Art. 1.
E' prorogato, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il termine stabilito dalla legge 27 dicembre 1953, n. 961 , per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 31 luglio 1956, n. 1037 , ha disposto (con l'articolo unico) che " E' prorogato al 30 giugno 1957 il termine stabilito con la legge 14 luglio 1955, n. 617 , per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo."
E' prorogato, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il termine stabilito dalla legge 27 dicembre 1953, n. 961 , per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 31 luglio 1956, n. 1037 , ha disposto (con l'articolo unico) che " E' prorogato al 30 giugno 1957 il termine stabilito con la legge 14 luglio 1955, n. 617 , per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo."