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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile iscritta al n. 2078/2021 R.G.N. (cui sono stati i fascicoli N.G.N. 2079/2021,
2080/2021 e 2082/2021)
promossa da
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per Parte_1 essa, quale mandataria , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Avellone, giusta procura in atti;
-PARTE ATTRICE -
contro
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Battaglia;
CP_1 C.F._1
, C.F.: , rappresentato e difeso congiuntamente e Controparte_2 C.F._2
disgiuntamente dagli Avv. ti Roberto Battaglia e Rosolino Pomara;
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_3 C.F._3
1 congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. ti Roberto Battaglia e Rosolino Pomara;
C.F. , rappresentata e difesa Parte_4 C.F._4
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Roberto Battaglia e Rosolino Pomara;
C.F. , rappresentata e difesa Parte_5 C.F._5
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. ti Roberto Battaglia Rosolino Pomara;
, C.F. rappresentata e difesa congiuntamente e Parte_6 C.F._6
disgiuntamente dagli avv.ti Roberto Battaglia e Rosolino Pomara;
, C.F.: , rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_7 C.F._7
disgiuntamente dagli avv.ti Rosolino Pomara e Alberto Raffadale;
, C.F. , rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_8 C.F._8
disgiuntamente dagli avv.ti Rosolino Pomara e Alberto Raffadale;
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Parte_9 C.F._9
Battaglia;
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Parte_10 C.F._10
Battaglia;
-PARTI CONVENUTE-
e contro
Controparte_3
[...]
[...]
Controparte_4
Controparte_5
Controparte_6
[...]
2
[...] Controparte_7
Controparte_8
Controparte_9
Controparte_10
Controparte_11
Controparte_12 Controparte_13
[...]
Controparte_14
IA' Controparte_15 Controparte_16
Controparte_17
Controparte_18
Controparte_19 Controparte_20
[...]
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice
Come da comparsa conclusionale depositata in data 14.3.2024 e successiva memoria di replica depositata in data 3.4.2024
Per le parti convenute costituite
come da comparsa conclusionale depositata in data 14.3.2024.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I. Premessa
Con atto notificato in data 4.1.2021 la società e per essa, quale Parte_1
mandataria, procedeva al pignoramento presso terzi nei confronti dei sig.ri Parte_2 CP_1
, , e
[...] Controparte_2 Parte_3 Parte_6 Parte_4 [...]
, e , al fine di ottenere il pagamento del credito Parte_5 Parte_7 Parte_8
derivante dal contratto di mutuo fondiario, stipulato in data 11.11.2010 tra e la Controparte_4 società Immobiliare Sant'Agostino S.r.l., e dai successivi atti di compravendita conclusi tra la predetta società Immobiliare Sant'Agostino S.r.l. ed in singoli acquirenti, odierni debitori (cfr. documenti di cui agli allegati nn. 1 e 4 all'atto di citazione).
Avverso detta procedura esecutiva, portante n.r.g. es. 71/2021 ed iscritta avanti codesto Tribunale, gli anzidetti debitori proponevano tre distinti ricorsi opposizione ai sensi dell'art 615, comma 2,
c.p.c., chiedendo, tutti, in via preliminare, di sospendere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c.,
l'esecuzione in oggetto, in attesa della definizione del giudizio di revocatoria immobiliare promosso dalla Curatela del fallimento della società Immobiliare Sant'Agostino S.r.l. e pendente avanti al Tribunale di Palermo. Nel merito poi, i ricorrenti invocavano la nullità del contratto di mutuo fondiario originariamente stipulato con la società costruttrice, lamentandone, sinteticamente, l'asserita simulazione, la mancata stima preventiva dell'immobile offerto in garanzia, l'indeterminatezza e l'indeterminabilità del suo oggetto, nonché, in ultimo, il presunto superamento dei tassi soglia antiusura. Tutti gli opponenti, inoltre, con esclusione del solo sig.
[...]
chiedevano, in via subordinata, assegnarsi alla creditrice procedente le somme pretese CP_1 fino alla concorrenza dell'eventuale saldo ancora dovuto ed al netto degli importi indicati nei ricorsi, in applicazione, in ogni caso, dei limiti di legge, qualora i rapporti bancari o postali pignorati fossero risultati cointestati con soggetti terzi estranei al pignoramento.
si costituiva nei tre procedimenti sopra indicati, contestando, mediante Parte_1 distinte memorie difensive, l'integralità delle doglianze proposte e chiedendone il loro totale rigetto.
Con ordinanza emessa il 16.6.2021 il Giudice dell'esecuzione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.5.2021, sospendeva in via cautelare la procedura esecutiva ed assegnava il
4 termine perentorio per l'introduzione della causa di merito (cfr. allegato n. 14 all'atto di citazione).
Avverso l'ordinanza predetta veniva proposto reclamo, a sua volta definitosi con la riforma del provvedimento cautelare (cfr. allegato n. 25 all'atto di citazione).
Con atto di citazione del 14.7.2021, il creditore procedente avviava il presente giudizio di merito dell'opposizione proposta dal sig. al fine di contestare tutte le difese e le domande CP_1
avversarie. Segnatamente, quanto all'eccezione di pendenza di citato giudizio di revocatoria fallimentare, rilevava che “l'ordinanza di assegnazione di somme emessa a definizione del processo esecutivo non costituisce alcun giudicato posto che la stessa non definisce una res litigiosa, ma soddisfa in tutto o in parte il credito vantato in forza di un titolo esecutivo che viene azionato con il pignoramento”, pertanto, avendo il predetto provvedimento “natura ordinatoria e non decisoria”, ne discende che “tra il richiamato giudizio di revocatoria e l'odierna procedura esecutiva non sussiste dunque alcuna pregiudizialità tecnico-giuridica sicché non può applicarsi
l'art. 295 c.p.c.” (cfr. in particolare pag. 10 dell'atto di citazione). Quanto poi ai motivi di merito, parte attrice evidenziava come la presunta simulazione del contratto di mutuo non solo sarebbe stata disattesa dalla circostanza che, successivamente ad esso, sarebbero stati stipulati gli atti di compravendita ed accollo con gli odierni opponenti, ma altresì che, in ogni caso, il contratto di mutuo ipotecario o fondiario stipulato per sanare debiti pregressi sarebbe “perfettamente lecito”, non sussistendo nel nostro ordinamento “una norma imperativa dal contrasto con la quale possa derivarne una nullità” (cfr. in particolare pag. 13 dell'atto di citazione). Del pari, in ordine all'asserita mancata stima preventiva degli immobili offerti in garanzia, rilevava il creditore che poiché il mutuo in oggetto era stato stipulato “al fine di costruire un complesso edilizio, non si vede come la avrebbe potuto far redigere una perizia di stima su beni ancora da realizzare”, che CP_5
“l'opponente non ha comunque fornito alcun elemento di prova atto a dimostrare che il limite di finanziabilità non sia stato rispettato” e che, in ogni caso, “anche ex post può affermarsi senza timore di smentita che il limite di finanziabilità disposto ex lege è stato pienamente rispettato tenuto conto dei prezzi di acquisto dei dieci appartamenti venduti con il noto contratto di compravendita”
(cfr. pag. 16 dell'atto di citazione). Analogamente infondate venivano poi ritenute le doglianze inerenti all'asserita indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto del mutuo, considerato il contenuto così come risultante dai documenti allegati, nonché il contestato superamento dei tassi soglia antiusura, stante “del tutto genericamente formulata, non circostanziata e sommariamente argomentata” (cfr. pag. 20 dell'atto di citazione).
Si costituiva in giudizio il sig. reiterando le medesime difese già esposte e sviluppate CP_1
5 in sede cautelare.
All'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 23.02.2022, il Giudice istruttore, vista la richiesta, espressa dalla parte attrice, di riunione al presente fascicolo di quelli recanti i numeri r.g.
2079/2021, r.g. 2080/2021, r.g. 2082/2021, introdotti rispettivamente nei confronti dei sig.ri
[...]
, , , , CP_2 Parte_3 Parte_6 Parte_4 Parte_5
(causa portante il n.r.g. 2079/2021), dei sigg.ri e (causa portante il Parte_7 Parte_8
n.r.g. 2080/2021), nonché dei sigg.ri e (causa portante il n.r.g. Parte_9 Parte_10
2082/2021) rinviava per l'adozione dei necessari provvedimenti all'udienza del 4.5.2022.
In tale ultima sede, dato atto dell'avvenuta riunione dei procedimenti suddetti, il Giudice istruttore concedeva i chiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviava all'udienza dell'1.12.2022,
a sua volta rinviata alla data del 12.4.2023.
All'udienza del 12.4.2023, tenutasi con modalità cartolare, lette le note scritte depositate dalle parti, il Giudice istruttore disponeva acquisirsi il fascicolo della procedura esecutiva e rinviava la causa all'udienza del 7.6.2023, a sua volta alla data del 25.10.2023.
Con ordinanza resa in data 25.10.2023 all'esito dell'udienza predetta, preso atto delle note depositate dalle parti, il Giudice istruttore di nuova assegnazione, atteso il difetto di legittimazione attiva in capo alla parte attrice eccepito dai convenuti e ritenuto “che simile rilievo appare pregiudiziale a qualsiasi altra statuizione sul merito, posto che il suo eventuale accoglimento comporterebbe l'immediato arresto del presente giudizio”, rinviava la causa alla data del 17.1.2024 ai fini della precisazione delle conclusioni limitatamente alla questione di cui sopra.
Con successivo provvedimento del 17.01.2024, sciogliendo la riserva conseguente al deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e lette le note scritte depositate dalla sola parte attrice, il Giudice tratteneva la causa in decisione limitatamente alla questione pregiudiziale relativa alla legittimazione attiva della parte attrice, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., evidenziando come l'eccezione in esame, “in quanto inerente al diritto all'azione della parte attrice, può essere sollevata in qualsiasi stato e grado a del giudizio ed è rilevabile d'ufficio”.
Con provvedimento reso in data 6.5.2024, rilevata la mancata notifica dell'atto di citazione ai terzi pignorati, litisconsorti necessario, il Giudice istruttore rimetteva la causa sul ruolo ai fini dell'integrazione del contraddittorio, fissando l'udienza del 11.9.2024.
6 Con ordinanza del 12.9.2024 il Giudice istruttore, verificata la mancata estensione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato entro i termini assegnati, dichiarava, per l'effetto,
l'estinzione del presente giudizio per inattività delle parti e disponeva la cancellazione della causa dal ruolo.
Con memoria depositata in data 19.9.2024 gli odierni convenuti, rappresentando che l'inottemperanza all'ordine di integrazione del contradditorio, posto a carico della “parte attrice”, sarebbe stato il “frutto di un equivoco circa le posizioni delle parti ed i loro interessi tutelati, nonché sulle aspettative processuali derivanti dall'eventuale accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da questa difesa”, chiedevano disporsi la revoca dell'ordinanza di cui sopra e la remissione in termini, degli opponenti convenuti, per provvedere a tale incombente.
Il Giudice istruttore, con decreto del 24.9.2024, dopo aver osservato che “nel caso in oggetto, stante la riassunzione del presente giudizio di merito ad opera del creditore procedente,
[...]
ne è derivata una sovrapposizione dei ruoli delle parti coinvolte, Parte_1
ricoprendo il primo, sul piano formale, la veste di attore, ed i soggetti debitori, analogamente, la veste di convenuti”, riteneva meritevole di accoglimento la domanda formulata dalle parti convenute, revocando pertanto l'ordinanza emessa in data 12.9.2024 ed assegnando ai medesimi termine fino al 25.10.2024 per provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati, fissando la successiva udienza al 11.12.2024.
Con ordinanza resa in data 11.12.2024 il Giudice istruttore, rilevando che “non risulta la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica nei confronti dei terzi pignorati e Controparte_21
e che, sul punto, gli opponenti hanno chiesto disporsi un rinvio per consentire il CP_22 rinnovo delle attività notificatorie”, assegnava termine fino al 15.1.2025 per ottemperare a quanto indicato, rinviando all'udienza del 29.1.2025 per le determinazioni conseguenti.
All'udienza del 29.1.2025, verificata la regolarità della notifica ai terzi pignorati – rispetto ai quali, non risultando gli stessi costituiti nell'odierno giudizio, deve dichiararsene la contumacia – il
Giudice istruttore, richiamate le considerazioni precedentemente espresse, lette le note scritte delle parti, tratteneva la causa in decisione limitatamente alla questione inerente alla legittimazione attiva del creditore procedente (odierna parte attrice in senso formale), senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
7 I. Sulla legittimazione attiva di Parte_1
Come rilevato in parte premessa, gli odierni convenuti, mediante l'eccezione sollevata con note di trattazione scritta ai fini dell'udienza del 25.10.2023, hanno rilevato l'asserita carenza di legittimazione attiva della parte attrice, la quale, secondo la prospettazione degli opponenti, non avrebbe fornito adeguata prova circa l'avvenuta cessione, in suo favore e nell'ambito di un'operazione di trasferimento di crediti in blocco da parte di della specifica Controparte_4
posizione creditoria oggi in discussione.
Simile doglianza è stata integralmente contestata dalla la quale Controparte_23 ha non solo eccepito l'inammissibilità della stessa, in quanto proposta tardivamente, ma ha inoltre depositato, in allegato alle note di trattazione scritta depositate in data 16.1.2024, la seguente documentazione, onde dimostrare l'infondatezza delle doglianze avanzate:
1. la dichiarazione della cedente attestante l'avvenuta cessione, in favore di Controparte_4 [...] degli specifici rapporti accesi con Immobiliare Sant'Agostino S.r.l., Parte_1
con annessa procura speciale del 21.12.2012 conferita con atto rogito Notaio rep. Persona_1
23191;
2. il decreto di ammissione allo stato passivo del fallimento n. 122/2013 del Tribunale di Palermo;
3. l'estratto del contratto di cessione intervenuto tra e Controparte_4 [...]
unito di autentica notarile sottoscritta digitalmente;
Parte_1
4. l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B.;
5. la visura della Immobiliare Sant'Agostino S.r.l. estratta dalla “Centrale Rischi della Banca”;
6. l'elenco delle posizioni incluse nella cessione Controparte_24
(consultabile anche sul sito https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html sotto la sezione “documentazione a supporto”).
Ciò posto, prima di procedere alla disamina del presente rilievo, giova richiamare, preliminarmente,
i principi più volte espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità in tema di rilevabilità di eccezioni oltre i termini di cui all'art. 183 c.p.c. Precisamente, come ancora recentemente rammentato, pur evidenziandosi che “Gli scritti difensivi successivi alla precisazione delle conclusioni hanno soltanto la funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte e non possono contenerne di nuove, che costituiscano ampliamento del thema decidendum, onde il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo”, tale preclusione incontra tuttavia un limite quando “si tratti di questioni rilevabili d'ufficio”, osservandosi come, in simile eventualità, sia
“indubbio […] che allorquando venga in discorso una nullità rilevabile d'ufficio, non operino i termini che regolano l'attività assertiva (e quindi, segnatamente, quello di cui all'articolo 183,
8 comma 6, n. 1, del codice civile, […]) e che, in conseguenza, il giudice possa occuparsi della questione anche se la stessa risulti veicolata da un'eccezione svolta in comparsa conclusionale” (cfr. ex multis Cass. civ., 19.10.2022, n. 30885).
Orbene, soffermandosi sulla fattispecie in oggetto, risulta che le parti convenute, con note depositate fini dell'udienza del 25.10.2024, abbiano contestato l'avvenuta cessione del credito oggetto di procedura esecutiva in favore della creditrice procedente, Parte_1
odierna parte attrice in senso formale. Siffatti rilievi, in quanto attinenti direttamente alla titolarità del rapporto discusso in capo al pignorante ed esecutante, ben costituiscono eccezioni qualificabili quali
“questioni rilevabili d'ufficio”, incidendo direttamente sulla legittimazione della società creditrice a far valere, esecutivamente, la pretesa creditoria invocata nella propria titolarità.
