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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 13967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13967 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32983/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del G.o.p. dott.ssa Silvia Vescovi, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 32983 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente TRA
(C.F. e P.IVA ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Roma, Viale Giulio Cesare n. 95 ed ivi elettivamente domiciliata in Via Giuseppe Ferrari n. 2 presso lo studio dell'avv. FRANCESCO
CARCHEDI dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
- attrice opponente -
E (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 229 ed ivi elettivamente domiciliata in Corso Trieste n. 85 presso lo studio dell'avv. EMILIO STERPETTI dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura su foglio separato in atti
- convenuta opposta -
CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in vista dell'udienza cartolare del 24/7/2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto ingiuntivo n. 3595/2020 (R.G. 4183/2020) pubblicato in data 21/2/2020 e notificato a mezzo pec il 10/3/2020 il Tribunale di Roma ha intimato a Parte_1 di pagare ad la somma di € 86.137,00 oltre interessi legali e spese della CP_1 procedura per rate scadute (fino al 31/12/2019) e non corrisposte del prezzo di vendita di due immobili siti nel Comune di Castel Giorgio (TR), località Case Rosse censiti al Catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 1, particella 50, subalterni 9 e 10. Con atto di citazione tempestivamente notificato a mezzo ufficiale giudiziario il 15/6/2020 (tenuto conto della sospensione straordinaria dei termini processuali dal 9/3/2020 all'11/5/2020 disposta per l'emergenza sanitaria coronavirus) l'intimata ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo chiedendone la revoca per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 e s.s. c.p.c. posto che il credito azionato non poteva ritenersi certo ed esigibile e, in subordine, di “dichiarare compensate, in
1 tutto o in parte, nei limiti in cui risulteranno effettivamente dovute, le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto con i canoni di locazione che risulteranno percepiti e/o da percepire dalla fino alla sentenza di merito, da accertarsi a seguito della CP_1 espletando attività istruttoria, in relazione ai contratti di locazione in essere o che verranno in seguito stipulati dalla in esecuzione del contratto di mandato CP_1 irrevocabile, sugli immobili sit[i] in Comune di Castel Giorgio (TR) Località Case Rosse […] di proprietà dell'opponente”. A sostegno dell'opposizione la deduceva che il credito ingiunto, Parte_1 ancorché esistente, non era né certo, né liquido né esigibile avendo le parti sottoscritto in data 1/8/2019 un contratto di mandato irrevocabile con rappresentanza nell'interesse del mandatario attraverso il quale la società opponente aveva conferito alla CP_1 il potere di locare gli immobili siti nel Comune di Castel Giorgio (TR), Località Case Rosse, censiti al Catasto Edilizio Urbano al foglio 1, particella 50, sub. 9 e 10 e di incassare il relativo canone a soddisfo del credito da quest'ultima vantato per il mancato pagamento delle rate di prezzo di acquisto di detti immobili.
Affermava infatti la società opponente che in forza di tale negozio le parti avessero convenuto, a parziale modifica di quanto era stato pattuito negli atti pubblici di compravendita posti dalla a fondamento del ricorso monitorio, che il debito CP_1 derivante dai suddetti contratti venisse estinto attraverso la locazione degli stessi immobili compravenduti. In pratica, secondo l'opponente, in luogo delle rate convenute, la si sarebbe CP_1 impegnata “ad esigere solamente i canoni derivanti dalla locazione degli immobili […] imputando tali somme a saldo degli importi complessivamente ancora dovuti […] in esecuzione dei contratti di compravendita immobiliare”. Di qui l'inesigibilità del credito azionato. Inoltre, proseguiva l'opponente, la non aveva tenuto conto delle somme CP_1 incamerate per effetto dei contratti di locazione effettivamente stipulati in virtù del summenzionato mandato irrevocabile. Di talché il credito azionato non sarebbe stato neppure certo, avendo la omesso “di detrarre le somme incamerate a titolo CP_1 di canoni di locazione, che dovevano servire a ridurre l'importo residuo dovuto dalla per la compravendita degli immobili”. Parte_1
Costituitasi nel giudizio di opposizione, la contestava le argomentazioni CP_1 dell'opponente evidenziando che:
- il mandato irrevocabile stipulato l'1/8/2019 era “completamente estraneo alla vicenda non avendo prodotto modificazione alcuna alle posizioni delle parti”, avendo semmai introdotto “esclusivamente una ulteriore potenziale e concorrente modalità di estinzione del debito” della nascente dai contratti di compravendita immobiliare inter Parte_1 partes;
- in pratica con detto negozio le parti avrebbero di fatto operato una cessione di credito eventuale, idonea “a produrre una modificazione del rapporto economico tra il mandante ed il mandatario solo ed esclusivamente nel momento in cui [il credito] fosse diventato concreto ed attuale. Per cui “l'effettivo incasso avrebbe […] comportato la sola riduzione del debito della derivante dalle compravendite” ma non Parte_1 avrebbe affatto costituito l'esclusiva modalità di estinzione di tale debito;
2 - alla data del 31/12/2019 (posto che nel ricorso monitorio era stato richiesto il pagamento delle rate di prezzo scadute sino a tale data), in virtù di un contratto di locazione di uno degli immobili la aveva percepito solo l'importo di € CP_1
1.400,00, somma che peraltro, per accordo verbale tra le parti, non avrebbe dovuto essere “conteggiata sul debito esistente a tale data costituendo il rimborso degli oneri sostenuti per l'attività di ricerca del conduttore, di trattativa con il medesimo, di redazione e registrazione del contratto e di sistemazione del bene secondo le richieste del conduttore medesimo”. La concludeva quindi per l'integrale rigetto dell'opposizione e la conferma CP_1 del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio opposto, se del caso limitatamente alla minore somma di € 84.737,00 (tenuto conto dell'importo di € 1.400,00 incassato alla data del 31/12/2019). Con ordinanza del 14/01/2021 veniva accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c. limitatamente al minore importo richiesto di € 84.737,00 e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Quindi, respinta, in quanto inammissibile, la richiesta di prova orale articolata dalla società opposta, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni. Dopo la definitiva sostituzione del giudice assegnatario del procedimento, trasferito ad altro Ufficio, la causa in data 3/11/2024 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con l'assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE Il credito azionato in sede monitoria di € 86.137,00 oltre interessi e spese discende pacificamente dall'omesso pagamento - da parte della - delle rate del Parte_1 prezzo di acquisto di due unità immobiliari site nel Comune di Castel San Giorgio (TR), località Case Rosse, (nel catasto urbano a foglio 1, particella 50, sub. 9 e 10) che avrebbero dovuto essere saldate sino alla data del 31/12/2019. La tesi propugnata dalla società opponente, secondo cui il suddetto credito della CP_1 sarebbe divenuto inesigibile per effetto del “contratto di mandato irrevocabile con
[...] rappresentanza nell'interesse del mandatario” stipulato dalle parti in data 1/9/2019 in virtù del quale quest'ultima è stata abilitata a concludere in rappresentanza della Pt_1
contratti di locazione relativi ai predetti immobili ed a fare accreditare i relativi
[...] canoni direttamente sul proprio conto corrente al fine di ridurre l'esposizione debitoria della mandante nei confronti della mandataria, non coglie nel segno. Ed infatti, dalla lettura del mandato irrevocabile in questione (per quanto è stato possibile, posto che l'opponente non ha prodotto per intero il contratto: manca pag. 2 e quindi non è dato conoscere il contenuto degli artt. 1, 2 e 3 e di parte dell'art. 4) non risulta affatto che in detto atto le parti avessero convenuto che in attesa della conclusione dei contratti di locazione e del conseguente incasso dei canoni da parte della il credito non sarebbe stato esigibile o che sarebbe stata estinta per CP_1 novazione l'obbligazione nata dalle due compravendite.
Come è stato già evidenziato nell'ordinanza del 14/1/2021 che ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 84.737,00, in realtà con il negozio in parola i contraenti hanno solo inteso realizzare una cessione alla di crediti futuri ed eventuali, che solo in ipotesi di effettivo CP_1
3 incasso dei canoni di locazione avrebbe comportato la riduzione o l'estinzione del debito della sorto per effetto dei due contratti di compravendita. Parte_1
Ciò posto, risulta per tabulas che sino al 31/12/2019 (merita nuovamente ricordare che la ha agito in via monitoria nei confronti della per CP_1 Parte_1 ottenere pagamento delle rate di prezzo dei due immobili scadute sino a tale data) l'opposta, in forza dell'unico contratto di locazione sottoscritto prima di tale data (contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria stipulato con il sig.
[...] il 5/9/2019, canone di € 350,00 mensili), avesse incassato solo € 1.400,00. CP_2
Tale importo dev'essere quindi detratto dal credito vantato dall'opposta, non avendo quest'ultima fornito prova idonea dell'accordo verbale che a suo dire sarebbe intervenuto successivamente tra le parti secondo cui la somma in parola non avrebbe dovuto essere “conteggiata sul debito esistente a tale data costituendo il rimborso degli oneri sostenuti per l'attività di ricerca del conduttore, di trattativa con il medesimo, di redazione e registrazione del contratto e di sistemazione del bene secondo le richieste del conduttore medesimo”. La prova per testi articolata è stata infatti ritenuta implicitamente inammissibile ai sensi dell'art. 2723 c.c., trattandosi di patto aggiunto successivo al mandato irrevocabile, tenuto conto della qualità delle parti, entrambe società di capitali, e della natura del contratto.
L'opposizione può pertanto essere accolta nei ristretti limiti di cui si è detto. Conclusivamente, da quanto precede discende che il decreto ingiuntivo dev'essere revocato e la va condannata a pagare ad l'importo di € Parte_1 CP_1
84.737,00 (pari alla differenza tra € 86.137,00 ed € 1.400,00), oltre interessi legali a decorrere dalla domanda (stante la genericità della richiesta) sino al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nei termini indicati nel dispositivo, avuto riguardo ai criteri tutti stabiliti dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014, secondo i parametri medi previsti dalla Tabella 2 al medesimo allegata per le controversie di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 per le fasi di studio e introduttiva e secondo i parametri minimi per la fase istruttoria (che non ha avuto luogo) e per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n.
[...] CP_1
3595/2020 (R.G. 4183/2020) pubblicato in data 21/2/2020, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna la a pagare alla l'importo di € 84.737,00 oltre Parte_1 CP_1 interessi legali dalla domanda al saldo;
3. condanna la alla rifusione, in favore dell'opposta delle Parte_1 CP_1 spese di lite, che liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ex art. 2
D.M. n. 55/2014, CPA ed IVA come per legge. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2025.
Il g.o.p. Silvia Vescovi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del G.o.p. dott.ssa Silvia Vescovi, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 32983 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente TRA
(C.F. e P.IVA ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Roma, Viale Giulio Cesare n. 95 ed ivi elettivamente domiciliata in Via Giuseppe Ferrari n. 2 presso lo studio dell'avv. FRANCESCO
CARCHEDI dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
- attrice opponente -
E (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 229 ed ivi elettivamente domiciliata in Corso Trieste n. 85 presso lo studio dell'avv. EMILIO STERPETTI dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura su foglio separato in atti
- convenuta opposta -
CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in vista dell'udienza cartolare del 24/7/2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto ingiuntivo n. 3595/2020 (R.G. 4183/2020) pubblicato in data 21/2/2020 e notificato a mezzo pec il 10/3/2020 il Tribunale di Roma ha intimato a Parte_1 di pagare ad la somma di € 86.137,00 oltre interessi legali e spese della CP_1 procedura per rate scadute (fino al 31/12/2019) e non corrisposte del prezzo di vendita di due immobili siti nel Comune di Castel Giorgio (TR), località Case Rosse censiti al Catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 1, particella 50, subalterni 9 e 10. Con atto di citazione tempestivamente notificato a mezzo ufficiale giudiziario il 15/6/2020 (tenuto conto della sospensione straordinaria dei termini processuali dal 9/3/2020 all'11/5/2020 disposta per l'emergenza sanitaria coronavirus) l'intimata ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo chiedendone la revoca per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 e s.s. c.p.c. posto che il credito azionato non poteva ritenersi certo ed esigibile e, in subordine, di “dichiarare compensate, in
1 tutto o in parte, nei limiti in cui risulteranno effettivamente dovute, le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto con i canoni di locazione che risulteranno percepiti e/o da percepire dalla fino alla sentenza di merito, da accertarsi a seguito della CP_1 espletando attività istruttoria, in relazione ai contratti di locazione in essere o che verranno in seguito stipulati dalla in esecuzione del contratto di mandato CP_1 irrevocabile, sugli immobili sit[i] in Comune di Castel Giorgio (TR) Località Case Rosse […] di proprietà dell'opponente”. A sostegno dell'opposizione la deduceva che il credito ingiunto, Parte_1 ancorché esistente, non era né certo, né liquido né esigibile avendo le parti sottoscritto in data 1/8/2019 un contratto di mandato irrevocabile con rappresentanza nell'interesse del mandatario attraverso il quale la società opponente aveva conferito alla CP_1 il potere di locare gli immobili siti nel Comune di Castel Giorgio (TR), Località Case Rosse, censiti al Catasto Edilizio Urbano al foglio 1, particella 50, sub. 9 e 10 e di incassare il relativo canone a soddisfo del credito da quest'ultima vantato per il mancato pagamento delle rate di prezzo di acquisto di detti immobili.
