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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/03/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3808/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 3808/2021 promosso da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (C.F. ), C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
(C.F. , (C.F. ),
[...] C.F._9 Parte_10 C.F._10
(C.F. ), (C.F. Parte_11 C.F._11 Parte_12
) e (C.F. , con il patrocinio C.F._12 Parte_13 C.F._13 dell'Avv. VIERO FEDERICO e dell'Avv. DAL ZOTTO OTELLO ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Schio, via Baccarini n. 2
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CAVEDON Controparte_1 C.F._14
LORENZO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Schio, via Cavour n. 10
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DISCONZI Controparte_2 P.IVA_1
MARIA CRISTINA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, via Rattazzi n. 8
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 14 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
e convenivano in giudizio e
[...] Parte_12 Parte_13 Controparte_1 [...]
(d'ora in avanti, anche solo . Controparte_2 CP_2
Il giudizio così promosso veniva iscritto in data 24.06.2021 al n. R.G. 3808/2021.
1.1. Premesso di essere, rispettivamente, moglie (così ), figli (così Parte_1 Pt_2
, , e e nipoti (così ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , e
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
) di , gli attori chiedevano la condanna delle convenute al Parte_13 Parte_14
risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale subito in conseguenza del sinistro occorso in data 08.03.2017, intorno alle ore 9,30, quando , mentre attraversava Parte_14
a piedi via Vittorio Veneto in AR NO, all'altezza del civico n. 54, era stato investito dall'autovettura OP CO targata BP349FN (condotta nel frangente da di Controparte_3
proprietà di e assicurata da , decedendo poche ore dopo, alle ore 12,40, Controparte_1 CP_2 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Santorso (doc. 8 attori).
2. costituitasi ritualmente in giudizio, addebitava alla esclusiva Controparte_1
responsabilità di la verificazione del sinistro, contestava anche nel quantum la pretesa Parte_14
risarcitoria azionata dagli attori e chiedeva dunque in via principale il rigetto delle domande attoree – chiedendo in via gradata, per il caso dell'accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo al conducente dell'autovettura OP CO, la condanna di alla manleva. CP_2
3. pure costituitasi in giudizio, rilevava da par sua che il sinistro non si era verificato CP_2 per fatto e colpa del conducente dell'autovettura OP CO e, contestate anche nel quantum le domande attoree, ne chiedeva l'integrale rigetto.
4. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., con ordinanza del 04.10.2022 veniva in parte ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti, che veniva assunta nel corso delle successive udienze del 10.01.2023 e del 14.04.2023.
4.1. Con ordinanza del 15.05.2023 veniva quindi ammessa consulenza tecnica ricostruttiva del sinistro.
Il CTU Geom. depositava la relazione peritale in data 11.10.2023 e all'esito Persona_1
della successiva udienza del 27.10.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
4.2. All'udienza del 10.09.2024, all'uopo fissata, le parti precisavano infine le conclusioni.
Gli attori concludevano come segue: “Nel merito 1) Accertato e dichiarato il grado di colpa del
pagina 2 di 14 sig. conducente dell'autoveicolo OP CO targato BP349FN, di proprietà Controparte_3
della sig.ra , nella provocazione del sinistro del 08.03.2017, a seguito del quale è Controparte_1 deceduto il sig. , ed accertata e dichiarata altresì l'operatività della polizza n. Parte_14
110746985/1 soc. condannarsi la sig.ra e la soc. Controparte_2 Controparte_1
in solido tra loro, a risarcire, ai sensi dell'art. 2059 c.c. a titolo di Controparte_2
danno da perdita parentale: - alla sig.ra (coniuge convivente); - ai sig.ri Parte_1 Pt_2
, , e (figli non conviventi); - ai sig.ri
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, , e
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
e (nipoti non conviventi) la somma che sarà ritenuta di
[...] Parte_12 Parte_13
giustizia, anche in via equitativa, per ciascuno di essi con gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro (08.03.2017) al saldo effettivo. 2) Spese e compensi, anche della procedura di negoziazione assistita e comprensivi delle spese di CTU e di CTP (all. 25), rifusi con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito il compenso. In via istruttoria A) Si produce in copia: preavviso di fattura n. 16/2023 del consulente di parte, ing. (all. 25). B) Si insiste per l'ammissione delle istanze di prova articolate Persona_2 nell'atto di citazione del 22.06.2021, limitatamente a quelle fin qui non ammesse”.
concludeva come segue: “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
1. Sia Controparte_1 rigettata ogni domanda, deduzione, eccezione ed istanza svolta dagli attori all'atto di citazione del
22.06.2021, introduttivo del giudizio, per tutti i motivi detti in narrativa, dichiarando che la Signora nulla deve agli attori a titolo risarcitorio, con riferimento al sinistro stradale Controparte_1 occorso a AR NO (VI) la mattina dell'08.03.2017. 2. In ogni caso, sia accertato e dichiarato che non sussiste responsabilità, né concorso di colpa, in capo al Signor Controparte_3 nella causazione del sinistro occorso a AR NO (VI) la mattina dell'08.03.2017 che vide vittima il Signor 3. E per l'effetto sia accertato e dichiarato che Parte_14 CP_1
nulla deve agli attori a titolo di risarcimento del danno con riferimento a tale sinistro stradale
[...] occorso a AR NO (VI) la mattina dell'08.03.2017. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA 4.
Nella denegata e non creduta ipotesi che venga accertata e dichiarata una qualsivoglia responsabilità del Signor nella causazione del sinistro occorso a AR NO la Controparte_3 mattina dell'08.03.2017 che vide vittima il Signor di cui è vertenza, e Parte_14
conseguentemente condannata la Signora al pagamento di una qualsivoglia Controparte_1
somma a titolo di risarcimento del danno agli attori, sia condannata Controparte_4
nella persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA con sede a (40128) P.IVA_1
BOLOGNA (BO) Via Stalingrado, n. 45, a tenere manlevata integralmente la Signora CP_1
pagina 3 di 14 da ogni esborso, previa dichiarazione di operatività della polizza 30/110746985/1, contraente CP_1
proprietario e avente diritto IN OGNI CASO:
5. Controparte_3 Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze di lite. IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per le prove orali chieste e non ammesse e per la acquisizione del fascicolo penale”.
concludeva come segue: “Nel merito: Rigettarsi ogni e qualsiasi Controparte_2
pretesa ex adverso formulata, per tutti i motivi di cui alla narrativa. Nel merito, in via subordinata:
Ridursi le pretese attoree nei limiti dell'accertato grado di responsabilità del conducente la vettura di proprietà della sig.ra e nei limiti dell'accertata entità del danno ex adverso Controparte_1
lamentato. In ogni caso: Rifusione di spese e competenze di causa o, in subordine, compensazione delle stesse. In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate, per conto di , in memoria ex art. 183 VI° comma n. 2) cpc, con particolare riferimento Parte_15 all'ammissione di capitoli da 1) a 5) ed 8) della prova testimoniale ivi formulata, con i testi indicati, non ammesse con provvedimento del 04.10.2022, di cui si chiede la modifica, e si insiste per
l'acquisizione del fascicolo penale n. 1632/2017 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza, a carico del sig. Ci si oppone all'ammissione delle Controparte_3
istanze istruttorie di parte attrice, sulle quali controparte eventualmente insista, per tutti i motivi già dedotti in memoria ex art. 183 VI° comma n. 3) cpc”.
La causa veniva dunque trattenuta in decisione, con assegnazione di termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* * *
5. Le domande attoree non meritano accoglimento.
6. Come indicato in premesse, gli attori hanno promosso il giudizio in scrutinio per ottenere dalle convenute il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale che essi assumono di aver risentito in conseguenza del sinistro occorso in data 08.03.2017, esitato nel decesso di . Parte_14
6.1. La domanda muove dall'assunto per il quale la verificazione del sinistro sarebbe da addebitare (in via esclusiva o quanto meno concorrente) alla condotta di Controparte_3 conducente dell'autovettura OP CO che ha investito - conducente sul quale grava Parte_14
la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, co. 1 c.c.
Va allora qui segnalato che per consolidato approdo interpretativo “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'articolo 2054, comma 1, del c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana” (Cass. civ. n. 13786/2024).
pagina 4 di 14 Posta, dunque, la presunzione di colpa di cui alla menzionata disposizione, in accordo con i principi che regolamentano la responsabilità per fatto illecito e, tra questi, con il principio per il quale la responsabilità presuppone la sussistenza di un rapporto di causalità (giuridica) tra la condotta del preteso responsabile e l'evento di danno, si tratta di stabilire, qui, se il sinistro per cui è causa sia
(interamente o in via concorrente) causalmente riconducibile alla condotta di CP_3
E tale verifica va effettuata avendo riguardo al principio per il quale “in caso di investimento
[...]
pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c. dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare
l'evento”, con la precisazione che “a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass. civ. n. 9856/2022).
7. Ebbene, la concreta modalità di verificazione del sinistro che ci occupa può dirsi pacifica.
Risulta in effetti dagli atti di causa e dalle concordi allegazioni delle parti:
- che la mattina del 08.03.2017, prima delle ore 9,411, ha posteggiato la propria Parte_3
autovettura IA DA targata DZ102DJ entro la banchina posta a destra della careggiata di via Vittorio
Veneto in AR NO, in direzione di Thiene, all'altezze del civico n. 54 (per la rappresentazione del luogo del sinistro, si farà qui riferimento al rilievo planimetrico allegato alla relazione peritale);
- che era seduto sul sedile anteriore lato passeggero della IA DA condotta dalla Parte_14
figlia;
- che è sceso dall'autovettura, ha camminato in fianco ad essa (alla sua destra e Parte_14
procedendo in direzione del centro di AR NO) e, quindi, ha camminato a tergo dell'autovettura in direzione di via Vittorio Veneto, intendendo attraversare la strada per recarsi presso il Bar Edicola situato sul lato opposto della strada medesima, all'altezza del civico 35 (civico, questo, posto sostanzialmente di fronte al civico n. 54, ove era posteggiata la IA DA);
- che ha intrapreso l'attraversamento di via Vittorio Veneto e, nel frangente, è stato Parte_14 investito dall'autovettura OP CO targata BP349FN condotta da che Controparte_3
stava transitando lungo via Vittorio Veneto, anch'essa in direzione di Thiene.
7.1. Quanto alla condotta serbata, rispettivamente, da e da Parte_14 CP_3 il CTU Geom. ha accertato che “quando è iniziato l'investimento gli arti inferiori CP_3 Per_1 del pedone si trovavano ad una cinquantina di cm dal margine della carreggiata”; che l'investimento è pertanto avvenuto “quando” “aveva superato la striscia di margine non avendo Parte_14 ancora concluso il primo passo sulla sede stradale”; che al momento dell'investimento Pt_14
non era dunque fermo (e non stava nemmeno retrocedendo) e che egli era “in avanzamento da
[...] destra verso sinistra rispetto al fronte” dell'OP CO (relazione peritale, pagg. 287/29).
Si tratta di conclusioni non contestate.
Il CTU ha ricostruito al contempo la velocità serbata dall'OP CO negli istanti precedenti l'urto, quantificandola in 47 km/h (relazione, pag. 25).
Il CTP attoreo ha contestato tale quantificazione, stimando la velocità dell'autovettura in 56 km/h e a tal fine valorizzando la perdita di velocità in tesi subita dal veicolo nell'urto (osservazioni, pag. 2).
Si tratta, tuttavia, di contestazione che non coglie nel segno.
Il CTU ha infatti stimato la velocità dell'OP CO al momento dell'urto valorizzando il dato della distanza (15 metri) di proiezione del corpo di in conseguenza dell'investimento e Parte_14 tanto ha fatto sulla scorta di dati reperibili “in letteratura tecnica” - specificamente menzionati nella relazione peritale, alla pag. 25, e la cui correttezza ed attendibilità non è stata contestata dal CTP.
D'altro canto, a ad ulteriore conferma della correttezza della conclusione rassegnata dal CTU, varrà qui rilevare che anche il consulente Ing. , nominato dal Pubblico Ministero nel procedimento Per_3
penale promosso nei confronti di con riguardo al sinistro per cui è qui causa, Controparte_3
ha quantificato in 47 km/h la velocità dell'OP CO, sempre valorizzando il dato della distanza di proiezione del corpo di e per altro segnalando che la velocità di 47 km/h (riguardata in Parte_14 uno alle caratteristiche dimensionali dell'OP CO) è coerente con “l'altezza del punto di battura del capo contro il parabrezza” (relazione ing. , pagg. 37 e 38, sub doc. 12 attori). Per_3
7.2. era dunque in movimento, quando è stato investito, e, in particolare, stava Parte_14
per così dire terminando il primo passo mosso per attraversare la strada, avendo “percorso” entro la carreggiata uno “spazio di 50 – 60 cm” (relazione peritale, pag. 29).
Si tratta di conclusione che, come detto, va ritenuto pacifica. Il CTP attoreo, invero, nelle proprie osservazioni ha voluto rimarcare che la lunghezza media del passo di un uomo di circa ottant'anni ( aveva 79 anni al momento del sinistro) sarebbe pari non a 75 cm, come Parte_14
ritenuto dal CTU, ma a 55 cm (osservazioni, pag. 3). Il rilievo, tuttavia, risulta inconferente ai fini della decisione, non essendo stato contestato il fatto che l'investimento si sia concretizzato in un punto posto a circa 50/60 cm dalla striscia di margine della carreggiata.
pagina 6 di 14 7.3. Ebbene, il CTU (con conclusione per una volta ancora non contestata) ha rilevato che il tempo necessario per percorrere uno spazio di 50/60 cm “è nell'ordine dei decimi di secondo e certamente inferiore all'intervallo psicotecnico di 1 s (cioè l'intervallo di tempo necessario al conducente che si avveda di un pericolo per attuare una manovra evasiva” (relazione peritale, pag. 29).
Il dato è dirimente.
Nel corso dei secondi lungo i quali egli ha camminato a lato della IA DA posteggiata dalla figlia e, parimenti, quando egli ha camminato a tergo di tale autovettura, sempre mantenendosi entro la banchina posta a lato della carreggiata, oggettivamente non si è appalesato quale Parte_14
pericolo per la sopraggiungente OP CO.
si è appalesato quale pericolo per la sopraggiungente OP CO soltanto Parte_14
quando egli ha varcato la striscia di margine della careggiata e ha mosso il primo passo del proprio attraversamento. Il conducente dell'OP CO ha dunque avuto a disposizione un tempo invero minimo (nell'ordine di qualche decimo di secondo) per avvedersi dell'esistenza stessa del pericolo compendiato dalla presenza di un pedone in transito sulla carreggiata2.
Stando alla ricostruzione operata dal CTU, d'altro canto, la OP CO un secondo prima dell'urto (e dunque ancor prima che il iniziasse l'attraversamento) si trovava a soli 13 metri di Pt_14 distanza dal punto dell'investimento (il riferimento è sempre al rilievo planimetrico allegato alla relazione peritale). Quando il ha iniziato l'attraversamento la OP CO distava dunque da lui Pt_14
meno di 13 metri.
7.4. Si giunge, così, alla conclusione rassegnata dal CTU, dalla quale questo Giudice non ha ragione di discostarsi, essendo essa il frutto dell'analisi degli elementi qui passati in rassegna.
La mattina dell'8.03.2017 , una volta sceso dall'autovettura IA DA Parte_14
posteggiata entro la banchina posta lungo il lato destro della carreggiata ed intendendo recarsi presso il
Bar Edicola posto sull'altro lato della strada, si è diretto verso la striscia di margine della carreggiata, camminando dapprima lungo il lato destro della IA DA e poi a tergo di essa.
Raggiunta la striscia di margine, egli “non si è arrestato” e “ha impegnato la corsia di marcia quanto la OP era molto prossima alla sua sinistra, ad una distanza nell'ordine di una decina di metri 2 Non coglie allora nel segno il rilievo del CTP attoreo, che nelle proprie osservazioni ha segnalato che il conducente dell'OP CO, quando si trovava a 20 metri dal punto di investimento, a circa 1,5 secondi da esso, avrebbe avuto modo di percepire la presenza di , che nel frangente si trovava ancora a tergo della IA DA, e di intraprendere Parte_14 dunque, già in quel momento, una manovra evasiva (osservazioni, pag. 5). Si tratta di rilievo al quale non può darsi seguito, poiché esso omette di considerare che , quand'era a tergo della IA DA, non costituiva un pericolo per la Parte_14 sopraggiungente OP CO. Lo scenario ricostruttivo tratteggiato dal CTP è dunque erroneo, dal momento che esso pretende di collocare l'inizio della manovra evasiva (quella manovra evasiva che a dire del CTP avrebbe dovuto essere effettuata da in un momento in cui il non avendo percepito alcun pericolo, non aveva Controparte_3 CP_3 ragion di intraprendere alcuna manovra evasiva. pagina 7 di 14 ed era chiaramente visibile” (relazione peritale, pag. 31).
Nel frangente, stava sopraggiungendo a bordo dell'OP CO e ha Controparte_3
potuto percepire il pericolo compendiato dalla presenza del pedone quando si trovava a circa 10 metri dallo stesso, appena pochi decimi di secondo prima di investirlo. Egli “non ha pertanto avuto il tempo di porre in atto una qualsivoglia manovra evasiva efficace ed ha investito il pedone” (relazione peritale, pag. 31).
La verificazione del sinistro per cui è causa non può dunque essere in alcun modo addebitata alla condotta di guida di il quale non ha potuto evitare un investimento che è Controparte_3
stato determinato in via esclusiva dalla condotta di . Parte_14
7.5. , innanzitutto, a norma dell'art. 190, co. 2 del Codice della Strada avrebbe Parte_14
dovuto attraversare via Vittorio Veneto avvalendosi dell'attraversamento pedonale presente a soli 27 metri di distanza dal punto in cui la figlia ha posteggiato la IA DA (relazione peritale, pag. 16).