Ne discende, per l'effetto, l'ammissibilità della presente doglianza mossa dai debitori opponenti, odierni convenuti in senso formali, con conseguente possibilità, per il Giudicante, di procedere al suo esame.
Ciò premesso, pare opportuno analizzare, prioritariamente, la normativa operante in materia di cessione di crediti in blocco.
Sul tema, trova applicazione l'art. 58 T.U.B., citato da entrambe le parti, il quale dispone che, in caso di cessioni di rapporti giuridici individuabili in blocco, “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana” (comma 2) e “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile” (comma 4).
Tale norma, pur suggerendo, ad una sua prima lettura, una semplificazione dell'attività probatoria del trasferimento, risultando sufficiente, a tal fine, la mera pubblicazione dell'avviso di cessione sulla
Gazzetta Ufficiale, nel corso degli anni ha tuttavia formato l'oggetto, tanto nelle pronunce di merito che di legittimità, di un'interpretazione più rigorosa, richiedendosi, alla stregua del più generale principio in materia di onere della prova, che, in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, quest'ultima abbia “l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. ex multis Cass. civ., ordinanza del 5.11.2020, n. 24798; già in tal senso Cass. civ., ordinanza del 5.9.2019, n. 22151; Cass. civ., 17.3.2006, n. 5997).
Ne deriva, quindi, che, ai fini della verifica circa l'assolvimento o meno dell'onere della prova spettante al creditore pignorante (quale cessionario del credito portato ad esecuzione), occorra verificare se il medesimo, a fronte delle doglianze mosse dal debitore circa l'effettiva titolarità del
9 credito invocato, abbia compiutamente dimostrato l'avvenuta cessione a proprio favore, e ciò tanto mediante la produzione dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (in ogni caso necessario), quanto mediante documenti ulteriori comprovanti, alla luce di tutte le caratteristiche del rapporto preteso, la sua effettiva cessione in proprio capo (cfr. ex multis Cass. civ., 20.7.2023, n. 21821, secondo cui “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”).
Orbene, con riferimento al caso in esame, come sopra già rilevato, a fronte delle contestazioni avanzate dalle parti convenute, l'istituto attore ha prodotto una serie di documenti, tra i quali:
- l'avviso di cessione (già depositato in allegato alle note del 14.7.2021) pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, parte seconda, n. 93 del 8.8.2017, ove viene riportato che “La societa' Parte_1
con sede legale in Viale Majno 45, 20122 Milano, Italia, comunica che, nell'ambito di
[...]
un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da
in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Controparte_4
Legge 130 concluso in data 14 luglio 2017 e con effetto in data 14 luglio 2017, ha acquistato pro soluto da con sede legale in via Via Alessandro Specchi, 16, 00186 Roma, Italia, Controparte_4
codice fiscale n. partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di P.IVA_1
Roma n. , tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori P.IVA_1
danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di Controparte_4
credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonche' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del
10 cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito […]”;
- l'estratto del contratto di cessione stipulato tra Controparte_4 Parte_1
in data 14.7.2017, munito di autentica notarile sottoscritta digitalmente, ove risulta che
[...]
con il presente contratto, vende, cede e trasferisce, in forza e ai sensi delle disposizioni CP_4
di cui agli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, a favore della Società, che acquista da (i) i Crediti dovuti da e sorti dalle Linee di Credito e (ii) ai sensi CP_4 CP_4 CP_4 del articolo 1478 del codice civile, i Crediti di Factoring” (cfr. art.
2.1 del contratto prodotto quale allegato n. 3 alle note del 16.1.2024);
- l'elenco delle posizioni incluse nella cessione Controparte_24
(consultabile anche sul sito https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html sotto la sezione “documentazione a supporto”), ove risulta incluso che il rapporto di cui al codice
CE.RI assegnato alla società IMMOBILIARE SANT'AGOSTINO S.R.L. n. 2122724546 (cfr. pag.
21, rigo 2, elenco prodotto quale allegato n. 6 alle note del 16.1.2024 e visura CE.RI prodotta quale allegato n. 5 alle note del 16.1.2024);
- la dichiarazione rilasciata della cedente in data 16.11.2023, con annessa Controparte_4 procura speciale del 21.12.2012 in Notaio rep. 23191, attestante l'avvenuta cessione Persona_1
dei crediti in blocco a in forza del contratto del 14.7.2017, Parte_1 attestante, in particolare, che “tra i crediti compresi nella cessione a favore di Parte_1 rientrano anche i crediti vantati nei confronti di
[...] Controparte_25
(codice fiscale: ), derivanti da: Conto Corrente n. 300574129 e da
[...] P.IVA_2
Mutui Ipotecari nn. 3688222-6704169- 6704171-6704173-6704174-6704175”, avente NDG
46679072 e Codice CE.RI 2122724546 (cfr. dichiarazione prodotta quale allegato n. 1 alle note del
16.1.2024);
- l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B., relativo al periodo 5.11.2013-31.7.2017, riportante il riferimento al rapporto con la società Immobiliare Sant'Agostino s.r.l. avente numero
NDG 46679072 (cfr. estratto prodotto quale allegato n. 4 alle note del 16.1.2024).
Ebbene, alla luce delle produzioni in atti e sopra elencate, l'eccezione proposta dai debitori convenuti risulta infondata.
Invero, come emerge documentalmente, contrariamente a quanto da questi ultimi sostenuto, il creditore opposto non si è limitato a produrre il mero avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ove peraltro viene specificatamente individuato l'oggetto della cessione (“tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di CP_26
[...]
[...] derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme
[...]
tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate”), ma ha altresì fornito, tra gli altri, innanzi ai rilievi mossi dagli opponenti, la dichiarazione resa dall'Istituto cedente, riferita specificatamente alla cessione di cui all'avviso suddetto ed attestante l'inclusione nell'operazione di trasferimento del rapporto riconducibile alla società debitrice (“tra i crediti compresi nella cessione a favore di
[...]
rientrano anche i crediti vantati nei confronti di Parte_1 [...]
(codice fiscale: , derivanti da: Conto Controparte_25 P.IVA_2
Corrente n. 300574129 e da Mutui Ipotecari nn. 3688222-6704169- 6704171-6704173-6704174-
6704175”), l'estratto del contratto di cessione munito di autentica notarile nonché l'elenco delle posizioni cedute, titoli tutti idonei, valutati complessivamente, a dimostrare l'avvenuto trasferimento dello specifico credito portato ad esecuzione dalla società oggi attrice.
Ne consegue il rigetto del presente motivo, dovendosi ritenere provata, alla luce di tutte le circostanze allegate dal creditore opposto, l'effettiva cessione dello specifico credito oggi in contestazione dall'orinaria alla n forza del contratto stipulato Controparte_4 Parte_1
in data 14.7.2017.
II. Sulla legittimazione processuale della mandataria Parte_2
Con ulteriore eccezione, proposta soltanto in sede di comparsa conclusionale in connessione a quanto già contestato circa il difetto di legittimazione attiva del creditore, gli opponenti convenuti hanno altresì rilevato che “controparte, in ogni caso, non ha fornito prova di essere iscritta all'albo di cui all'art. 106 T.U.B., ai sensi degli artt. 2 e 7 della L. n. 130/1999, recante le norme sulla cartolarizzazione dei crediti, eccezione anch'essa rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado”, con la conseguenza che, “in difetto di prova dell'iscrizione della in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, e per essa in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, all'albo di cui all'art. 106 T.U.B., ai sensi degli artt. 2 e 7 della L. n.
130/1999, l'On.le Tribunale, con ogni e qualsiasi statuizione, in accoglimento della proposta opposizione, dovrà ritenere e dichiarare nullo il pignoramento presso terzi per cui è giudizio ed improcedibile la conseguente esecuzione e per l'effetto condannare la Parte_1
alla restituzione in favore degli odierni comparenti delle somme tutte assegnate con Ordinanza del
18.04.20222 R.G. Es. 71/2021”.
12 A tal riguardo parte attrice ha non solo lamentato la tardività di simile rilievo, ma ha altresì, nel merito, invocato l'orientamento recentemente espresso in materia dalla Suprema Corte di legittimità, sulla cui base, pertanto, ha chiesto disporsi il rigetto della presente eccezione.
Sul punto, quanto alla tardività della questione in oggetto, si ritiene di dover richiamare le medesime considerazioni già espresse nel paragrafo che precede, osservando come, anche in relazione alla presente eccezione, vertendosi di tematica attinente ai poteri della mandataria della società creditrice ad agire giudizialmente, per conto del mandante, ai fini del recupero del credito da questi invocato, la stessa rientri nel novero delle questioni rilevabili d'ufficio, con conseguente possibilità, per la parte che la rilevi, di sollevarla anche in sede di comparsa di conclusionale.
Ciò posto, prima di analizzare l'ipotesi per cui è causa, pare utile soffermarsi, pur brevemente, sul funzionamento della complessa fattispecie della cartolarizzazione dei crediti.
Segnatamente, l'operazione di cartolarizzazione dei crediti (c.d. securitization) costituisce una forma di cessione dei crediti regolata dalla Legge n. 130/1999 ed operante secondo il seguente schema:
- una serie di crediti pecuniari, di cui sia titolare un'impresa (generalmente un istituto bancario), viene trasferita, a titolo oneroso, ad un soggetto terzo, denominato società per la cartolarizzazione (c.d.
“special purpose vehicle - S.P.V.”);
- tale società, a sua volta, provvede ad emettere titoli incorporanti i crediti ceduti (di regola sotto forma di obbligazioni), collocandoli sul mercato dei capitali al fine di poter così ricavare la liquidità occorrente al pagamento del corrispettivo della cessione e delle spese dell'operazione;
- gli interessi maturati ed il capitale a scadenza, collegati ai titoli emessi, vengono garantiti dall'ammontare complessivo dei crediti ceduti e rimborsati sia mediante la relativa attività di riscossione, sia attraverso eventuali ed ulteriori attività finanziarie acquistate.
In particolare, con specifico riferimento alla prima delle due attività menzionate, ossia il recupero dei crediti (c.d. “servicing”), la società veicolo (cessionaria dei crediti in blocco) può anche avvalersi di soggetti terzi, prevedendosi che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. c) e comma 6, Legge n. 130/1999,
i servizi di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento “possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385” e “Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti”. Il tenore letterale della disposizione in ultima citata risulterebbe quindi suggerire, ad una prima interpretazione, che la descritta attività di
13 “servicing” possa svolgersi non già da parte di società qualsiasi, bensì solo ed esclusivamente per quelle società iscritte all'Albo di cui all'art. 106 T.U.B.
Sennonché, mediante comunicazione trasmessa dalla Banca d'Italia in data 11.11.2021, tale medesima Istituzione ha osservato che, relativamente alla figura del c.d. “servicer” (soggetto a cui, come visto sopra, la società veicolo di cartolarizzazione affida, ai sensi della Legge n. 130/1999, la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento), “a fronte di una cornice normativa fondata sulla centralità del servicer quale soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale, si sono affermate prassi caratterizzate da una netta distinzione tra il cd. “master servicer”, soggetto vigilato responsabile dei soli compiti di garanzia, non delegabili, previsti dalla legge n. 130/99 e lo “special servicer”, operatore incaricato delle attività di recupero, titolare di licenza ex art. 115 TULPS ma non vigilato da questo Istituto” (cfr. comunicazione del 11.11.2021 reperibile online, sezione documenti e norme di cui al sito www.bancaditalia.it).
Alla luce del quadro descritto, quindi, due distinte ipotesi paiono così delinearsi: la prima, contemplata dall'art. 2, Legge n. 130/1999, nella quale l'attività di servicing è interamente effettuata da una società iscritta all'Albo di cui all'art. 106 T.U.B.; la seconda, sviluppatasi nella prassi, ove invece la medesima attività viene suddivisa tra il master servicer, iscritto all'Albo di cui all'art. 106
T.U.B. e responsabile della funzione di garanzia (ossia di conformità dell'operazione alle previsioni di legge ed al prospetto informativo di cui all'art. 3, Legge n. 130/1999), e lo special servicer (o sub servicer), titolare di licenza ex art. 115 TULPS e cui spettano le funzioni operative direttamente legate alla riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento.
Sul piano probatorio, dunque, in considerazione di tale duplice scenario, parrebbero discendere due possibili situazioni: una nella quale alla società mandataria, in quanto iscritta nell'apposito Albo di cui all'art. 106 T.U.B., occorrerebbe la mera allegazione dell'avvenuto inserimento nell'elenco predetto;
l'altra, invece, ove stante il riparto di competenze tra il master servicer e lo special servicer, la legittimazione della seconda presupporre necessariamente sia l'iscrizione della prima nell'Albo citato, sia la dimostrata sussistenza, in capo al master servicer, di un potere di controllo sullo special servicer, non bastando, a tal fine, la mera titolarità, per quest'ultima, della licenza di cui all'art. 115
TULPS.
In altri termini ancora, ammettendo la prassi descritta dalla Banca d'Italia, nell'eventualità in cui l'attività di servicing venga affidata ad una società non iscritta all'Albo di cui all'art. 106 T.U.B., il mandante dovrebbe dimostrare non solo che la mandataria è soggetta al controllo di un master servicer, ma altresì che quest'ultimo sia a sua volta iscritto nell'elenco di cui al menzionato art. 106
T.U.B., così garantendo, per il tramite dei propri poteri di verifica della sub servicer, il rispetto della normativa di cui alla Legge n. 130/1999.
14 Orbene, simile lettura, determinata dall'assenza di apposita regolamentazione al riguardo, risulta aver formato l'oggetto, più di recente, di diversa valutazione ad opera della giurisprudenza di legittimità, la quale, invero, non condividendo l'orientamento sposato in alcune pronunce, secondo cui l'art. 2 della Legge n. 130/99, nel disporre l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 106 T.U.B., conterrebbe norme di carattere imperativo (cfr. “la tesi, infatti, ravvisa nelle citate disposizioni norme imperative inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, con la conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato, ecc.) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione;
− in proposito si osserva che, in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.); − in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione
(amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
− conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”
[…]”, ha ritenuto che “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)” (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 7243 del 18.3.2024).
In definitiva, quindi, secondo i principi giurisprudenziali sopra richiamati – principi che si ritiene, peraltro, di condividere –l'affidamento, ad una società non iscritta nell'Albo ex art. 106 T.U.B., del servizio di riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, pur se in contrasto con il disposto di cui all'art. 2 della Legge n. 130/1999, non produce, sul piano civilistico, alcuna nullità del rapporto di mandato intercorso tra il creditore mandante e lo speciale servicer mandatario, il quale potrà pertanto svolgere, legittimamente, l'attività di servicing conferita, ferme
15 restando le possibili responsabilità, sul piano penale ed amministrativo, conseguenti alla suo operato in assenza di iscrizione.
Ne discende, per l'effetto, alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte e, in particolare, degli insegnamenti in ultimo richiamati, che la doglianza sollevata dai convenuti, indipendentemente dall'iscrizione o meno della quale mandataria del creditore pignorante, nell'Albo Parte_2 di cui all'art. 106 T.U.B., non possa trovare accoglimento, non determinando, simile circostanza, alcun profilo, sul piano civilistico, di illegittimità dell'attività svolta ai fini del recupero del credito azionato.
III. Sulle spese
Tenuto conto della natura parziale del presente giudizio, avente per oggetto le sole valutazioni circa le questioni pregiudiziali sollevate dalle parti convenute costituite, la liquidazione delle spese processuali è rimessa alla regolamentazione definitiva.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, non definitivamente pronunziando
Rigetta l'eccezione sollevata dai sig.ri , CP_1 Controparte_2 Parte_3
, e , e Parte_6 Parte_4 Parte_5 Parte_7 Parte_8
relativamente al difetto di legittimazione attiva di ed al difetto di Parte_1
legittimazione processuale della mandataria Parte_2
Dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo, ai fini del proseguo del giudizio.