Affermava infatti la società opponente che in forza di tale negozio le parti avessero convenuto, a parziale modifica di quanto era stato pattuito negli atti pubblici di compravendita posti dalla a fondamento del ricorso monitorio, che il debito CP_1 derivante dai suddetti contratti venisse estinto attraverso la locazione degli stessi immobili compravenduti. In pratica, secondo l'opponente, in luogo delle rate convenute, la si sarebbe CP_1 impegnata “ad esigere solamente i canoni derivanti dalla locazione degli immobili […] imputando tali somme a saldo degli importi complessivamente ancora dovuti […] in esecuzione dei contratti di compravendita immobiliare”. Di qui l'inesigibilità del credito azionato. Inoltre, proseguiva l'opponente, la non aveva tenuto conto delle somme CP_1 incamerate per effetto dei contratti di locazione effettivamente stipulati in virtù del summenzionato mandato irrevocabile. Di talché il credito azionato non sarebbe stato neppure certo, avendo la omesso “di detrarre le somme incamerate a titolo CP_1 di canoni di locazione, che dovevano servire a ridurre l'importo residuo dovuto dalla per la compravendita degli immobili”. Parte_1
Costituitasi nel giudizio di opposizione, la contestava le argomentazioni CP_1 dell'opponente evidenziando che:
- il mandato irrevocabile stipulato l'1/8/2019 era “completamente estraneo alla vicenda non avendo prodotto modificazione alcuna alle posizioni delle parti”, avendo semmai introdotto “esclusivamente una ulteriore potenziale e concorrente modalità di estinzione del debito” della nascente dai contratti di compravendita immobiliare inter Parte_1 partes;
- in pratica con detto negozio le parti avrebbero di fatto operato una cessione di credito eventuale, idonea “a produrre una modificazione del rapporto economico tra il mandante ed il mandatario solo ed esclusivamente nel momento in cui [il credito] fosse diventato concreto ed attuale. Per cui “l'effettivo incasso avrebbe […] comportato la sola riduzione del debito della derivante dalle compravendite” ma non Parte_1 avrebbe affatto costituito l'esclusiva modalità di estinzione di tale debito;
2 - alla data del 31/12/2019 (posto che nel ricorso monitorio era stato richiesto il pagamento delle rate di prezzo scadute sino a tale data), in virtù di un contratto di locazione di uno degli immobili la aveva percepito solo l'importo di € CP_1
1.400,00, somma che peraltro, per accordo verbale tra le parti, non avrebbe dovuto essere “conteggiata sul debito esistente a tale data costituendo il rimborso degli oneri sostenuti per l'attività di ricerca del conduttore, di trattativa con il medesimo, di redazione e registrazione del contratto e di sistemazione del bene secondo le richieste del conduttore medesimo”. La concludeva quindi per l'integrale rigetto dell'opposizione e la conferma CP_1 del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio opposto, se del caso limitatamente alla minore somma di € 84.737,00 (tenuto conto dell'importo di € 1.400,00 incassato alla data del 31/12/2019). Con ordinanza del 14/01/2021 veniva accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c. limitatamente al minore importo richiesto di € 84.737,00 e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Quindi, respinta, in quanto inammissibile, la richiesta di prova orale articolata dalla società opposta, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni. Dopo la definitiva sostituzione del giudice assegnatario del procedimento, trasferito ad altro Ufficio, la causa in data 3/11/2024 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe, con l'assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE Il credito azionato in sede monitoria di € 86.137,00 oltre interessi e spese discende pacificamente dall'omesso pagamento - da parte della - delle rate del Parte_1 prezzo di acquisto di due unità immobiliari site nel Comune di Castel San Giorgio (TR), località Case Rosse, (nel catasto urbano a foglio 1, particella 50, sub. 9 e 10) che avrebbero dovuto essere saldate sino alla data del 31/12/2019. La tesi propugnata dalla società opponente, secondo cui il suddetto credito della CP_1 sarebbe divenuto inesigibile per effetto del “contratto di mandato irrevocabile con