Delle due, d'altro canto, l'una.
ha iniziato ad attraversare via Vittorio Veneto senza previamente verificare se Parte_14
vi fossero autovetture sopraggiungenti alla sua sinistra – oppure egli ha effettivamente visto la sopraggiungente OP CO (posta a soli dieci metri di distanza da lui e circolante ad una velocità per così dire ordinaria) e, ciò nonostante, ha deciso di intraprendere l'attraversamento della strada, senza attendere il passaggio dell'autovettura.
Nell'un caso, come nell'altro, la sua condotta si appalesa manifestamente imprudente e francamente irragionevole.
Così agendo, ha inevitabilmente intercettato la traiettoria della OP CO Parte_14
condotta da il quale, nel frangente, stava circolando ad una velocità (47 Controparte_3
km/h) inferiore a quella massima consentita lungo via Vittorio Veneto (50 Km/h) e tenendosi
(correttamente, alla stregua dell'art. 143, co. 1 del Codice della Strada) verso il margine destro della corsia di percorrenza.
7.6. In un simile scenario, non ha potuto effettuare alcuna manovra Controparte_3 evasiva idonea ad evitare l'investimento.
Come rilevato dal CTU, egli non ha avuto oggettivamente il tempo di effettuare una qualsivoglia manovra, poiché il lasso di tempo (pochi decimi di secondo) intercorso tra la percezione del pericolo (l'ingresso del pedone sulla sede stradale, ad una distanza di appena 10 metri dalla autovettura in transito) e l'investimento è stato financo inferiore all'intervallo psicotecnico di 1 secondo, ordinariamente necessario per l'approntamento di una manovra evasiva.
7.7. A tal proposito, il CTU è giunto a concludere che il conducente dell'autovettura non pagina 8 di 14 avrebbe potuto approntare una manovra idonea ad evitare l'investimento (la frenata) nemmeno se avesse serbato una velocità pari a 40 km/h (relazione peritale, pag. 32).
Il CTU ha tuttavia pure rilevato che se fosse transitato su via Vittorio Controparte_3
Veneto alla velocità, per l'appunto, di 40 km/h, non avrebbe potuto frenare evitando l'investimento, ma
“attendibilmente” avrebbe “potuto tentare di evadere dall'urto sterzando verso sinistra” (relazione peritale, pag. 32).
Si tratta di conclusione alla quale questo Giudice non intende dare seguito.
Il CTU ha rilevato che il avrebbe dovuto percorrere via Vittorio Veneto a velocità CP_3
inferiore a quella massima consentita, essendo la via “una strada urbana con corsie di larghezza modesta, lungo la quale si alternavano intersezioni ed attraversamenti pedonali, con veicoli in sosta oltre i margini della carreggiata e condizioni di visibilità non ottimali per l'alternanza di ombra e tratti di strada illuminati dal sole” (relazione, pag. 31).
Ebbene, posto che ha effettivamente percorso via Vittorio Veneto Controparte_3
serbando una velocità inferiore a quella massima consentita, le considerazioni del CTU non colgono nel segno.
Le caratteristiche generali (tecniche, tipologiche e di uso) di via Vittorio Veneto sono state all'evidenza ponderate dalle Autorità a tanto preposte, nel momento in cui esse hanno stabilito il limite di velocità vigente su di essa. Non è dunque possibile assumere che, nell'ordinario transito lungo via
Vittorio Veneto, dovrebbe sempre e indefettibilmente essere osservata una velocità inferiore a quella massima consentita: ché, tanto assumendo, si finirebbe per delineare un limite di velocità inferiore a quello previsto.
Detto altrimenti. Il CTU avrebbe dovuto indicare le contigenti ragioni (a titolo di esempio: meteo avverso, oscurità, manto stradale usurato, lavori in corso, traffico intenso, sovraffollamento, pregressa, rilevante e nota incidentalità e così via elencando) che avrebbero dovuto indurre il la CP_3 mattina dell'8 marzo del 2017, a percorrere la via Vittorio Veneto osservando non il limite di 50 km/h, ma il limite di 40 km/h. Va da sé che simili, contingenti ragioni non sono state indicate dal CTU poiché, semplicemente, esse non sussistevano al momento del sinistro.
Posto, dunque, che non ha ragion d'essere l'asserzione per la quale Controparte_3
avrebbe dovuto serbare la velocità di 40 km/h, risulta del tutto irrilevante ai fini della decisione anche l'ulteriore assunto del CTU, a dire del quale il se avesse osservato la velocità di 40 km/h, CP_3
“attendibilmente” avrebbe potuto “tentare” di sterzare verso sinistra per evitare l'investimento.
Si tratta, è evidente, di una mera ipotesi, poggiata su un assunto assai precario e come detto ingiustificato (l'assunto per il quale il avrebbe dovuto viaggiare alla velocità di 40 km/h); che CP_3
pagina 9 di 14 descrive la mera possibilità di un “tentativo” (senza verificare, poi, quale avrebbe potuto essere il grado di efficacia di tale tentativo); che omette, infine, di considerare che il avrebbe potuto effettuare CP_3
la manovra evasiva compendiata dalla sterzata verso sinistra soltanto avendo a disposizione un tempo pari o superiore all'intervallo psicotecnico (come rilevato dal CTP di nelle osservazioni alla CP_2
bozza di relazione peritale): tempo che egli non ha avuto a disposizione, dal momento che il pericolo costituito dalla improvvisa presenza del pedone sulla carreggiata si è appalesato dinanzi ai suoi occhi soltanto qualche decimo di secondo prima dell'investimento3.
7.8. A fronte delle risultanze qui passate in rassegna e delle conclusioni tratte sulla scorta di esse, risulta infine irrilevante stabilire se al momento dell'investimento alle spalle della IA DA fosse, o meno, posteggiata un'autovettura (modello SUV).
La circostanza è stata ampiamente dibattuta dalle parti,
Gli attori, in particolare, hanno preso le mosse dall'assunto per il quale negli istanti precedenti il sinistro alle spalle della IA DA non fosse parcheggiato alcun SUV: circostanza che, a loro dire, dimostrerebbe la responsabilità di il quale, nell'avvicinarsi a quello che è poi Controparte_3
stato il punto di investimento, avrebbe avuto modo di percepire la presenza di a tergo Parte_14
della IA DA e, dunque, di approntare per tempo le opportune manovre evasive.
Secondo la prospettazione delle convenute, per contro, al momento dell'investimento alle spalle della IA DA era posteggiato un SUV, la cui sagoma avrebbe ostruito la visuale del conducente della sopraggiungente OP CO.
7.9. Ebbene, le risultanze in atti e l'istruttoria condotta in corso di causa non chiariscono, definitivamente, se negli istanti che hanno preceduto la verificazione del sinistro dietro alla IA DA fosse parcheggiato, o meno, un SUV.
, sentita dagli Agenti accertatori appena dopo la verificazione del sinistro, non ha Parte_3
reso a tal riguardo alcuna dichiarazione (doc. 7 . CP_1
(che al momento della verificazione del sinistro aveva appena parcheggiato la CP_5
propria autovettura dinanzi al Bar Edicola posto al civico n. 35, sopra già menzionato, e stava scendendo dall'autovettura medesima), sentito da par sua dagli Agenti accertatori, ha dichiarato di non aver visto “il momento dell'urto”; di non aver notato “il pedone che stava per attraversare la strada”; di non aver “visto niente prima dell'incidente” (doc. 6 . Egli è stato poi escusso quale CP_1 testimone nel corso dell'udienza del 10.01.2023 e, nel frangente, ha dichiarato quanto segue: “dopo aver sentito il rumore, come di una macchina che fosse andata a sbattere contro un sacco dell'immondizia, mi sono girato verso la strada e ho visto rotolare per terra una sagoma, che poi ho saputo essere il sig. . L'auto che proveniva dal centro di AR e che aveva investito il signor Pt_14
si era fermata molto più avanti rispetto al corpo del sig. : intendo dire che non si è Pt_14 Pt_14 arrestata subito. Io ho capito che per terra c'era non un sacco, ma una persona, perché ho visto una donna scendere da una macchina, andare verso l'uomo e gridare “papà, papà”. La macchina da cui è scesa la signora era parcheggiata lungo il ciglio della strada, a margine della carreggiata destinata alla circolazione in direzione di Thiene, proprio davanti al bar. Per quanto io mi ricordo, davanti alla macchina della figlia del c'era una macchina parcheggiata. Dietro, no, non c'erano macchine Pt_14
parcheggiate. Ne sono sicuro, perché lungo quella via, mano a mano che le macchine arrivano, parcheggiano posizionandosi dopo l'ultima macchina che trovano e, quella mattina, in quel momento, la macchina della figlia del sig. era l'ultima della fila delle auto parcheggiate” – ribadendo poi Pt_14 che “al momento dell'incidente dietro l'auto della figlia del non era parcheggiata alcuna Pt_14 auto”.
Si tratta di dichiarazione circostanziata e che, tuttavia, va valutata considerando che il CP_5 nell'imminenza della verificazione del sinistro ha riferito di non aver visto nulla di quello che è accaduto prima dell'investimento (o, meglio, di quello che è accaduto prima della sua percezione dell'avvenuto investimento). Una simile dichiarazione conduce a ritenere che egli, nei concitati istanti in cui ha percepito l'investimento, non abbia affatto prestato attenzione al “particolare” della presenza,
o meno, di un veicolo posteggiato a tergo della IA DA: autovettura, quest'ultima, che per altro egli non aveva ragione di osservare, in quegli istanti, non trattandosi del veicolo investitore.
Vi sono, poi, le dichiarazioni di che, sentito dagli Agenti in data 09.03.2017, Testimone_1 ha dichiarato, nell'ordine: che in data 08.03.2017, intorno alle 9,40, egli si trovava alla guida della propria autovettura lungo via Vittorio Veneto, in direzione del centro di AR NO;
che, giunto all'altezza del Bar Edicola, ha visto una persona stesa a terra entro l'opposta corsia di marcia, con talune persone intente a soccorrerla;
che nel frangente ha constatato che non v'erano spazi liberi per parcheggiare l'autovettura, né nelle adiacenze del Bar, né entro gli stalli di parcheggio posti fuori dalla carreggiata, a lato dell'opposta corsia di marcia;
che ha dunque proseguito la propria marcia per circa
150 metri, per poi fare inversione di marcia e notare che lungo il margine destro della carreggiata, lungo la corsia in direzione di Thiene, un SUV di coloro grigio (“non ricordo se era una Mercedes
pagina 11 di 14 ML”) aveva liberato uno stallo di parcheggio;
che, trovato libero lo stallo, ha dunque parcheggiato la propria autovettura (a tergo della IA DA), recandosi poi a piedi entro il Bar Edicola (doc. 10 attori).
è stato escusso quale testimone nel corso dell'udienza del 10.01.2023, ove egli Testimone_1
ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni qui riportate.
V'è infine la dichiarazione scritta (non datata) depositata nel presente giudizio da Pt_5
a mente della quale egli si sarebbe recato con la sorella sul luogo del sinistro, appena
[...] Pt_4
dopo la sua verificazione, essendo stato chiamato dalla sorella;
lì giunto, avrebbe parcheggiato la Pt_3
propria autovettura Mercedes a tergo della IA DA della sorella;
fatta scendere la sorella Pt_3
avrebbe poi spostato la propria autovettura “più avanti sull'altro lato della strada” (doc. 11 Pt_4
attori).
Si tratta, è evidente, di dichiarazione del tutto irrilevante ai fini della decisione. Essa promana infatti da che è parte del giudizio, e presenta per altro un profilo di perplessità di non Parte_5
poco momento, che le convenute hanno correttamente messo in luce e che gli attori non hanno chiarito in corso di causa. Non è dato comprendere, in effetti, la ragione per quale ragione il giunto sul Pt_14
luogo del sinistro e ivi parcheggiata in sicurezza la propria autovettura, avrebbe poi deciso di spostarla in un posto differente e non meglio identificato, occupandosi dunque del “tema” del parcheggio del veicolo prima ancora di aver prestato soccorso all'anziano padre, steso a terra a pochi metri di distanza, all'esito di un investimento.
7.10. Tirando le file di quanto visto sin qui, la presenza di un SUV posteggiato a tergo dell'autovettura IA DA, negli istanti precedenti la verificazione del sinistro, potrebbe dunque essere negata sulla scorta delle dichiarazioni di (che presentano la criticità sopra rimarcata) o CP_5
ritenuta provata sulla scorta delle dichiarazioni di (il quale, tuttavia, è pacificamente Testimone_1
giunto sul luogo del sinistro dopo la sua verificazione).
Ciò detto, l'esito (interlocutorio) dell'istruttoria esperita sul punto non è dirimente, ai fini della decisione.
Se, infatti, si assumesse che al momento della verificazione del sinistro a tergo della IA DA era posteggiato un SUV, l'assenza di responsabilità in capo a (sopra già Controparte_3
accertata) risulterebbe pienamente confermata. La presenza del SUV avrebbe infatti (presumibilmente) ostacolato la percezione di , da parte del sopraggiungente E, Parte_14 Controparte_3
d'altro canto, la presenza del SUV, ostruendo a la visione della strada, avrebbe Parte_14
vieppiù imposto a quest'ultimo di arrestarsi lungo la linea di margine della carreggiata prima di iniziare l'attraversamento, per verificare l'eventuale presenza di veicoli sopraggiungenti.
Ciò detto, le conclusioni sopra rassegnate non potrebbero mutare, se si assumesse che al pagina 12 di 14 momento della verificazione del sinistro a tergo della IA DA non era posteggiato alcun SUV.
Lo si è già rilevato. si è appalesato quale pericolo per la sopraggiungente OP Parte_14
CO soltanto quando egli ha iniziato l'attraversamento della strada superando la striscia di margine della carreggiata.
Come è stato correttamente segnalato dal CTU, è dunque irrilevante stabilire se Pt_14
sia stato (o meno) visibile prima dell'inizio dell'attraversamento, quando si trovava a lato o a
[...]
tergo della IA DA (relazione peritale, pag. 29).
Quand'anche, infatti, avesse avuto (in tesi) modo di percepire la Controparte_3 presenza di qualche istante prima dell'inizio del suo attraversamento (e, Parte_14
segnatamente, di percepire che , una volta “sceso dall'autovettura in sosta”, la Parte_14
“aggirava passando a tergo di essa, avvicinandosi alla striscia di margine della carreggiata”), egli non avrebbe avuto alcuna ragione per approntare, immediatamente, una manovra evasiva: manovra che, al momento di tale (minimamente anticipata e ipotetica) percezione, non si sarebbe appalesata come necessaria, poiché il contegno serbato dal pedone non sarebbe stato tale da far presagire che il pedone medesimo, una volta aggirata la IA DA e non disponendo in quel punto di un attraversamento pedonale, “avrebbe continuato ad avanzare” intercettando “l'autovettura che stava sopraggiungendo ed era perfettamente visibile” (relazione peritale, pag. 38).
7.11. In conclusione, dunque, va dichiarato che la verificazione del sinistro per cui è causa non è addebitabile alla condotta di guida del conducente dell'autovettura OP CO CP_3
il quale è rimasto senza colpa coinvolto in un investimento che egli non ha potuto in alcun
[...]
modo evitare.
La domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori va pertanto rigettata.
*
8. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
8.1. Gli attori, in solido, vanno dunque condannati a rifondere a e a Controparte_1 [...]
le spese di lite che, in applicazione del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo Controparte_2
applicazione dei compensi medi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, in giudizi di valore indeterminato e di complessità alta), vanno liquidate per ciascuna convenuta in € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
8.2. Le spese di consulenza tecnica vanno infine definitivamente poste a carico degli attori, in solido.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 3808/2021:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna gli attori, in solido, a rifondere a le spese di lite, liquidate in € Controparte_1
14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna gli attori, in solido, a rifondere a le spese di lite, liquidate in Controparte_2
€ 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) pone le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico degli attori, in solido.
Vicenza, 29/03/2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Alle ore 9,41 gli Agenti accertatori sono infatti giunti sul luogo del sinistro che, a quell'ora, chiaramente era già avvenuto
(doc. 8 . CP_1 pagina 5 di 14 3 Che l'ipotesi sia stata soltanto tratteggiata dal CTU, senza alcun effettivo approfondimento, emerge anche considerando che la OP CO, se avesse osservato la velocità di 40 km/h, sarebbe stata più distante da , quando questi Parte_14 ha iniziato l'attraversamento; che , prima dell'urto con la OP CO, avrebbe dunque avuto il tempo di Parte_14 compiere non soltanto il primo passo sopra menzionato, ma probabilmente anche il secondo;
che il conducente della OP
CO, per evitare di investire (che a quel punto avrebbe potuto trovarsi non a 50/60 cm dalla linea di Parte_14 margine della carreggiata, avendo compiuto un solo passo, ma alla distanza di oltre un metro da essa, avendo compiuto due passi), con ogni probabilità non avrebbe dunque dovuto sterzare verso sinistra soltanto per “una ventina di centimetri” (come genericamente dedotto dal CTU nella relazione peritale, alla pag. 36) e avrebbe dovuto per contro valutare se sterzare a destra o a sinistra, magari invadendo l'opposta corsia. Il tutto in meno di un secondo (poiché se 50/60 cm si percorrono in qualche decimo di secondo, un metro si percorre in meno di un secondo). pagina 10 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 3808/2021 promosso da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ), (C.F. Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (C.F. ), C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
(C.F. , (C.F. ),
[...] C.F._9 Parte_10 C.F._10
(C.F. ), (C.F. Parte_11 C.F._11 Parte_12
) e (C.F. , con il patrocinio C.F._12 Parte_13 C.F._13 dell'Avv. VIERO FEDERICO e dell'Avv. DAL ZOTTO OTELLO ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Schio, via Baccarini n. 2
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CAVEDON Controparte_1 C.F._14
LORENZO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Schio, via Cavour n. 10
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DISCONZI Controparte_2 P.IVA_1
MARIA CRISTINA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vicenza, via Rattazzi n. 8
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 14 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
e convenivano in giudizio e
[...] Parte_12 Parte_13 Controparte_1 [...]
