Attese le risultanze degli atti di causa, deve, dunque, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno. Va, quindi, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000. 2) Assegno divorzile Premesso ciò, occorre analizzare la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente. Com'è noto, l'art. 5, 6° co., l. 898/1970 (c.d. l. divorzio), prevede la possibilità per uno degli ex-coniugi di ottenere un assegno post-matrimoniale a carico dell'altro e, a tal fine, fissa i criteri per l'attribuzione e per la determinazione dello stesso. In particolare, alla luce anche di un costante orientamento giurisprudenziale, il riconoscimento dell'assegno divorzile si fonda sui presupposti dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex-coniuge e/o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, con applicazione, inoltre, dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, 6°co., l. divorzio (valutazione comparativa delle condizioni personali ed economico-patrimoniali degli ex-coniugi, ragioni della decisione, contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del
2 patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex-coniugi, durata del matrimonio), i quali costituiscono il parametro di riferimento per decidere sia sull'an sia sul quantum dell'assegno. È solo la considerazione complessiva di tali parametri che permette all'organo giudicante di cogliere ogni aspetto della storia di quel matrimonio e di valorizzarlo adeguatamente, al fine di determinare un giusto assegno. In questi termini, pertanto, la funzione dell'assegno post-matrimoniale non è solo assistenziale, ma anche perequativa e compensativa, quest'ultime derivanti dalla diversità reddituale e dal contributo dato da ciascun coniuge alla vita familiare (Cass. S.S.U.U, 18287/2018, Cass. civ. 25635/2021, Cass. civ. 23318/2021). Fermo quanto appena esposto, recente giurisprudenza ha altresì affermato che l'assegno divorzile, lungi dal rappresentare una mera misura assistenziale, svolge in particolar modo una funzione compensativa e perequativa. Tale assegno è finalizzato a correggere le disparità economiche e patrimoniali generate dalle scelte condivise durante il matrimonio, valorizzando il contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione della vita familiare e del patrimonio comune. La Corte di cassazione ha sottolineato che il riconoscimento dell'assegno divorzile presuppone un accertamento rigoroso del nesso causale tra la disparità economico-patrimoniale e il sacrificio delle aspettative professionali del coniuge debole in favore delle esigenze familiari. In assenza di tale nesso, l'assegno può trovare giustificazione solo in presenza di esigenze strettamente assistenziali, ove sia dimostrata l'incapacità del richiedente di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive. (cfr. Cass. ord. 10614/2023, ord. 26520/2024 e ord. 14459/2025). Dunque, spetta al coniuge richiedente l'onere di dimostrare in giudizio, in primo luogo, il sacrificio sopportato e, in secondo luogo, l'incapacità di procurarsi mezzi adeguati per ragione oggettive. Nel caso di specie parte resistente non ha assolto nessun tipo di onere probatorio, di conseguenza la domanda non può trovare accoglimento. Infatti, da un lato, si è limitata a rappresentare genericamente, senza CP_1 nulla depositare in merito ovvero formulare richieste istruttorie, la rinuncia a svolgere attività lavorative per occuparsi esclusivamente della gestione familiare, dall'altro, onerata dal giudice scrivente a depositare l'esito della domanda di reddito di inclusione presentata (come dalla stessa rappresentato all'udienza del 20.02.2024), nulla ha depositato nei termini assegnati. Parte resistente, del resto, non provvedeva nemmeno al deposito delle dichiarazioni reddituali, estratti conto o eventuali sussidi ricevuti dallo Stato, come richiesti dalla normativa in materia. Di conseguenza, non avendo provato né il sacrificio sopportato, né la sua incapacità a procurarsi i mezzi adeguati per ragioni oggettive - a tal fine l'età della stessa (59 anni) non è di per sé da sola sufficiente a dimostrare tale incapacità, soprattutto in assenza di problematiche di salute - la domanda non è fondata e va pertanto rigettata. Rimane salvo, fino all'odierna sentenza, il diritto della resistente alla percezione dell'assegno di mantenimento rideterminato con ordinanza del 23.07.2024. 1) Spese di lite. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e dell'applicazione dei valori minimi per le attività svolte.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso del 31.10.2023 da Parte_1
, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assordita, così provvede:
[...]
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Germania in data 27.09.1990 da nato a [...] Parte_1
l'11.02.1966, e nata in [...] il [...] (atto di CP_1 matrimonio trascritto al Comune di Palma di Montechiaro (AG) al n. 51, Parte II, Serie C, Anno 1990);
2. Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente, a decorrere dalla presente pronuncia, fermo restando quanto statuito nei provvedimenti a carattere provvisorio del 23.07.2024;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di CP_1
che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre spese Parte_1 forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge. Manda alla Cancelleria affinché comunichi la presente sentenza alle parti e all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Palma di Montechiaro (AG). Lecce, 22.07.2025
Il Giudice estensore La Presidente Dott.ssa Agnese DI BATTISTA Dott.ssa Cinzia MONDATORE
4