Così deciso in Termini Imerese, in data 3.2.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile iscritta al n. 2078/2021 R.G.N. (cui sono stati i fascicoli N.G.N. 2079/2021,
2080/2021 e 2082/2021)
promossa da
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per Parte_1 essa, quale mandataria , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Avellone, giusta procura in atti;
-PARTE ATTRICE -
contro
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Battaglia;
CP_1 C.F._1
, C.F.: , rappresentato e difeso congiuntamente e Controparte_2 C.F._2
disgiuntamente dagli Avv. ti Roberto Battaglia e Rosolino Pomara;
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_3 C.F._3
1 congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. ti Roberto Battaglia e Rosolino Pomara;
C.F. , rappresentata e difesa Parte_4 C.F._4
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Roberto Battaglia e Rosolino Pomara;
C.F. , rappresentata e difesa Parte_5 C.F._5
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. ti Roberto Battaglia Rosolino Pomara;
, C.F. rappresentata e difesa congiuntamente e Parte_6 C.F._6
disgiuntamente dagli avv.ti Roberto Battaglia e Rosolino Pomara;
, C.F.: , rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_7 C.F._7
disgiuntamente dagli avv.ti Rosolino Pomara e Alberto Raffadale;
, C.F. , rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_8 C.F._8
disgiuntamente dagli avv.ti Rosolino Pomara e Alberto Raffadale;
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Parte_9 C.F._9
Battaglia;
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Parte_10 C.F._10
Battaglia;
-PARTI CONVENUTE-
e contro
Controparte_3
[...]
[...]
Controparte_4
Controparte_5
Controparte_6
[...]
2
[...] Controparte_7
Controparte_8
Controparte_9
Controparte_10
Controparte_11
Controparte_12 Controparte_13
[...]
Controparte_14
IA' Controparte_15 Controparte_16
Controparte_17
Controparte_18
Controparte_19 Controparte_20
[...]
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice
Come da comparsa conclusionale depositata in data 14.3.2024 e successiva memoria di replica depositata in data 3.4.2024
Per le parti convenute costituite
come da comparsa conclusionale depositata in data 14.3.2024.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I. Premessa
Con atto notificato in data 4.1.2021 la società e per essa, quale Parte_1
mandataria, procedeva al pignoramento presso terzi nei confronti dei sig.ri Parte_2 CP_1
, , e
[...] Controparte_2 Parte_3 Parte_6 Parte_4 [...]
, e , al fine di ottenere il pagamento del credito Parte_5 Parte_7 Parte_8
derivante dal contratto di mutuo fondiario, stipulato in data 11.11.2010 tra e la Controparte_4 società Immobiliare Sant'Agostino S.r.l., e dai successivi atti di compravendita conclusi tra la predetta società Immobiliare Sant'Agostino S.r.l. ed in singoli acquirenti, odierni debitori (cfr. documenti di cui agli allegati nn. 1 e 4 all'atto di citazione).
Avverso detta procedura esecutiva, portante n.r.g. es. 71/2021 ed iscritta avanti codesto Tribunale, gli anzidetti debitori proponevano tre distinti ricorsi opposizione ai sensi dell'art 615, comma 2,
c.p.c., chiedendo, tutti, in via preliminare, di sospendere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 c.p.c.,
l'esecuzione in oggetto, in attesa della definizione del giudizio di revocatoria immobiliare promosso dalla Curatela del fallimento della società Immobiliare Sant'Agostino S.r.l. e pendente avanti al Tribunale di Palermo. Nel merito poi, i ricorrenti invocavano la nullità del contratto di mutuo fondiario originariamente stipulato con la società costruttrice, lamentandone, sinteticamente, l'asserita simulazione, la mancata stima preventiva dell'immobile offerto in garanzia, l'indeterminatezza e l'indeterminabilità del suo oggetto, nonché, in ultimo, il presunto superamento dei tassi soglia antiusura. Tutti gli opponenti, inoltre, con esclusione del solo sig.
[...]
chiedevano, in via subordinata, assegnarsi alla creditrice procedente le somme pretese CP_1 fino alla concorrenza dell'eventuale saldo ancora dovuto ed al netto degli importi indicati nei ricorsi, in applicazione, in ogni caso, dei limiti di legge, qualora i rapporti bancari o postali pignorati fossero risultati cointestati con soggetti terzi estranei al pignoramento.
si costituiva nei tre procedimenti sopra indicati, contestando, mediante Parte_1 distinte memorie difensive, l'integralità delle doglianze proposte e chiedendone il loro totale rigetto.
Con ordinanza emessa il 16.6.2021 il Giudice dell'esecuzione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.5.2021, sospendeva in via cautelare la procedura esecutiva ed assegnava il
4 termine perentorio per l'introduzione della causa di merito (cfr. allegato n. 14 all'atto di citazione).
Avverso l'ordinanza predetta veniva proposto reclamo, a sua volta definitosi con la riforma del provvedimento cautelare (cfr. allegato n. 25 all'atto di citazione).
Con atto di citazione del 14.7.2021, il creditore procedente avviava il presente giudizio di merito dell'opposizione proposta dal sig. al fine di contestare tutte le difese e le domande CP_1
avversarie. Segnatamente, quanto all'eccezione di pendenza di citato giudizio di revocatoria fallimentare, rilevava che “l'ordinanza di assegnazione di somme emessa a definizione del processo esecutivo non costituisce alcun giudicato posto che la stessa non definisce una res litigiosa, ma soddisfa in tutto o in parte il credito vantato in forza di un titolo esecutivo che viene azionato con il pignoramento”, pertanto, avendo il predetto provvedimento “natura ordinatoria e non decisoria”, ne discende che “tra il richiamato giudizio di revocatoria e l'odierna procedura esecutiva non sussiste dunque alcuna pregiudizialità tecnico-giuridica sicché non può applicarsi
l'art. 295 c.p.c.” (cfr. in particolare pag. 10 dell'atto di citazione). Quanto poi ai motivi di merito, parte attrice evidenziava come la presunta simulazione del contratto di mutuo non solo sarebbe stata disattesa dalla circostanza che, successivamente ad esso, sarebbero stati stipulati gli atti di compravendita ed accollo con gli odierni opponenti, ma altresì che, in ogni caso, il contratto di mutuo ipotecario o fondiario stipulato per sanare debiti pregressi sarebbe “perfettamente lecito”, non sussistendo nel nostro ordinamento “una norma imperativa dal contrasto con la quale possa derivarne una nullità” (cfr. in particolare pag. 13 dell'atto di citazione). Del pari, in ordine all'asserita mancata stima preventiva degli immobili offerti in garanzia, rilevava il creditore che poiché il mutuo in oggetto era stato stipulato “al fine di costruire un complesso edilizio, non si vede come la avrebbe potuto far redigere una perizia di stima su beni ancora da realizzare”, che CP_5
“l'opponente non ha comunque fornito alcun elemento di prova atto a dimostrare che il limite di finanziabilità non sia stato rispettato” e che, in ogni caso, “anche ex post può affermarsi senza timore di smentita che il limite di finanziabilità disposto ex lege è stato pienamente rispettato tenuto conto dei prezzi di acquisto dei dieci appartamenti venduti con il noto contratto di compravendita”
(cfr. pag. 16 dell'atto di citazione). Analogamente infondate venivano poi ritenute le doglianze inerenti all'asserita indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto del mutuo, considerato il contenuto così come risultante dai documenti allegati, nonché il contestato superamento dei tassi soglia antiusura, stante “del tutto genericamente formulata, non circostanziata e sommariamente argomentata” (cfr. pag. 20 dell'atto di citazione).
Si costituiva in giudizio il sig. reiterando le medesime difese già esposte e sviluppate CP_1
5 in sede cautelare.
All'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 23.02.2022, il Giudice istruttore, vista la richiesta, espressa dalla parte attrice, di riunione al presente fascicolo di quelli recanti i numeri r.g.
2079/2021, r.g. 2080/2021, r.g. 2082/2021, introdotti rispettivamente nei confronti dei sig.ri
[...]
