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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/12/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3197/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 3197/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. BRUSCHETTI MARIA C.F._2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Motta San Giovanni (RC), il 21 agosto 2010, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Motta San Giovanni (RC), Anno 2010, Parte II,
Serie A, n°8 e che, dalla loro unione, non erano nati figli.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Non vi sono motivi per disattendere gli accordi raggiunti tra le parti in quanto esclusivamente inerenti a loro diritti disponibili.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi. Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 Parte_2 in matrimonio in Motta San Giovanni (RC), il 21 agosto 2010, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Motta San Giovanni (RC), Anno 2010, Parte II, Serie A, n°8, alle seguenti condizioni:
1) La Sig.ra si impegna a trasferire al Sig. la sua quota, pari al Parte_2 Parte_1
50% di proprietà dell'immobile posto in Calcinaia (PI) in cui il marito continuerà ad abitare;
2) Il Sig. si impegna a trasferire alla Sig.ra la sua quota, pari al Parte_1 Parte_2
50% di proprietà, dell'immobile posto in Pisa, ove la Sig.ra trasferirà la propria Pt_2 residenza;
3) L'immobile posto in Pisa, Via Giovanni Bovio n°9 è gravato da mutuo ipotecario. Per il pagamento delle rate di mutuo, fino alla completa estinzione dello stesso, il Sig. si Pt_1 costituisce fidejussore;
4) Le parti hanno già provveduto a suddividere quanto ad oggi depositato sui c/c cointestati e ad aprire c/c individuali;
5) Il fondo di investimento vincolato, attualmente intestato alla Sig.ra e Parte_2 denominato “Polizze Unit Linked” viene lasciato nella piena disponibilità dell'attuale intestataria;
6) I coniugi si impegnano ad effettuare il passaggio di proprietà dei seguenti automezzi:
a) L'auto Fiat 500X di proprietà della Sig.ra verrà trasferita al Sig. Pt_2 Pt_1
b) L'auto Fiat 500L e lo Scooter Piaggio Medley di proprietà del Sig. verranno trasferiti Pt_1 alla Sig.ra Pt_2
7) Le parti danno reciprocamente atto di essere autonome e autosufficienti sotto il profilo economico, rinunciando, quindi, entrambe a richiedere all'altro coniuge qualsivoglia contributo al proprio mantenimento.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 16/12/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 3197/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. BRUSCHETTI MARIA C.F._2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in Motta San Giovanni (RC), il 21 agosto 2010, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Motta San Giovanni (RC), Anno 2010, Parte II,
Serie A, n°8 e che, dalla loro unione, non erano nati figli.
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Non vi sono motivi per disattendere gli accordi raggiunti tra le parti in quanto esclusivamente inerenti a loro diritti disponibili.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi. Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 Parte_2 in matrimonio in Motta San Giovanni (RC), il 21 agosto 2010, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Motta San Giovanni (RC), Anno 2010, Parte II, Serie A, n°8, alle seguenti condizioni:
1) La Sig.ra si impegna a trasferire al Sig. la sua quota, pari al Parte_2 Parte_1
50% di proprietà dell'immobile posto in Calcinaia (PI) in cui il marito continuerà ad abitare;
2) Il Sig. si impegna a trasferire alla Sig.ra la sua quota, pari al Parte_1 Parte_2
50% di proprietà, dell'immobile posto in Pisa, ove la Sig.ra trasferirà la propria Pt_2 residenza;
3) L'immobile posto in Pisa, Via Giovanni Bovio n°9 è gravato da mutuo ipotecario. Per il pagamento delle rate di mutuo, fino alla completa estinzione dello stesso, il Sig. si Pt_1 costituisce fidejussore;
4) Le parti hanno già provveduto a suddividere quanto ad oggi depositato sui c/c cointestati e ad aprire c/c individuali;
5) Il fondo di investimento vincolato, attualmente intestato alla Sig.ra e Parte_2 denominato “Polizze Unit Linked” viene lasciato nella piena disponibilità dell'attuale intestataria;
6) I coniugi si impegnano ad effettuare il passaggio di proprietà dei seguenti automezzi:
a) L'auto Fiat 500X di proprietà della Sig.ra verrà trasferita al Sig. Pt_2 Pt_1
b) L'auto Fiat 500L e lo Scooter Piaggio Medley di proprietà del Sig. verranno trasferiti Pt_1 alla Sig.ra Pt_2
7) Le parti danno reciprocamente atto di essere autonome e autosufficienti sotto il profilo economico, rinunciando, quindi, entrambe a richiedere all'altro coniuge qualsivoglia contributo al proprio mantenimento.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 16/12/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina