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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/04/2025, n. 5019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5019 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 1/04/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.9404 /2024
Tra
in persona del legale rapp.te p.t. ( avv.AULETTA Parte_1
ANDREA )
E
in persona del legale rapp.te p.t. ( avv.VANNI Controparte_1
FRANCESCO , )
FATTO E DIRITTO
La società in epigrafe, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 596/24 con cui l' le ha intimato il pagamento di euro 92.043,31 oltre interessi a CP_1 titolo di omesso versamento di contributi previdenziali relativamente ai rapporti di collaborazione intercorsi con i sig. , , Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , , ,
[...] Parte_5 CP_2 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e . A fondamento dell'opposizione ha contestato l'errata
[...] Parte_9 qualificazione come agenzia dei rapporti con i predetti soggetti i quali svolgono in realtà attività di venditori "porta a porta" ai sensi della L. 173/05 . Ha eccepito anche la carenza di prova dell' "an debeatur", sostenendo che non ha dimostrato CP_1 che i venditori abbiano effettivamente maturato compensi tali da giustificare gli obblighi contributivi, non essendo sufficiente la mera emissione di fatture . Ha inoltre contestato la pretesa relativa all'agente per il 2023 evidenziando che la fattura Testimone_1 da questo emessa è stata oggetto di contestazione.
Tutto ciò premesso ha chiesto di revocare l'opposto decreto e di accertare l'infondatezza della pretesa contributiva.
L'ente si è costituito contestando la fondatezza della domanda evidenziando che in sede ispettiva, dagli elementi contrattuali e dalle modalità di svolgimento della collaborazione sono emersi elementi tipici del rapporto di agenzia ed in particolare il requisito della stabilità (impegno di non concorrenza, durata annuale dell'incarico con tacito rinnovo, previsione di un preavviso per il recesso, "recesso implicito" per inattività, previsione di penali, e fatturazione con numerazione progressiva, indicazione di "provvigioni mese", "anticipi provvigionali", "bonus auto"). Ha evidenziato inoltre, per quanto riguarda gli agenti e che la società non ha Persona_1 Persona_2 formulato alcuna contestazione e che si tratta di pacifici rapporti di agenzia con omessi versamenti contributivi e FIRR.In relazione all'agente , ritiene Testimone_1 dovute le somme indicate nel verbale ispettivo, nonostante la contestazione di una fattura da parte di , in quanto la ditta aveva compilato la relativa distinta Parte_1
COL nel sistema della riconoscendo, quindi, il debito. CP_1
Istruita documentalmente la causa è stata decisa a seguito del deposito di note sostitutive ex articolo 127 ter cpc
La pretesa azionata in via monitoria scaturisce dal verbale di accertamento redatto dall'Ispettorato di Vigilanza di Milano in data 26 maggio 2023 .
In detto verbale gli ispettori hanno contestato innanzitutto l'omesso versamento dei contributi previdenziali per gli agenti , e Testimone_1 Persona_1 Per_2
. Il verbale ispettivo, poi, ha evidenziato che l'azienda ha inserito all'interno della
[...] propria rete vendite una pluralità di collaboratori ( , , Parte_2 Parte_3
, , , , Parte_4 Parte_5 CP_2 Parte_6 Parte_7
e ) qualificati come venditori porta a porta, ma Parte_8 Parte_9 che secondo i verbalizzanti svolgevano attività di agenti .
In proposito va premesso che ai sensi dell'art 1 L 173/2005 si intende per vendita diretta a domicilio "la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998. n. 114, effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago “ ; l'art 3 della citata legge definisce
“incaricato alla vendita diretta a domicilio”, colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio ed al 3° comma recita: “ l'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata, senza necessità di stipulare un rapporto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale , ancorchè non esclusiva, o in maniera occasionale , purchè incaricati da una o più imprese “. Pertanto l'incaricato alle vendite a domicilio può operare a) come lavoratore dipendente;
b) con contratto di agenzia;
e) come lavoratore autonomo ma senza contratto di agenzia. In quest'ultimo caso egli non assume alcun obbligo vincolante di svolgere attività di promozione e non gode di un'esclusiva di zona, nè è soggetto a vincoli circa la durata della prestazione e/o il raggiungimento di un risultato .Tale tipologia del rapporto di lavoro deve farsi rientrare nel cd procacciamento di affari, contratto atipico in quanto non espressamente previsto e disciplinato dall'ordinamento contenuto nel codice civile nè in una particolare disciplina speciale cd assimilabile alla figura del lavoratore autonomo prevista dall'art 2222 cc.. Il contratto di agenzia è, invece, tipizzato ( art 1742 c.c.) e ricorre quando “ una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere , per conto dell' altra , verso retribuzione ,la conclusione di contratti in una zona determinata”.La giurisprudenza ha chiarito che “Caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa”
(così testualmente Cass. n. 13629 del 24.6.2005).La S.C. ha anche chiarito che il carattere della continuità va però tenuto distinto da quello della stabilità (che si verifica quando la prestazione si ripete periodicamente nel tempo, non soltanto di fatto, ma anche in osservanza di un impegno contrattuale, come nel caso del rapporto di agenzia, prevedente l'obbligo di svolgere un'attività di promozione dei contratto, con la conseguenze che l'attività del procacciatore d'affari, pur non corrispondendo ad una
“necessità” giuridica, ma dipendendo esclusivamente dall'iniziativa del procacciatore e non potendo perciò, in tal senso, qualificarsi come “stabile” può tuttavia di fatto svolgersi periodicamente nel tempo e presentare perciò il carattere della continuità “.
Sulla base di tali principi e passando all'esame della fattispecie concreta si rileva che i contratti prodotti in atti fanno espresso riferimento alla disciplina di cui alla legge 173/
2005. L'incarico è definito come “vendita diretta a domicilio” . In essi si specifica che l'incaricato “non ha il potere di rappresentare la società” e “non è autorizzato a concludere contratti o accordi per conto della stessa”, dovendosi limitare alla “raccolta e/o procacciamento di ordini di acquisto” inoltre “ Opererà in piena e completa autonomia” e “viene munito di tesserino di identificazione”. Tale formulazione sembrerebbe, prima facie, orientare verso la figura del venditore porta a porta, caratterizzata da occasionalità e personalizzazione del rapporto. Tuttavia, si osserva come, in linea con un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il mero nomen iuris utilizzato dalle parti non è vincolante ai fini della qualificazione giuridica del rapporto. L'indagine deve, invece, concentrarsi sulla natura intrinseca delle obbligazioni assunte e sulle concrete modalità di esecuzione della prestazione, essendo la sostanza del rapporto a prevalere sulla sua forma esteriore. Nel caso in esame dalla stessa lettura dei contratti ( tutti di analogo contenuto) emergono elementi che si pongono in contrasto con la natura episodica e occasionale tipica della vendita diretta, lasciando emergere una modalità operativa caratterizzata da continuità e sistematicità, incompatibile con la disciplina delle attività svolte presso il domicilio del consumatore. In primo luogo si rileva la previsione di una durata annuale dell'incarico con tacito rinnovo, pattuizione, questa , che indica una prospettiva di collaborazione continuativa e non episodica. Anche l'imposizione ( in alcuni contratti) di obiettivi minimi di produzione mensile (€ 55.000 + IVA per almeno 11 mesi l'anno) e la previsione ( in tutti) di risoluzione per inattività prolungata (oltre 60 giorni) evidenziano un'aspettativa di impegno costante, tipica di un rapporto professionale strutturato. Simili clausole non possono essere intese come un mero incentivo commerciale, né come manifestazione della libertà contrattuale come sostiene la società. Al contrario, esse rappresentano un chiaro indice di programmazione e controllo dell'attività svolta. A ben vedere esse si configurano come elemento funzionalmente strutturato per selezionare e mantenere attivi solo quei soggetti che svolgano con continuità e regolarità l'attività promozionale. Ne deriva che il soggetto incaricato non può astenersi dall'attività senza conseguenze: l'inattività non è neutra, ma è motivo di esclusione. Non si tratta, quindi, di incentivi legati esclusivamente a benefici economici, ma di una condizione essenziale per la permanenza nel rapporto. Il contratto, pur facendo riferimento alla sola “autorizzazione” a svolgere attività promozionale, nei suoi effetti pratici riflette un impegno concreto a promuovere le vendite in modo continuativo. Il venditore non è lasciato libero di attivarsi o meno a seconda della propria discrezionalità, ma è di fatto tenuto a garantire un risultato, pena l'interruzione del rapporto. Non si è, pertanto, in presenza di soggetti che si limitano a proporre, in modo saltuario e nel tempo libero, i prodotti dell'azienda, bensì di figure che risultano inserite in una rete funzionale al perseguimento di obiettivi economici della società, in un contesto nel quale l'attività è sorretta da parametri prestabiliti e valutata con criteri oggettivi. La circostanza che l'autorizzazione possa venir meno per inattività, anche senza formale recesso, conferma che l'attività è in realtà dovuta, in quanto la sua assenza produce effetti risolutivi. Questo sposta il baricentro dal modello della vendita a domicilio a quello dell'agenzia, perché rivela l'esistenza di un vincolo sinallagmatico in cui l'inadempimento (l'inattività) non è neutro, ma rilevante.
