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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/02/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Giudice Onorario di Tribunale dott.ssa Silvia Sotgia in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato e pubblicato mediante lettura nella pubblica udienza del 12 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 3743 del R.A.C.L. dell'anno
2023 promossa da:
, nato a [...] S. Elena (CA) il giorno 01.04.1959 ed ivi residente a[...] (c.f. ), domiciliato elettivamente in Cagliari presso lo CodiceFiscale_1 studio degli avvocati Giuliana Murino, Giorgio Rodin, Teodoro V. Rodin e Fabrizio Rodin che la rappresentano e difendono, congiuntamente e /o disgiuntamente, per delega in atti
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Doa unitamente e disgiuntamente all'avvocato Mariantonietta Piras, per procura generale alle liti in atti elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente
OPPOSTO
Motivi in fatto e in diritto
A seguito di espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo previsto dall'articolo 445 bis c.p.c. finalizzato al riconoscimento del requisito sanitario necessario per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza, l'opponente ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art. 445 bis c.p.c., il ricorso in opposizione nel quale ha censurato l'esito sfavorevole della consulenza tecnica d'ufficio, redatta dal Dr. secondo cui l'opponente, è affetto da: Persona_1
“Proctite ulcerativa cronica in fase attiva con anemia sideropenica cronica emotrasfusa in trattamento farmacologico cronico e follow-up clinico-strumentale gastroenterologico (codice 6418 = 50%), Disturbo dell'Adattamento con ansia e depressione in trattamento psicofarmacologico (codice 2301 = 30%), Diabete
Mellito tipo 2 in buon compenso glicometabolico con terapia dietetica (codice per analogia 6464 = 10%),
Glaucoma cronico semplice in trattamento (codice 5106 = 11%)” e che ha concluso che le patologie nel loro insieme determinano, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 72%.
La difesa opponente non ha condiviso le conclusioni assunto dal consulente ed ha allegato che il CTU ha omesso di valutare l'incidenza del quadro diagnostico presente in capo all'opponente, con particolare riferimento alla patologia afferente all'apparato gastrointestinale, sulla capacità lavorativa specifica ed attitudinale (fabbro) così come richiesto dall'art. 3 del Dlg 23 novembre 1988
n°509.
Sotto altro profilo, parte opponente ha osservato che il CTU avrebbe errato nell'utilizzo dei criteri valutativi ex d.m. 05.02.92. Infatti, il CTU ha posto la diagnosi di proctite ulcerativa cronica in fase attiva con anemia sideropenica cronica emotrasfusa in trattamento farmacologico cronico e follow-up clinico-strumentale gastroenterologico (codice 6418 = 50%), Disturbo dell'Adattamento con ansia e depressione in trattamento psicofarmacologico (codice 2301 = 30%), Diabete Mellito tipo
2 in buon compenso glicometabolico con terapia dietetica (codice per analogia 6464 = 10%) utilizzando, pertanto, due codici (6418 e 6464) rubricati tra le menomazioni a carico dell'apparato digerente e quindi concorrenti (in concorso funzionale, cioè, sul medesimo apparato) e non meramente coesistenti.
Infine, parte opponente ha censurato la valutazione del glaucoma, osservando che l'assegnazione del valore minimo previsto dal codice tabellare 5106 non è supportata da alcuna motivazione e ha allegato, conseguentemente che, in assenza di alcuna indicazione di carattere medico legale, seppur minima, che consenta alle parti di comprendere le ragioni di tale scelta, nonostante che la documentata necessità di trattamento indicata nel certificato specialistico in atti e l'assenza di circostanze mitiganti, il CTU avrebbe dovuto ragionevolmente portare ad un valore perlomeno medio (15%) all'interno dell'intervallo individuato dal legislatore.
La difesa opponente ha, conseguentemente, concluso chiedendo di accertare che l'opponente, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, è invalido civile in misura pari o superiore al 74% ex art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e di condannare l' al pagamento delle spese processuali relative alle due fasi del giudizio, aumentate del 30% CP_2 ex art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari. CP_ L si è costituito in giudizio per contestare l'avversa pretesa, deducendo la correttezza delle risposte rese dal consulente tecnico d'ufficio e opponendosi al rinnovo delle operazioni peritali, da ritenersi già abbondantemente esaustive.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti e richiamato a chiarimenti il CTU, la causa è stata tenuta a decisione sulle odierne conclusioni delle parti.
§§§§ L'opposizione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Infatti, nel caso di specie, visti i motivi di opposizione, si è ritenuto a fini istruttori di dover procedere al richiamo a chiarimenti Dr. il quale ha ritenuto di dover modificare le Per_1 conclusioni assunte in sede di accertamento tecnico preventivo.
Infatti, il consulente tecnico d'ufficio, pur confermando la diagnosi effettuata nella precedente fase del giudizio, ha ritenuto di valorizzare in modo differente l'incidenza delle affezioni a carico dell'apparato digerente di cui soffre l'opponente sulla sua capacità lavorativa specifica ed attitudinale (fabbro) così come richiesto dall'art. 3 del D.lgs 23 novembre 1988 n. 509.