, , , , CP_2 Parte_3 Parte_6 Parte_4 Parte_5
(causa portante il n.r.g. 2079/2021), dei sigg.ri e (causa portante il Parte_7 Parte_8
n.r.g. 2080/2021), nonché dei sigg.ri e (causa portante il n.r.g. Parte_9 Parte_10
2082/2021) rinviava per l'adozione dei necessari provvedimenti all'udienza del 4.5.2022.
In tale ultima sede, dato atto dell'avvenuta riunione dei procedimenti suddetti, il Giudice istruttore concedeva i chiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviava all'udienza dell'1.12.2022,
a sua volta rinviata alla data del 12.4.2023.
All'udienza del 12.4.2023, tenutasi con modalità cartolare, lette le note scritte depositate dalle parti, il Giudice istruttore disponeva acquisirsi il fascicolo della procedura esecutiva e rinviava la causa all'udienza del 7.6.2023, a sua volta alla data del 25.10.2023.
Con ordinanza resa in data 25.10.2023 all'esito dell'udienza predetta, preso atto delle note depositate dalle parti, il Giudice istruttore di nuova assegnazione, atteso il difetto di legittimazione attiva in capo alla parte attrice eccepito dai convenuti e ritenuto “che simile rilievo appare pregiudiziale a qualsiasi altra statuizione sul merito, posto che il suo eventuale accoglimento comporterebbe l'immediato arresto del presente giudizio”, rinviava la causa alla data del 17.1.2024 ai fini della precisazione delle conclusioni limitatamente alla questione di cui sopra.
Con successivo provvedimento del 17.01.2024, sciogliendo la riserva conseguente al deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e lette le note scritte depositate dalla sola parte attrice, il Giudice tratteneva la causa in decisione limitatamente alla questione pregiudiziale relativa alla legittimazione attiva della parte attrice, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., evidenziando come l'eccezione in esame, “in quanto inerente al diritto all'azione della parte attrice, può essere sollevata in qualsiasi stato e grado a del giudizio ed è rilevabile d'ufficio”.
Con provvedimento reso in data 6.5.2024, rilevata la mancata notifica dell'atto di citazione ai terzi pignorati, litisconsorti necessario, il Giudice istruttore rimetteva la causa sul ruolo ai fini dell'integrazione del contraddittorio, fissando l'udienza del 11.9.2024.
6 Con ordinanza del 12.9.2024 il Giudice istruttore, verificata la mancata estensione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato entro i termini assegnati, dichiarava, per l'effetto,
l'estinzione del presente giudizio per inattività delle parti e disponeva la cancellazione della causa dal ruolo.
Con memoria depositata in data 19.9.2024 gli odierni convenuti, rappresentando che l'inottemperanza all'ordine di integrazione del contradditorio, posto a carico della “parte attrice”, sarebbe stato il “frutto di un equivoco circa le posizioni delle parti ed i loro interessi tutelati, nonché sulle aspettative processuali derivanti dall'eventuale accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da questa difesa”, chiedevano disporsi la revoca dell'ordinanza di cui sopra e la remissione in termini, degli opponenti convenuti, per provvedere a tale incombente.
Il Giudice istruttore, con decreto del 24.9.2024, dopo aver osservato che “nel caso in oggetto, stante la riassunzione del presente giudizio di merito ad opera del creditore procedente,
[...]
ne è derivata una sovrapposizione dei ruoli delle parti coinvolte, Parte_1
ricoprendo il primo, sul piano formale, la veste di attore, ed i soggetti debitori, analogamente, la veste di convenuti”, riteneva meritevole di accoglimento la domanda formulata dalle parti convenute, revocando pertanto l'ordinanza emessa in data 12.9.2024 ed assegnando ai medesimi termine fino al 25.10.2024 per provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati, fissando la successiva udienza al 11.12.2024.
Con ordinanza resa in data 11.12.2024 il Giudice istruttore, rilevando che “non risulta la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica nei confronti dei terzi pignorati e Controparte_21
e che, sul punto, gli opponenti hanno chiesto disporsi un rinvio per consentire il CP_22 rinnovo delle attività notificatorie”, assegnava termine fino al 15.1.2025 per ottemperare a quanto indicato, rinviando all'udienza del 29.1.2025 per le determinazioni conseguenti.
All'udienza del 29.1.2025, verificata la regolarità della notifica ai terzi pignorati – rispetto ai quali, non risultando gli stessi costituiti nell'odierno giudizio, deve dichiararsene la contumacia – il
Giudice istruttore, richiamate le considerazioni precedentemente espresse, lette le note scritte delle parti, tratteneva la causa in decisione limitatamente alla questione inerente alla legittimazione attiva del creditore procedente (odierna parte attrice in senso formale), senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
7 I. Sulla legittimazione attiva di Parte_1
Come rilevato in parte premessa, gli odierni convenuti, mediante l'eccezione sollevata con note di trattazione scritta ai fini dell'udienza del 25.10.2023, hanno rilevato l'asserita carenza di legittimazione attiva della parte attrice, la quale, secondo la prospettazione degli opponenti, non avrebbe fornito adeguata prova circa l'avvenuta cessione, in suo favore e nell'ambito di un'operazione di trasferimento di crediti in blocco da parte di della specifica Controparte_4
posizione creditoria oggi in discussione.
Simile doglianza è stata integralmente contestata dalla la quale Controparte_23 ha non solo eccepito l'inammissibilità della stessa, in quanto proposta tardivamente, ma ha inoltre depositato, in allegato alle note di trattazione scritta depositate in data 16.1.2024, la seguente documentazione, onde dimostrare l'infondatezza delle doglianze avanzate:
1. la dichiarazione della cedente attestante l'avvenuta cessione, in favore di Controparte_4 [...] degli specifici rapporti accesi con Immobiliare Sant'Agostino S.r.l., Parte_1
con annessa procura speciale del 21.12.2012 conferita con atto rogito Notaio rep. Persona_1
23191;
2. il decreto di ammissione allo stato passivo del fallimento n. 122/2013 del Tribunale di Palermo;
3. l'estratto del contratto di cessione intervenuto tra e Controparte_4 [...]
unito di autentica notarile sottoscritta digitalmente;
Parte_1
4. l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B.;
5. la visura della Immobiliare Sant'Agostino S.r.l. estratta dalla “Centrale Rischi della Banca”;
6. l'elenco delle posizioni incluse nella cessione Controparte_24
(consultabile anche sul sito https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html sotto la sezione “documentazione a supporto”).
Ciò posto, prima di procedere alla disamina del presente rilievo, giova richiamare, preliminarmente,
i principi più volte espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità in tema di rilevabilità di eccezioni oltre i termini di cui all'art. 183 c.p.c. Precisamente, come ancora recentemente rammentato, pur evidenziandosi che “Gli scritti difensivi successivi alla precisazione delle conclusioni hanno soltanto la funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte e non possono contenerne di nuove, che costituiscano ampliamento del thema decidendum, onde il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo”, tale preclusione incontra tuttavia un limite quando “si tratti di questioni rilevabili d'ufficio”, osservandosi come, in simile eventualità, sia
“indubbio […] che allorquando venga in discorso una nullità rilevabile d'ufficio, non operino i termini che regolano l'attività assertiva (e quindi, segnatamente, quello di cui all'articolo 183,
8 comma 6, n. 1, del codice civile, […]) e che, in conseguenza, il giudice possa occuparsi della questione anche se la stessa risulti veicolata da un'eccezione svolta in comparsa conclusionale” (cfr. ex multis Cass. civ., 19.10.2022, n. 30885).
Orbene, soffermandosi sulla fattispecie in oggetto, risulta che le parti convenute, con note depositate fini dell'udienza del 25.10.2024, abbiano contestato l'avvenuta cessione del credito oggetto di procedura esecutiva in favore della creditrice procedente, Parte_1
odierna parte attrice in senso formale. Siffatti rilievi, in quanto attinenti direttamente alla titolarità del rapporto discusso in capo al pignorante ed esecutante, ben costituiscono eccezioni qualificabili quali
“questioni rilevabili d'ufficio”, incidendo direttamente sulla legittimazione della società creditrice a far valere, esecutivamente, la pretesa creditoria invocata nella propria titolarità.