(d'ora in avanti, anche solo . Controparte_2 CP_2
Il giudizio così promosso veniva iscritto in data 24.06.2021 al n. R.G. 3808/2021.
1.1. Premesso di essere, rispettivamente, moglie (così ), figli (così Parte_1 Pt_2
, , e e nipoti (così ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , e
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
) di , gli attori chiedevano la condanna delle convenute al Parte_13 Parte_14
risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale subito in conseguenza del sinistro occorso in data 08.03.2017, intorno alle ore 9,30, quando , mentre attraversava Parte_14
a piedi via Vittorio Veneto in AR NO, all'altezza del civico n. 54, era stato investito dall'autovettura OP CO targata BP349FN (condotta nel frangente da di Controparte_3
proprietà di e assicurata da , decedendo poche ore dopo, alle ore 12,40, Controparte_1 CP_2 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Santorso (doc. 8 attori).
2. costituitasi ritualmente in giudizio, addebitava alla esclusiva Controparte_1
responsabilità di la verificazione del sinistro, contestava anche nel quantum la pretesa Parte_14
risarcitoria azionata dagli attori e chiedeva dunque in via principale il rigetto delle domande attoree – chiedendo in via gradata, per il caso dell'accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo al conducente dell'autovettura OP CO, la condanna di alla manleva. CP_2
3. pure costituitasi in giudizio, rilevava da par sua che il sinistro non si era verificato CP_2 per fatto e colpa del conducente dell'autovettura OP CO e, contestate anche nel quantum le domande attoree, ne chiedeva l'integrale rigetto.
4. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., con ordinanza del 04.10.2022 veniva in parte ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti, che veniva assunta nel corso delle successive udienze del 10.01.2023 e del 14.04.2023.
4.1. Con ordinanza del 15.05.2023 veniva quindi ammessa consulenza tecnica ricostruttiva del sinistro.
Il CTU Geom. depositava la relazione peritale in data 11.10.2023 e all'esito Persona_1
della successiva udienza del 27.10.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
4.2. All'udienza del 10.09.2024, all'uopo fissata, le parti precisavano infine le conclusioni.
Gli attori concludevano come segue: “Nel merito 1) Accertato e dichiarato il grado di colpa del
pagina 2 di 14 sig. conducente dell'autoveicolo OP CO targato BP349FN, di proprietà Controparte_3
della sig.ra , nella provocazione del sinistro del 08.03.2017, a seguito del quale è Controparte_1 deceduto il sig. , ed accertata e dichiarata altresì l'operatività della polizza n. Parte_14
110746985/1 soc. condannarsi la sig.ra e la soc. Controparte_2 Controparte_1
in solido tra loro, a risarcire, ai sensi dell'art. 2059 c.c. a titolo di Controparte_2
danno da perdita parentale: - alla sig.ra (coniuge convivente); - ai sig.ri Parte_1 Pt_2
, , e (figli non conviventi); - ai sig.ri
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, , e
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
e (nipoti non conviventi) la somma che sarà ritenuta di
[...] Parte_12 Parte_13
giustizia, anche in via equitativa, per ciascuno di essi con gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro (08.03.2017) al saldo effettivo. 2) Spese e compensi, anche della procedura di negoziazione assistita e comprensivi delle spese di CTU e di CTP (all. 25), rifusi con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito il compenso. In via istruttoria A) Si produce in copia: preavviso di fattura n. 16/2023 del consulente di parte, ing. (all. 25). B) Si insiste per l'ammissione delle istanze di prova articolate Persona_2 nell'atto di citazione del 22.06.2021, limitatamente a quelle fin qui non ammesse”.
concludeva come segue: “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
1. Sia Controparte_1 rigettata ogni domanda, deduzione, eccezione ed istanza svolta dagli attori all'atto di citazione del
22.06.2021, introduttivo del giudizio, per tutti i motivi detti in narrativa, dichiarando che la Signora nulla deve agli attori a titolo risarcitorio, con riferimento al sinistro stradale Controparte_1 occorso a AR NO (VI) la mattina dell'08.03.2017. 2. In ogni caso, sia accertato e dichiarato che non sussiste responsabilità, né concorso di colpa, in capo al Signor Controparte_3 nella causazione del sinistro occorso a AR NO (VI) la mattina dell'08.03.2017 che vide vittima il Signor 3. E per l'effetto sia accertato e dichiarato che Parte_14 CP_1
nulla deve agli attori a titolo di risarcimento del danno con riferimento a tale sinistro stradale
[...] occorso a AR NO (VI) la mattina dell'08.03.2017. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA 4.
Nella denegata e non creduta ipotesi che venga accertata e dichiarata una qualsivoglia responsabilità del Signor nella causazione del sinistro occorso a AR NO la Controparte_3 mattina dell'08.03.2017 che vide vittima il Signor di cui è vertenza, e Parte_14
conseguentemente condannata la Signora al pagamento di una qualsivoglia Controparte_1
somma a titolo di risarcimento del danno agli attori, sia condannata Controparte_4
nella persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA con sede a (40128) P.IVA_1
BOLOGNA (BO) Via Stalingrado, n. 45, a tenere manlevata integralmente la Signora CP_1
pagina 3 di 14 da ogni esborso, previa dichiarazione di operatività della polizza 30/110746985/1, contraente CP_1
proprietario e avente diritto IN OGNI CASO:
5. Controparte_3 Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze di lite. IN VIA ISTRUTTORIA: Si insiste per le prove orali chieste e non ammesse e per la acquisizione del fascicolo penale”.
concludeva come segue: “Nel merito: Rigettarsi ogni e qualsiasi Controparte_2
pretesa ex adverso formulata, per tutti i motivi di cui alla narrativa. Nel merito, in via subordinata:
Ridursi le pretese attoree nei limiti dell'accertato grado di responsabilità del conducente la vettura di proprietà della sig.ra e nei limiti dell'accertata entità del danno ex adverso Controparte_1
lamentato. In ogni caso: Rifusione di spese e competenze di causa o, in subordine, compensazione delle stesse. In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate, per conto di , in memoria ex art. 183 VI° comma n. 2) cpc, con particolare riferimento Parte_15 all'ammissione di capitoli da 1) a 5) ed 8) della prova testimoniale ivi formulata, con i testi indicati, non ammesse con provvedimento del 04.10.2022, di cui si chiede la modifica, e si insiste per
l'acquisizione del fascicolo penale n. 1632/2017 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza, a carico del sig. Ci si oppone all'ammissione delle Controparte_3
istanze istruttorie di parte attrice, sulle quali controparte eventualmente insista, per tutti i motivi già dedotti in memoria ex art. 183 VI° comma n. 3) cpc”.
La causa veniva dunque trattenuta in decisione, con assegnazione di termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* * *
5. Le domande attoree non meritano accoglimento.
6. Come indicato in premesse, gli attori hanno promosso il giudizio in scrutinio per ottenere dalle convenute il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale che essi assumono di aver risentito in conseguenza del sinistro occorso in data 08.03.2017, esitato nel decesso di . Parte_14
6.1. La domanda muove dall'assunto per il quale la verificazione del sinistro sarebbe da addebitare (in via esclusiva o quanto meno concorrente) alla condotta di Controparte_3 conducente dell'autovettura OP CO che ha investito - conducente sul quale grava Parte_14
la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, co. 1 c.c.
Va allora qui segnalato che per consolidato approdo interpretativo “la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'articolo 2054, comma 1, del c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana” (Cass. civ. n. 13786/2024).
pagina 4 di 14 Posta, dunque, la presunzione di colpa di cui alla menzionata disposizione, in accordo con i principi che regolamentano la responsabilità per fatto illecito e, tra questi, con il principio per il quale la responsabilità presuppone la sussistenza di un rapporto di causalità (giuridica) tra la condotta del preteso responsabile e l'evento di danno, si tratta di stabilire, qui, se il sinistro per cui è causa sia
(interamente o in via concorrente) causalmente riconducibile alla condotta di CP_3
E tale verifica va effettuata avendo riguardo al principio per il quale “in caso di investimento
[...]
pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c. dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare
l'evento”, con la precisazione che “a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass. civ. n. 9856/2022).
7. Ebbene, la concreta modalità di verificazione del sinistro che ci occupa può dirsi pacifica.
Risulta in effetti dagli atti di causa e dalle concordi allegazioni delle parti:
- che la mattina del 08.03.2017, prima delle ore 9,411, ha posteggiato la propria Parte_3
autovettura IA DA targata DZ102DJ entro la banchina posta a destra della careggiata di via Vittorio
Veneto in AR NO, in direzione di Thiene, all'altezze del civico n. 54 (per la rappresentazione del luogo del sinistro, si farà qui riferimento al rilievo planimetrico allegato alla relazione peritale);
- che era seduto sul sedile anteriore lato passeggero della IA DA condotta dalla Parte_14
figlia;
- che è sceso dall'autovettura, ha camminato in fianco ad essa (alla sua destra e Parte_14
procedendo in direzione del centro di AR NO) e, quindi, ha camminato a tergo dell'autovettura in direzione di via Vittorio Veneto, intendendo attraversare la strada per recarsi presso il Bar Edicola situato sul lato opposto della strada medesima, all'altezza del civico 35 (civico, questo, posto sostanzialmente di fronte al civico n. 54, ove era posteggiata la IA DA);
- che ha intrapreso l'attraversamento di via Vittorio Veneto e, nel frangente, è stato Parte_14 investito dall'autovettura OP CO targata BP349FN condotta da che Controparte_3
stava transitando lungo via Vittorio Veneto, anch'essa in direzione di Thiene.
7.1. Quanto alla condotta serbata, rispettivamente, da e da Parte_14 CP_3 il CTU Geom. ha accertato che “quando è iniziato l'investimento gli arti inferiori CP_3 Per_1 del pedone si trovavano ad una cinquantina di cm dal margine della carreggiata”; che l'investimento è pertanto avvenuto “quando” “aveva superato la striscia di margine non avendo Parte_14 ancora concluso il primo passo sulla sede stradale”; che al momento dell'investimento Pt_14
non era dunque fermo (e non stava nemmeno retrocedendo) e che egli era “in avanzamento da
[...] destra verso sinistra rispetto al fronte” dell'OP CO (relazione peritale, pagg. 287/29).
Si tratta di conclusioni non contestate.
Il CTU ha ricostruito al contempo la velocità serbata dall'OP CO negli istanti precedenti l'urto, quantificandola in 47 km/h (relazione, pag. 25).
Il CTP attoreo ha contestato tale quantificazione, stimando la velocità dell'autovettura in 56 km/h e a tal fine valorizzando la perdita di velocità in tesi subita dal veicolo nell'urto (osservazioni, pag. 2).
Si tratta, tuttavia, di contestazione che non coglie nel segno.
Il CTU ha infatti stimato la velocità dell'OP CO al momento dell'urto valorizzando il dato della distanza (15 metri) di proiezione del corpo di in conseguenza dell'investimento e Parte_14 tanto ha fatto sulla scorta di dati reperibili “in letteratura tecnica” - specificamente menzionati nella relazione peritale, alla pag. 25, e la cui correttezza ed attendibilità non è stata contestata dal CTP.
D'altro canto, a ad ulteriore conferma della correttezza della conclusione rassegnata dal CTU, varrà qui rilevare che anche il consulente Ing. , nominato dal Pubblico Ministero nel procedimento Per_3
penale promosso nei confronti di con riguardo al sinistro per cui è qui causa, Controparte_3
ha quantificato in 47 km/h la velocità dell'OP CO, sempre valorizzando il dato della distanza di proiezione del corpo di e per altro segnalando che la velocità di 47 km/h (riguardata in Parte_14 uno alle caratteristiche dimensionali dell'OP CO) è coerente con “l'altezza del punto di battura del capo contro il parabrezza” (relazione ing. , pagg. 37 e 38, sub doc. 12 attori). Per_3
7.2. era dunque in movimento, quando è stato investito, e, in particolare, stava Parte_14
per così dire terminando il primo passo mosso per attraversare la strada, avendo “percorso” entro la carreggiata uno “spazio di 50 – 60 cm” (relazione peritale, pag. 29).
Si tratta di conclusione che, come detto, va ritenuto pacifica. Il CTP attoreo, invero, nelle proprie osservazioni ha voluto rimarcare che la lunghezza media del passo di un uomo di circa ottant'anni ( aveva 79 anni al momento del sinistro) sarebbe pari non a 75 cm, come Parte_14
ritenuto dal CTU, ma a 55 cm (osservazioni, pag. 3). Il rilievo, tuttavia, risulta inconferente ai fini della decisione, non essendo stato contestato il fatto che l'investimento si sia concretizzato in un punto posto a circa 50/60 cm dalla striscia di margine della carreggiata.
pagina 6 di 14 7.3. Ebbene, il CTU (con conclusione per una volta ancora non contestata) ha rilevato che il tempo necessario per percorrere uno spazio di 50/60 cm “è nell'ordine dei decimi di secondo e certamente inferiore all'intervallo psicotecnico di 1 s (cioè l'intervallo di tempo necessario al conducente che si avveda di un pericolo per attuare una manovra evasiva” (relazione peritale, pag. 29).
Il dato è dirimente.
Nel corso dei secondi lungo i quali egli ha camminato a lato della IA DA posteggiata dalla figlia e, parimenti, quando egli ha camminato a tergo di tale autovettura, sempre mantenendosi entro la banchina posta a lato della carreggiata, oggettivamente non si è appalesato quale Parte_14
pericolo per la sopraggiungente OP CO.
si è appalesato quale pericolo per la sopraggiungente OP CO soltanto Parte_14
quando egli ha varcato la striscia di margine della careggiata e ha mosso il primo passo del proprio attraversamento. Il conducente dell'OP CO ha dunque avuto a disposizione un tempo invero minimo (nell'ordine di qualche decimo di secondo) per avvedersi dell'esistenza stessa del pericolo compendiato dalla presenza di un pedone in transito sulla carreggiata2.
Stando alla ricostruzione operata dal CTU, d'altro canto, la OP CO un secondo prima dell'urto (e dunque ancor prima che il iniziasse l'attraversamento) si trovava a soli 13 metri di Pt_14 distanza dal punto dell'investimento (il riferimento è sempre al rilievo planimetrico allegato alla relazione peritale). Quando il ha iniziato l'attraversamento la OP CO distava dunque da lui Pt_14
meno di 13 metri.
7.4. Si giunge, così, alla conclusione rassegnata dal CTU, dalla quale questo Giudice non ha ragione di discostarsi, essendo essa il frutto dell'analisi degli elementi qui passati in rassegna.
La mattina dell'8.03.2017 , una volta sceso dall'autovettura IA DA Parte_14
posteggiata entro la banchina posta lungo il lato destro della carreggiata ed intendendo recarsi presso il
Bar Edicola posto sull'altro lato della strada, si è diretto verso la striscia di margine della carreggiata, camminando dapprima lungo il lato destro della IA DA e poi a tergo di essa.
Raggiunta la striscia di margine, egli “non si è arrestato” e “ha impegnato la corsia di marcia quanto la OP era molto prossima alla sua sinistra, ad una distanza nell'ordine di una decina di metri 2 Non coglie allora nel segno il rilievo del CTP attoreo, che nelle proprie osservazioni ha segnalato che il conducente dell'OP CO, quando si trovava a 20 metri dal punto di investimento, a circa 1,5 secondi da esso, avrebbe avuto modo di percepire la presenza di , che nel frangente si trovava ancora a tergo della IA DA, e di intraprendere Parte_14 dunque, già in quel momento, una manovra evasiva (osservazioni, pag. 5). Si tratta di rilievo al quale non può darsi seguito, poiché esso omette di considerare che , quand'era a tergo della IA DA, non costituiva un pericolo per la Parte_14 sopraggiungente OP CO. Lo scenario ricostruttivo tratteggiato dal CTP è dunque erroneo, dal momento che esso pretende di collocare l'inizio della manovra evasiva (quella manovra evasiva che a dire del CTP avrebbe dovuto essere effettuata da in un momento in cui il non avendo percepito alcun pericolo, non aveva Controparte_3 CP_3 ragion di intraprendere alcuna manovra evasiva. pagina 7 di 14 ed era chiaramente visibile” (relazione peritale, pag. 31).
Nel frangente, stava sopraggiungendo a bordo dell'OP CO e ha Controparte_3
potuto percepire il pericolo compendiato dalla presenza del pedone quando si trovava a circa 10 metri dallo stesso, appena pochi decimi di secondo prima di investirlo. Egli “non ha pertanto avuto il tempo di porre in atto una qualsivoglia manovra evasiva efficace ed ha investito il pedone” (relazione peritale, pag. 31).
