Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 1421
CS
Rigetto
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Legittimità dell'ordinanza di demolizione

    L'ordinanza di demolizione è espressione di potere vincolato, conseguente all'accertamento dell'esecuzione di opere edilizie in assenza del prescritto titolo abilitativo. Non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento. Anche in presenza di un vizio procedimentale, troverebbe applicazione l'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, atteso che il contenuto dispositivo dell'ordinanza non avrebbe potuto essere diverso.

  • Rigettato
    Mancato bilanciamento degli interessi e omessa valutazione di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione

    In materia di abusi edilizi, l'interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica è in re ipsa e non richiede una specifica ponderazione comparativa con l'interesse del privato alla conservazione dell' dell'opera, trattandosi di attività vincolata.

  • Rigettato
    Valutazione dell'applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione

    In presenza di interventi qualificabili come nuova costruzione in assenza di titolo, l'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede quale conseguenza tipica e doverosa la rimessione in pristino. Non può farsi luogo alla c.d. fiscalizzazione dell'abuso, istituto eccezionale e sostitutivo, non invocabile al di fuori delle ipotesi specificamente previste.

  • Rigettato
    Implicit a abrogazione del regolamento edilizio del 1935

    Il regolamento edilizio del 1935 ha anticipato un obbligo che non è stato inciso in senso abrogativo dalla disciplina successiva e che, anzi, è stato poi stabilito con valenza generale dal 1942. L'intervento di nuova costruzione, anche se anteriore al 1967, risulta abusivo in difetto della licenza edilizia richiesta dalla normativa comunale all'epoca vigente.

  • Rigettato
    Carenza di istruttoria sull'epoca di realizzazione dell'opera

    Il Comune ha svolto un'attività istruttoria congrua, accertando le caratteristiche dell'intervento e l'assenza di un valido titolo edilizio. L'onere di provare l'epoca di realizzazione dell'abuso grava sul proprietario. Gli elementi allegati dall'appellante non presentano carattere di univocità e non sono idonei a comprovare la legittimità originaria del manufatto.

  • Rigettato
    Errata qualificazione dell'intervento come nuova costruzione

    Si tratta di un intervento che ha determinato la realizzazione di un manufatto di non esigue dimensioni, connotato da una propria autonomia sul piano edilizio, insuscettibile di essere ricondotto tra le opere di mera manutenzione. Il riferimento ad un'epoca "non recente" non è idoneo a escluderne la qualificazione come nuova costruzione.

  • Rigettato
    Possibile sanabilità dell'opera

    In mancanza della prova della presentazione di una rituale istanza di sanatoria, la mera astratta prospettazione non è idonea a inficiare la legittimità dell'ordine ripristinatorio, che resta atto dovuto a fronte dell'accertata assenza di titolo.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 1421
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1421
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo