Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria
Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 26141/2018 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza del 9/10/2024, previa assegnazione dei termini previsti dagli artt. 190 c.p.c.
TRA
(cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Luigi Cozzarelli presso lo studio del quale è elett.te domiciliato in Napoli alla via San Filippo Neri 24.
- Appellante
E
di via Manzoni 50 con sede in Napoli alla Via G. Marino, 1 Controparte_1
(c.fisc. ), in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Gian Nicola de Simone, presso lo studio del quale è elett.te domiciliato in
Napoli alla Via San Pasquale a Chiaia 35,
- Appellato
, (cod.fisc. ), quale erede di Controparte_2 C.F._2
, rappresentata e difesa dall'avv. Pier Luigi Varriale presso lo studio Persona_1 del quale è elett.te domiciliata in Napoli alla via Raffaele Morghen 92
▪ Appellata ed appellante incidentale
1
(cod.fisc. Controparte_3 C.F._3
( cod.fisc. Controparte_4 C.F._4
Appellati contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 20622/2018 depositata il 5.6.2018 dal Giudice di Pace di Napoli nel giudizio n.24533/2015 RG
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma
17, L. 69/2009.
Con atto notificato il 13 febbraio 2015, proprietario Parte_1 dell'unità immobiliare sita in Napoli alla via Manzoni n. 50 ( ), Controparte_1 adibita ad autorimessa posta al piano garage, esponeva che, all'interno dello stesso sia la parete fronte ingresso sia la parete posta sul lato destro dell'ingresso medesimo presentavano, per quasi tutta la superficie, vistose macchie di umidità; le stesse pareti presentavano anche distacco di pittura e stucco;
deduceva che le infiltrazioni di acque meteoriche e l'umidità per il lato dell'immobile confinante con la proprietà Per_1 erano riconducibili alla assenza di impermeabilizzazione del terrazzo, mentre per il lato confinante con la proprietà erano ascrivibili alla mancata CP_5 impermeabilizzazione del muro perimetrale.
Conveniva pertanto davanti al Giudice di Pace di Napoli il e Controparte_1
chiedendo la condanna al risarcimento dei danni quantificati in Persona_1 complessivi € 3.700,00, di cui € 1.850,00 per la parte confinante con la proprietà
e € 1.850,00 per la parte confinante con la proprietà condominiale. Per_1
Espletate prova testimoniale e consulenza tecnica di ufficio, la causa, iscritta al n. r.g. 24533/15, era definita con sentenza n. 20622 del 05.06.2018, con la quale il
Giudice di Pace di Napoli accoglieva solo parzialmente la domanda attorea, condannando la convenuta a pagare all'istante la somma di € 960,00 (di cui Per_1 euro 201 per spese di ctu).
Il invece è stato ritenuto esente da responsabilità in quanto le CP_1
2 infiltrazioni derivanti da parti comuni risultavano collegate ad un difetto originario di progettazione e costruzione del box-garage di proprietà dell'istante, con compensazione delle spese di lite tra le suddette parti.
Avverso detta decisione ha proposto gravame chiedendo Parte_1
l'integrale riforma della sentenza gravata, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni richiesti nell'atto di citazione e quantificati in € 3.700,00.
L'appellante ha censurato la pronuncia di primo grado nella parte in cui non è stato riconosciuto la responsabilità dell'ente di gestione per i danni subiti dall'appellante, con riferimento sia alla parete di fronte all'ingresso del box auto e alla parete posta sulla destra rispetto allo stesso ingresso.
Secondo l'appellante il Giudice avrebbe errato nel ritenere che il vizio di progettazione e di costruzione delle pareti condominiali non possa essere giuridicamente imputabile al condominio anche perché la CTU aveva in fatto apprezzato una concorrente responsabilità tra il Condominio e la Controparte_6 nella causazione del danno da infiltrazioni al locale garage dell'appellante. Il CTU aveva infatti ritenuto che sia le pareti condominiali che il terrazzo di proprietà esclusiva della a confine con il terrapieno, erano sforniti di Per_1 impermeabilizzazione e/o di vespaio – camera d'aria.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto (tempestivo) appello incidentale anche la proprietaria la quale ha contestato la propria Per_1 responsabilità per i danni all'immobile dell'attore sul presupposto che, invece, l' unico soggetto responsabile e tenuto all'integralità del risarcimento del danno sia il
. Ed in questo senso ha domandato la riforma della sentenza di primo CP_1 grado.
