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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2024, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Maria Ilaria Romano - Giudice rel. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9347 del Ruolo Generale degli Affari dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il 12.0301995, C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Luca Piscitelli presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Luca Piscitelli presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/05/2024 e , premettendo di Parte_1 Controparte_1
aver contratto matrimonio in Napoli il 20/06/2022 e che dalla loro unione non erano nati figli, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, e precisamente: la sig.ra , Parte_1 continuerà a risiedere nell'abitazione coniugale di proprietà della madre, sig.ra Parte_2
in Napoli al Vico Forno della Solitaria n.30, il sig. risiederà in
[...] Controparte_1 un'abitazione di sua proprietà in Napoli alla Via Pallonetto di Santa Lucia n.41, 2. Le parti dichiarano di avere un proprio sostentamento tale da consentire totale autonomia in ambito economico;
3. I coniugi hanno già provveduto alla divisione dei beni in comune e dichiarano di ritenersi totalmente ed integralmente soddisfatte di ogni e qualsiasi pretesa reciprocamente vantata con riferimento ai rapporti tutti tra le stesse intercorrenti, non avendo null'altro a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo, ragione o motivo.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre gli stessi a fondamento della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e (atto Parte_1 Controparte_1
n. 29 ,parte II , S. A , sez. A, reg. Atti Matrimonio anno 2022) ;
2 b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 25.10.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Ilaria Romano Dott.ssa Carla Hubler
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