[...] rappresentanza nell'interesse del mandatario” stipulato dalle parti in data 1/9/2019 in virtù del quale quest'ultima è stata abilitata a concludere in rappresentanza della Pt_1
contratti di locazione relativi ai predetti immobili ed a fare accreditare i relativi
[...] canoni direttamente sul proprio conto corrente al fine di ridurre l'esposizione debitoria della mandante nei confronti della mandataria, non coglie nel segno. Ed infatti, dalla lettura del mandato irrevocabile in questione (per quanto è stato possibile, posto che l'opponente non ha prodotto per intero il contratto: manca pag. 2 e quindi non è dato conoscere il contenuto degli artt. 1, 2 e 3 e di parte dell'art. 4) non risulta affatto che in detto atto le parti avessero convenuto che in attesa della conclusione dei contratti di locazione e del conseguente incasso dei canoni da parte della il credito non sarebbe stato esigibile o che sarebbe stata estinta per CP_1 novazione l'obbligazione nata dalle due compravendite.
Come è stato già evidenziato nell'ordinanza del 14/1/2021 che ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 84.737,00, in realtà con il negozio in parola i contraenti hanno solo inteso realizzare una cessione alla di crediti futuri ed eventuali, che solo in ipotesi di effettivo CP_1
3 incasso dei canoni di locazione avrebbe comportato la riduzione o l'estinzione del debito della sorto per effetto dei due contratti di compravendita. Parte_1
Ciò posto, risulta per tabulas che sino al 31/12/2019 (merita nuovamente ricordare che la ha agito in via monitoria nei confronti della per CP_1 Parte_1 ottenere pagamento delle rate di prezzo dei due immobili scadute sino a tale data) l'opposta, in forza dell'unico contratto di locazione sottoscritto prima di tale data (contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria stipulato con il sig.
[...] il 5/9/2019, canone di € 350,00 mensili), avesse incassato solo € 1.400,00. CP_2
Tale importo dev'essere quindi detratto dal credito vantato dall'opposta, non avendo quest'ultima fornito prova idonea dell'accordo verbale che a suo dire sarebbe intervenuto successivamente tra le parti secondo cui la somma in parola non avrebbe dovuto essere “conteggiata sul debito esistente a tale data costituendo il rimborso degli oneri sostenuti per l'attività di ricerca del conduttore, di trattativa con il medesimo, di redazione e registrazione del contratto e di sistemazione del bene secondo le richieste del conduttore medesimo”. La prova per testi articolata è stata infatti ritenuta implicitamente inammissibile ai sensi dell'art. 2723 c.c., trattandosi di patto aggiunto successivo al mandato irrevocabile, tenuto conto della qualità delle parti, entrambe società di capitali, e della natura del contratto.
L'opposizione può pertanto essere accolta nei ristretti limiti di cui si è detto. Conclusivamente, da quanto precede discende che il decreto ingiuntivo dev'essere revocato e la va condannata a pagare ad l'importo di € Parte_1 CP_1
84.737,00 (pari alla differenza tra € 86.137,00 ed € 1.400,00), oltre interessi legali a decorrere dalla domanda (stante la genericità della richiesta) sino al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nei termini indicati nel dispositivo, avuto riguardo ai criteri tutti stabiliti dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014, secondo i parametri medi previsti dalla Tabella 2 al medesimo allegata per le controversie di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 per le fasi di studio e introduttiva e secondo i parametri minimi per la fase istruttoria (che non ha avuto luogo) e per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1 nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n.
[...] CP_1
3595/2020 (R.G. 4183/2020) pubblicato in data 21/2/2020, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna la a pagare alla l'importo di € 84.737,00 oltre Parte_1 CP_1 interessi legali dalla domanda al saldo;
3. condanna la alla rifusione, in favore dell'opposta delle Parte_1 CP_1 spese di lite, che liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ex art. 2
D.M. n. 55/2014, CPA ed IVA come per legge. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2025.
Il g.o.p. Silvia Vescovi
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