Deve darsi conto che a seguito del decesso della appellata il giudizio è Per_1 stato riassunto nei confronti degli eredi, dei quali si è costituta solo CP_2 riportandosi alle difese della comparsa ed all'appello incidentale proposto
[...] dalla sua dante causa. e non sono comparsi e non Controparte_3 Controparte_4 si sono costituiti optando per la contumacia.
Cosi ricostruita la vicenda, va evidenziato che attese le ragioni dell'appello principale e di quello incidentale il Giudice del gravame è investito integralmente della domanda risarcitoria svolta da tanto nei confronti del Parte_1 CP_7
3
[...] quanto nei confronti di e successivamente nei riguardi dei suoi eredi. Persona_1
Il Tribunale ritiene che l'appello principale proposto da nei Parte_1 confronti del sia fondato e meriti accoglimento mentre non possa trovare CP_1 accoglimento l'appello incidentale proposto da . Controparte_2
Occorre premettere che la fattispecie è regolata dal disposto dell'art.2051 c.c., in virtù del quale, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, il condominio in quanto proprietario delle parti comuni, secondo quanto disposto dall'art. 1117 c.c. (sul punto cfr. Cass. Ord. 778/2012) è responsabile, quale custode dei beni e dei servizi comuni, ex art. 2051 c.c., dei danni cagionati dalle cose comuni alle cose di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Tale responsabilità, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace, sussiste anche in ipotesi, come quella che ci occupa, in cui il danno sia originato dalla cosa (muro) ma in particolare da un difetto originario di costruzione di tale parte comune del fabbricato, pur essendo il chiaramente titolare dell'azione nei CP_1 confronti del costruttore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 c.c.
Nella fattispecie, mediante il supporto tecnico della CTU è stato accertato che non era stata realizzata alcuna forma di protezione (manti di guaina impermeabilizzante né vespai condominiali di drenaggio) tra le mura condominiali ed i terrapieni per cui il una volta subentrato nella custodia del bene CP_1 risponde nei confronti del terzo danneggiato a titolo di responsabilità ex art. 2051 c.c, indipendentemente dall'azione contrattuale contro il costruttore ex art. 1669 c.c.,. perché il vizio costruttivo non rappresenta un'ipotesi di fortuito.
Anche la più recente giurisprudenza di legittimità ha riaffermato che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. non si fonda su una presunzione di colpa ma contempla un'ipotesi di responsabilità oggettiva che in concreto ricorre quando sia individuabile un rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Negli edifici in condominio, custode dei beni e dei servizi comuni, obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché gli stessi non rechino pregiudizio ad alcuno è lo stesso che, ai sensi dell'art. 2051 c.c. risponde CP_1 dei danni da quei beni cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano imputabili ai vizi edificatori dello stabile riconducibili ad attività od omissioni del costruttore. Si ritiene infatti che tali vizi non possano essere equiparati al caso fortuito quale unica causa idonea ad interrompere il 4 nesso eziologico fra custode e danno e quindi la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. Giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, supportata da diversi precedenti di merito, afferma che il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato proprio in quanto non costituisce caso fortuito (Cass. 15 marzo 2004, n. 5236; Cass. 06 aprile 2004, n. 6753; Cass., 6 novembre 1986, n. 6507) permanendo, pur sempre la possibilità per l'ente di gestione di agire nei confronti del costruttore ( Cass. ordinanza n. 28253/2023; Cass., 2^, 25 marzo 1991, n. 3209; Cass., 15 marzo 2004, n. 5236; Cass, 20 agosto 2003, n. 12219; Cass. n. 18855 del 7.8.2013, in termini Corte App. Brescia, sent. 18 aprile 2019; Corte d'Appello di Milano 23.6.2015,
n. 2680.).
Peraltro proprio il fenomeno infiltrativo denunciato dall'appellante avrebbe dovuto indurre l'ente di gestione ad una verifica approfondita dello stato del bene ed approntare gli interventi necessari ad eliminare la problematica dannosa anche agendo sulle modalità realizzative della parte comune.
Chiarito questo punto in diritto va poi evidenziato che l'odierno appellante ha fornito prova adeguata dell'esistenza delle infiltrazioni e della riconducibilità di esse alla cattiva condizione della parete condominiale, priva del tutto di adeguata impermeabilizzazione (questo in relazione alla responsabilità dell'ente di gestione).
I testi escussi in primo grado (udienza del 11/1/2016) hanno riferito: “che la parete frontale, entrando, è oggetto di infiltrazioni e l'interno è desquamato. Anche la parete di destra è infiltrata (…); che le infiltrazioni interessano tutta la parete frontale e tutta la parete di destra;
“che le pareti infiltrate sono tutte verdi, l'intonaco è staccato (…) c'è puzza e muffa;
che
“le infiltrazioni si vedono benissimo appena si entra nel box del che è di grandi Parte_1 dimensioni;
che “dal 2011 circa ad oggi continua a persistere la situazione di umidità delle pareti”.
Le infiltrazioni ed i danni all'interno del locale dell'appellante sono stati confermati anche dal CTU il quale ha riferito: “In tale locale sono chiaramente visibili, sulla parete frontale rispetto all'ingresso, e su quella a destra del medesimo, segni evidenti di infiltrazione di acqua provenienti dai confinanti terrapieni che hanno compromesso in maniera grave e definitiva le finiture e gli intonaci superficiali.”. Il fenomeno infiltrativo, dunque, è stato riscontrato come esistente ed ancora in atto. “La parete a destra dell'ingresso, confinante con il giardino condominiale, è costituita da blocchi in muratura di tufo alle
5 spalle dei quali insiste il terrapieno sul quale si innesta il giardino condominiale costituito di prato, essenze arboree e piante di medio fusto”. È del tutto evidente che le acque meteoriche che ricadono sul giardino vengano assorbite dal terreno e da esso defluiscano verso il basso trovando un ostacolo nella muratura perimetrale della proprietà Per le caratteristiche del paramento murario, attraverso la Parte_1 capillarità della muratura, si verificano le evidenti infiltrazioni riscontrate alla parete a destra dell'ingresso dell'autorimessa di proprietà Parte_1
Per quanto riguarda la parete posta di fronte all'ingresso del locale, la situazione è parzialmente differente. Anche qui ci troviamo con una muratura a confine di un terrapieno, ma questo rappresenta soltanto una parte del rapporto di causa-effetto poiché il giardino di proprietà proprio all'attacco con la Per_1 proprietà risulta pavimentato per una lunghezza di circa 3,50 metri lineari. Parte_1
Da quanto si evince nella CTU, tale pavimentazione è costituita essenzialmente da un masso cementizio e da piastrelle in cotto. Orbene, anche condividendo la considerazione contenuta nella relazione di parte per cui la presenza di una Per_1 pavimentazione limita gli effetti di infiltrazione dal terrapieno, la mancanza di una completa impermeabilizzazione rende l'opera non conforme alla regola dell'arte, trovandosi il percorso pedonale immediatamente a ridosso di un locale adibito ad autorimessa.
Alla luce di tale quadro probatorio, il fenomeno infiltrativo denunciato dall'odierno appellante è riconducibile, quindi, tanto alle cattive condizioni del bene condominiale quanto alla parziale pavimentazione del giardino e del terrazzo di proprietà che ha contribuito in concorso con l'accertato difetto di Per_1 progettazione e di costruzione per cui risponde invece il alla creazione del CP_1 fenomeno infiltrativo lamentato dall'appellante principale.
In mancanza di dati specifici che consentano un diverso riparto interno di responsabilità in relazione alla concreta diversa incidenza di entrambe le problematiche sul fenomeno infiltrativo che ha cagionato danni all'appellante va ritenuta una pari e concorrente responsabilità.