Ne discende, per l'effetto, l'ammissibilità della presente doglianza mossa dai debitori opponenti, odierni convenuti in senso formali, con conseguente possibilità, per il Giudicante, di procedere al suo esame.
Ciò premesso, pare opportuno analizzare, prioritariamente, la normativa operante in materia di cessione di crediti in blocco.
Sul tema, trova applicazione l'art. 58 T.U.B., citato da entrambe le parti, il quale dispone che, in caso di cessioni di rapporti giuridici individuabili in blocco, “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana” (comma 2) e “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile” (comma 4).
Tale norma, pur suggerendo, ad una sua prima lettura, una semplificazione dell'attività probatoria del trasferimento, risultando sufficiente, a tal fine, la mera pubblicazione dell'avviso di cessione sulla
Gazzetta Ufficiale, nel corso degli anni ha tuttavia formato l'oggetto, tanto nelle pronunce di merito che di legittimità, di un'interpretazione più rigorosa, richiedendosi, alla stregua del più generale principio in materia di onere della prova, che, in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, quest'ultima abbia “l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. ex multis Cass. civ., ordinanza del 5.11.2020, n. 24798; già in tal senso Cass. civ., ordinanza del 5.9.2019, n. 22151; Cass. civ., 17.3.2006, n. 5997).
Ne deriva, quindi, che, ai fini della verifica circa l'assolvimento o meno dell'onere della prova spettante al creditore pignorante (quale cessionario del credito portato ad esecuzione), occorra verificare se il medesimo, a fronte delle doglianze mosse dal debitore circa l'effettiva titolarità del
9 credito invocato, abbia compiutamente dimostrato l'avvenuta cessione a proprio favore, e ciò tanto mediante la produzione dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (in ogni caso necessario), quanto mediante documenti ulteriori comprovanti, alla luce di tutte le caratteristiche del rapporto preteso, la sua effettiva cessione in proprio capo (cfr. ex multis Cass. civ., 20.7.2023, n. 21821, secondo cui “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”).
Orbene, con riferimento al caso in esame, come sopra già rilevato, a fronte delle contestazioni avanzate dalle parti convenute, l'istituto attore ha prodotto una serie di documenti, tra i quali:
- l'avviso di cessione (già depositato in allegato alle note del 14.7.2021) pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, parte seconda, n. 93 del 8.8.2017, ove viene riportato che “La societa' Parte_1
con sede legale in Viale Majno 45, 20122 Milano, Italia, comunica che, nell'ambito di
[...]
un'operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da
in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Controparte_4
Legge 130 concluso in data 14 luglio 2017 e con effetto in data 14 luglio 2017, ha acquistato pro soluto da con sede legale in via Via Alessandro Specchi, 16, 00186 Roma, Italia, Controparte_4
codice fiscale n. partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di P.IVA_1
Roma n. , tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori P.IVA_1
danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di mutuo, di apertura di Controparte_4
credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonche' la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del
10 cessionario sul sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito […]”;
- l'estratto del contratto di cessione stipulato tra Controparte_4 Parte_1
in data 14.7.2017, munito di autentica notarile sottoscritta digitalmente, ove risulta che
[...]
con il presente contratto, vende, cede e trasferisce, in forza e ai sensi delle disposizioni CP_4
di cui agli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, a favore della Società, che acquista da (i) i Crediti dovuti da e sorti dalle Linee di Credito e (ii) ai sensi CP_4 CP_4 CP_4 del articolo 1478 del codice civile, i Crediti di Factoring” (cfr. art.
2.1 del contratto prodotto quale allegato n. 3 alle note del 16.1.2024);
- l'elenco delle posizioni incluse nella cessione Controparte_24
(consultabile anche sul sito https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html sotto la sezione “documentazione a supporto”), ove risulta incluso che il rapporto di cui al codice
CE.RI assegnato alla società IMMOBILIARE SANT'AGOSTINO S.R.L. n. 2122724546 (cfr. pag.
21, rigo 2, elenco prodotto quale allegato n. 6 alle note del 16.1.2024 e visura CE.RI prodotta quale allegato n. 5 alle note del 16.1.2024);
- la dichiarazione rilasciata della cedente in data 16.11.2023, con annessa Controparte_4 procura speciale del 21.12.2012 in Notaio rep. 23191, attestante l'avvenuta cessione Persona_1
dei crediti in blocco a in forza del contratto del 14.7.2017, Parte_1 attestante, in particolare, che “tra i crediti compresi nella cessione a favore di Parte_1 rientrano anche i crediti vantati nei confronti di
[...] Controparte_25
(codice fiscale: ), derivanti da: Conto Corrente n. 300574129 e da
[...] P.IVA_2
Mutui Ipotecari nn. 3688222-6704169- 6704171-6704173-6704174-6704175”, avente NDG
46679072 e Codice CE.RI 2122724546 (cfr. dichiarazione prodotta quale allegato n. 1 alle note del
16.1.2024);
- l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 T.U.B., relativo al periodo 5.11.2013-31.7.2017, riportante il riferimento al rapporto con la società Immobiliare Sant'Agostino s.r.l. avente numero
NDG 46679072 (cfr. estratto prodotto quale allegato n. 4 alle note del 16.1.2024).
Ebbene, alla luce delle produzioni in atti e sopra elencate, l'eccezione proposta dai debitori convenuti risulta infondata.
Invero, come emerge documentalmente, contrariamente a quanto da questi ultimi sostenuto, il creditore opposto non si è limitato a produrre il mero avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ove peraltro viene specificatamente individuato l'oggetto della cessione (“tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di CP_26
[...]
[...] derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme
[...]
tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate”), ma ha altresì fornito, tra gli altri, innanzi ai rilievi mossi dagli opponenti, la dichiarazione resa dall'Istituto cedente, riferita specificatamente alla cessione di cui all'avviso suddetto ed attestante l'inclusione nell'operazione di trasferimento del rapporto riconducibile alla società debitrice (“tra i crediti compresi nella cessione a favore di
[...]
rientrano anche i crediti vantati nei confronti di Parte_1 [...]
(codice fiscale: , derivanti da: Conto Controparte_25 P.IVA_2
Corrente n. 300574129 e da Mutui Ipotecari nn. 3688222-6704169- 6704171-6704173-6704174-
6704175”), l'estratto del contratto di cessione munito di autentica notarile nonché l'elenco delle posizioni cedute, titoli tutti idonei, valutati complessivamente, a dimostrare l'avvenuto trasferimento dello specifico credito portato ad esecuzione dalla società oggi attrice.
Ne consegue il rigetto del presente motivo, dovendosi ritenere provata, alla luce di tutte le circostanze allegate dal creditore opposto, l'effettiva cessione dello specifico credito oggi in contestazione dall'orinaria alla n forza del contratto stipulato Controparte_4 Parte_1
in data 14.7.2017.
II. Sulla legittimazione processuale della mandataria Parte_2
Con ulteriore eccezione, proposta soltanto in sede di comparsa conclusionale in connessione a quanto già contestato circa il difetto di legittimazione attiva del creditore, gli opponenti convenuti hanno altresì rilevato che “controparte, in ogni caso, non ha fornito prova di essere iscritta all'albo di cui all'art. 106 T.U.B., ai sensi degli artt. 2 e 7 della L. n. 130/1999, recante le norme sulla cartolarizzazione dei crediti, eccezione anch'essa rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado”, con la conseguenza che, “in difetto di prova dell'iscrizione della in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, e per essa in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, all'albo di cui all'art. 106 T.U.B., ai sensi degli artt. 2 e 7 della L. n.
130/1999, l'On.le Tribunale, con ogni e qualsiasi statuizione, in accoglimento della proposta opposizione, dovrà ritenere e dichiarare nullo il pignoramento presso terzi per cui è giudizio ed improcedibile la conseguente esecuzione e per l'effetto condannare la Parte_1
alla restituzione in favore degli odierni comparenti delle somme tutte assegnate con Ordinanza del
18.04.20222 R.G. Es. 71/2021”.
12 A tal riguardo parte attrice ha non solo lamentato la tardività di simile rilievo, ma ha altresì, nel merito, invocato l'orientamento recentemente espresso in materia dalla Suprema Corte di legittimità, sulla cui base, pertanto, ha chiesto disporsi il rigetto della presente eccezione.