Il CTU ha chiarito che l'opponente è affetto da Malattia Infiammatoria Cronica Intestinale
(M.I.C.I. o I.B.D. -Inflammatory Bowel Disease- per gli anglosassoni) definita e definibile nel caso de quo “proctite ulcerosa” ovvero con estensione esclusiva del tratto rettale, che utilizzando le Tabelle
Ministeriali rientra nel codice 6418 (colite ulcerosa III classe: 41-50%), che equamente dovrebbe essere codificata col valore minimo ovvero 41% per la scarsa estensione della malattia, ma che volutamente ha ritenuto di codificare, invece, con una percentuale massima del 50% in considerazione della sintomatologia riferita non ben controllata da non idonea e adeguata terapia e per la carenza marziale. Inoltre, Dr. ha acclarato che l'opponente è affetto da Disturbo Per_1 dell'Adattamento con ansia e umore depresso misti in trattamento farmacologico, verosimilmente
“reattivo” in relazione al disagio determinato dalla patologia intestinale, inquadrato sub codice 2301
(esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti disturbi del comportamento di media entità = 30%).
Per quanto concerne il Diabete Mellito senza alcuna necessità di terapia farmacologica ipoglicemizzante/insulinica e controllabile con la sola dieta alimentare, non essendo contemplata nelle Tabelle Ministeriali una voce corrispondente specifica per la scarsa importanza nosologica, il
CTU ha proposto una analogia classificando tale condizione col codice 6464 (pancreatite cronica classe
II = 10%), esclusivamente in quanto la ghiandola pancreatica è deputata alla produzione di insulina, non per disfunzioni endocrino-esocrine o infiammazioni acute o croniche pancreatiche;
ma ha ritenuto erronea l'affermazione di rubricare un diabete mellito tra le patologie dell'apparato digerente, patologia invece relativa al sistema/apparato endocrino e totalmente scissa da qualunque disfunzione o patologia pancreatica concordando, tuttavia, con l'affermazione di parte opponente quando ricorda l'articolo 5 del D. Lgs. n° 509 del 1988 per la valutazione complessiva dell'invalidità laddove “non sono considerate le mie numerazioni iscritte tra lo zero e il 10% purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori”, che invece erroneamente il CTU ha considerato nelle conclusioni finali col raggiungimento della percentuale d'invalidità in misura del
72%
Infine per quanto concerne il Glaucoma bilaterale (codice 5106 - glaucoma acquisito = 11- 20%), il CTU ha spiegato che una condizione di glaucoma cronico semplice come definita dallo specialista oculista nell'unico certificato medico del fascicolo documentale, con una capacità visiva binoculare pari a 10/10 senza correzione, una pressione oculare perfettamente nei limiti della norma, la totale assenza di segnalazioni per complicanze o altri deficit del sistema visivo, ben compensata da idonea e adeguata terapia topica, non merita una percentuale d'invalidità superiore al minimo, ovvero in misura del 11% come indicato nel codice delle Tabelle Ministeriali.
Tanto premesso, Dr. ha concluso l'opponente è da considerare invalido nella Per_1 misura del 69% + 5% (formula a scalare di Balthazard + 5% per capacità semispecifica) ovvero 74% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa ritenendo, tuttavia, assolutamente necessaria una rivalutazione medico-legale nel mese di aprile 2025.
Poiché la consulenza risulta suffragata da riscontri oggettivi anamnestici e documentali, adeguatamente motivata, conforme ai principi giurisprudenziali in materia e maggiormente approfondita rispetto alla consulenza depositata in fase di accertamento tecnico preventivo, in adesione alle conclusioni nella medesima riportate, il Giudice accerta che è invalido Parte_1 civile in misura pari al 74% dalla data della domanda amministrativa e, per l'effetto, accoglie la presente opposizione dal medesimo proposta ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.
Stante il principio della soccombenza e considerato che non sussistono ragioni per discostarsi dai parametri utilizzati nelle precedenti controversie in materia trattandosi di un giudizio di carattere seriale rispetto al quale non risulta svolta attività difensiva superiore a quella richiesta in altri analoghi procedimenti, le spese processuali sono poste a carico dell in favore CP_2 dell'opponente, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari, e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione delle nuove tariffe professionali previste dal decreto 13 agosto 2022 n.
147 (cause di previdenza;
scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00; valore medio per la fase di studio e minimo per le fase introduttiva, istruttoria e decisionale), tenuto conto dei parametri indicati nella sentenza della Cass. Civ., sez. sesta, n. 6457/17, che si ritiene di dover condividere, con l'aumento del 5% delle spese di lite previsto dal vigente art. 4, c. 1 bis, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, per gli atti depositati con modalità telematiche redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, in quanto l'atto introduttivo contiene dei link che consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, commisurato al modesto vantaggio effettivo per la consultazione considerato che si tratta di un ricorso di poche pagine con link principalmente contenuti nell'indice degli allegati. CP_ Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in separati decreti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa: accerta che, fin dalla data della proposizione della domanda amministrativa, Parte_1
è invalido civile in misura pari al 74% e, per l'effetto, accoglie il ricorso in opposizione proposto dal medesimo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. con l'atto introduttivo del giudizio.
Condanna l' alla rifusione delle spese processuali in favore dell'opponente liquidando CP_2
l'importo di € 1.530,00 per la fase relativa all'ATP e di € 3.319,05 per la fase dell'opposizione ex art. 445 sesto bis comma c.p.c., comprensiva dell'aumento del 5% delle spese di lite previsto dal vigente art. 4, c. 1 bis, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, oltre 15% di spese generali e accessori dovuti per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari della parte opponente.
Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in separati decreti. CP_2
Così deciso in Cagliari il 12 febbraio 2025 Il Giudice Onorario
(dott.ssa Silvia Sotgia)