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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/09/2025, n. 3529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3529 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.17070/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti LO BELLO GIOVANNI, TORNAMBÉ TERESA)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. RAIA GIANFRANCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
A seguito dell'udienza del 2.9.2025, per la quale si dà atto che il ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a far data dall'1.1.2025; compensa le spese di lite e pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe CP_1 le fasi del giudizio già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 24/11/2024, il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per l'indennità di accompagnamento;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza di trattazione scritta del 2.9.2025;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione a far data dall'1.1.2025;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto della decorrenza, successiva al deposito del ricorso
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 2.9.2025
La Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.17070/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti LO BELLO GIOVANNI, TORNAMBÉ TERESA)
- ricorrente -
CONTRO
CP_1
(avv. RAIA GIANFRANCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
A seguito dell'udienza del 2.9.2025, per la quale si dà atto che il ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a far data dall'1.1.2025; compensa le spese di lite e pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe CP_1 le fasi del giudizio già liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 24/11/2024, il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per l'indennità di accompagnamento;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza di trattazione scritta del 2.9.2025;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione a far data dall'1.1.2025;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto della decorrenza, successiva al deposito del ricorso
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 2.9.2025
La Giudice del Lavoro
Santina Bruno