La verificazione del sinistro per cui è causa non può dunque essere in alcun modo addebitata alla condotta di guida di il quale non ha potuto evitare un investimento che è Controparte_3
stato determinato in via esclusiva dalla condotta di . Parte_14
7.5. , innanzitutto, a norma dell'art. 190, co. 2 del Codice della Strada avrebbe Parte_14
dovuto attraversare via Vittorio Veneto avvalendosi dell'attraversamento pedonale presente a soli 27 metri di distanza dal punto in cui la figlia ha posteggiato la IA DA (relazione peritale, pag. 16).
Delle due, d'altro canto, l'una.
ha iniziato ad attraversare via Vittorio Veneto senza previamente verificare se Parte_14
vi fossero autovetture sopraggiungenti alla sua sinistra – oppure egli ha effettivamente visto la sopraggiungente OP CO (posta a soli dieci metri di distanza da lui e circolante ad una velocità per così dire ordinaria) e, ciò nonostante, ha deciso di intraprendere l'attraversamento della strada, senza attendere il passaggio dell'autovettura.
Nell'un caso, come nell'altro, la sua condotta si appalesa manifestamente imprudente e francamente irragionevole.
Così agendo, ha inevitabilmente intercettato la traiettoria della OP CO Parte_14
condotta da il quale, nel frangente, stava circolando ad una velocità (47 Controparte_3
km/h) inferiore a quella massima consentita lungo via Vittorio Veneto (50 Km/h) e tenendosi
(correttamente, alla stregua dell'art. 143, co. 1 del Codice della Strada) verso il margine destro della corsia di percorrenza.
7.6. In un simile scenario, non ha potuto effettuare alcuna manovra Controparte_3 evasiva idonea ad evitare l'investimento.
Come rilevato dal CTU, egli non ha avuto oggettivamente il tempo di effettuare una qualsivoglia manovra, poiché il lasso di tempo (pochi decimi di secondo) intercorso tra la percezione del pericolo (l'ingresso del pedone sulla sede stradale, ad una distanza di appena 10 metri dalla autovettura in transito) e l'investimento è stato financo inferiore all'intervallo psicotecnico di 1 secondo, ordinariamente necessario per l'approntamento di una manovra evasiva.
7.7. A tal proposito, il CTU è giunto a concludere che il conducente dell'autovettura non pagina 8 di 14 avrebbe potuto approntare una manovra idonea ad evitare l'investimento (la frenata) nemmeno se avesse serbato una velocità pari a 40 km/h (relazione peritale, pag. 32).
Il CTU ha tuttavia pure rilevato che se fosse transitato su via Vittorio Controparte_3
Veneto alla velocità, per l'appunto, di 40 km/h, non avrebbe potuto frenare evitando l'investimento, ma
“attendibilmente” avrebbe “potuto tentare di evadere dall'urto sterzando verso sinistra” (relazione peritale, pag. 32).
Si tratta di conclusione alla quale questo Giudice non intende dare seguito.
Il CTU ha rilevato che il avrebbe dovuto percorrere via Vittorio Veneto a velocità CP_3
inferiore a quella massima consentita, essendo la via “una strada urbana con corsie di larghezza modesta, lungo la quale si alternavano intersezioni ed attraversamenti pedonali, con veicoli in sosta oltre i margini della carreggiata e condizioni di visibilità non ottimali per l'alternanza di ombra e tratti di strada illuminati dal sole” (relazione, pag. 31).
Ebbene, posto che ha effettivamente percorso via Vittorio Veneto Controparte_3
serbando una velocità inferiore a quella massima consentita, le considerazioni del CTU non colgono nel segno.
Le caratteristiche generali (tecniche, tipologiche e di uso) di via Vittorio Veneto sono state all'evidenza ponderate dalle Autorità a tanto preposte, nel momento in cui esse hanno stabilito il limite di velocità vigente su di essa. Non è dunque possibile assumere che, nell'ordinario transito lungo via
Vittorio Veneto, dovrebbe sempre e indefettibilmente essere osservata una velocità inferiore a quella massima consentita: ché, tanto assumendo, si finirebbe per delineare un limite di velocità inferiore a quello previsto.
Detto altrimenti. Il CTU avrebbe dovuto indicare le contigenti ragioni (a titolo di esempio: meteo avverso, oscurità, manto stradale usurato, lavori in corso, traffico intenso, sovraffollamento, pregressa, rilevante e nota incidentalità e così via elencando) che avrebbero dovuto indurre il la CP_3 mattina dell'8 marzo del 2017, a percorrere la via Vittorio Veneto osservando non il limite di 50 km/h, ma il limite di 40 km/h. Va da sé che simili, contingenti ragioni non sono state indicate dal CTU poiché, semplicemente, esse non sussistevano al momento del sinistro.
Posto, dunque, che non ha ragion d'essere l'asserzione per la quale Controparte_3
avrebbe dovuto serbare la velocità di 40 km/h, risulta del tutto irrilevante ai fini della decisione anche l'ulteriore assunto del CTU, a dire del quale il se avesse osservato la velocità di 40 km/h, CP_3
“attendibilmente” avrebbe potuto “tentare” di sterzare verso sinistra per evitare l'investimento.
Si tratta, è evidente, di una mera ipotesi, poggiata su un assunto assai precario e come detto ingiustificato (l'assunto per il quale il avrebbe dovuto viaggiare alla velocità di 40 km/h); che CP_3
pagina 9 di 14 descrive la mera possibilità di un “tentativo” (senza verificare, poi, quale avrebbe potuto essere il grado di efficacia di tale tentativo); che omette, infine, di considerare che il avrebbe potuto effettuare CP_3
la manovra evasiva compendiata dalla sterzata verso sinistra soltanto avendo a disposizione un tempo pari o superiore all'intervallo psicotecnico (come rilevato dal CTP di nelle osservazioni alla CP_2
bozza di relazione peritale): tempo che egli non ha avuto a disposizione, dal momento che il pericolo costituito dalla improvvisa presenza del pedone sulla carreggiata si è appalesato dinanzi ai suoi occhi soltanto qualche decimo di secondo prima dell'investimento3.
7.8. A fronte delle risultanze qui passate in rassegna e delle conclusioni tratte sulla scorta di esse, risulta infine irrilevante stabilire se al momento dell'investimento alle spalle della IA DA fosse, o meno, posteggiata un'autovettura (modello SUV).
La circostanza è stata ampiamente dibattuta dalle parti,
Gli attori, in particolare, hanno preso le mosse dall'assunto per il quale negli istanti precedenti il sinistro alle spalle della IA DA non fosse parcheggiato alcun SUV: circostanza che, a loro dire, dimostrerebbe la responsabilità di il quale, nell'avvicinarsi a quello che è poi Controparte_3
stato il punto di investimento, avrebbe avuto modo di percepire la presenza di a tergo Parte_14
della IA DA e, dunque, di approntare per tempo le opportune manovre evasive.
Secondo la prospettazione delle convenute, per contro, al momento dell'investimento alle spalle della IA DA era posteggiato un SUV, la cui sagoma avrebbe ostruito la visuale del conducente della sopraggiungente OP CO.
7.9. Ebbene, le risultanze in atti e l'istruttoria condotta in corso di causa non chiariscono, definitivamente, se negli istanti che hanno preceduto la verificazione del sinistro dietro alla IA DA fosse parcheggiato, o meno, un SUV.
, sentita dagli Agenti accertatori appena dopo la verificazione del sinistro, non ha Parte_3
reso a tal riguardo alcuna dichiarazione (doc. 7 . CP_1
(che al momento della verificazione del sinistro aveva appena parcheggiato la CP_5
propria autovettura dinanzi al Bar Edicola posto al civico n. 35, sopra già menzionato, e stava scendendo dall'autovettura medesima), sentito da par sua dagli Agenti accertatori, ha dichiarato di non aver visto “il momento dell'urto”; di non aver notato “il pedone che stava per attraversare la strada”; di non aver “visto niente prima dell'incidente” (doc. 6 . Egli è stato poi escusso quale CP_1 testimone nel corso dell'udienza del 10.01.2023 e, nel frangente, ha dichiarato quanto segue: “dopo aver sentito il rumore, come di una macchina che fosse andata a sbattere contro un sacco dell'immondizia, mi sono girato verso la strada e ho visto rotolare per terra una sagoma, che poi ho saputo essere il sig. . L'auto che proveniva dal centro di AR e che aveva investito il signor Pt_14
si era fermata molto più avanti rispetto al corpo del sig. : intendo dire che non si è Pt_14 Pt_14 arrestata subito. Io ho capito che per terra c'era non un sacco, ma una persona, perché ho visto una donna scendere da una macchina, andare verso l'uomo e gridare “papà, papà”. La macchina da cui è scesa la signora era parcheggiata lungo il ciglio della strada, a margine della carreggiata destinata alla circolazione in direzione di Thiene, proprio davanti al bar. Per quanto io mi ricordo, davanti alla macchina della figlia del c'era una macchina parcheggiata. Dietro, no, non c'erano macchine Pt_14
parcheggiate. Ne sono sicuro, perché lungo quella via, mano a mano che le macchine arrivano, parcheggiano posizionandosi dopo l'ultima macchina che trovano e, quella mattina, in quel momento, la macchina della figlia del sig. era l'ultima della fila delle auto parcheggiate” – ribadendo poi Pt_14 che “al momento dell'incidente dietro l'auto della figlia del non era parcheggiata alcuna Pt_14 auto”.