Sul punto, quanto alla tardività della questione in oggetto, si ritiene di dover richiamare le medesime considerazioni già espresse nel paragrafo che precede, osservando come, anche in relazione alla presente eccezione, vertendosi di tematica attinente ai poteri della mandataria della società creditrice ad agire giudizialmente, per conto del mandante, ai fini del recupero del credito da questi invocato, la stessa rientri nel novero delle questioni rilevabili d'ufficio, con conseguente possibilità, per la parte che la rilevi, di sollevarla anche in sede di comparsa di conclusionale.
Ciò posto, prima di analizzare l'ipotesi per cui è causa, pare utile soffermarsi, pur brevemente, sul funzionamento della complessa fattispecie della cartolarizzazione dei crediti.
Segnatamente, l'operazione di cartolarizzazione dei crediti (c.d. securitization) costituisce una forma di cessione dei crediti regolata dalla Legge n. 130/1999 ed operante secondo il seguente schema:
- una serie di crediti pecuniari, di cui sia titolare un'impresa (generalmente un istituto bancario), viene trasferita, a titolo oneroso, ad un soggetto terzo, denominato società per la cartolarizzazione (c.d.
“special purpose vehicle - S.P.V.”);
- tale società, a sua volta, provvede ad emettere titoli incorporanti i crediti ceduti (di regola sotto forma di obbligazioni), collocandoli sul mercato dei capitali al fine di poter così ricavare la liquidità occorrente al pagamento del corrispettivo della cessione e delle spese dell'operazione;
- gli interessi maturati ed il capitale a scadenza, collegati ai titoli emessi, vengono garantiti dall'ammontare complessivo dei crediti ceduti e rimborsati sia mediante la relativa attività di riscossione, sia attraverso eventuali ed ulteriori attività finanziarie acquistate.
In particolare, con specifico riferimento alla prima delle due attività menzionate, ossia il recupero dei crediti (c.d. “servicing”), la società veicolo (cessionaria dei crediti in blocco) può anche avvalersi di soggetti terzi, prevedendosi che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. c) e comma 6, Legge n. 130/1999,
i servizi di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento “possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385” e “Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti”. Il tenore letterale della disposizione in ultima citata risulterebbe quindi suggerire, ad una prima interpretazione, che la descritta attività di
13 “servicing” possa svolgersi non già da parte di società qualsiasi, bensì solo ed esclusivamente per quelle società iscritte all'Albo di cui all'art. 106 T.U.B.
Sennonché, mediante comunicazione trasmessa dalla Banca d'Italia in data 11.11.2021, tale medesima Istituzione ha osservato che, relativamente alla figura del c.d. “servicer” (soggetto a cui, come visto sopra, la società veicolo di cartolarizzazione affida, ai sensi della Legge n. 130/1999, la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento), “a fronte di una cornice normativa fondata sulla centralità del servicer quale soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale, si sono affermate prassi caratterizzate da una netta distinzione tra il cd. “master servicer”, soggetto vigilato responsabile dei soli compiti di garanzia, non delegabili, previsti dalla legge n. 130/99 e lo “special servicer”, operatore incaricato delle attività di recupero, titolare di licenza ex art. 115 TULPS ma non vigilato da questo Istituto” (cfr. comunicazione del 11.11.2021 reperibile online, sezione documenti e norme di cui al sito www.bancaditalia.it).
Alla luce del quadro descritto, quindi, due distinte ipotesi paiono così delinearsi: la prima, contemplata dall'art. 2, Legge n. 130/1999, nella quale l'attività di servicing è interamente effettuata da una società iscritta all'Albo di cui all'art. 106 T.U.B.; la seconda, sviluppatasi nella prassi, ove invece la medesima attività viene suddivisa tra il master servicer, iscritto all'Albo di cui all'art. 106
T.U.B. e responsabile della funzione di garanzia (ossia di conformità dell'operazione alle previsioni di legge ed al prospetto informativo di cui all'art. 3, Legge n. 130/1999), e lo special servicer (o sub servicer), titolare di licenza ex art. 115 TULPS e cui spettano le funzioni operative direttamente legate alla riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento.
Sul piano probatorio, dunque, in considerazione di tale duplice scenario, parrebbero discendere due possibili situazioni: una nella quale alla società mandataria, in quanto iscritta nell'apposito Albo di cui all'art. 106 T.U.B., occorrerebbe la mera allegazione dell'avvenuto inserimento nell'elenco predetto;
l'altra, invece, ove stante il riparto di competenze tra il master servicer e lo special servicer, la legittimazione della seconda presupporre necessariamente sia l'iscrizione della prima nell'Albo citato, sia la dimostrata sussistenza, in capo al master servicer, di un potere di controllo sullo special servicer, non bastando, a tal fine, la mera titolarità, per quest'ultima, della licenza di cui all'art. 115
TULPS.
In altri termini ancora, ammettendo la prassi descritta dalla Banca d'Italia, nell'eventualità in cui l'attività di servicing venga affidata ad una società non iscritta all'Albo di cui all'art. 106 T.U.B., il mandante dovrebbe dimostrare non solo che la mandataria è soggetta al controllo di un master servicer, ma altresì che quest'ultimo sia a sua volta iscritto nell'elenco di cui al menzionato art. 106
T.U.B., così garantendo, per il tramite dei propri poteri di verifica della sub servicer, il rispetto della normativa di cui alla Legge n. 130/1999.
14 Orbene, simile lettura, determinata dall'assenza di apposita regolamentazione al riguardo, risulta aver formato l'oggetto, più di recente, di diversa valutazione ad opera della giurisprudenza di legittimità, la quale, invero, non condividendo l'orientamento sposato in alcune pronunce, secondo cui l'art. 2 della Legge n. 130/99, nel disporre l'iscrizione all'Albo di cui all'art. 106 T.U.B., conterrebbe norme di carattere imperativo (cfr. “la tesi, infatti, ravvisa nelle citate disposizioni norme imperative inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, con la conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato, ecc.) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione;
− in proposito si osserva che, in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.); − in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione
(amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
− conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”
[…]”, ha ritenuto che “dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)” (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 7243 del 18.3.2024).
In definitiva, quindi, secondo i principi giurisprudenziali sopra richiamati – principi che si ritiene, peraltro, di condividere –l'affidamento, ad una società non iscritta nell'Albo ex art. 106 T.U.B., del servizio di riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, pur se in contrasto con il disposto di cui all'art. 2 della Legge n. 130/1999, non produce, sul piano civilistico, alcuna nullità del rapporto di mandato intercorso tra il creditore mandante e lo speciale servicer mandatario, il quale potrà pertanto svolgere, legittimamente, l'attività di servicing conferita, ferme
15 restando le possibili responsabilità, sul piano penale ed amministrativo, conseguenti alla suo operato in assenza di iscrizione.
Ne discende, per l'effetto, alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte e, in particolare, degli insegnamenti in ultimo richiamati, che la doglianza sollevata dai convenuti, indipendentemente dall'iscrizione o meno della quale mandataria del creditore pignorante, nell'Albo Parte_2 di cui all'art. 106 T.U.B., non possa trovare accoglimento, non determinando, simile circostanza, alcun profilo, sul piano civilistico, di illegittimità dell'attività svolta ai fini del recupero del credito azionato.
III. Sulle spese
Tenuto conto della natura parziale del presente giudizio, avente per oggetto le sole valutazioni circa le questioni pregiudiziali sollevate dalle parti convenute costituite, la liquidazione delle spese processuali è rimessa alla regolamentazione definitiva.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, non definitivamente pronunziando
Rigetta l'eccezione sollevata dai sig.ri , CP_1 Controparte_2 Parte_3
, e , e Parte_6 Parte_4 Parte_5 Parte_7 Parte_8
relativamente al difetto di legittimazione attiva di ed al difetto di Parte_1
legittimazione processuale della mandataria Parte_2
Dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo, ai fini del proseguo del giudizio.
Così deciso in Termini Imerese, in data 3.2.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi
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