Parimenti significativo è il divieto di promuovere prodotti concorrenti. Secondo la società si tratta di una pattuizione irrilevante ai fini della qualificazione del rapporto trattandosi di una clausola interna priva del contenuto e degli effetti propri di un patto di non concorrenza post-contrattuale. Tuttavia, tale impostazione è riduttiva e non coglie la portata reale dell'impegno imposto ai collaboratori. Anche se non si tratta di un patto postumo, la clausola di esclusiva operante durante il rapporto assume un rilievo significativo. Essa vincola il collaboratore a non promuovere prodotti diversi da quelli della società, determinando una limitazione oggettiva della sua autonomia commerciale. Questo vincolo non è giustificabile in un contesto di mera vendita porta a porta svolta in piena indipendenza, ma risponde a una logica di presidio del mercato da parte della società attraverso una rete di venditori dedicati esclusivamente ai suoi prodotti.Il divieto di trattare prodotti concorrenti, infatti, non serve solo a proteggere i clienti o l'immagine aziendale, ma dimostra l'interesse della società a fidelizzare il collaboratore, rendendolo parte integrante della propria struttura commerciale.
Chi aderisce a un simile vincolo non agisce come un venditore libero e indipendente, ma come un soggetto che lavora stabilmente per un'organizzazione e ne promuove in via esclusiva gli interessi: è questo un tratto tipico dell'agente, non del venditore autonomo e occasionale.
A ciò si aggiungono le policy aziendali, che impongono regole di condotta vincolanti per i collaboratori e che si estendono anche a profili di tipo etico-comportamentale, gestionale e comunicativo (“come ad esempio non tempestare i potenziali clienti con telefonate o richieste di contatti pressanti”). La previsione di tali regolamenti – riguardanti modalità di approccio al cliente, uso del materiale promozionale, modalità di presentazione dell'offerta – costituisce un ulteriore elemento di eterodirezione e conferma l'inserimento del collaboratore in un'organizzazione strutturata, nonché la soggezione a direttive generali e specifiche.
Ulteriore elemento indicativo, poi, è la previsione di penali in caso di inosservanza di specifiche procedure operative (utilizzo di moduli non conformi, errori di compilazione, ritardi nella trasmissione degli ordini): tutte clausole che indicano un forte grado di inserimento del soggetto in un'organizzazione aziendale strutturata, con meccanismi di controllo e standard di qualità tipici della rete commerciale di un preponente. L'asserita
“autonomia” dell'incaricato, pertanto, si rivela di natura meramente formale, essendo l'espletamento dell'attività concretamente condizionato da una pluralità di vincoli, direttive, limiti territoriali, obiettivi quantitativi e sanzioni che ne comprimono significativamente la libertà di autodeterminazione nell'organizzazione dei tempi, dei modi e degli strumenti di lavoro.
Quanto ai compensi si osserva che il riconoscimento di anticipi provvigionali si pongono in contrasto con l'idea di un rapporto occasionale e autonomo. Tali erogazioni, infatti, infatti, presuppongono un rapporto continuativo e prevedibile nel tempo.
L'anticipo si fonda su una previsione di risultati futuri e su un'aspettativa ragionevole di continuità dell'attività: ciò implica un coinvolgimento del collaboratore nella struttura commerciale dell'impresa e una sua funzione stabile nell'organizzazione delle vendite.
Spesso, inoltre, questi anticipi sono accompagnati da forme di verifica dei risultati o da compensazioni successive, che rendono ancora più evidente il controllo e l'inquadramento funzionale dell'attività del venditore.
In sintesi, sebbene la società abbia formalmente evitato l'utilizzo di espressioni che evocano obblighi tipici dell'agenzia, il contenuto sostanziale del rapporto ne riproduce le caratteristiche essenziali. Si configura, infatti, un incarico stabile e continuativo di promuovere, per conto della società, la conclusione di contratti, mediante un'attività economicamente organizzata e retribuita a provvigione.
Quanto alla contestazione mossa dalla società in ordine agli importi indicati nel verbale di accertamento, la stessa si rivela generica e inidonea a contrastare efficacemente le risultanze dell'istruttoria condotta dalla . CP_1
In particolare, la mera affermazione secondo cui mancherebbe la prova che le somme fatturate corrispondano a provvigioni effettivamente dovute non è accompagnata da alcuna indicazione puntuale né da elementi idonei a dimostrare l'inesistenza del diritto alle provvigioni da parte dei collaboratori indicati. Una contestazione per essere specifica deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati La Cassazione ha costantemente affermato che “negare il fatto avverso”, tout court, equivale a contestazione generica e che: I) contestare sostenendo che la parte avversaria non ha provato i fatti dedotti ed allegati costituisce una contestazione meramente apparente, come tale equivalente alla “non contestazione”; II) in tanto può operare il principio di non contestazione in quanto le circostanze oggetto della contestazione siano “nella sfera di conoscenza e di disponibilità del contestatore” (per tutte : Cass. civ. 15 aprile 2009 n. 8933). E' stato anche affermato che la parte non può limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori fatti positivi che siano con essi incompatibili. Se manca tale indicazione, la contestazione è generica, e pertanto il fatto genericamente contestato non ha necessità di prova. Orbene, è evidente come nel caso di specie l'opponente si è limitata a sostenere, in via del tutto generica, l'assenza di prova circa l'effettiva maturazione di provvigioni da parte dei collaboratori, senza tuttavia individuare puntualmente le fatture oggetto di doglianza né fornire elementi idonei a dimostrare l'inattualità, l'inattendibilità
o la riferibilità degli importi contestati , nonostante fosse perfettamente in grado di provare documentalmente fatti in contrasto con la tesi difensiva dell' , essendo CP_1 certamente nell'immediata disponibilità della società documentazione (contrattuale, contabile o fiscale) idonea a sostenere le proprie argomentazioni.
Conseguentemente deve ritenersi la fondatezza della pretesa dell' sul punto. CP_1
***
Quanto ai contributi pretesi per l'agente la società ne ha contestato Testimone_1 la debenza affermando che la fattura emessa dall'agente sarebbe stata respinta in quanto non riferita a compensi maturati . La , invece, sostiene che il credito CP_1
è provato, oltre che dalla fattura , anche dal fatto che l'azienda l'ha comunicata all'ente compilando la relativa distinta COL (contributi online) così riconoscendo dovute quelle somme. In proposito si osserva che l'agente aveva emesso la fattura il 1° marzo 2023 e la società l'aveva tempestivamente contestata il 9 marzo 2023 ( cfr email in atti opponente) . Successivamente il FR ha ottenuto un decreto ingiuntivo e la società ha proposto opposizione ( doc 14 ) . Alla luce di tali elementi non può ritenersi provato il credito rivendicato. L'obbligo contributivo non può prescindere dall'effettiva esistenza del credito provvigionale. Nel caso in cui tra la società e l'agente emerga tempestivamente un contenzioso sulla spettanza delle provvigioni, come nel caso di specie, l'obbligo di versamento dei contributi non può dirsi automaticamente sorto per il Contr solo fatto della presentazione della fattura o della distinta che, peraltro, non risulta nemmeno confermata entro la scadenza per il versamento (ovvero 20 maggio - trattandosi del primo trimestre -come previsto dal Regolamento) ed è quindi priva valore legale. La distinta costituisce un semplice adempimento formale dichiarativo verso che serve a mantenere aggiornata la posizione contributiva, ma non può CP_1 essere considerata come un riconoscimento definitivo del credito, né ha valore confessorio. Di conseguenza, l'esistenza del contenzioso tra le parti in ordine alla spettanza delle provvigioni impedisce di considerare il credito come definitivamente acquisito ai fini del calcolo contributivo. Diversamente opinando, si rischierebbe di addossare all'impresa contributi su compensi non definitivamente maturati, senza garantire adeguatamente il principio di corrispondenza tra l'obbligo contributivo e l'effettiva erogazione o spettanza delle provvigioni. Alla luce di quanto sopra si ritiene che la pretesa di , relativamente ai contributi per l'agente , non CP_1 Tes_1 possa essere accolta in questa fase, in quanto il credito provvigionale oggetto del calcolo contributivo è ancora oggetto di contestazione. Quanto agli agenti e Persona_1 Persona_2 il ricorso non contiene alcuna contestazione sicché la pretesa della deve CP_1 ritenersi fondata.
Il decreto opposto va pertanto revocato e l'opponente va condannata al pagamento delle seguenti somme:
- euro 56.834,75, quale differenza tra l'importo complessivo di euro
58.890,76 (contributi indicati nel decreto ingiuntivo) e la somma di euro
2.056,01 (relativa all'agente ,oltre alle sanzioni civili, da Testimone_1 rideterminarsi ai sensi del Regolamento delle attività istituzionali;
- euro 7.022,34 per omesso versamento del FIRR oltre euro 112,30 a titolo di interessi di mora.
L'accoglimento parziale giustifica la compensazione per un terzo delle spese di lite.
Pqm
In parziale accoglimento dell'opposizione : revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente al pagamento, in favore del' Enasarco, delle seguenti somme:
• euro 56.834,75 a titolo di contributi dovuti al Fondo Previdenza e al Fondo
Integrativo Previdenza, oltre alle sanzioni civili da rideterminarsi ai sensi del
Regolamento delle attività istituzionali;
• euro 7.022,34 per omesso versamento del FIRR, oltre agli interessi di mora, quantificati in euro 112,30.
Compensa per un terzo le spese di lite e condanna l'opponente al pagamento del residuo che liquida in euro 4000 oltre oneri di legge.
Il Giudice