Si tratta di dichiarazione circostanziata e che, tuttavia, va valutata considerando che il CP_5 nell'imminenza della verificazione del sinistro ha riferito di non aver visto nulla di quello che è accaduto prima dell'investimento (o, meglio, di quello che è accaduto prima della sua percezione dell'avvenuto investimento). Una simile dichiarazione conduce a ritenere che egli, nei concitati istanti in cui ha percepito l'investimento, non abbia affatto prestato attenzione al “particolare” della presenza,
o meno, di un veicolo posteggiato a tergo della IA DA: autovettura, quest'ultima, che per altro egli non aveva ragione di osservare, in quegli istanti, non trattandosi del veicolo investitore.
Vi sono, poi, le dichiarazioni di che, sentito dagli Agenti in data 09.03.2017, Testimone_1 ha dichiarato, nell'ordine: che in data 08.03.2017, intorno alle 9,40, egli si trovava alla guida della propria autovettura lungo via Vittorio Veneto, in direzione del centro di AR NO;
che, giunto all'altezza del Bar Edicola, ha visto una persona stesa a terra entro l'opposta corsia di marcia, con talune persone intente a soccorrerla;
che nel frangente ha constatato che non v'erano spazi liberi per parcheggiare l'autovettura, né nelle adiacenze del Bar, né entro gli stalli di parcheggio posti fuori dalla carreggiata, a lato dell'opposta corsia di marcia;
che ha dunque proseguito la propria marcia per circa
150 metri, per poi fare inversione di marcia e notare che lungo il margine destro della carreggiata, lungo la corsia in direzione di Thiene, un SUV di coloro grigio (“non ricordo se era una Mercedes
pagina 11 di 14 ML”) aveva liberato uno stallo di parcheggio;
che, trovato libero lo stallo, ha dunque parcheggiato la propria autovettura (a tergo della IA DA), recandosi poi a piedi entro il Bar Edicola (doc. 10 attori).
è stato escusso quale testimone nel corso dell'udienza del 10.01.2023, ove egli Testimone_1
ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni qui riportate.
V'è infine la dichiarazione scritta (non datata) depositata nel presente giudizio da Pt_5
a mente della quale egli si sarebbe recato con la sorella sul luogo del sinistro, appena
[...] Pt_4
dopo la sua verificazione, essendo stato chiamato dalla sorella;
lì giunto, avrebbe parcheggiato la Pt_3
propria autovettura Mercedes a tergo della IA DA della sorella;
fatta scendere la sorella Pt_3
avrebbe poi spostato la propria autovettura “più avanti sull'altro lato della strada” (doc. 11 Pt_4
attori).
Si tratta, è evidente, di dichiarazione del tutto irrilevante ai fini della decisione. Essa promana infatti da che è parte del giudizio, e presenta per altro un profilo di perplessità di non Parte_5
poco momento, che le convenute hanno correttamente messo in luce e che gli attori non hanno chiarito in corso di causa. Non è dato comprendere, in effetti, la ragione per quale ragione il giunto sul Pt_14
luogo del sinistro e ivi parcheggiata in sicurezza la propria autovettura, avrebbe poi deciso di spostarla in un posto differente e non meglio identificato, occupandosi dunque del “tema” del parcheggio del veicolo prima ancora di aver prestato soccorso all'anziano padre, steso a terra a pochi metri di distanza, all'esito di un investimento.
7.10. Tirando le file di quanto visto sin qui, la presenza di un SUV posteggiato a tergo dell'autovettura IA DA, negli istanti precedenti la verificazione del sinistro, potrebbe dunque essere negata sulla scorta delle dichiarazioni di (che presentano la criticità sopra rimarcata) o CP_5
ritenuta provata sulla scorta delle dichiarazioni di (il quale, tuttavia, è pacificamente Testimone_1
giunto sul luogo del sinistro dopo la sua verificazione).
Ciò detto, l'esito (interlocutorio) dell'istruttoria esperita sul punto non è dirimente, ai fini della decisione.
Se, infatti, si assumesse che al momento della verificazione del sinistro a tergo della IA DA era posteggiato un SUV, l'assenza di responsabilità in capo a (sopra già Controparte_3
accertata) risulterebbe pienamente confermata. La presenza del SUV avrebbe infatti (presumibilmente) ostacolato la percezione di , da parte del sopraggiungente E, Parte_14 Controparte_3
d'altro canto, la presenza del SUV, ostruendo a la visione della strada, avrebbe Parte_14
vieppiù imposto a quest'ultimo di arrestarsi lungo la linea di margine della carreggiata prima di iniziare l'attraversamento, per verificare l'eventuale presenza di veicoli sopraggiungenti.
Ciò detto, le conclusioni sopra rassegnate non potrebbero mutare, se si assumesse che al pagina 12 di 14 momento della verificazione del sinistro a tergo della IA DA non era posteggiato alcun SUV.
Lo si è già rilevato. si è appalesato quale pericolo per la sopraggiungente OP Parte_14
CO soltanto quando egli ha iniziato l'attraversamento della strada superando la striscia di margine della carreggiata.
Come è stato correttamente segnalato dal CTU, è dunque irrilevante stabilire se Pt_14
sia stato (o meno) visibile prima dell'inizio dell'attraversamento, quando si trovava a lato o a
[...]
tergo della IA DA (relazione peritale, pag. 29).
Quand'anche, infatti, avesse avuto (in tesi) modo di percepire la Controparte_3 presenza di qualche istante prima dell'inizio del suo attraversamento (e, Parte_14
segnatamente, di percepire che , una volta “sceso dall'autovettura in sosta”, la Parte_14
“aggirava passando a tergo di essa, avvicinandosi alla striscia di margine della carreggiata”), egli non avrebbe avuto alcuna ragione per approntare, immediatamente, una manovra evasiva: manovra che, al momento di tale (minimamente anticipata e ipotetica) percezione, non si sarebbe appalesata come necessaria, poiché il contegno serbato dal pedone non sarebbe stato tale da far presagire che il pedone medesimo, una volta aggirata la IA DA e non disponendo in quel punto di un attraversamento pedonale, “avrebbe continuato ad avanzare” intercettando “l'autovettura che stava sopraggiungendo ed era perfettamente visibile” (relazione peritale, pag. 38).
7.11. In conclusione, dunque, va dichiarato che la verificazione del sinistro per cui è causa non è addebitabile alla condotta di guida del conducente dell'autovettura OP CO CP_3
il quale è rimasto senza colpa coinvolto in un investimento che egli non ha potuto in alcun
[...]
modo evitare.
La domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori va pertanto rigettata.
*
8. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
8.1. Gli attori, in solido, vanno dunque condannati a rifondere a e a Controparte_1 [...]
le spese di lite che, in applicazione del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, facendo Controparte_2
applicazione dei compensi medi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, in giudizi di valore indeterminato e di complessità alta), vanno liquidate per ciascuna convenuta in € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
8.2. Le spese di consulenza tecnica vanno infine definitivamente poste a carico degli attori, in solido.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 3808/2021:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna gli attori, in solido, a rifondere a le spese di lite, liquidate in € Controparte_1
14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna gli attori, in solido, a rifondere a le spese di lite, liquidate in Controparte_2
€ 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) pone le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico degli attori, in solido.
Vicenza, 29/03/2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Alle ore 9,41 gli Agenti accertatori sono infatti giunti sul luogo del sinistro che, a quell'ora, chiaramente era già avvenuto
(doc. 8 . CP_1 pagina 5 di 14 3 Che l'ipotesi sia stata soltanto tratteggiata dal CTU, senza alcun effettivo approfondimento, emerge anche considerando che la OP CO, se avesse osservato la velocità di 40 km/h, sarebbe stata più distante da , quando questi Parte_14 ha iniziato l'attraversamento; che , prima dell'urto con la OP CO, avrebbe dunque avuto il tempo di Parte_14 compiere non soltanto il primo passo sopra menzionato, ma probabilmente anche il secondo;
che il conducente della OP
CO, per evitare di investire (che a quel punto avrebbe potuto trovarsi non a 50/60 cm dalla linea di Parte_14 margine della carreggiata, avendo compiuto un solo passo, ma alla distanza di oltre un metro da essa, avendo compiuto due passi), con ogni probabilità non avrebbe dunque dovuto sterzare verso sinistra soltanto per “una ventina di centimetri” (come genericamente dedotto dal CTU nella relazione peritale, alla pag. 36) e avrebbe dovuto per contro valutare se sterzare a destra o a sinistra, magari invadendo l'opposta corsia. Il tutto in meno di un secondo (poiché se 50/60 cm si percorrono in qualche decimo di secondo, un metro si percorre in meno di un secondo). pagina 10 di 14