Secondo le condivisibili indicazioni tecniche fornite dal CTU per la riparazione della parete di fronte all'ingresso è necessaria una spesa di € 1500,00 da addebitare al
50% ciascuno a carico del e della e per essa ai suoi CP_1 Controparte_6 eredi subentrati nella proprietà dell'immobile. Per la riparazione della parete di destra 6 la spesa occorrente è di € 1200,00 che per le ragioni esposte va addebitata in via esclusiva al CP_1
Pertanto ferma la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha condannato al pagamento della somma di € 750,00 a titolo di danni apportati alla Persona_1 parete di fronte all'ingresso (oltre euro 210 per spese di CTU), non essendo stata impugnata nel quantum, il appellato deve essere condannato a pagare a CP_1 titolo di danni la somma restante di € 1950,00 (di cui € 1200,00 per danni cagionati dal solo alla parete di destra entrando nel box ed € 750,00 pari alla metà dei CP_1 danni cagionati in concorso con la alla parete di fronte CP_6 Per_1 all'ingresso).
Trattandosi di un credito risarcitorio detto importo deve essere devalutato al momento dell'insorgenza del fenomeno e del danno (2011) e via via rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat. Su tale somma vanno computati gli interessi nella misura del 2,5% dalla data del fatto lesivo (2011) alla sentenza. Da questo momento invece il debito di valore si converte in debito di valuta;
pertanto, dalla sentenza al saldo vanno computati gli interessi nella misura legale.
Il governo delle spese di lite deve tenere conto della riforma della sentenza di primo grado nei rapporti tra l'appellante principale, risultato vittorioso in questo grado di giudizio, ed il anche in punto di spese. Controparte_1
Per cui secondo la regola della soccombenza il deve essere CP_1 condannato in favore del al pagamento in suo favore delle spese del doppio Parte_1 grado di giudizio che vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M.
55/2014 avuto riguardo al valore della controversia (da 1.101,00 a 5.200,00).
La regola naturale della soccombenza si applica anche nei rapporti tra e unica erede costituita che ha coltivato l'appello Parte_1 Controparte_2 incidentale della de cuius che è risultato infondato che vengono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 avuto riguardo al valore della controversia fino a 1.101,00.
Le spese di lite nei rapporti tra e l'erede di Controparte_1 Per_2
non vanno liquidate in quanto non è stata proposta una specifica domanda di
[...] quest'ultima nei confronti dell'erede di gestione, posto che tutte le questioni poste con l'appello incidentale sono state vagliate nei rapporti con parte attrice con la quale si è già statuito il regime delle spese. 7 Infine, quanto all'appellante incidentale , nella fattispecie Controparte_2
è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l' impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello – iniziati, come quello che ci occupa, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013) e cioè dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_8 in Napoli e sull'appello incidentale proposto da nei
[...] Persona_1 confronti di avverso la sentenza n.206222/2018 pubblicata il Parte_1
5.6.2018 dal Giudice di Pace di Napoli, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, accoglie la domanda di risarcimento del danno patito da Parte_1 nei riguardi del in
[...] Controparte_9 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di € 1.950,00, oltre rivalutazione ed interessi calcolati secondo quanto precisato in parte motiva.
2) Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore delle CP_1 spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in euro 125,00 per esborsi ed euro 1.265,00 per compensi, e per il secondo grado in € 174,00 per esborsi ed euro 2.552,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione al difensore antistatario avv. Luigi
Cozzarelli;
3) rigetta l'appello incidentale di , quale erede di Controparte_2 Per_1
, e nel rapporto tra quest'ultima e conferma la
[...] Parte_1 sentenza gravata;
4) condanna , quale erede di , al pagamento Controparte_2 Persona_1
8 delle spese del presente grado di giudizio in favore di che liquida Parte_1 in euro 662,000 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del
15%, con attribuzione al difensore antistatario avv. Luigi Cozzarelli.;
5) Dichiara che l'appellante incidentale è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione.
Napoli, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
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